SEMPLIFICAZIONI ED ESONERI PER L’AVVIO
DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
DETRAZIONI DAL 1° GENNAIO 2019
MANOVRA 2019
MILANO, 16 GENNAIO 2019 PISATI EMANUELE
Presidente Commissione Imposte Indirette
Aggiornato al 13 Gennaio 2019
Provvedimento Garante Privacy - 15 novembre 2018 – n. 481
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Dati personali presenti nelle fatture elettroniche
Messa a disposizione delle fatture sul portale dell’Agenzia
Ruolo assunto dagli intermediari e dagli altri soggetti operanti nell’ambito della fatturazione elettronica
Criticità ulteriori: canali di trasmissione e recapito delle fatture elettroniche, intermediari e servizio di conservazione delle fatture da parte dell’Agenzia.
LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
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Regolamenta la detrazione dell’Iva nel periodo transitorio e per il periodo successivo
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari). - 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
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LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136
Aziende sanitarie locali; Aziende ospedaliere; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Policlinici universitari;
Farmacie pubbliche e private; Presidi di specialistica ambulatoriale; Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari; Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN; Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; Iscritti agli Albi professionali degli psicologi; Iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i Iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico; Iscritti agli Albi professionali dei veterinari; Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari; Esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco. Si tratta, specificamente, delle parafarmacie.
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PROVVEDIMENTO GARANTE 20 DICEMBRE
e) ai sensi dell’art. 58, § 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS;
N.B.
ALLA DATA DI PREDISPOSIZIONE DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RISCONTRA CHE RISULTA NON ANCORA RECEPITA COME NORMA O REGOLAMENTO L’INGIUNZIONE SOPRA RICHIAMATA NEL CASO SPECIFICO IN CUI IL SOGGETTO ASSISTITO CHIEDA LA NON TRASMISSIONE AL SISTEMA TS.
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Comma 53 art. 1– Legge di Bilancio 2019
L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal
seguente:
« Art. 10-bis – (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari). – 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera
sanitaria.
.. omissis
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ESONERO O DIVIETO?
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Legge n. 136 del 17 Dicembre 2018
« ..sono
esonerati
dall'obbligo di fatturazione elettronica..»
Con riferimento alle fatture i cui dati sono da
inviare al Sistema tessera Provv
edimento Garante n. 511 del 20 dicembre 2018
«.. in nessun
caso sia emessa una fattura
elettronica..»
a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS
Comma 53 art. 1– Legge di Bilancio 2019
non possono
emettere fatture
elettroniche
Con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera
Associazioni sportive aderenti al regime forfettario commi 1 e 2 Legge 398/1991
La legge di bilancio ha escluso dalla fatturazione elettronica le associazioni in regime forfettario che hanno realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi di ammontare inferiore ai 65.000 euro. ( commi 1 e 2 della legge 398/1991)
Se i proventi sono superiori a 65.000 euro invece i soggetti devono assicurare che la fattura sia emessa dal cessionario/committente soggetto passivo d’imposta.
Nel caso di società sportive dilettantistiche invece non possono usufruire dell’esonero in quanto applicano la 398 del 1991 in base al comma 1.
art. 90 della legge 289/2002
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PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 21/12/2018
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Modifiche al provvedimento del 30/04/2018 – Regole tecniche (Attenzione alla modifica al punto 10.3)
Modifiche al provvedimento del 05/11/2018 – Gestione deleghe e deleghe massive
Modifiche e adeguamenti ai fini delle indicazioni del Garante della Privacy sulle modalità di consultazione e accesso ai dati
ACCESSO A FATTURA E CORRISPETTIVI
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ACCESSO A FATTURA E CORRISPETTIVI
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ACCESSO A FATTURA E CORRISPETTIVI
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I TIPI DI CONSULTAZIONE
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I TIPI DI CONSULTAZIONE
ACCETTA E PROSEGUI
COSA COMPORTA OGGI
E DAL 3 MAGGIO 2019 (SU OPZIONE)
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MODIFICA AL PUNTO 10.3 DEL PROVVEDIMENTO DEL 30/04/2018
«In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza
possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli artt. 51 D.P.R.
26.10.1972, n. 633 e 32 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 1, c. 5 D.Lgs. 127/2015 sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali»
N.B. MEMORIZZAZIONE NON È CONSERVAZIONE A NORMA
LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
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I soggetti esclusi
• Soggetti esclusi
• Forfettari e fattura elettronica
Esercizio Detrazione Iva
• Termini esercizio detrazione - Nuovo art. 1 co. 1 DPR del 23/03/1998 n. 100 come modificato dall’art. 14 del DL 119/2018
• Moratoria
• Termini a regime
Altre
• Nuovo art. 21 DPR 633/1972
• Assolvimento Imposta di bollo
Soggetti esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica
(Alcuni casi di convenienza della gestione del ciclo passivo)
• i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio (cd. minimi);
• i soggetti che applicano il regime forfetario;
• i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
• i soggetti passivi che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale (disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 119/2018);
• coloro che sono tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera). Si noti che
l’esonero è limitato al solo periodo d’imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS
(disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 119/2018)
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RAPPORTO FRA
CONTRIBUENTI REGIME FORFETTARIO E
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Le regole e i casi valgono anche per i contribuenti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per tutti i soggetti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica.
I soggetti forfettari sono comunque obbligati ad effettuare le fatture in modo elettronico quando operano verso la Pubblica Amministrazione.
Potranno tenere a propria scelta alcuni comportamenti diversi:
• comunicare al fornitore il proprio indirizzo pec o il codice destinatario della propria casa di software su cui ricevere le fatture;
• evitare di comunicare il canale telematico o l’indirizzo al fornitore.
(In questo caso il fornitore sarà autorizzato ad indicare nel campo “codice destinatario” il valore 0000000 (sette zeri), e dovrà consegnare al cliente una copia cartacea o via email comunicandogli contestualmente che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito dello SDI fatture e corrispettivi, nel punto CONSULTAZIONE – DATI RILEVANTI AI FINI IVA)
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I contribuenti in regime forfettario devono conservare copia delle fatture ricevute ed indicare in dichiarazione dei redditi l’eventuale pagamento di fatture a soggetti per i quali non hanno compiuto la funzione di sostituto d’imposta in quanto non tenuti ma ai quali hanno inviato la Certificazione Unica dei redditi.
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RAPPORTO CONTRIBUENTI / REGIME FORFETTARIO
FATTURAZIONE ELETTRONICA E
I contribuenti in regime forfettario potranno:
• decidere di registrarsi sul portale dell’Agenzia delle Entrate allo SDI (sistema di interscambio) e comunicando la
propria pec e/o il codice destinatario della casa di software prescelta;
• eventualmente, aderire al servizio di conservazione sostitutiva AdE;
• decidere di non registrarsi e conservare solo le copie cartacee dei documenti informatici richiesti ai propri fornitori.
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RAPPORTO CONTRIBUENTI REGIME FORFETTARIO
FATTURAZIONE ELETTRONICA E
ATTENZIONE:
Nel caso di soggetto già registrato nel 2018 non esiste ( ad oggi) la possibilità di cancellarsi da detta sezione nel 2019.
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RAPPORTO CONTRIBUENTI REGIME FORFETTARIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E
Il soggetto sarà in ogni caso tenuto alla gestione elettronica del ciclo passivo; compresa la
conservazione.
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Soggetti esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica
Quando optare per la gestione della FE lato attivo e passivo
Ciclo Attivo
Gestione Unitaria in caso di compresenza anche di Fattura PA
Gestione Unitaria in caso di richiesta di fattura elettronica da parte del
cessionario/committente*
Ciclo Passivo
Monitoraggio di tutte le fatture ricevute
Possibilità di controllo delle fatture erroneamente inviate nella propria area riservata (Fattura soggettivamente
errata)
Difformità fra fattura di cartacea e fattura elettronica (fattura oggettivamente errata)
Errato invio della fattura elettronica alla Pec del cessionario in caso di mancata comunicazione di indirizzo pec/codice destinatario** (Errata Consegna)
* Non c’è un obbligo
** Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche. (Faq 26 -27/11/2019)
Soggetti esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica
(Alcuni casi di convenienza della gestione del ciclo passivo)
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Ciclo Attivo Fattura Elettronica
Ciclo Passivo Fattura Elettronica
Controllo
Digitalizzazione Processo Digitalizzazione
Processo Controllo
Termini per esercizio della detrazione (fatture immediate)
Fattura datata 5 ottobre
Ricevuta il 31 ottobre
Liquidazione Ottobre Versamento 16
Novembre
Ricevuta a novembre entro il
15 – Registrata a Novembre entro il 15
Opzione:
Liquidazione Ottobre Versamento 16
Novembre
Ricevuta a novembre dopo il 15
Liquidazione Novembre Versamento 16
Dicembre
Nuovo Art. 1 co. 1 DPR del 23/03/1998 n. 100
Modificato dall’art. 14 del D.L.
119/2018
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Sono esclusi i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente
Fattura datata 26 dicembre 2018
Ricevuta il 31 dicembre 2018
Liquidazione dicembre Versamento 16
Gennaio
Ricevuta a Gennaio entro il
15
Liquidazione Gennaio Versamento 16
Febbraio
Ricevuta a
gennaio dopo il 15
Liquidazione Gennaio Versamento 16
Febbraio
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Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica FAQ n. 20 pubblicata il 27 novembre 2018
Domanda Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate
2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
Risposta L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva
emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di
variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data
dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà
essere elettronica.
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«…..La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente….» Art. 21 Dpr 633/1972
Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica FAQ n. 20 pubblicata il 27 novembre 2018
si avranno tre casistiche possibili in merito alle fatture di acquisto datate 2018:
1) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico: tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con la detrazione della relativa IVA; (apertura alla detrazione data con la FAQ n° 20)
2) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato XML tramite lo SdI: questa fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con la detrazione della relativa IVA;
3) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018: questa fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di Dicembre 2018, in quanto dovrà essere detratta nella dichiarazione relativa all'anno del ricevimento.
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«…..La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente….» Art. 21 Dpr 633/1972
Iva di dicembre 2018 lato emittente
Caso: soggetto mensile
Per le operazioni poste in essere nel mese di dicembre 2018 non è
possibile ancora avvalersi della emissione ritardata della fattura, senza applicazione delle sanzioni se il documento è emesso entro il termine per liquidare l’imposta a debito.
Art. 1 comma 6 del Dlgs. 127/2015
Questa facoltà è efficace « per il primo semestre del periodo d’imposta 2019»
Ci si riferisce pertanto alle cessioni e prestazioni con IVA esigibile a decorrere dal 1 Gennaio 2019.
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LATO EMITTENTE
FATTURA DATATA 21 MARZO E INVIATA AL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO IL 13 APRILE (COMUNQUE ENTRO IL 15): NESSUNA SANZIONE
LATO RICEVENTE
CASO A) RICEVUTA DAL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO IL 13 APRILE REGISTRATA IL 13 (COMUNQUE ENTRO IL 15): LIQUIDAZIONE COMPETENZA MARZO VERSAMENTO 16 APRILE
LATO RICEVENTE
CASO B) RICEVUTA DAL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO IL 13 APRILE REGISTRATA IL 13 APRILE LIQUIDAZIONE NEL MESE DI
REGISTRAZIONE(APRILE) VERSAMENTO 16
MAGGIO
LATO RICEVENTE
RICEVUTA DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO IL 16 APRILE REGISTRATA IL 16 LIQUIDAZIONE NEL MESE DI APRILE VERSAMENTO 16 MAGGIO
MORATORIA I SEMESTRE* – Es. CONTRIBUENTE MENSILE 1/3
VA SEMPRE CONSIDERATO L’EFFETTO SUL RICEVENTE
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*Fino al 30 settembre 2019 per gli operatori con liquidazione mensile
LATO EMITTENTE
FATTURA CON DATA DI EMISSIONE 21 MARZO E INVIATA AL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO IL 13 MAGGIO:
SANZIONE RIDOTTA AL 20%
(dal 90% al 180% -
Art. 6 D.Lgs. 471/1997)
LATO RICEVENTE
RICEVUTA DAL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO IL 13 MAGGIO NON PUÒ ESSERE REGISTRATA PRIMA DEL 13 MAGGIO
LIQUIDAZIONE COMPETENZA MAGGIO VERSAMENTO 16
GIUGNO
MORATORIA I SEMESTRE – Es. CONTRIBUENTE MENSILE 2/3
N.B.: NON PUO’ ESSERE REGISTRATA/LIQUIDATA L’IVA DI UNA OPERAZIONE SENZA IL RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA RELATIVA (NO PDF/ «CORTESIA»)
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LATO EMITTENTE
FATTURA DATATA 21 MARZO E INVIATA AL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO IL 25 AGOSTO:
SANZIONE (dal 90% al 180% - Art. 6 D.Lgs. 471/1997)
LATO RICEVENTE
MERCE ARRIVATA IL GIORNO 23 MARZO EMETTE E
TRASMETTE ENTRO IL 22 AGOSTO AUTOFATTURA ART.
Art. 6 D.Lgs. 471/1997:
NESSUNA SANZIONE
LATO RICEVENTE
RICEVUTA DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO IL 25 AGOSTO NON EMETTE AUTOFATTURA ART. Art. 6 D.Lgs. 471/1997:
SANZIONE DAL 10 AL 15%
DELL’IMPONIBILE NON DOCUMENTATO O NON
REGISTRATO (MINIMA € 258)
MORATORIA I SEMESTRE – Es. CONTRIBUENTE MENSILE 3/3
«Art. 6 Art. 6 D.Lgs. 471/1997 co 8 let. a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte
dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni.»
ATTENZIONE AL DISALLINEAMENTO DELLE SANZIONI! – EMITTENTE TRIMESTRALE POTREBBE NON AVERE SANZIONI IL RICEVENTE SE NON EMETTE AUTOFATTURA SÌ
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IL NUOVO MODELLO DI FATTURA & NUOVI ARTT. 21 E 23
Esempio
Data operazione 28 Luglio Data emissione 6 Agosto
data registrazione - Iva emesse: - 06 Agosto –> Liquidazione Iva Luglio (Flag in fase di registrazione!) Nuovo Art. 21
Nuovo Art. 23
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Nuova Lettera g-bis del Comma 2 - Art. 21
PROBLEMATICHE LEGATE ALLE DATE E ALLE RELATIVE REGISTRAZIONI CONTABILI FINO A LUGLIO 2019
SOGGETTO EMITTENTE
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FATTURA DATATA 11 GENNAIO 2019
TRASMESSA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO IL GIORNO 11 GENNAIO (O DATA SUCCESSIVA)
SI HA RICEVUTA DI CONSEGNA IL GIORNO 13 GENNAIO (O DATA SUCCESSIVA)
LA DATA DI REGISTRAZIONE PER IL SOGGETTO EMITTENTE È IL GIORNO 11 GENNAIO
AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA EMESSA NON RILEVA LA DATA DI MATERIALE INVIO AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
L’APPLICAZIONE DELLE EVENTUALI SANZIONI - EVENTUALI RAVVEDIMENTI - COSÌ COME IL MOMENTO IN CUI IL DOCUMENTO VIENE AD AVERE ESISTENZA (ES. I 5 GIORNI PER AVERE RICEVUTA DAL SDI)
NON RIVERBERANO, PER IL SOGGETTO EMITTENTE, SULLE DATE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E SULLA COMPETENZA DELL’IVA
PROBLEMATICHE LEGATE ALLE DATE E ALLE RELATIVE REGISTRAZIONI CONTABILI FINO A LUGLIO 2019
TENTATIVI DI RECAPITO
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PROBLEMATICHE LEGATE ALLE DATE E ALLE RELATIVE REGISTRAZIONI CONTABILI
SOGGETTO EMITTENTE
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MANCATA CONSEGNA
IL CLIENTE DEVE PRENDERNE VISIONE MA
LA FATTURA È EMESSA
PROBLEMATICHE LEGATE ALLE DATE E ALLE RELATIVE REGISTRAZIONI CONTABILI FINO A LUGLIO 2019
SOGGETTO RICEVENTE
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FATTURA DATATA 11 GENNAIO 2019
TRASMESSA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO IL GIORNO 11 GENNAIO (O DATA SUCCESSIVA)
SI HA RICEVUTA DI CONSEGNA IL GIORNO 13 GENNAIO (O DATA SUCCESSIVA)
LA DATA DI REGISTRAZIONE PER IL SOGGETTO RICEVENTE È NON PRIMA DEL GIORNO 13 GENNAIO
AI FINI DELLA REGISTRZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA RILEVA LA DATA DI POSSESSO DELLA FATTURA (CIRCOLARE ADE 1/E 2018)
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PROBLEMATICHE LEGATE ALLE DATE E ALLE RELATIVE REGISTRAZIONI CONTABILI FINO A LUGLIO 2019 POSSESSO PER ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE
Quando si ha il possesso di una fattura il 13 gennaio
Il sistema di interscambio ha consegnato la fattura il
giorno 13
C’è stata una mancata
consegna ma il ricevente ne
ha preso visione il giorno 13
PROBLEMATICHE LEGATE ALLE DATE E ALLE RELATIVE REGISTRAZIONI CONTABILI FINO A LUGLIO 2019
DATA CONSEGNA PER IL RICEVENTE
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LA DATA DI CONSEGNA PER IL SOGGETTO RICEVENTE RISULTA:
1) SUL SISTEMA
2) DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA PEC (NEL CASO IN CUI SI SIA SCELTA QUESTA MODALITÀ)
ATTENZIONE:
IL FILE METADATI CHE ACCOMPAGNA LA FATTURA RICEVUTA NON CONTIENE LA DATA DI CONSEGNA
DONWLOAD MASSIVI E LORO CONTENUTO
41
Tempo di elaborazione di questa richiesta: circa 1 ora e 30
ATTENZIONE:
ANCHE IN QUESTO CASO IL FILE METADATI CHE ACCOMPAGNA LA FATTURA
RICEVUTA NON
CONTIENE LA DATA DI CONSEGNA
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Comunicato Stampa N° 224 del 28/12/2018
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
PER LE FATTURE EMESSE DAL 1° GENNAIO 2019
Nuova comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, modificato dal D.M. 28 dicembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019
43
• «Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
• Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante:
• il servizio presente nella predetta area riservata,
• con addebito su conto corrente bancario o postale,
• oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».
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ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
PER LE FATTURE EMESSE DAL 1° GENNAIO 2019
Nuova comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, modificato dal D.M. 28 dicembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019
RIFERIMENTI E LINK
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https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/
FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/?page=schedecomunicazioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/
FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/?page=schedecomunicazioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/
Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/?page=schedecomunicazioni
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
PISATI EMANUELE
Presidente Commissione Imposte Indirette
Avvertenza: l’impostazione del materiale è stata attuata per costituire “dispensa” dell’incontro di studio . In ogni caso, si pone in evidenza che l’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.
MILANO, 16 GENNAIO 2019