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Salute (artt. 21-22) •

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Academic year: 2021

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Salute (artt. 21-22)

Pacchetto salute (art. 21): la norma prevede:

Il Straordinari personale medico al fine di smaltire le liste di attesa per

le attività rimandate causa COVID: Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del MinSal

(7422/2020; 7865/2020; 8076/2020) e nel rispetto dei princípi di

appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari previsti, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale. Limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di volumi di prestazioni erogabili, le disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive, nonché quelle in materia di orario massimo di lavoro e di riposi, alle regioni ed alle province autonome nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 è consentito di:

▪ ricorrere agli straordinari di dirigenza medica e delle professioni

sanitarie e al personale dipendente del SSN senza poter derogare alle regole relative ai volumi delle prestazioni erogabili, all’orario massimo di lavoro e ai riposi. La remunerazione degli straordinari sarà incrementata di un valore non ancora stabilito. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto;

▪ assumere nuovo personale della dirigenza medica, sanitaria o

veterinaria, a tempo determinato o attraverso forma di lavoro autonomo

e CO.CO.CO.;

▪ incrementare il monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale

convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di 10 milioni di uro. Le spese relativo al pagamento degli straordinari verranno finanziati incrementando il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato con un importo pari a 482.520.006 euro complessivi. Le Regioni e le province autonome potranno accedere al riparto delle risorse presentando entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (ovvero dalla sua pubblicazione in GU) un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse (art. 21 co. 2,3, 5,9,10);

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2020, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica (penultimo anno nei casi in cui il corso abbia durata quinquennale) nell’espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, potranno stilare in autonomia i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di controllo. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche resterà invece riservata al medico specialista. Tale norma non si applicherà alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia. La norma prevede inoltre che l’attività svolta dal medico in formazione specialistica venga registrata nel libretto-diario personale delle attività formative e costituisca elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale (Art. 21, co.6,7,8).

o Tetti di spesa prestazioni privati accreditati: per l’anno 2020, l’incremento dell’1% del limite di spesa relativo all’acquisto da parte delle Regioni e delle Province autonome delle prestazioni sanitarie fornite da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (art.15, co.14, DL 95/2012). Il testo specifica inoltre che i tetti di spesa assegnati alle strutture private accreditate dalle Regioni e dalle province autonome potranno essere utilizzati dalle stesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a tutto il 31 dicembre 2021 qualora al 31 dicembre 2020 non si sia determinato un completo riassorbimento della domanda di assistenza non soddisfatta durante lo stato di emergenza (Art. 21, co.4); • Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, e successive modificazioni (art. 22): il testo riporta l’interpretazione autentica della norma relativa al finanziamento degli incentivi del personale SSN prevista dal c.d.

Decreto Cura Italia, la quale chiarisce che gli importi destinati al finanziamento

aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, possono essere incrementati fino ad un importo pari al doppio degli stessi, dalle Regioni e Province Autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando in ogni caso l’equilibrio economico del sistema sanitario della Regione e della Provincia Autonoma.

Altro

Semplificazione procedure concorsuali (art. 19): la norma stabilizza la procedura decentrata e digitalizzata per le prove concorsuali necessarie all’assunzione nella pubblica amministrazione e per le rispettive attività delle commissioni esaminatrici. Il testo specifica inoltre che le amministrazioni potranno procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento dei candidati risultati vincitori nei precedenti concorsi.

Rifinanziamento del Commissario straordinario (art. 24): si incrementano le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di 580 milioni di euro per l’anno 2020 e di 300 milioni per l’anno 2021. Tali risorse verranno utilizzate per:

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contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali;

o organizzare, acquisire e sostenere la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.

La norma prevede inoltre la destinazione di 80 milioni per l’anno 2020 e 300 milioni per l’anno 2021 alla ricerca, allo sviluppo e all’acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie nazionali, anche attraverso l’acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Tali interventi di acquisizione di quota capitale verranno individuati tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario, individuati e disciplinati.

Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni di Regioni e Province Autonome (art. 28): si modifica l’art. 111 del DL Rilancio disponendo che, al fine di garantire a Regioni e Province Autonome il ristoro della perdita di getto dovuta a COVID-19, si istituisce presso il MEF un Fondo dotato di €4,3 miliardi per il 2020, ripartiti in €1,7 miliardi per le Regioni a statuto ordinario e €2,6 miliardi per le Regioni a statuto speciale e le Provincie Autonome.

sincronizzazione

Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato nel pomeriggio di oggi il raggiungimento di un accordo sul testo del provvedimento, che sarà domani all’esame del Consiglio dei Ministri, sebbene non sia scontato che la “piena” approvazione possa arrivare già domani. Il testo sarà poi trasmesso al Presidente della Repubblica per la firma, prima di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dunque trasmesso al Parlamento (probabilmente iniziando alla Camera dei Deputati) per l’iter di conversione in legge. Secondo ipotesi di stampa, nel corso dell’esame, il Decreto potrebbe essere “assorbito” dal DL Semplificazioni – al momento all’esame del Senato – attraverso un maxi-emendamento governativo.

Ulteriori informazioni

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