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Il Credito Iva in Italia e all estero. Confindustria Biella, 14 settembre 2010 Alberto Venturini

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(1)

Il Credito Iva

in Italia e all’estero

Confindustria Biella, 14 settembre 2010 Alberto Venturini

(2)

Agenda

1.

Gestione del credito Iva

2.

Rimborsi Iva esteri – vecchia procedura

3.

Rimborsi Iva esteri – nuova procedura

(3)

Cause del generarsi di crediti Iva

Casistiche che determinano il generarsi di crediti Iva:

Società che hanno come sbocco commerciale i mercati esteri (esportatori abituali);

Società che effettuano operazioni di vendita con aliquote inferiori a quelle degli acquisti;

Società che effettuano un rilevante ammontare di operazioni di acquisto di beni ammortizzabili;

Società che effettuano un rilevante ammontare di operazioni non soggette ad imposta.

(4)

Modalità di ottimizzazione del credito Iva

Compensazioni (interne – esterne);

Rimborsi (annuali – trimestrali);

Emissione lettere intento;

Depositi Iva;

Liquidazione Iva di gruppo.

(5)

Compensazioni

La nuova disciplina:

Credito Iva relativo al 2008 liberamente utilizzabile fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2010;

Nessun vincolo di utilizzo per il credito emerso dalle istanze trimestrali dei primi tre trimestri del 2009;

Obbligo di trasmissione telematica del Mod. F24 solo tramite Fiscoonline o Entratel per utilizzi di importo superiore a 10.000 €;

Visto di Conformità sulla dichiarazione Iva per utilizzo del credito superiore a 15.000 €.

(6)

Rimborsi Iva

Requisiti

Aliquote medie;

Operazioni non imponibili;

Beni ammortizzabili;

Operazioni extra-territoriali;

Soggetti non residenti;

Eccedenza nei due anni precedenti;

Cessazione dell’attività.

(7)

Rimborsi Iva

Dal prossimo anno

Nuova modalità richiesta del rimborso Iva:

Abolizione del quadro VR?

(8)

Emissione lettere intento

Requisito soggettivo

Qualifica di Esportatore abituale

Ha effettuato nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile) un ammontare di esportazioni, o di altre operazioni con l’estero rilevanti, superiore al 10% del volume di affari

(9)

Limite utilizzo plafond

Limite di acquisti senza applicazione dell’Iva (plafond)

Ammontare delle operazioni di esportazione e delle altre operazioni rilevanti registrate nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).

(10)

Limite utilizzo plafond:

Novità

Le operazioni indicate nel precedente art. 40

transitate ora nella nuova formulazione

dell’art. 7 del Dpr 633/72 non concorrono alla

formazione del plafond

(11)

Regolarizzazione violazioni

Circolare n. 12/E del 10 marzo 2010:

Richiesta al cedente o al prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’Iva non addebitata in fattura ai sensi dell’art. 26 Dpr. N. 633/72;

Emissione di un’autofattura in duplice esemplare;

Annotazione e registrazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;

Presentazione di un esemplare dell’autofattura al locale ufficio delle entrate.

(12)

Regolarizzazione violazioni:

Opzione alternativa

Sentenza Corte Cassazione n. 8362 12 giugno 2002;

Sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee 19 settembre 2000 – causa C-454/98.

(13)

Depositi Iva

Depositi Iva

Sono luoghi fisici all’interno dei quali tutte le operazioni avvengono senza il pagamento dell’Iva;

I beni introdotti beneficiano di un regime agevolato che consente di “congelare” l’obbligo tributario gravante dall’assorbimento dell’imposta.

(14)

Depositi Iva

Soggetti che possono usufruire di un deposito Iva:

Imprese esercenti magazzini generali muniti di autorizzazione doganale;

Imprese esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi;

Previa autorizzazione direzioni regionali delle entrate, soggetti che riscuotono la fiducia dell’amministrazione finanziaria.

(15)

Il gestore deve tenere un apposito registro nel quale rilevare la movimentazione dei beni custoditi;

Il registro dovrà consentire, nel caso di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria, di ricostruire la movimentazione dei beni transitati nel deposito fiscale;

I beni possono essere introdotti ed estratti solo in presenza di un documento contabile o di trasporto che contenga gli elementi necessari per la corretta registrazione dell’operazione.

Depositi Iva:

Obblighi amministrativi

(16)

Con l’estrazione dei beni dal deposito le merci perdono il requisito della sospensione d’imposta per essere attratte nella disposizione normativa afferente la destinazione alle stesse riservate.

Esempio:

Se le merci restano in Italia, sconteranno l’Iva;

Se vengono inviate all’estero, godranno del regime di non imponibilità;

Se saranno destinate presso un altro deposito Iva, manterranno la sospensione d’imposta.

Depositi Iva:

Applicazione dell’imposta

(17)

Depositi Iva:

Esempio operativo 1

ALFA effettua un acquisto intracomunitario con introduzione dei beni nel deposito Iva senza pagamento dell’imposta ai sensi del quarto comma, lettera a), dell’articolo 50bis del D.L. 331/93;

ALFA effettua una cessione all’interno del deposito al proprio cliente BETA senza l’applicazione dell’Iva ai sensi del quarto comma, lettera e), D.L. 331/93;

BETA estrae i beni dal deposito emettendo autofattura e registrandolo sia sul registro delle vendite sia su quello degli acquisti neutralizzando l’effetto dell’Iva.

(18)

Depositi Iva:

Esempio operativo 1

GERMANIA ITALIA

Deposito Iva

ALFA BETA

BETA

NO Iva NO Iva

Estrazione:

SI Iva (doppia

registrazione autofattura

(19)

Depositi Iva:

Esempio operativo 1

Vantaggi:

ALFA: elimina l’Iva sulle vendite. Non c’è più l’esborso finanziario dell’Iva anticipata rispetto al periodo medio di incasso di 90 / 120 giorni delle fatture;

BETA: evita l’esborso dell’Iva. Se fosse un soggetto già strutturalmente a credito diminuirebbe il generarsi dello stesso.

(20)

Depositi Iva:

Esempio operativo 2

ALFA effettua un’operazione di immissione in libera pratica con introduzione dei beni in deposito Iva, senza pagamento dell’imposta ai sensi del quarto comma, lettera b), dell’articolo 50 del D.L. 331/93;

ALFA effettua una cessione all’interno del deposito al proprio cliente BETA senza applicazione dell’Iva;

BETA estrae i beni dal deposito emettendo autofattura.

(21)

Depositi Iva:

Esempio operativo 2

USA ITALIA

Deposito Iva

ALFA BETA

BETA

NO Iva NO Iva

Estrazione:

SI Iva (doppia

registrazione autofattura

(22)

Depositi Iva:

Esempio operativo 2

Vantaggi:

ALFA: evita l’esborso per il pagamento dell’Iva in dogana;

BETA: evita l’esborso dell’Iva. Se fosse un soggetto già strutturalmente a credito diminuirebbe il generarsi dello stesso.

(23)

Depositi Iva:

Esempio operativo 3

Le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali (logistica, controllo qualità, imballaggio…) relative ai beni custoditi in un deposito Iva possono essere effettuate senza applicazione d’imposta.

Beneficio importante soprattutto nel caso in cui intervenga un’impresa terza che effettua tali

operazioni all’interno del deposito Iva

(24)

Liquidazione Iva di gruppo

Tale istituto consente a società appartenenti ad uno stesso gruppo di effettuare un’unica liquidazione in cui, per esempio, i crediti maturati da una società del gruppo vengono immediatamente utilizzati per diminuire o addirittura annullare i debiti Iva generati dalle altre società del gruppo.

(25)

Liquidazione Iva di gruppo

Requisiti affinché si possa applicare la liquidazione Iva:

Le quote o azioni delle società controllate siano possedute per una percentuale superiore al 50%

del loro capitale sociale;

Il possesso si concretizzi senza interruzione fin dall’inizio dell’anno solare precedente a quello per il quale il gruppo intenda usufruire dell’istituto.

(26)

Liquidazione Iva di gruppo

A

B

C

75%

51%

A differenza del consolidato fiscale, non sono previste le

limitazioni del cosiddetto effetto “demoltiplicativo”

(27)

Liquidazione Iva di gruppo

Adempimenti amministrativi

Presentazione modello Iva 26;

La società controllante dovrà tenere un apposito registro riassuntivo sul quale riportare i dati della propria liquidazione periodica e di quelle delle proprie controllate;

Le società controllate dovranno annotare nei propri registri il trasferimento del credito/debito trasferito;

Presentazione di fidejussioni per l’eccedenze di credito trasferite e compensate.

(28)

Alcune Novità D.L 78/2010

Divieto di autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi;

Compensazioni con crediti nei confronti di Enti locali.

(29)

Divieto di autocompensazione – ruoli definitivi

I contribuenti che hanno debiti con il fisco derivanti da iscrizioni a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto non possono procedere alla “compensazione orizzontale” di imposte e contributi con i propri crediti fiscali;

Tale divieto decorrerà dal 1 gennaio 2011, e riguarderà i soli debiti iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a Euro 1.500.

(30)

Compensazioni con crediti nei confronti di enti locali

Sempre dal 1 gennaio 2011, sarà possibile per il contribuente che abbia debiti iscritti a ruolo scaduti, procedere all’estinzione degli stessi, utilizzando in compensazione crediti non prescritti derivanti da somministrazioni, prestazioni e forniture effettuate nei confronti dei seguenti soggetti;

Regioni;

Enti locali;

Enti del Servizio sanitario nazionale.

(31)

I rimborsi Iva esteri

(32)

La “vecchia” procedura

Richiesta al Paese UE di rimborso

Modello Iva 79 in formato cartaceo

Originali delle fatture allegate

Invio tramite raccomandata o consegna diretta

Tempi di risposta 6/8 mesi

Maggiori controlli dei requisiti soggettivi e oggettivi

Termine entro il 30 giugno

(33)

Nuova procedura - Riferimenti normativi

Direttiva comunitaria 2008/9/CE

D.Lgs. n.18 del 11/02/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010

Provvedimento del Direttore Agenzia

Entrate n. 53471 del 1 aprile 2010

(34)

Modifiche al D.P.R. n.633/1972

Riferimenti

normativi fino al 31.12.2009

Riferimenti normativi dal 01.01.2010

Novità introdotte

--- Art. 38-bis1 Modalità di rimborso

soggetti ITA vs stati UE

Art. 38-ter Art. 38-bis2 Modalità di rimborso soggetti UE vs ITA

Art. 38-ter Art. 38-ter Modalità di rimborso

soggetti EXTRA UE vs ITA

(35)

Principali novità

L’istanza deve essere presentata telematicamente attraverso un portale elettronico

Presentazione all’Amministrazione finanziaria del Paese di residenza

Amministrazione invia l’istanza al Paese UE in cui viene richiesto il rimborso (previa verifica dei

requisiti soggettivi ed oggettivi)

Non è necessario allegare le fatture all’istanza (in caso possono essere richieste per controlli)

(36)

Principali novità

Presentazione dell’istanza entro il 30 settembre dell’anno successivo

Decisione di accoglimento o di rigetto del

rimborso entro 4 mesi dalla presentazione dell’istanza

L’accredito sul conto del richiedente entro 10 giorni dall’accoglimento dell’istanza di

rimborso

(37)

Principali novità

Adempimenti del contribuente

Amministrazione del Paese UE

Limiti temporali

Richiesta di rimborso Entro il 30 settembre

Decisione in merito al rimborso

Entro 4 mesi dalla richiesta

Richiesta di informazioni aggiuntive

Entro 4 mesi dalla richiesta

Inoltro di informazioni aggiuntive

Entro 1 mese dalla richiesta dell’Ufficio Decisione in merito al

rimborso in caso di informazioni aggiuntive

Entro 2 mesi dal deposito delle informazioni

(38)

Rimborso per i soggetti UE

Requisiti:

avere il domicilio o la residenza in un altro Stato membro dell’Unione

non aver provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35- ter del D.P.R n. 633/1972

non aver nominato in Italia un rappresentante ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R n. 633/1972

essere un soggetto passivo d’imposta nel paese in cui si è residenti o domiciliati

non aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato del rimborso (salvo alcune deroghe di seguito riportate)

(39)

Risoluzione n. 129/E del 1998, secondo la quale “Le società straniere senza stabile organizzazione e

rappresentante fiscale in Italia, che hanno effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato, non

possono ottenere il rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti utilizzando la procedura prevista dall’art. 38- ter del D.P.R n. 633/1972 ma solo previa nomina del rappresentante fiscale”.

(40)

Operazioni attive - Deroghe

prestazioni di trasporto non imponibili ai sensi dell’art.

9 del D.P.R n.633/1972

operazioni accessorie al trasporto

trasporti intracomunitari

prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari

(41)

Caratteristica dell’imposta

deve rispettare il requisito dell’inerenza

deve essere detraibile in base a quanto previsto dall’art. 19 e 19 – bis, D.P.R. n.

633/1972

(42)

Principali costi oggetto di rimborso

Alberghi

Ristoranti

Noleggio auto

Carburante

Taxi

Spazi espositivi

Fiere e convegni

Corsi di formazione

Ecc….

(43)

Limiti

L’importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a :

400 Euro, se il periodo cui esso si riferisce è inferiore a un anno solare ma pari o superiore a tre mesi;

50 Euro, se il periodo cui esso si riferisce è di un anno civile ovvero inferiore a tre mesi,

qualora tale periodo costituisca il saldo di un

anno solare.

(44)

Prorata di detraibilità

comma 3 dell’art. 38-bis2 del D.p.r n.

633/1972: “nel caso in cui i soggetti….,

effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non

conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla

percentuale detraibile dell’imposta, quale

applicata dallo Stato membro ove è stabilito il

richiedente”.

(45)

Prorata

Apposita comunicazione che devono inviare

telematicamente i soggetti passivi italiani, e in cui devono indicare:

la percentuale di detrazione provvisoria

la percentuale di detrazione definitiva

il periodo di riferimento della percentuale di

detrazione definitiva

(46)

Prorata - esempio

Società italiana Alfa che nell’anno 2008 ha effettuato le seguenti operazioni attive:

Operazioni soggette ad Iva → 70.000

Operazioni esenti → 30.000

Totale → 100.000

Pro rata di detraibilità che Alfa utilizzerà durante l’anno solare 2009 sarà pari al 70%.

Alfa nel corso del 2009 partecipa ad una fiera in Germania

costi per Euro 10.000

Iva per Euro 1.900 (Iva al 19%)

Istanza di rimborso per Euro 1.330 (ossia il 70% di 1.900)

(47)

Prorata - esempio

la percentuale di detrazione definitiva relativa al 2009

→ 50%

Imposta rimborsabile per Euro 950 (50% di 1.900)

la società dovrà comunicare, all’amministrazione tedesca entro l’anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione.

compensazione con rimborsi successivi o nel caso in cui non si debba presentare alcuna istanza in

quell’anno solare si dovrà procedere al pagamento o al recupero autonomo per le variazioni in aumento o diminuzione.

(48)

Informazioni richieste nell’istanza

nome e indirizzo del richiedente;

indirizzo di contatto elettronico (e-mail);

descrizione dell’attività economica del richiedente;

periodo di riferimento coperto dalla richiesta;

dichiarazione del richiedente di non aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato membro di rimborso;

il numero d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del richiedente;

dati del conto bancario inclusi i codici IBAN e BIC

(49)

Informazioni relative alle fatture

nome e indirizzo del fornitore;

numero di identificazione IVA del fornitore e prefisso dello Stato membro del rimborso;

data e numero della fattura

base imponibile e imposta espressi nella valuta dello Stato membro del rimborso;

importo dell’Iva detraibile e nel caso la percentuale di pro rata;

la natura dei beni e servizi acquisiti.

(50)

Rifiuto di invio dell’istanza

l’Agenzia delle Entrate dovrà rifiutare l’inoltro dell’istanza di rimborso allo Stato membro UE in cui sono stati effettuati gli acquisti di beni o servizi nei seguenti casi:

a) non ha svolto attività d’impresa, arte o professione;

b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli

articoli 19 e seguenti;

c) si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

(51)

Iva assolta in altri Stati UE

Modalità di richiesta:

direttamente, attraverso servizio telematico Entratel o Fisconline

tramite i soggetti abilitati alla trasmissione telematica (Dottori Commercialisti);

soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa

(attraverso il servizio Entratel previa delega

presentata al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate);

tramite le Camere di Commercio italiane all’estero (attraverso il servizio Entratel).

(52)

Iva assolta in altri Stati UE

Informazioni richieste nell’istanza:

cognome e nome (per le imprese individuali)

denominazione ovvero ragione sociale (per le società)

l’indirizzo dove si esercita l’attività e dove si intende ricevere le comunicazioni postali

l’indirizzo di posta elettronica (e-mail)

il numero di telefono

descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti (codici NACE)

il periodo di rimborso

il numero partita Iva del richiedente

i dati del conto corrente bancario su cui effettuare il rimborso (codici IBAN e BIC)

le informazioni relative alle fatture di cui si chiede il rimborso

la percentuale di detrazione applicata

il periodo di riferimento della percentuale di detrazione applicata

la comunicazione rilasciata dal richiedente relativa alle condizioni soggettive in cui si trova

(53)

Rimborso Iva da soggetti Extra UE

Il rimborso spetta anche ai soggetti residenti in Paese extra UE che non possiedono una stabile

organizzazione in Italia al verificarsi dei seguenti requisiti:

condizione di reciprocità con lo Stato in cui l’operatore è residente, lo Stato estero deve

assicurare lo stesso trattamento ai soggetti passivi residenti in Italia;

l’acquisto dei beni o servizi sia inerente all’attività svolta dal soggetto passivo nel suo Stato di

appartenenza;

che lo Stato extracomunitario abbia istituito

un’imposta sul valore aggiunto o sul volume d’affari.

(54)

Rimborso Iva da soggetti Extra UE

Ai rimborsi Extra UE provvede l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pescara

entro 6 mesi dalla richiesta

entro 8 mesi in caso di richiesta di

informazioni aggiuntive da parte dell’Ufficio.

Nei casi di diniego del rimborso, l’Ufficio emana apposito provvedimento motivato,

avverso il quale è possibile presentare ricorso

(55)

Accordi di reciprocità

Svizzera→ note diplomatiche del 18-25 luglio 1998 (come da comunicato del Ministero

degli Esteri pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1998);

Norvegia→ note diplomatiche del 17 maggio- 13 giugno 2000;

Israele→ secondo gli accordi definiti in Nota Verbale del 25 novembre 2008, con

decorrenza 1 marzo 2005 ed immediato

effetto retroattivo.

(56)

Modalità di richiesta da Paesi Extra UE

richieste di rimborso in forma cartacea

attraverso il Modello IVA 79 (nuovo modello a partire dal 3 maggio 2010)

invio tramite raccomandata o direttamente al Centro operativo di Pescara

anche per i rimborsi con Paesi extra Ue vale

il termine del 30 settembre.

(57)

RECAPITI:

Dott. Alberto Venturini

[email protected]

Riferimenti

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