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OGGETTO: Impianto di stoccaggio e ricondizionamento preliminare di rifiuti pericolosi e non ubicato in Aragona (AG) - Zona Industriale Area ASI"

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Academic year: 2022

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OGGETTO: “Impianto di stoccaggio e ricondizionamento preliminare di rifiuti pericolosi e non ubicato in Aragona (AG) - Zona Industriale Area ASI"

Sigla Progetto: AG3 RIF854 Proponente: SEAP Srl.

Procedimento: Procedura di Verifica Preliminare ai sensi dell’art. 6, c. 9, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute nel portale regionale

PARERE C.T.S. n. 367/ 2020 del 12 novembre 2020

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8/03/1997 e ss.mm.ii;

VISTO il D.A. n. 207/Gab. del 17/05/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO la Nota prot. 605/GAB del 13/02/2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31/07/2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

(2)

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19/12/2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTA la nota prot. n. 81780 del 22/12/2004, con la quale questo Assessorato ha emesso il provvedimento di verifica di assoggettabilità ex art. 10 D.P.R. 12104196 per il progetto, relativamente alle sole operazioni di deposito preliminare (Dl5) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di ricondizionamento preliminare (Dl4) relativamente al solo rifiuto CER 200037 (rifiuti ingombranti), escludendolo, con prescrizioni, dalla procedura di V.I.A. prevista dall'art. 5 del medesimo decreto;

VISTO |'Ordinanza Commissariale n. 298 del04/04/2005 con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha rinnovato, ai sensi dell'art. 28 del d. Lgs. 22/97, il D.A. 700/18 del 29/12/1999 come modificato dall'O.C. 1145 del 15/10/2003, inserendo le operazioni R12, R13, D13 e modificando l'operazione D14 di cui agli allegati B e C del D. Lgs.22/97 con la variazione nell'ambito della capacità massima autorizzata (1200 mc) della proporzione tra rifiuti non pericolosi (750 mc) e pericolosi (450 mc), con l'integrazione del codice CER 160209*

"trasformatori e condensatori contenenti PCB" e con l'introduzione di un trituratore mobile ai fini della riduzione volumetrica per l'operazione Dl4 (ricondizionamento preliminare) di rifiuti ingombranti di cui al codice CER 200307;

VISTO il D.D.S. n. 105/SRB del 29/10/2007 del Settore 5° dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque che ha modificato l'O.C. n. 298 del 04/04/2005 consentendo che i rifiuti di cui al codice CER 200307 possano essere ricondizionati in frazioni recuperabili e dunque accettati in ingresso come rifiuti recuperabili;

VISTO il D.D.S. n. 205/SRB del 10/11/2008 del Settore 5° dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque che ha approvato, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto di adeguamento dell'impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti RAEE;

VISTO il D.D.G. n. 300 del 17/06/2010 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha rinnovato, ai sensi dell'art.210 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

l'O.C. n. 298 del 04/04/2005 integrando, nei limiti della potenzialità massima annua consentita, ulteriori codici CER;

VISTO il D.D.G. n. 581 del 02/05/2017 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha integrato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

l'O.C. n. 1145 del 15/10/2003 così come modificato dai successivi provvedimenti, con l'inserimento del codice CER 200108 - "rifiuti biodegradabili di cucine e mense", nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;

VISTO il D.D.G. n.753 del 11/07/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha integrato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'O.C. n. 1145 del 15/10/2003 così come modificato dai successivi provvedimenti, con l'inserimento del codice CER 200302 - *rifiuti dei mercati", nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;

(3)

VISTA l’istanza di verifica di valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 presentata dalla ditta Proponente, giusta nota assunta al prot. ARTA n. 12028 del 26/02/2020, integrata in ultimo in data 14115/2020 (prot. D.R.A. n. 26129);

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 130018 del 03/06/2020 con la quale il questo Servizio 1 ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell’istanza di valutazione preliminare di che trattasi e di pubblicazione (unitamente all’allegata documentazione) sul portale Gestionale Valutazioni Ambientali nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 7/2019 e ribadito che, ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

VISTO il D.R.S. n. 879 del 18/09/2020, che all’art. 1 decreta che il progetto deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le motivazioni di seguito elencate:

- le modifiche proposte non sono finalizzate a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell’impianto in parola, ma riguardano una mera presa d'atto dell'attuale configurazione discendente dalle varie modifiche all'autorizzazione sopra descritte;

- l'operazione D13 e le modifiche all'operazione D14, introdotte con l'Ordinanza Commissariale n.298 del 04/04/2005, rientrano tra le operazioni elencate al punto 7 lettere r) e z.a) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; pertanto, rispetto a quanto valutato nel procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale, conclusosi con il parere prot. n. 81780 del22112/2004, sono state previste nuove operazioni e apportate modifiche sostanziali alle operazioni già autorizzate tali da prevedere che il progetto debba essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.

152/06 e ss.mm.ii.;

- l'impianto, a partire dall'emanazione del D.D.S. n. 105/SRB del 29/10/2007, primo provvedimento di approvazione delle modifiche all'impianto successivo all'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06, ha operato senza la necessaria autorizzazione ambientale, pertanto la fattispecie in esame rientra tra quelle previste dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, avvenuta dal proponente, non risulta accoglibile in ragione delle modifiche apportate all'impianto per le quali non è stata effettuata una valutazione degli impatti così come previsto dalla vigente normativa.”.

VISTA la nota di assegnazione al gruppo istruttore;

LETTO il documento Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 trasmesso dal proponente;

(4)

VISTA la nota prot. ARTA n. 59571 del 13/10/2020 con cui il Proponente presenta istanza di rettifica del D.R.S. n. 879 del 18/09/2020 in ragione delle seguenti motivazioni:

- con riferimento all'operazione D14 il DRS n. 879 del 18/09/2020 riporta un errore interpretativo poiché l'O.C. n. 1145 del l5/01/2003 con il quale il Commissario delegato rilasciava l'autorizzazione relativamente al solo rifiuto con codice CER 200307 all’attività di ricondizionamento preliminare (D14) non è mai stata integrata nel corso degli anni con l'inserimento di ulteriori rifiuti con codici CER diversi da quelli già autorizzato;

- con riferimento all'operazione D13 l’autorizzazione di cui all'O.C. n. 298 del 01/04/2005 è stata rilasciata senza indicazione dei limiti di capacità giornaliera;

- negli anni successivi all'entrata in vigore del T.U.A., a mezzo del quale il legislatore ha introdotto l'onere della verifica assoggettabilità ex art. 6, comma 6 del D. Lgs. 152/06, la SEAP S.r.l. non ha mai richiesto la suddetta verifica poiché mai esercitata l'operazione D13 e comunque, per i rifiuti non pericolosi, la Società ha sempre inteso la capacità giornaliera come inferiore a quella di 20 ton/giorno;

- nell'istanza cli Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 ttet del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui il progetto veniva indicato come rientrante nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 ai seguenti punti: lett. r) "impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazione di raggruppamento o ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 ton/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13, D14 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e non rientra nella tipologia progettuale di cui all'art. 6 comma 7 lettera d) del D. Lgs. 152/06 (capacità giornaliera < 200 ton/giorno) e lettera t) e lett. z.a), è stata intesa dal Proponente come la riproduzione pedissequa della lettera normativa e, con riferimento alla capacità di cui alla lett. r) (<20 ton/giorno <200 ton/giorno) è stata intesa con l'esclusivo riferimento all'operazione D14.

RITENUTE condivisibili le ragioni fondanti la richiesta di rettifica da parte del Proponente del D.R.S. n. 879 del 18/09/2020 giusta nota prot. ARTA n. 59571 del 13/10/2020;

VALUTATO pertanto di ritenere condivisibile la proposta di rettifica del D.R.S. n. 879 del 18/09/2020 trasmessa a codesta CTS giusta nota prot. 63307 del 29.10.2020, secondo cui:

1. il progetto “Impianto di stoccaggio e ricondizionamento preliminare di rifiuti pericolosi e non ubicato in Aragona (AG) - Zona Industriale Area ASI è escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

2. è fatto divieto di esercitare l'attività D13 per i rifiuti pericolosi;

3. è fatto divieto di esercitare l'attività D13 per rifiuti non pericolosi al di sopra delle soglie (20 ton/giorno) indicate al punto 7 lettera r) dell'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs.

152/o6 e ss.mm.ii.;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

(5)

E S P R I M E

parere di condivisione Rapporto Istruttorio di rettifica del D.R.S. n. 879 del 18/09/2020, redatto dal Servizio 1, prot. 63283, del 29.10.2020 e trasmesso con nota prot. 63307, del 29.10.2020, raccomandando tuttavia, a maggior tutela dell’ambiente, in considerazione che quanto finora è stato autorizzato, è avvenuto attraverso diversi provvedimenti che si sono stratificati nell’arco di un ventennio ma senza che avvenisse in modo uniforme una standardizzazione e tipizzazione, che rimanda necessariamente alla seguente indicazione:

- approcciare la programmazione per le future attività attraverso una visione d’insieme delle attività in termini di impatti ambientali connessi all’esercizio;

- ogni successiva modifica impiantistica e gestionale dell’impianto dovrà essere sottoposta ad una valutazione di compatibilità ambientale unitaria, nell’ambito della quale sia possibile accertare ed eventualmente mitigare gli impatti conseguenti al progetto, inclusi quelli cumulativi dati dall’intero impianto e dalla sua localizzazione.

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