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Direzione Centrale Pensioni Roma, 04-05-2018

Messaggio n. 1886

Allegati n.1

OGGETTO:

Riscatto ai fini pensionistici presso la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL) del servizio reso come vice pretore reggente per periodi non inferiori a sei mesi. Sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 2018, n. 11

Nella G.U. - 1a serie speciale - n. 6 del 7/2/2018 è stata pubblicata la sentenza 30 gennaio 2018, n. 11, della Corte Costituzionale (all. 1), con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.

In base a tale sentenza, il servizio prestato dai dipendenti degli Enti locali in qualità di vice pretore reggente per periodi non inferiori a sei mesi è valorizzabile ai fini pensionistici, mediante riscatto oneroso da richiedere secondo le norme e le modalità previste dall’ordinamento in vigore presso la CPDEL.

La domanda di riscatto deve essere presentata all’Istituto esclusivamente per via telematica, secondo le modalità già in uso per la generalità delle domande di riscatto di periodi o servizi (cfr. la circolare n. 12 del 25/01/2013), utilizzando il modulo presente nella procedura. Nel compilare la domanda il richiedente dovrà inserire nella sezione “Tipologia” la dicitura “altro” e nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto servizio prestato come vice pretore reggente”

e dovrà allegare un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il periodo di servizio reso, nonché l’Ufficio presso cui è stata svolta l’attività di vice pretore

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reggente.

Le domande di riscatto in argomento già presentate e ancora non definite dovranno essere esaminate sulle base dei criteri sopra specificati.

Per converso, le domande di riscatto già respinte potranno essere riesaminate, su istanza di parte, qualora i relativi provvedimenti non siano divenuti definitivi (e quindi non impugnabili) per acquiescenza da parte dell’interessato o per il formarsi del giudicato su eventuali pronunciamenti giurisdizionali negativi per i ricorrenti.

Si precisa, infine, che, per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), la facoltà di riscatto del servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi è disciplinata dall’articolo 14, lettera b), del D.P.R. n. 1092/1973.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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