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Rimborso cure mediche: ultime sentenze

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Rimborso cure mediche: ultime sentenze

written by Redazione | 20/10/2021

Giurisdizione ordinaria; ricoveri ospedalieri all’estero; urgenza e impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani;

Servizio sanitario nazionale; impugnazione del diniego di autorizzazione alla fruizione di cure mediche all’estero.

Spese per ricoveri e cure: diritto al rimborso

Nelle cause aventi per oggetto l’accertamento del diritto al rimborso dei costi per ricoveri e cure mediche e la condanna del soggetto ad esso obbligato, la legittimazione passiva non spetta al Ministero della salute, ma alla Regione, nella qualità di ente che provvede ad assicurare i livelli essenziali di assistenza attraverso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 502 del 1992, quali articolazioni territoriali del servizio sanitario nazionale finanziato dalla generalità dei cittadini, in applicazione della l. n. 833 del 1978, che

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prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini entro livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale.

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, n.6920

Assistenza medica ai cittadini UE inattivi di un altro Stato membro

Lo Stato membro ospitante può subordinare l’iscrizione al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia di un cittadino dell’Unione economicamente inattivo, che soggiorna nel suo territorio sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, a condizioni finalizzate a che tale cittadino non divenga un onere irragionevole per le finanze pubbliche di detto Stato membro, quali la conclusione o il mantenimento, da parte del cittadino in parola, di un’assicurazione malattia privata che copra tutti i rischi, la quale consenta il rimborso allo Stato membro di cui trattasi delle spese sanitarie sostenute da quest’ultimo a favore di suddetto cittadino o il pagamento, da parte del cittadino di cui trattasi, di un contributo al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato in discussione. In tale contesto, spetta nondimeno allo Stato membro ospitante garantire il rispetto del principio di proporzionalità e quindi che non sia eccessivamente difficile per lo stesso cittadino rispettare siffatte condizioni.

Corte giustizia UE grande sezione, 15/07/2021, n.535

Spese sanitarie per prestazioni al di fuori del Ssn

Il giudice può legittimamente negare al danneggiato il rimborso di spese mediche dallo stesso sostenute a causa di sinistro, qualora tali esborsi siano ricollegabili alla scelta autonoma di optare deliberatamente per il ricovero presso una struttura privata non convenzionata – senza provarne la necessità e indispensabilità e urgenza terapeutica -, quando, invece, identiche prestazioni sono praticabili presso strutture sanitarie del S.S.N. sì da evitare oneri economici, in armonia col principio di cui all’art. 1227, comma 2 c.c..

Tribunale Patti sez. I, 12/01/2021, n.18

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Rimborso spese mediche in altro Stato membro

La legge di uno Stato membro non può escludere il diritto ad ottenere il rimborso delle spese mediche ricevute in altro Stato membro per la sola circostanza che non si è proceduto a richiedere la prescritta autorizzazione preventiva. Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea per la quale, al contrario, il rimborso spetta se per l’urgenza il cittadino non può procrastinare la prestazione medica all’estero e non ci sarebbe il tempo di attendere la conclusione dell’iter amministrativo di rilascio dell’autorizzazione. La causa era originata da un rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo ungherese, cui era ricorso il cittadino che si era visto negare il rimborso di spese sostenute in Germania.

Corte giustizia UE sez. IV, 23/09/2020, n.777

Prestazioni in favore del cittadino italiano all’estero presso centri di alta specializzazione

In tema di assistenza sanitaria indiretta, in forza del combinato disposto degli artt.

3, comma 5, della l. n. 595 del 1985, 2 e 5 del d.m. 3 novembre 1989, qualora la prestazione non sia affatto ottenibile in Italia, è consentito il rimborso per spese sanitarie sostenute dal cittadino italiano all’estero presso centri di alta specializzazione qualora, tenuto conto della particolarità del caso clinico, ricorra il presupposto della non differibilità del trattamento sanitario, essendo la “ratio”

della normativa funzionale a sopperire alle disfunzioni strutturali del SSN.

(Fattispecie relativa a soggetto con irreversibile patologia neurologica sottoposto a trattamento riabilitativo praticato solo in un centro di cura austriaco ed in nessun centro italiano).

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, n.19024

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Rimborso delle spese sostenute all’estero: controversie e giurisdizione

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie sulle autorizzazioni e sui rimborsi delle cure mediche da effettuare all’estero

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 16/12/2019, n.1229

Spese sanitarie sostenute in regime di assistenza non convenzionata

Condizione per l’accesso al rimborso da parte del Servizio Sanitario delle spese sostenute presso strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate è l’inidoneità della struttura pubblica ad erogare tempestivamente ed in forma adeguata la prestazione richiesta. Infatti elemento essenziale di discrimine nel riconoscere o meno l’insorgenza del diritto soggettivo al rimborso delle suddette spese, da parte della Azienda Sanitaria territorialmente competente è l’effettiva ricorrenza di una comprovata situazione, non soltanto di pericolo di vita o di rischio di aggravamento della malattia per l’assistito, ma anche di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire a costui l’intervento o la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle attuali conoscenze medico- scientifiche.

Si può, quindi, affermare che urgenza ed indifferibilità dell’intervento terapeutico da un lato, e impossibilità per la struttura pubblica di approntare in modo tempestivo tale intervento dall’altro, costituiscono vere e proprie condizioni legislativamente imposte per il riconoscimento del diritto soggettivo al rimborso da parte del SSN delle spese sanitarie sostenute in regime di assistenza non convenzionata.

Corte appello Ancona sez. lav., 08/03/2019, n.50

Rimborso effettuato dal sistema

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previdenziale

L’art. 13, parte A §. 1, lettere b) e c), della Sesta direttiva 77/388/Cee sulla armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di i.v.a.: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori.

In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’i.v.a. a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste dalla suddetta norma, in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come “organismo di diritto pubblico”, né può corrispondere alla qualificazione di

“istituto ospedaliero”, “centro medico”, “centro diagnostico” o qualsiasi altro

“istituto della stessa natura debitamente riconosciuto”, che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico.

Corte giustizia UE sez. VIII, 02/07/2015, n.334

Procedimento di autorizzazione per avvalersi di cure mediche in strutture all’estero

Il procedimento amministrativo da attivare per conseguire l’autorizzazione ad usufruire delle cure mediche in strutture ospedaliere all’estero è governato dagli artt. 2 e 5, d.m. 3 novembre 1989, che demandano al Centro regionale di riferimento territorialmente competente l’accertamento dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste in forma gratuita (ossia mediante rimborso della spesa sostenuta), sulla base dell’istanza dell’interessato trasmessa attraverso l’Azienda sanitaria locale.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 06/06/2013, n.537

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Rimborso a sanatoria delle spese per cure mediche e chirurgiche

Il beneficio del rimborso a sanatoria delle spese per cure mediche e chirurgiche è previsto soltanto nei casi in cui tali spese siano state sostenute per cure presso strutture ospedaliere site al di fuori del territorio nazionale e non anche presso le strutture e case di cura non specificamente convenzionate operanti nel territorio nazionale; in quest’ultima ipotesi, occorre comunque la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale, altrimenti la spesa sarà sopportata a totale carico dell’interessato, anche se in concreto risulti sussistente quella comprovata necessità che in sostanza costituisce il presupposto sia del ricovero presso strutture ospedaliere straniere ai sensi dell’art. 1, l. rg. Campania n. 46 del 1978, sia di quello presso strutture ospedaliere e case di cura di cui all’articolo unico della l. rg. n. 12 del 1985.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 13/04/2012, n.1729

Ricoveri ospedalieri all’estero

Con riguardo all’assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all’estero – quale disciplinata in generale dal d.m. Sanità 3 novembre 1989 (poi modificato dal d.m. Sanità 30 agosto 1991) – il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell’eccezionale gravità e urgenza delle cure stesse.

Tribunale Bari sez. lav., 30/04/2008, n.3568

Rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche

L’attuale disciplina in materia di assistenza sanitaria all’estero in favore dei cittadini italiani garantisce agli stessi una assistenza di carattere esclusivamente sussidiario, destinata a operare solo quando le strutture interne non siano in grado di supplire a esigenze indifferibili, mentre non prevede il diritto del cittadino a una assistenza sanitaria globale, usufruibile dovunque egli si trovi e per qualsiasi ragione, compreso il caso dell’urgenza derivante da sinistro o, comunque,

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imprevista fino al momento del passaggio della frontiera nazionale.

Deriva da quanto precede che presupposti per usufruire del rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche presso strutture ospedaliere e case di cura all’estero, in difetto di preventiva autorizzazione, sono le condizioni di eccezionale gravità e urgenza delle cure mediche e chirurgiche da praticare, purché si verifichino i presupposti di cui all’art. 3 d.m. 3 novembre 1989.

Cassazione civile sez. III, 17/05/2007, n.11462

La possibilità di ottenere un rimborso

È in contrasto con la libera circolazione dei servizi una normativa interna che esclude, in modo assoluto dal rimborso delle spese sanitarie, i pazienti che si recano in un altro Stato membro per ottenere cure mediche. Una misura nazionale, che limita la possibilità di ottenere il rimborso, può essere giustificata da ragioni imperative di sanità pubblica a condizione che si tratti di una misura proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. La previsione di una disciplina interna, che fissa un’esclusione assoluta dalla possibilità di ottenere un rimborso, è sproporzionata ai sensi del trattato delle Comunità europee.

Corte giustizia UE sez. II, 19/04/2007, n.444

Rimborso di spese ospedaliere da sostenere all’estero

In tema di impugnazione del diniego di autorizzazione alla fruizione di cure mediche all’estero conseguente ad una generica istanza dell’assistito volta a ottenere il rimborso di spese ospedaliere da sostenere all’estero, la situazione soggettiva del privato ha natura di interesse legittimo, attesa la discrezionalità riconosciuta all’amministrazione sul piano della valutazione della propria capacità, anche finanziaria, di soddisfare tempestivamente ed efficacemente le esigenze del richiedente.

T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna), 05/04/2006, n.117

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