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Visto di Conformità

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Academic year: 2021

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Visto di Conformità

Fabio Cigna

(Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Cuneo)

(2)

Riferimenti normativi

 Art. 35 D.Lgs. 241/1997

 Art. 1, comma 574, L. 147/2013

 Art.3 D.L. 50/2017

 Circolare Ag. Entrate n. 28/E del 25.09.2014

 Risoluzione Ag. Entrate n. 36/E del 03.04.2015

 Risoluzione Ag. Entrate n. 68/E del 09.06.2017

Visto di conformità

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Apposizione visto di conformità

 Dichiarazione annuale IVA/2018

 Richiesta di compensazione credito IVA infra-annuale

 Modello 730/2018

 Dichiarazione IRPEF 2018

 Dichiarazione IRES 2018

 Dichiarazione IRAP 2018

 Modello 770/2018

Visto di conformità

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Apposizione per crediti superiori ad Euro 5.000

 Non vanno considerate le compensazioni (verticali) relative al medesimo tributo;

 Il limite (Euro 5.000) riguarda ogni singolo tributo;

 Va apposto il visto sul credito d’imposta derivante dalle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA)

Visto di conformità

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Non è richiesto il visto per crediti superiori ad Euro 5.000

 Crediti d’imposta aventi natura agevolativa;

 Crediti riconosciuti ai soggetti operanti nelle ZFU

Visto di conformità

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Compensazione di un credito (> 5.000) da parte di soggetto diverso

 Il visto va apposto sulla dichiarazione del cedente;

 Il visto va apposto sulla dichiarazione del cessionario;

 Sulle ritenute ri-attribuite non va apposto il visto sulla dichiarazione di soci/associati/partecipanti, ma va apposto sulla dichiarazione

della società/associazione

Visto di conformità

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Possono rilasciare il visto di conformità

 Dottori commercialisti ed esperti contabili;

 Consulenti del lavoro;

 Periti o esperti tributari con specifici requisiti;

 Responsabili dell’assistenza fiscale presso i CAF

 Il soggetto incaricato del controllo contabile per le società di capitali che ne siano soggette

 Il Collegio dei revisori per gli Enti Locali

Visto di conformità

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Comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate

 Da inviare in carta libera preventivamente al rilascio del visto;

 Le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni;

 Allegati

• Copia della polizza assicurativa

• Dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte dell’Ordine di appartenenza;

Visto di conformità

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Il visto di conformità può essere apposto dal soggetto che:

 è in possesso dell’abilitazione all’invio telematico della DR;

 conserva le scritture contabili e predispone la relativa DR;

 è individuato dal contribuente, nel caso in cui che conservi le scritture contabili non abbia i requisiti richiesti dalla norma.

Visto di conformità

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Caratteristiche della polizza assicurativa di responsabilità civile

Riferita esplicitamente al rilascio del visto di conformità «senza limitazione alcuna della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione»;

 Massimale non inferiore ad Euro 3.000.000, senza franchigia;

 Prevedere il risarcimento nei 5 anni successivi alla scadenza;

 Rinnovata alla scadenza garantendone la continuità;

Visto di conformità

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Rilascio del visto di conformità da parte di Studio Associato

 Vanno comunicati alla DRE i dati di tutti i professionisti;

 Il visto è rilasciato dal singolo professionista;

 Il professionista dello studio associato che non ha una propria partita IVA può avvalersi della società di servizi se detenuta a maggioranza da professionisti abilitati;

 La polizza assicurativa può essere stipulata dal singolo professionista o dallo studio associato purché garantisca l’attività di assistenza fiscale

Visto di conformità

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Controlli preventivi per il rilascio del visto di conformità

 Simili ai controlli formali ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73

 Modello Check-list nella Circolare 28/E del 25.09.2014 PERSONE FISICHE SENZA PARTITA IVA

 Correttezza nei versamenti effettuati, verifica mod. F24;

 Scorporo delle ritenute d’acconto e relative certificazioni;

 Riconoscimento dei requisiti per la spettanza crediti d’imposta;

Visto di conformità

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Controlli preventivi per il rilascio del visto di conformità

 Documento di Ricerca n. 210 e 211 del 10/2017 ASSIREVI PROFESSIONISTI ED ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA

 Correttezza tenuta e conservazione delle scritture contabili;

 Corrispondenza tra la contabilità e i dati indicati in Dichiarazione

 I controlli possono limitarsi alle poste da cui si originano i crediti oggetto del rilascio del visto di conformità;

 Il controllo analitico della documentazione può essere limitato ai

Visto di conformità

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Casi di compilazione in presenza di visto di conformità

 Medesimo professionista che invia telematicamente ed appone il visto;

 Professionista che appone il visto e società di servizi (detenuta dal medesimo per più del 50%) che effettua l’invio telematico;

 CAF che effettua l’invio telematico ed appone il visto di conformità tramite il proprio responsabile fiscale;

 Professionista che invia telematicamente ed appone il visto per conto

Visto di conformità

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Visto di conformità omesso o infedele

 Per la compensazione di crediti (> 5.000) diversi dall’IVA, non è prevista la preventiva apposizione del visto di conformità;

 In presenza di visto omesso (o infedele), è possibile presentare

la dichiarazione integrativa; la relativa sanzione (250-2.000) è ravvedibile;

 Se la integrativa è inviata entro il termine di presentazione della

dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (31.10.2019), la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo (Euro 31,25).

Visto di conformità

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Visto di conformità infedele

 Sentenza CTP Brescia n. 651/4/16 del 19.09.2016

 Sentenza CTP Milano n. 1630/22/18 del 12.04.2018

Le recenti sentenze concordano che in caso di apposizione di visto infedele da parte del professionista (che ad esempio appone il visto senza averne i requisiti) le sanzioni tributarie non devono gravare sul contribuente, ma, trattandosi di errori formali, eventualmente

Visto di conformità

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Regime sanzionatorio

Visto di conformità

VISTO INFEDELE Da € 258 a € 2.582

VIOLAZIONI GRAVI E RIPETUTE Sospensione da 1 a 3 anni del rilascio di visto di conformità

VIOLAZIONI RIPETUTE ANCHE SE SOSPESO Inibizione al rilascio del visto di conformità UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (> 5000) CON

VISTO OMESSO O INFEDELE Sanzione pari al 30% dell’importo compensato

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Sospensione esecuzione dei mod. F24 «a rischio»

 Con il provvedimento Ag. Entrate n. 195385 del 28.08.2018 si individuano i criteri di selezione dei mod. F24 «a rischio»

 L’Ag. Entrate può sospendere per 30 gg. la finalizzazione dei mod. F24 «a rischio»

 Le compensazione a seguito di rilascio di visto di conformità non attenuano in nessun modo il profilo di rischio del mod. F24

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