Il Credito Iva
in Italia e all’estero
Confindustria Biella, 14 settembre 2010 Alberto Venturini
Agenda
1.
Gestione del credito Iva
2.
Rimborsi Iva esteri – vecchia procedura
3.
Rimborsi Iva esteri – nuova procedura
Cause del generarsi di crediti Iva
Casistiche che determinano il generarsi di crediti Iva:
Società che hanno come sbocco commerciale i mercati esteri (esportatori abituali);
Società che effettuano operazioni di vendita con aliquote inferiori a quelle degli acquisti;
Società che effettuano un rilevante ammontare di operazioni di acquisto di beni ammortizzabili;
Società che effettuano un rilevante ammontare di operazioni non soggette ad imposta.
Modalità di ottimizzazione del credito Iva
Compensazioni (interne – esterne);
Rimborsi (annuali – trimestrali);
Emissione lettere intento;
Depositi Iva;
Liquidazione Iva di gruppo.
Compensazioni
La nuova disciplina:
• Credito Iva relativo al 2008 liberamente utilizzabile fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2010;
• Nessun vincolo di utilizzo per il credito emerso dalle istanze trimestrali dei primi tre trimestri del 2009;
• Obbligo di trasmissione telematica del Mod. F24 solo tramite Fiscoonline o Entratel per utilizzi di importo superiore a 10.000 €;
• Visto di Conformità sulla dichiarazione Iva per utilizzo del credito superiore a 15.000 €.
Rimborsi Iva
Requisiti
Aliquote medie;
Operazioni non imponibili;
Beni ammortizzabili;
Operazioni extra-territoriali;
Soggetti non residenti;
Eccedenza nei due anni precedenti;
Cessazione dell’attività.
Rimborsi Iva
Dal prossimo anno
Nuova modalità richiesta del rimborso Iva:
Abolizione del quadro VR?
Emissione lettere intento
Requisito soggettivo
Qualifica di Esportatore abituale
Ha effettuato nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile) un ammontare di esportazioni, o di altre operazioni con l’estero rilevanti, superiore al 10% del volume di affari
Limite utilizzo plafond
Limite di acquisti senza applicazione dell’Iva (plafond)
Ammontare delle operazioni di esportazione e delle altre operazioni rilevanti registrate nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).
Limite utilizzo plafond:
Novità
Le operazioni indicate nel precedente art. 40
transitate ora nella nuova formulazione
dell’art. 7 del Dpr 633/72 non concorrono alla
formazione del plafond
Regolarizzazione violazioni
Circolare n. 12/E del 10 marzo 2010:
Richiesta al cedente o al prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’Iva non addebitata in fattura ai sensi dell’art. 26 Dpr. N. 633/72;
Emissione di un’autofattura in duplice esemplare;
Annotazione e registrazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
Presentazione di un esemplare dell’autofattura al locale ufficio delle entrate.
Regolarizzazione violazioni:
Opzione alternativa
Sentenza Corte Cassazione n. 8362 12 giugno 2002;
Sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee 19 settembre 2000 – causa C-454/98.
Depositi Iva
Depositi Iva
Sono luoghi fisici all’interno dei quali tutte le operazioni avvengono senza il pagamento dell’Iva;
I beni introdotti beneficiano di un regime agevolato che consente di “congelare” l’obbligo tributario gravante dall’assorbimento dell’imposta.
Depositi Iva
Soggetti che possono usufruire di un deposito Iva:
Imprese esercenti magazzini generali muniti di autorizzazione doganale;
Imprese esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi;
Previa autorizzazione direzioni regionali delle entrate, soggetti che riscuotono la fiducia dell’amministrazione finanziaria.
Il gestore deve tenere un apposito registro nel quale rilevare la movimentazione dei beni custoditi;
Il registro dovrà consentire, nel caso di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria, di ricostruire la movimentazione dei beni transitati nel deposito fiscale;
I beni possono essere introdotti ed estratti solo in presenza di un documento contabile o di trasporto che contenga gli elementi necessari per la corretta registrazione dell’operazione.
Depositi Iva:
Obblighi amministrativi
Con l’estrazione dei beni dal deposito le merci perdono il requisito della sospensione d’imposta per essere attratte nella disposizione normativa afferente la destinazione alle stesse riservate.
Esempio:
Se le merci restano in Italia, sconteranno l’Iva;
Se vengono inviate all’estero, godranno del regime di non imponibilità;
Se saranno destinate presso un altro deposito Iva, manterranno la sospensione d’imposta.
Depositi Iva:
Applicazione dell’imposta
Depositi Iva:
Esempio operativo 1
ALFA effettua un acquisto intracomunitario con introduzione dei beni nel deposito Iva senza pagamento dell’imposta ai sensi del quarto comma, lettera a), dell’articolo 50bis del D.L. 331/93;
ALFA effettua una cessione all’interno del deposito al proprio cliente BETA senza l’applicazione dell’Iva ai sensi del quarto comma, lettera e), D.L. 331/93;
BETA estrae i beni dal deposito emettendo autofattura e registrandolo sia sul registro delle vendite sia su quello degli acquisti neutralizzando l’effetto dell’Iva.
Depositi Iva:
Esempio operativo 1
GERMANIA ITALIA
Deposito Iva
ALFA BETA
BETA
NO Iva NO Iva
Estrazione:
SI Iva (doppia
registrazione autofattura
Depositi Iva:
Esempio operativo 1
Vantaggi:
ALFA: elimina l’Iva sulle vendite. Non c’è più l’esborso finanziario dell’Iva anticipata rispetto al periodo medio di incasso di 90 / 120 giorni delle fatture;
BETA: evita l’esborso dell’Iva. Se fosse un soggetto già strutturalmente a credito diminuirebbe il generarsi dello stesso.
Depositi Iva:
Esempio operativo 2
ALFA effettua un’operazione di immissione in libera pratica con introduzione dei beni in deposito Iva, senza pagamento dell’imposta ai sensi del quarto comma, lettera b), dell’articolo 50 del D.L. 331/93;
ALFA effettua una cessione all’interno del deposito al proprio cliente BETA senza applicazione dell’Iva;
BETA estrae i beni dal deposito emettendo autofattura.
Depositi Iva:
Esempio operativo 2
USA ITALIA
Deposito Iva
ALFA BETA
BETA
NO Iva NO Iva
Estrazione:
SI Iva (doppia
registrazione autofattura
Depositi Iva:
Esempio operativo 2
Vantaggi:
ALFA: evita l’esborso per il pagamento dell’Iva in dogana;
BETA: evita l’esborso dell’Iva. Se fosse un soggetto già strutturalmente a credito diminuirebbe il generarsi dello stesso.
Depositi Iva:
Esempio operativo 3
Le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali (logistica, controllo qualità, imballaggio…) relative ai beni custoditi in un deposito Iva possono essere effettuate senza applicazione d’imposta.
Beneficio importante soprattutto nel caso in cui intervenga un’impresa terza che effettua tali
operazioni all’interno del deposito Iva
Liquidazione Iva di gruppo
Tale istituto consente a società appartenenti ad uno stesso gruppo di effettuare un’unica liquidazione in cui, per esempio, i crediti maturati da una società del gruppo vengono immediatamente utilizzati per diminuire o addirittura annullare i debiti Iva generati dalle altre società del gruppo.
Liquidazione Iva di gruppo
Requisiti affinché si possa applicare la liquidazione Iva:
Le quote o azioni delle società controllate siano possedute per una percentuale superiore al 50%
del loro capitale sociale;
Il possesso si concretizzi senza interruzione fin dall’inizio dell’anno solare precedente a quello per il quale il gruppo intenda usufruire dell’istituto.
Liquidazione Iva di gruppo
A
B
C
75%
51%
A differenza del consolidato fiscale, non sono previste le
limitazioni del cosiddetto effetto “demoltiplicativo”
Liquidazione Iva di gruppo
Adempimenti amministrativi
Presentazione modello Iva 26;
La società controllante dovrà tenere un apposito registro riassuntivo sul quale riportare i dati della propria liquidazione periodica e di quelle delle proprie controllate;
Le società controllate dovranno annotare nei propri registri il trasferimento del credito/debito trasferito;
Presentazione di fidejussioni per l’eccedenze di credito trasferite e compensate.
Alcune Novità D.L 78/2010
Divieto di autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi;
Compensazioni con crediti nei confronti di Enti locali.
Divieto di autocompensazione – ruoli definitivi
I contribuenti che hanno debiti con il fisco derivanti da iscrizioni a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto non possono procedere alla “compensazione orizzontale” di imposte e contributi con i propri crediti fiscali;
Tale divieto decorrerà dal 1 gennaio 2011, e riguarderà i soli debiti iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a Euro 1.500.
Compensazioni con crediti nei confronti di enti locali
Sempre dal 1 gennaio 2011, sarà possibile per il contribuente che abbia debiti iscritti a ruolo scaduti, procedere all’estinzione degli stessi, utilizzando in compensazione crediti non prescritti derivanti da somministrazioni, prestazioni e forniture effettuate nei confronti dei seguenti soggetti;
Regioni;
Enti locali;
Enti del Servizio sanitario nazionale.
I rimborsi Iva esteri
La “vecchia” procedura
Richiesta al Paese UE di rimborso
Modello Iva 79 in formato cartaceo
Originali delle fatture allegate
Invio tramite raccomandata o consegna diretta
Tempi di risposta 6/8 mesi
Maggiori controlli dei requisiti soggettivi e oggettivi
Termine entro il 30 giugno
Nuova procedura - Riferimenti normativi
Direttiva comunitaria 2008/9/CE
D.Lgs. n.18 del 11/02/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010
Provvedimento del Direttore Agenzia
Entrate n. 53471 del 1 aprile 2010
Modifiche al D.P.R. n.633/1972
Riferimenti
normativi fino al 31.12.2009
Riferimenti normativi dal 01.01.2010
Novità introdotte
--- Art. 38-bis1 Modalità di rimborso
soggetti ITA vs stati UE
Art. 38-ter Art. 38-bis2 Modalità di rimborso soggetti UE vs ITA
Art. 38-ter Art. 38-ter Modalità di rimborso
soggetti EXTRA UE vs ITA
Principali novità
L’istanza deve essere presentata telematicamente attraverso un portale elettronico
Presentazione all’Amministrazione finanziaria del Paese di residenza
Amministrazione invia l’istanza al Paese UE in cui viene richiesto il rimborso (previa verifica dei
requisiti soggettivi ed oggettivi)
Non è necessario allegare le fatture all’istanza (in caso possono essere richieste per controlli)
Principali novità
Presentazione dell’istanza entro il 30 settembre dell’anno successivo
Decisione di accoglimento o di rigetto del
rimborso entro 4 mesi dalla presentazione dell’istanza
L’accredito sul conto del richiedente entro 10 giorni dall’accoglimento dell’istanza di
rimborso
Principali novità
Adempimenti del contribuente
Amministrazione del Paese UE
Limiti temporali
Richiesta di rimborso Entro il 30 settembre
Decisione in merito al rimborso
Entro 4 mesi dalla richiesta
Richiesta di informazioni aggiuntive
Entro 4 mesi dalla richiesta
Inoltro di informazioni aggiuntive
Entro 1 mese dalla richiesta dell’Ufficio Decisione in merito al
rimborso in caso di informazioni aggiuntive
Entro 2 mesi dal deposito delle informazioni
Rimborso per i soggetti UE
Requisiti:
avere il domicilio o la residenza in un altro Stato membro dell’Unione
non aver provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35- ter del D.P.R n. 633/1972
non aver nominato in Italia un rappresentante ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R n. 633/1972
essere un soggetto passivo d’imposta nel paese in cui si è residenti o domiciliati
non aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato del rimborso (salvo alcune deroghe di seguito riportate)
Risoluzione n. 129/E del 1998, secondo la quale “Le società straniere senza stabile organizzazione e
rappresentante fiscale in Italia, che hanno effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato, non
possono ottenere il rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti utilizzando la procedura prevista dall’art. 38- ter del D.P.R n. 633/1972 ma solo previa nomina del rappresentante fiscale”.
Operazioni attive - Deroghe
prestazioni di trasporto non imponibili ai sensi dell’art.
9 del D.P.R n.633/1972
operazioni accessorie al trasporto
trasporti intracomunitari
prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari
Caratteristica dell’imposta
deve rispettare il requisito dell’inerenza
deve essere detraibile in base a quanto previsto dall’art. 19 e 19 – bis, D.P.R. n.
633/1972
Principali costi oggetto di rimborso
Alberghi
Ristoranti
Noleggio auto
Carburante
Taxi
Spazi espositivi
Fiere e convegni
Corsi di formazione
Ecc….
Limiti
L’importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a :
400 Euro, se il periodo cui esso si riferisce è inferiore a un anno solare ma pari o superiore a tre mesi;
50 Euro, se il periodo cui esso si riferisce è di un anno civile ovvero inferiore a tre mesi,
qualora tale periodo costituisca il saldo di un
anno solare.
Prorata di detraibilità
comma 3 dell’art. 38-bis2 del D.p.r n.
633/1972: “nel caso in cui i soggetti….,
effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non
conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla
percentuale detraibile dell’imposta, quale
applicata dallo Stato membro ove è stabilito il
richiedente”.
Prorata
Apposita comunicazione che devono inviare
telematicamente i soggetti passivi italiani, e in cui devono indicare:
la percentuale di detrazione provvisoria
la percentuale di detrazione definitiva
il periodo di riferimento della percentuale di
detrazione definitiva
Prorata - esempio
Società italiana Alfa che nell’anno 2008 ha effettuato le seguenti operazioni attive:
Operazioni soggette ad Iva → 70.000
Operazioni esenti → 30.000
Totale → 100.000
Pro rata di detraibilità che Alfa utilizzerà durante l’anno solare 2009 sarà pari al 70%.
Alfa nel corso del 2009 partecipa ad una fiera in Germania
costi per Euro 10.000
Iva per Euro 1.900 (Iva al 19%)
Istanza di rimborso per Euro 1.330 (ossia il 70% di 1.900)
Prorata - esempio
la percentuale di detrazione definitiva relativa al 2009
→ 50%
Imposta rimborsabile per Euro 950 (50% di 1.900)
la società dovrà comunicare, all’amministrazione tedesca entro l’anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione.
compensazione con rimborsi successivi o nel caso in cui non si debba presentare alcuna istanza in
quell’anno solare si dovrà procedere al pagamento o al recupero autonomo per le variazioni in aumento o diminuzione.
Informazioni richieste nell’istanza
nome e indirizzo del richiedente;
indirizzo di contatto elettronico (e-mail);
descrizione dell’attività economica del richiedente;
periodo di riferimento coperto dalla richiesta;
dichiarazione del richiedente di non aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato membro di rimborso;
il numero d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del richiedente;
dati del conto bancario inclusi i codici IBAN e BIC
Informazioni relative alle fatture
nome e indirizzo del fornitore;
numero di identificazione IVA del fornitore e prefisso dello Stato membro del rimborso;
data e numero della fattura
base imponibile e imposta espressi nella valuta dello Stato membro del rimborso;
importo dell’Iva detraibile e nel caso la percentuale di pro rata;
la natura dei beni e servizi acquisiti.
Rifiuto di invio dell’istanza
l’Agenzia delle Entrate dovrà rifiutare l’inoltro dell’istanza di rimborso allo Stato membro UE in cui sono stati effettuati gli acquisti di beni o servizi nei seguenti casi:
a) non ha svolto attività d’impresa, arte o professione;
b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli
articoli 19 e seguenti;
c) si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
Iva assolta in altri Stati UE
Modalità di richiesta:
direttamente, attraverso servizio telematico Entratel o Fisconline
tramite i soggetti abilitati alla trasmissione telematica (Dottori Commercialisti);
soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa
(attraverso il servizio Entratel previa delega
presentata al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate);
tramite le Camere di Commercio italiane all’estero (attraverso il servizio Entratel).
Iva assolta in altri Stati UE
Informazioni richieste nell’istanza:
cognome e nome (per le imprese individuali)
denominazione ovvero ragione sociale (per le società)
l’indirizzo dove si esercita l’attività e dove si intende ricevere le comunicazioni postali
l’indirizzo di posta elettronica (e-mail)
il numero di telefono
descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti (codici NACE)
il periodo di rimborso
il numero partita Iva del richiedente
i dati del conto corrente bancario su cui effettuare il rimborso (codici IBAN e BIC)
le informazioni relative alle fatture di cui si chiede il rimborso
la percentuale di detrazione applicata
il periodo di riferimento della percentuale di detrazione applicata
la comunicazione rilasciata dal richiedente relativa alle condizioni soggettive in cui si trova
Rimborso Iva da soggetti Extra UE
Il rimborso spetta anche ai soggetti residenti in Paese extra UE che non possiedono una stabile
organizzazione in Italia al verificarsi dei seguenti requisiti:
condizione di reciprocità con lo Stato in cui l’operatore è residente, lo Stato estero deve
assicurare lo stesso trattamento ai soggetti passivi residenti in Italia;
l’acquisto dei beni o servizi sia inerente all’attività svolta dal soggetto passivo nel suo Stato di
appartenenza;
che lo Stato extracomunitario abbia istituito
un’imposta sul valore aggiunto o sul volume d’affari.
Rimborso Iva da soggetti Extra UE
Ai rimborsi Extra UE provvede l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pescara
entro 6 mesi dalla richiesta
entro 8 mesi in caso di richiesta di
informazioni aggiuntive da parte dell’Ufficio.
Nei casi di diniego del rimborso, l’Ufficio emana apposito provvedimento motivato,
avverso il quale è possibile presentare ricorso
Accordi di reciprocità
Svizzera→ note diplomatiche del 18-25 luglio 1998 (come da comunicato del Ministero
degli Esteri pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1998);
Norvegia→ note diplomatiche del 17 maggio- 13 giugno 2000;
Israele→ secondo gli accordi definiti in Nota Verbale del 25 novembre 2008, con
decorrenza 1 marzo 2005 ed immediato
effetto retroattivo.
Modalità di richiesta da Paesi Extra UE
richieste di rimborso in forma cartacea
attraverso il Modello IVA 79 (nuovo modello a partire dal 3 maggio 2010)
invio tramite raccomandata o direttamente al Centro operativo di Pescara