• Non ci sono risultati.

Dispensa relativa alla Sicurezza e al Coordinamento dei Cantieri (TITOLO IV D.LGS 81/08 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI) Agg. D.lgs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Dispensa relativa alla Sicurezza e al Coordinamento dei Cantieri (TITOLO IV D.LGS 81/08 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI) Agg. D.lgs"

Copied!
29
0
0

Testo completo

(1)

Via Vighi 72 40026 Imola (Bo) Tel 0542/628321 Fax 0542/635177 Email info@apicesrl.net

Dispensa relativa alla Sicurezza e al Coordinamento dei Cantieri

(TITOLO IV D.LGS 81/08 CANTIERI TEMPORANEI E

MOBILI) Agg. D.lgs 106/09

“Open House 2011”

In collaborazione con

(2)

2

DECRETO LEGISLATIVO N° 81 9 APRILE 2008, agg.

D.lgs 106/09 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

ART. 88 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. il presente capo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’art. 89, primo comma, lettera a)

2. le disposizioni del presente decreto non si applicano :

a) ai lavoratori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori dal perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

f) ai lavori svolti in mare

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o i altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X;

(3)

3

g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X.

ART.89 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile , in appresso denominato “cantiere”; qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’Allegato X;

b) committente: il soggetto per conto del qual l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile di procedimento;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cu attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato dal committente o dal responsbile dei lavori per l’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro dell’imprese affidatarie o esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

g) uomini – giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a) i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV;

i) Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la

(4)

4

partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

l) Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

ART. 90 – OBBLIGHI DEL COMMITENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

1. il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori e fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori e fasi di lavoro.

1-bis Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. il committente, o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione, dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’art. 91, comma 1 lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa un coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98;

5. la disposizione di cui alla comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi si a affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie , alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la

(5)

5

progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

8. il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 , i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico–professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare,con le modalità di cui all’Allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all’Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185 convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b)

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori

(6)

6

autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti al permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.

ART. 91. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione deve:

a) redige il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, comma 1; i cui contenuti sono contenuti sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV;

b) predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II al documento U.E. 26/05/93.

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1 lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380

2. il fascicolo di cui al comma 1 lettera b) è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

(7)

7

ART. 92 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto,e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1 lettera b) in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentati della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere:

e) segnala al committente o responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ali lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

f) sospende in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato , nelle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2- Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5,(lavoro in appalto a cui partecipano più imprese) il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1 lettera a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

(8)

8

ART. 93 RESPONSABILITA’ DEI COMMITENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI

1. il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui all’art.90, 92, comma 1 lettera 1, lettera e), e 99.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma1 e 92, comma 1 lettere a), b), c), d) ed e).

ART. 94 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo. Si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza

ART. 95 MISURE GENERALI DI TUTELA

1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15, e curano, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

(9)

9

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

ART. 96 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

1. I datori di lavoro:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII;

b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarncone il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro l’influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l’evaquazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) 1-bis) La previsione di cui al comma1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto

2. l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, l’adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma1, lettera a), all’articolo 26 commi 1, lettera b), 2,3 e 5, e all’articolo 29, comma 3

(10)

10

ART.97 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA

1-Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2-Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’Allegato XVII

3- Il datore di lavoro dell’imprese affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi per la sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione

(11)

11

CANTIERI, EDILIZIA, COSTRUZIONI, IMPIANTI Il PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento

Legislazione di riferimento

Art. 100 D. Lgs. 81/08 e allegato XV D. Lgs. 81/08.

Definizione

Il piano è lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Chi lo predispone

Nei cantieri per lavori pubblici e nei cantieri privati soggetti a permesso di costruire viene predisposto dal Coordinatore per la Progettazione dell'opera.

Nel caso, dopo l'affidamento, dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidata ad un'altra o più imprese, oppure nei cantieri privati non soggetti a permesso di costruire, deve essere nominato il CSE. Il CSE quindi provvede alla redazione del PSC.

Chi lo aggiorna

Il compito di aggiornamento e modifica è demandato al CSE Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il CSE integra anche il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Quando è previsto

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).

Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità;

i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative.

Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

(12)

12

Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) e le misure di coordinamento atte a realizzare quanto sopra previsto.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

o l'indirizzo del cantiere;

o la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;

o una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con

l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

o all'area di cantiere,

o all'organizzazione del cantiere,

o alle lavorazioni;

le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione

collettiva

le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed

evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del primo soccorso e della prevenzione incendi;

(13)

13

la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il

cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

la stima dei costi della sicurezza.

In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali (falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti, edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e

condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilità, rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi, caduta di materiali dall'alto) in relazione:

alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

o a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

o al rischio di annegamento;

agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

i servizi igienico-assistenziali;

la viabilità principale di cantiere;

gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

le disposizioni per dare attuazione a quanto disposto dal CSE;

le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto per i lavori sotto tensione per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua;

le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

la dislocazione degli impianti di cantiere;

la dislocazione delle zone di carico e scarico;

le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

(14)

14

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) contiene almeno i seguenti elementi:

A questo proposito si ricorda che “il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici” e contiene, secondo quanto riportato nell’allegato XV del decreto, almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei

lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri

dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

(15)

15

al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

al rischio di caduta dall'alto;

al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;

al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

al rischio di elettrocuzione;

al rischio rumore;

al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Interferenze tra le lavorazioni ed loro coordinamento

Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla

presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. In

riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della

relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Obblighi del datore di lavoro e del committente

Per gli appalti interni e per quelli extra-aziendali il datore di lavoro deve:

verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori che andranno a svolgere attraverso CCIAA e Atto Sostitutivo di Notorietà (art. 47- DPR 445/00);

fornire, ai soggetti coinvolti, tutte le informazioni sui rischi specifici degli

ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza.

(16)

16

Idoneità tecnico professionale

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

o iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

o documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

o documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

o dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;

documento unico di regolarità contributiva.

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico- professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra indicati.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione

(17)

17

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

PREMESSA RELATIVA ALL’ATTENDIBILITA’ DEI DATI STATISTICI RELATIVI AL COMPARTO DEI DIECI COMUNI DEL COMPRENSORIO

IMOLESE CHE SI RIVOLGONO AL PRONTO SOCCORSO DI IMOLA Tali dati sono da ritenersi relativi solo al primo certificato e quindi dall’indagine

statistica manca l’effettiva durata dell’infortunio

Tali dati non riportano l’effettivo numero degli occupati di ogni singolo comparto produttivo.

(18)

18

(19)

19

(20)

20

(21)

21

(22)

22

(23)

23

(24)

24

(25)

25

(26)

26

(27)

27

(28)

28

(29)

29

Riferimenti

Documenti correlati

La presente valutazione dei rischi è stata eseguita ai sensi dell’art.17 del D.lgs.81 del 9 aprile 2008, che obbliga il datore di lavoro a valutare, nella scelta

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari

Nello specifico, tra le imprese dovrà sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa

coadiuvato da una dipendente dello Studio, ingegnere o ar- chitetto, dedicato esclusiva- mente a questa attività. Il team opererà nel rispetto delle prescrizioni del Titolo IV del

Nel caso in cui non si è certi della risposta o si ritiene che l’affermazione non sia sovrapponibile al proprio contesto lavorativo, è necessario fornire ugualmente una

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,

La redazione del PSC sarà progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione. - Il PSC deve essere redatto secondo quanto stabilito dall’art. -

Questa figura assume un compito importante nella fase di esecuzione dei lavori, in quanto deve coordinare l’applicazione dei principi generali di sicurezza alle attività