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Roma, 5 dicembre 2016 HOTEL QUIRINALE

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(1)
(2)

Dematerializzazione

La dematerializzazione non può in alcun modo

prescindere da una corretta gestione dei

documenti (analogici e telematici) detenuti

dalle Pubbliche amministrazioni.

Importanza del ‘Protocollo informatico’ e degli

Archivi

(3)

D.Lgs 22/1/2004 n. 42

Il Codice dei Beni culturali definisce tutti gli

archivi e i singoli documenti dello Stato, delle

regioni, degli altri enti pubblici territoriali,

nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico

come beni culturali.

(4)

Art. 53 D.Lgs 22/1/2004 n. 42

I beni culturali appartenenti allo Stato, alle

regioni e agli altri enti pubblici territoriali che

rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822

del codice civile costituiscono il demanio

culturale.

(5)

Punti di forza: esterni

-

Obbligo di legge

-

Trasparenza amministrativa ed efficienza della

PA Collegio.

-

Buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.)

-

Certezza giuridica

-

Assicura il miglioramento dell’attività

(6)

Punti di forza: interni

-

Gestione corretta dei documenti (ricerca)

-

Oggettività giuridica dell’attività svolta dal

Collegio

-

Servizi agli iscritti (PEC)

-

Archivio ‘leggero’

(7)

Normativa di riferimento

D.P.R. 28/12/2000 n. 445

-

Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa

D.Lgs 7/3/2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale e s.m.

DPCM 3/12/2013 – Regole tecniche del Protocollo informatico (3/6/15)

DPCM 3/12/13 – Regole tecniche dei Sistemi di conservazione (3/12/16)

DPCM 13/11/14 – Regole tecniche sul documento informatico (12/8/16)

L. 28/1/2009 n. 2 – Decreto anti-crisi

(8)

Art. 50 comma 5 DPR 445/2000

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad

introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi

automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi

di protocollo informatico in attuazione delle

disposizioni del presente testo unico.

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi

progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di

protocollo cartacei con sistemi informatici conformi

alle disposizioni del presente testo unico.

(9)

Art. 50 comma 5 DPR 445/2000

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004

a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati

finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei

procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del

presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della

riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15 comma2,

della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dei relativi regolamenti di

attuazione

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del proprio

ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o

coordinata dei documenti per grandi

aree organizzative

omogenee

, assicurando criteri uniformi di

classificazione

e

(10)

Art. 52 comma 5 DPR 445/2000

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:

a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;

b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;

c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;

d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

(11)

art. 61 c.1 del D. Lgs. 179/2016

Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la

pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto sono

aggiornate e coordinate le regole tecniche previste

dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le regole tecniche vigenti nelle materie del

Codice dell’amministrazione digitale restano efficaci fino

all’adozione del decreto di cui al primo periodo.

(12)

DPCM 3/12/2013

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 comma 2, del Codice, nell'ambito del proprio ordinamento, provvedono a:

a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50 del testo unico;

b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'art. 50 del Testo unico, il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;

c) nominare eventualmente, nell'ambito delle amministrazioni con più aree organizzative omogenee, il coordinatore della gestione documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;

d) adottare il manuale di gestione di cui all'art. 5, su proposta del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale;

e) definire, su indicazione del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale, i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal testo unico. DEMATERIALIZZAZIONE

(13)

Gruppo di lavoro FNC - 2004

- Acquisto del Programma Iride che gira su Internet.

- Titolario di archivio: è uno schema generale di voci logiche,

stabilite in modo uniforme, rispondenti ai bisogni funzionali del

soggetto produttore e articolate tendenzialmente in modo

gerarchico al fine di identificare, secondo uno schema logico che

va dal generale al particolare, l’unità archivistica, ovvero l’unità di

aggregazione di base dei documenti all’interno dell’Archivio

(fascicoli, repertori) entro cui i documenti sono ordinati secondo

le funzioni/attività/affari e/o materie di cui partecipano.

- Le Linee Guida per la gestione, tenuta e tutela dei documenti

amministrativi del Collegio

- Le Voci di indice

(14)

Art. 53 DPR 445/2000

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

(15)

Art. 53 DPR 445/2000

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di

protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di

interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la

completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto

con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i

criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di

registrazione di protocollo.

(16)

Art. 40 del CAD

Le pubbliche amministrazioni formano gli

originali dei propri documenti con mezzi

informatici secondo le disposizioni di cui al

presente codice e le regole tecniche di cui

all’articolo 71.

(17)

Art. 6 DPCM 3/12/2013

1. Il sistema di protocollo informatico comprende la

«funzionalità minima».

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.

2, comma 2

,

del Codice, al fine di dare attuazione alle disposizioni

introdotte dal Codice stesso, acquisiscono o realizzano le

funzionalità aggiuntive sulla base del rapporto tra costi e

benefici nell'ambito dei propri obiettivi di miglioramento dei

servizi e di efficienza operativa.

3. Le funzionalità aggiuntive condividono con la funzionalità

minima almeno i dati identificativi dei documenti di cui agli

(18)

Art. 7, co 5, DPCM 3/12/2013

Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso

entro la giornata lavorativa successiva al

sistema

di

conservazione,

garantendone

l’immodificabilità del contenuto.

(19)

Art. 42 CAD

Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche

amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di

rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto

informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali

sia obbligatoria o opportuna la conservazione e

provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani

di sostituzione degli archivi cartacei con archivi

informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai

sensi dell’articolo 71.

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