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IVA NELLE OPERAZIONI CON ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

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(1)

ANNO FORMATIVO

2017-2018

A cura di

Giorgio CONFENTE Nadia GENTINA

IVA NELLE OPERAZIONI CON ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

______________________________________________________

L O D I

CONVEGNO GRATUITO

IL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA

21 settembre 2017

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

riconosciuti max 4 CFP - posti a sedere n. 120 (n.b. leggere note in calce) FOYER DELL’AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

VIA POLENGHI LOMBARDO 13 - LODI in collaborazione con BANCA POPOLARE DI LODI

dott. Carlo Nocera Pubblicista, Giurista d’impresa

Programma: § Le modifiche alla mediazione e reclamo: analisi del nuovo scenario e rivisitazione della procedura dell’istituto giuridico.

§ La sospensione cautelare “a tutto tondo”: presupposti per le richieste nei differenti gradi di giudizio.

§ L’estensione della conciliazione giudiziale.

§ La “nuova” esecutività delle sentenze.

§ Le novità al giudizio di ottemperanza.

§ La disciplina delle spese processuali e l’avvento della

“lite temeraria”.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

______________________________________________________

L O D I

CONVEGNO GRATUITO

IL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA

21 settembre 2017

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

riconosciuti max 4 CFP - posti a sedere n. 120 (n.b. leggere note in calce) FOYER DELL’AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

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dott. Carlo Nocera Pubblicista, Giurista d’impresa

Programma: § Le modifiche alla mediazione e reclamo: analisi del nuovo scenario e rivisitazione della procedura dell’istituto giuridico.

§ La sospensione cautelare “a tutto tondo”: presupposti per le richieste nei differenti gradi di giudizio.

§ L’estensione della conciliazione giudiziale.

§ La “nuova” esecutività delle sentenze.

§ Le novità al giudizio di ottemperanza.

§ La disciplina delle spese processuali e l’avvento della

“lite temeraria”.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

______________________________________________________

L O D I

CONVEGNO GRATUITO

IL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA

21 settembre 2017

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

riconosciuti max 4 CFP - posti a sedere n. 120 (n.b. leggere note in calce) FOYER DELL’AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

VIA POLENGHI LOMBARDO 13 - LODI in collaborazione con BANCA POPOLARE DI LODI

dott. Carlo Nocera Pubblicista, Giurista d’impresa

Programma: § Le modifiche alla mediazione e reclamo: analisi del nuovo scenario e rivisitazione della procedura dell’istituto giuridico.

§ La sospensione cautelare “a tutto tondo”: presupposti per le richieste nei differenti gradi di giudizio.

§ L’estensione della conciliazione giudiziale.

§ La “nuova” esecutività delle sentenze.

§ Le novità al giudizio di ottemperanza.

§ La disciplina delle spese processuali e l’avvento della

“lite temeraria”.

(2)

IVA NELLE OPERAZIONI CON ESTERO

TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

(3)

Via San Pio V, 27 - 10125 Torino

telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04 e-mail formazione@eutekne.it

www.eutekneformazione.it

Capitale Sociale € 180.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino 05546030015

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 7 novembre 2017.

(4)

INDICE

SLIDE

1 IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI 5

A cura di Giorgio Confente e Nadia Gentina.

(5)
(6)

IVA NELLE OPERAZIONI

CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

A cura di Giorgio Confente e Nadia Gentina

OPERAZIONI CON L’ESTERO

NELLA COMUNICAZIONE

DATI FATTURE

(7)

3

Sono OBBLIGATI alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

Sono, tra l'altro, tenuti all'adempimento:

- il rappresentante fiscale e/o

- la stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti.

nella circolare Agenzia delle Entrate 1/2017, sono state indicate le modalità di compilazione degli specifici campi "Stabile organizzazione" e "Rappresentante fiscale", i cui dati devono essere riportati solo nell'ipotesi in cui tali soggetti sono indicati in fattura

Necessità gestire una doppia “anagrafica”: attenzione Non indicare il RF negli acquisti beni 17 c. 2 DPR 633/72

AMBITO SOGGETTIVO

SONO soggette all'obbligo di comunicazione:

ü 

Le operazioni extra territoriali, soggette all'obbligo di emissione della fattura, sulla base dell’art. 21, comma 6-bis, del DPR 633/72 (es. servizi generici FC IVA 7 ter).

ü 

Le operazioni fuori campo IVA per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura nella misura in cui la fattura sia stata emessa su base volontaria dal cedente o prestatore (es. fatture per cessione di azienda, per interessi moratori, per cessione di denaro, ecc.).

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

AMBITO OGGETTIVO

(8)

5

4. Bollette doganali (Risoluzione Agenzia delle entrate 87/E/2017) Per le bollette doganali devono essere comunicati i dati identificativi:

ü 

del cedente extra-UE e

ü 

del relativo Paese di stabilimento.

Solo per il 2017 è ammessa una compilazione semplificata:

ü 

il campo "IdPaese" può essere compilato con la stringa "OO";

ü 

il campo "IdCodice" può essere compilato con una sequenza di undici "9".

“Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che ‘Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota” (Risoluzione Agenzia delle entrate 87/E/2017)

AMBITO OGGETTIVO

6

CODICE DESCRIZIONE OPERAZIONI

“N1 - escluse ex art. 15”. fatture relative al operazioni escluse ex art. 15 del 633/1972 (es.

anticipazioni in nome e per conto, risarcimenti, …).

“N2 - non soggette” fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (es. fatture di servizi extra UE, per cessioni di denaro, …)

“N3 – non imponibile" fatture relative alle operazioni non imponibili (es. esportazioni ex art.

8, cessioni intra UE ex art. 41, servizi internazionali ex art. 9, …)

“N4 – esente” fatture relative alle operazioni esenti ex art. 10 (es. prestazione sanitaria, finanziaria, …)

“N5 – regime del margine/ IVA non esposta in fattura”

fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati o delle agenzie di viaggio

Ø In questi casi il campo del tracciato denominato “Imponibile Importo”

deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA

“N6 – inversione contabile (reverse charge)”.

fatture relative alle operazioni per le quali si applica il «reverse charge» (es cessione di rottami, prestazioni edili, cessione immobili ecc.)

“N7 – IVA assolta in altro

stato UE”. fatture relative alle operazioni di e-commerce di beni (distance sales) e di servizi (sistema MOSS) + servizi di telecomunicazione e tele- radiodiffusione

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

CONTENUTO

(9)

7

Dato relativo alla “NATURA” dell’operazione a) per le “fatture emesse”

Il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il fornitore non abbia indicato l’imposta in fattura. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta”

b) per le “fatture ricevute”

Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso di operazioni soggette a «reverse charge», devono essere valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

Le operazioni in “reverse charge” devono essere inserite solo nella sezione delle fatture ricevute

CHIARIMENTI CIRCOLARE 1/2017

Dati relativi a fatture di acquisto soggette a REVERSE CARGE (intra UE e interno)

Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati delle fatture ricevute soggette a «reverse charge» devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti (con il codice “N6” - reverse charge)

Devono essere compilati anche i campi “imposta” e “aliquota”.

Questo vale per:

ü

le fatture di fornitori UE per acquisto di beni e servizi;

ü

le fatture di fornitori interni soggetti a «reverse charge»;

ü

le autofatture ex art. 17 per servizi ricevuti da fornitori extra UE (FAQ AdE);

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

CHIARIMENTI CIRCOLARE 1/2017

(10)

9

Quesito

Come devono essere compilati i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale”

del fornitore extra UE nel caso di bollette doganali?

Risposta

ü  nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

ü  al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, non hanno la valorizzazione dei dati del fornitore si consente (solo con riferimento alle comunicazioni dell’anno 2017) di inserire i seguenti dati:

•  per <IdPaese> -> stringa “OO”

•  per <IdCodice> -> questa sequenza: “99999999999” (undici 9)

BOLLETTE IMPORT

10

Quesito

Nelle specifiche tecniche per le «tipologie di documento» il codice «TD10» si riferisce alla fattura per acquisto intra UE di beni e il codice «TD11» alla fattura per acquisto intra UE di servizi.

Come devono essere valorizzati questi codici in caso di:

1.

di acquisti di beni e di servizi all’interno della stessa fattura;

2.  nota di credito su acquisto intracomunitario.

Risposte:

1.

si deve far riferimento alla componente (cessione o prestazione) prevalente in termini di corrispettivo: quindi, deve essere indicato il codice TD10 se prevale il valore del bene

2.

per le note di credito si deve indicare il codice TD4

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

TIPO DOCUMENTO

ACQUISTI INTRA UE DI BENI E SERVIZI

(11)

11

Quesito

Le esportazioni effettuate da un soggetto in «regime del margine» devono essere indicate con codice natura “N3” (operazioni non imponibili) o

“N5” (Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura)?

Risposta

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine devono essere indicate con codice natura “N3” (operazioni non imponibili).

N.B. anche se la circolare non lo dice, le cessioni INTRA UE in regime del margine, invece, dovrebbero essere indicate con codice natura N5

ESPORTAZIONI NEL REGIME DEL MARGINE

Quesito

Come deve essere comunicato un acquisto intra UE effettuato ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, che non deve essere integrato con l’IVA.

Risposta

Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare il codice natura ü

“N3” nel caso di operazione “non imponibile” e

ü

“N4” nel caso di operazione “esente”.

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

ACQUISTI INTRA NON IMPONIBILI

O ESENTI

(12)

13

Quesito

Come deve essere compilata la comunicazione per le fatture emesse nei confronti di privati esteri?

Risposta

Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco

ü

<IdFiscaleIVA>, valorizzando l'elemento <IdPaese> con il valore relativo al paese del cessionario/committente e

ü

l'elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).

FATTURA EMESSA A PRIVATO ESTERO

14

Quesito

In fase di generazione del file viene richiesto di indicare obbligatoriamente la partita IVA. Come possiamo ovviare al problema non avendo la P.IVA ma solo il codice fiscale nel caso di fatture ricevute dai Comuni di Livigno o Campione d’Italia?

Risposta

Nel caso di operatori economici residenti in questi comuni, per evitare lo scarto del file, si suggerisce di valorizzare

ü

il campo "Codice identificativo della nazione" con il codice "OO"

ü

il "Codice identificativo fiscale" con il "codice fiscale del soggetto".

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

FATTURA DA LIVIGNO E CAMPIONE

D’ITALIA

(13)

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI

Dal 1°gennaio 2017, sono entrate in vigore le disposizioni interpretative giuridicamente vincolanti della Direttiva IVA introdotte dal Reg. UE n.

1042/2013, a sua volta modificativo del Reg. UE n. 282/2011.

par. 2 e 3 dell’articolo 31-bis del Reg. UE n. 282/2011 ELENCA IN MODO NON ESAUSTIVO LE PRESTAZIONI CHE SI

CONSIDERANO E NON SI CONSIDERANO RELATIVE A BENI IMMOBILI

L’obiettivo è garantire un trattamento fiscale uniforme alle prestazioni di servizi immobiliari, in considerazione delle diversità riscontrate nelle legislazioni nelle prassi amministrative dei singoli Stati membri

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

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17

Ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”:

a)

una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;

b)

qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;

c)

qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

d)  qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio»;

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 13-TER

18

I servizi relativi a beni immobili di cui all’art. 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni.

Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

a)

derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

Es. locazioni, servizi alberghieri

b)  e

rogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Es. perizie o lavori su immobili

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 13-TER

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RIF. NORMA

ESEMPI DI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis

par 2, lettera a) L’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;

Art. 31 bis

par 2, lettera b) La prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene

Art. 31 bis

par 2, lettera c) L’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;

Art. 31 bis

par 2, lettera d) L’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

RIF.

NORMA

ESEMPI DI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis par 2, lettera e)

le opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione

Art. 31 bis par 2, lettera f)

il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili

Art. 31 bis par 2, lettera g)

la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie

Art. 31 bis par 2, lettera h)

la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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21

RIF.

NORMA

ESEMPI DI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis par 2, lettera i)

la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio (…)

Art. 31 bis par 2, lettera j)

la cessione o il trasferimento di diritti per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come (…) l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;

Art. 31 bis par 2, lettera k)

lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet

Art. 31 bis par 2, lettera l)

lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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RIF.

NORMA

ESEMPI DI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis

lettera n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;

Art. 31 bis

lettera o) la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari (…) consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario Art. 31 bis

lettera p) l’attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (…) Art. 31 bis

lettera q) i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili (…), quali le pratiche notarili o la stesura di contratti (…), anche qualora la sottostante operazione (…) non sia portata a compimento.

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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RIF.

NORMA

NON SONO SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis, par 3, lettera a)

L’elaborazione di planimetrie per fabbricati che non siano destinati a un particolare lotto di terreno

Art. 31 bis par 3, lettera b)

il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;

Art. 31 bis par 3, lettera c)

la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili

Art. 31 bis par 3, lettera d)

l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

RIF.

NORMA

NON SONO SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis par 3, lettera e)

la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;

Art. 31 bis par 3, lettera f)

l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;

Art. 31 bis par 3, lettera g)

la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;

Art. 31 bis par 3, lettera h)

servizi legali in materia di contratti comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

(18)

25

Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

ü   Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l’esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità.

REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

26

CHIARIMENTI UTILI IN RELAZIONE, AD ESEMPIO A:

ü   Servizi legali

ü   Messa a disposizione di stand ü   Servizi di magazzinaggio

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

NOTE ESPLICATIVE DELLA COMMISSIONE

EUROPEA PUBBLICATE IL 26 OTTOBRE 2015

(19)

27

“montator

e” IT 1 art. 8

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO:

SERVIZI GENERICI O RELATIVI A IMMOBILI?

negozi in extra UE

art. 41

IVA 22%

IT fornisce e installa arredament

o per negozi

negozi in UE

Negozi in IT

“montator e” IT 2

CASO 1: INSTALLAZIONE MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO

Subappaltator e IT 1

IN QUALI CASI E QUALI SOGGETTI DEVONO ASSUMERE UNA PARITA IVA ESTERA ? IT DEVE APRIRE UNA STABILE ORGANIZZAZIONE ?

Committente privato UE

IT esegue lavori edili su immobili

nella UE Committente

soggetto IVA UE Subappaltator

e IT 1

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

CASO 2: EFFETTUAZIONE DI LAVORI EDILI

(20)

29

COME SI REGOLANO I FLUSSI DI FATTURAZIONE?

Autotras p. extra

UE

Consorzio autotrasp.

IT

Autotras p. UE

Autotras p. IT Società DE

Società concessionar ie autostrade

CASO 3: PEDAGGI AUTOSTRADE

IVA INDEBITA E SANZIONI RELATIVE

A REVERSE CHARGE

(21)

31

In caso di violazione degli obblighi di reverse charge non è legittima la richiesta di versamento dell’imposta:

(Corte di Giustizia UE 8.5.2008 cause C-95 e 96/07 sentenza “Ecotrade”) Questi principio è stato recepito dall’Agenzia delle entrate nelle seguenti pronunce:

ü

risoluzione 56/E del 6 marzo 2009 ü

circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013

VIOLAZIONI OBBLIGHI «REVERSE CHARGE»

Sanzione proporzionale Violazione

crea danno all’erario Quando l’esatto adempimento degli obblighi di reverse comporta

imposta dovuta in capo al cessionario/committente

quando il cessionario/committente non è legittimato a esercitare

il diritto alla detrazione IVA

Sanzione in misura fissa quando l’IVA è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge quando è stato utilizzato il reverse charge in luogo dell’applicazione del regime ordinario

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

(22)

33

TIPOLOGIA

VIOLAZONE SANZIONE APPLICABILE Omesso

«reverse charge»

se la fattura è registrata nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, ma il cessionario/committente ha omesso di effettuare gli adempimenti previsti ai fini del reverse charge, la sanzione amministrativa è fissa in misura compresa fra 500 e 20 mila euro Omessa

registrazione dal 5% al 10% del corrispettivo, con un minimo di 1.000 euro, se l’operazione non risulta registrata in contabilità. Sanzione proporzionale, pur in assenza di imposta dovuta, in tutti i casi in cui l’operazione non trovi riscontro nella contabilità prevista ai fini delle imposte sui redditi

omesso

«reverse» e

«pro rata»

dal 100% al 200% dell’IVA indebitamente detratta: se il cessionario/

committente ha un limitato diritto alla detrazione, al cessionario sarà richiesto di corrispondere l’imposta che non avrebbe potuto essere detratta, trovando altresì applicazione le sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione rapportate all’imposta dovuta.

LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

34

Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: mancata osservanza della procedura di regolarizzazione prevista ex art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/1997: il cessionario/committente che ü  non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, ü  o riceve una fattura irregolare

Entro i trenta giorni successivi o allo spirare del termine dei quattro mesi, deve darne comunicazione all’Ufficio, provvedendo entro lo stesso termine all’emissione della fattura o alla sua regolarizzazione

Sanzione prevista:

Le stesse previste dall’art. 6 comma 9-bis

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

OMESSA REGOLARIZZAZIONE

DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

(23)

35

Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis1, D. Lgs. n. 471/1997

Ipotesi di violazione prevista: il caso in cui l’imposta relativa ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cedente/prestatore, pur avendo le caratteristiche del regime dell’inversione contabile.

ü  Il cedente/prestatore addebita erroneamente l’IVA

ü  Il cessionario/committente erroneamente non applica il reverse charge Sanzione prevista:

ü  Fissa - nel caso in cui l’imposta è stata erroneamente addebitata in fattura, cessionario o committente non sono tenuti all’assolvimento dell’imposta, ma sono puniti con la sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro.

ü  Proporzionale – solo se l’Amministrazione finanziaria è in grado di provare che il cessionario/committente fosse consapevole dell’intento di frode/evasione del cedente/

prestatore

ERRONEO ADDEBITO DELL’IVA IN FATTURA (PER OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE INTERNO)

Norma sanzionatoria: art. 9, comma 9-bis2, D. Lgs. n. 471/1997

Ipotesi di violazione prevista: l’operazione non ha i requisiti per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile, eppure il cessionario o committente procede all’integrazione della fattura ricevuta (ed agli adempimenti conseguenti)

Sanzione prevista:

ü  Da 250 a 10.000 euro, applicabile al cedente/prestatore e al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il cessionario/committente

ü  Dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 500 euro, se l’Amministrazione finanziaria ravvisa nella violazione un intento di evasione o di frode del quale sia in grado di provare che il cedente/prestatore fosse consapevole

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

ERRONEA APPLICAZIONE DEL REVERSE

CHARGE INTERNO (PER OPERAZIONI NEL

REGIME ORDINARIO)

(24)

37

Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis3, D. Lgs. n. 471/1997

Ipotesi di violazione prevista: meccanismo dell’inversione contabile indebitamente applicato ad operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette ad imposta.

Sanzione prevista:

ü  In sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato nel registro IVA vendite, sia la detrazione operata, con l’annotazione del registro IVA acquisti.

ü  Rimane fermo il diritto di recuperare l’IVA non detratta:

•  nota di variazione ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

•  rimborso ex art. 21, D.Lgs. n. 546/1992

REVERSE CHARGE PER OPERAZIONI ESENTI, NON IMPONIBILI O NON SOGGETTE A IVA

38

Fattispecie Sanzioni dal 1/1/2016

Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse

charge (se l’operazione risulta dalla contabilità) Da 500 a 20.000 euro Cessionario o committente che omette di porre

in essere gli adempimenti connessi al reverse charge (se l’operazione non risulta dalla contabilità)

Dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro

Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge per fatture ricevute da fornitori nazionali o esteri, in caso di totale o parziale indetraibilità (es. pro rata del cessionario/committente)

Dal 90% al 180% (dichiarazione infedele) e 90%

(indebita detrazione) dell’IVA indebitamente detratta

Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente di operazioni soggette a reverse charge in caso di mancato ricevimento fattura o di ricevimento di fattura irregolare

Sanzioni previste nei tre casi precedenti IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

(25)

39

Fattispecie Sanzioni dal 1/1/2016

Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge)

da 250 A 10.000 euro a carico di entrambe le controparti

Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge), con intento di evasione o frode del quale sia provato che il cessionario/committente fosse consapevole

Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

Operazione assoggettata erroneamente a

reverse charge (in luogo del regime ordinario) Da 250 a 10.000 euro a carico di entrambe le controparti

Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge), con intento di evasione o frode del quale sia provato che il cedente/prestatore fosse consapevole

Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

Reverse charge effettuato a fronte di operazioni

inesistenti Tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro

LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

IVA ESTERO: LE REGOLE

PER I SOGGETTI FORFETARI

(26)

41

ü

CESSIONI DI BENI ü

ACQUISTI DI BENI

ü

PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE ü

PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE ü

ESPORTAZIONI

ü

IMPORTAZIONI

DETTAGLIO OPERAZIONI ESEGUITE DAI «FORFETARI»

Legge 23 dicembre 2014 n. 190 – art. 1, commi da 54 a 89

42

Acquisti intracomunitari di beni si applica l’art. 38, c. 5, lett. c) DL 331/93

NON costituiscono acquisti intra-UE gli acquisti effettuati da soggetti passivi “se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3 … effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato”.

ü  per acquisti di beni non è superiore a € 10.000 NON è acq. Intra-UE:

- no reverse charge - no INTRA - no necessità VIES

ü  per acquisti di beni superiori a € 10.000 E’ acq. Intra-UE:

- sì reverse charge e versamento IVA entro 16 mese successivo - sì iscrizione VIES

- sì Intra-2 bis

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

DETTAGLIO OPERAZIONI ESEGUITE DAI «FORFETARI»

Circolare 10/E Del 4 Aprile 2016

(27)

43

Cessioni intracomunitarie di beni si applica l’art. 41, c. 2-bis DL 331/93

NON costituiscono cessioni intracomunitarie “le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime della franchigia”

In fattura occorre indicare la seguente dicitura:

“Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, DL n. 331/93”

ü  Non occorre VIES ü  No modelli INTRA

DETTAGLIO OPERAZIONI ESEGUITE DAI «FORFETARI»

Circolare 10/E Del 4 Aprile 2016

Servizi resi e ricevuti Art. 1, c. 58, lett. d) L. 190/2014

I soggetti forfettari

“applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”

Servizi RESI

-  Iscrizione VIES

-  Emissione fattura art. 7-ter rev.

Charge

-  Presentazione Mod. Intra 1-quater (circ. 10/E)

Servizi RICEVUTI

-  Iscrizione VIES

-  Integrazione fattura e versamento IVA entro 16 mese successivo (no soglia minima)

-  Presentazione Mod. Intra -quater IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

DETTAGLIO OPERAZIONI ESEGUITE DAI «FORFETARI»

Circolare 10/E Del 4 Aprile 2016

(28)

45

Importazioni – Esportazioni e operazioni assimilate

Effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione all’accesso e/o permanenza nel regime forfetario e alle suddette operazioni si applicano, per le operazioni non imponibili gli articolo 8, 8-bis, 9 e 67 per le importazioni e seguenti del DPR 633 del 1972, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’ 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo decreto (comma 58, lettera e)).

DETTAGLIO OPERAZIONI ESEGUITE DAI «FORFETARI»

Circolare 10/E Del 4 Aprile 2016

LA FIGURA DELL’ESPORTATORE

NEL NUOVO CDU

(29)

ü  Si tratta di un regime doganale al quale viene vincolata la merce destinata a lasciare il territorio doganale dell’UE (art. 269 Codice Doganale dell’Unione).

ü  È collegato alla materiale uscita della merce dal territorio doganale, alla quale fa seguito la modifica della posizione doganale della merce che da «unionale» diventa «non unionale».

ü  Si articola in due fasi:

Fase dichiarativa

•  Presentazione della dichiarazione doganale presso la dogana di esportazione

  Comporta l’assegnazione del codice di tracciamento MRN

•  Le informazioni contenute nella dichiarazione producono in capo all’esportatore i medesimi effetti giuridici di un’autocertificazione (la dichiarazione doganale è atto pubblico), anche per ciò che concerne i profili di responsabilità

Fase di uscita delle merci

  Avviene con la materiale uscita dei beni dal territorio dell’Unione.

  La dogana di uscita procede all’invio alla dogana di esportazione del messaggio contenente i risultati di uscita, registrato nel database informatico nazionale

47

IL REGIME DOGANALE DI ESPORTAZIONE

ü  Formulario unico per vincolare la merce al regime doganale di esportazione.

ü  Principali campi sensibili:

-  2 – soggetto esportatore

-  22 – importo fatturato

-  33 – classificazione doganale

-  44 – documenti a sostegno della dichiarazione

ü  Pur non risultando applicabili dazi all’esportazione, l’errata compilazione del documento può dare luogo all’applicazione di sanzioni.

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE - EX

(30)

Art. 1 (19) (a) (b) (c) RD

Art. 788

DAC Art. 1 «Definizioni»

RD 1. È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161,

paragrafo 5 del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci.

2. Quando la proprietà o un diritto similare di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in a p p l i c a z i o n e d e l c o n t r a t t o a b a s e dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.

19. "esportatore":

(a) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

(b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

(c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

49

LA NOZIONE DI “ESPORTATORE”

NO Art. 1 (19) (b)?

Il soggetto sta trasportando merci nel proprio bagaglio

personale?

l’esportatore X è

Art. 1 (19) (a)?

Art. 1 (19) (c)?

X è un soggetto privato (persona fisica)?

X deve trasportare merci fuori dal territorio doganale dell’UE:

X è stabilito nel territorio doganale dell’Unione?

X è titolare del contratto con un destinatario in un Paese terzo?

X ha il potere di determinare che le merci siano trasportate fuori dal territorio doganale dell’Unione?

X non può essere l’esportatore ai sensi dell’art 1 (19) (a) o (c)

NO

NO

X è l’esportatore

Art. 1 (19) (a)

NO Possibilità di nominare

un rappresentante doganale indiretto

NO

X è l’esportatore

Art. 1 (19) (c) Possibilità di

nominare un rappresentante doganale indiretto

50

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE INDICAZIONI DELLA CE

(31)

L’Agenzia delle Dogane in merito alla nuova definizione di esportatore ha precisato che:

ü  il soggetto che assume la veste di esportatore deve essere stabilito nell’UE (fa eccezione la lett. b) relativa al soggetto privato, ad es. viaggiatore residente in un Paese terzo);

ü  un operatore commerciale stabilito in un Paese terzo che intende presentare una dichiarazione di esportazione nell’UE come esportatore dovrà affidare le operazioni ad un soggetto stabilito nell’UE che in qualità di esportatore agisca per suo conto.

-  Il rispetto delle condizioni previste per considerare una persona stabilita nell’UE non è garantito dall’attribuzione al soggetto estero di una P.IVA (a seguito di identificazione fiscale diretta o nomina di un rappresentate fiscale), né il possesso del codice EORI assegnatogli è di per sé sufficiente a garantire di poter assumere la veste di esportatore nelle dichiarazioni doganali presentate nell’UE;

-  pertanto, qualora il soggetto stabilito in un Paese terzo voglia esportare merci dalla UE, avrà cura di utilizzare un rappresentante doganale ivi stabilito che, nel rispetto delle condizioni richieste, sarà indicato nel campo 2 della dichiarazione quale esportatore.

ü  l’ipotesi c) («negli altri casi..») prevede, quale ipotesi residuale, anche in assenza di un contratto concluso con il destinatario di un paese terzo, che sia definito come esportatore il soggetto stabilito nell’UE che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione extra-UE.

51

LE INDICAZIONI DELLA CIRC. N. 8/D DELL’AGENIZA DELLE DOGANTE

Le merci sono vendute da A a B e rivendute a C.

Il flusso amministrativo prevede una fattura emessa da A a B ed una fattura emessa da B a C.

ü  A non ha il potere di determinare che le merci siano trasportate verso una destinazione fuori dal territorio doganale dell’Unione. A mette a disposizione di B le merci e le spedisce ai sensi dei termini di vendita del contratto con B. A non è l’esportatore e non sono applicabili né la lett. (a) né la lett. (c) dell’art. 1 (19) RD. Tuttavia, A può diventare esportatore se le è conferito potere da B di determinare la destinazione dell’esportazione delle merci.

ü  B è l’esportatore ai sensi dell’art. 1 (19) (a) RD. Il nome e l’indirizzo di B devono essere indicati nella casella 2 della dichiarazione di esportazione. È sufficiente provare il trasferimento della proprietà delle merci per attestare il potere di determinare che le merci siano trasportate verso una destinazione fuori dal territorio doganale dell’Unione.

ü  La situazione sarebbe tuttavia diversa se i documenti della vendita tra A e B mettono in luce che B deve vendere la merce in una determinata area geografica. In tal caso A ha il potere di determinare che le merci devono essere trasportate verso una destinazione fuori dal territorio doganale dell’Unione, nel cui caso A potrebbe essere

Scenario 1

comunitario

Italia Cina

Venditore Compratore

A C

Flusso merci

Belgio

Compratore/

Venditore

B

Flusso merci

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE INDICAZIONI DELLA GUIDANCE «DEFINITION

OF EXPORTER» DELLA COMMISSIONE EUROPEA

(32)

La resa Incoterms® EXW comporta che il venditore A effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore B presso i propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione.

Il compratore B deve pagare il prezzo della merce e deve prenderla in consegna; da tale momento sopporta tutti i rischi di perdita o danni. B deve organizzare il ritiro della merce nel punto di consegna e deve provvedere alle formalità doganali nel Paese di esportazione (Italia) e nel Paese di importazione (Cina).

ü  Pertanto, A non ha il potere di determinare che le merci devono essere trasportate verso una destinazione fuori dal territorio doganale dell’Unione e non può essere considerato esportatore né ai sensi dell’art. 1 (19) (a), né 1 (19) (c), RD.

ü  B non è stabilito nell’Unione e non può essere considerato esportatore né ai sensi dell’art. 1 (19) (a), né 1 (19) (c), RD.

ü  Se B è lo speditore e il suo nome è indicato nella casella 2 della dichiarazione di esportazione, B deve nominare un rappresentante doganale indiretto. Un’altra possibile soluzione è che B nomini A quale persona incaricata delle formalità doganali all’esportazione.

Scenario 2

EX Works

Italia Cina

Venditore Compratore

A B

Flusso merci

53

LE INDICAZIONI DELLA GUIDANCE «DEFINITION OF EXPORTER» DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Le merci sono vendute da A a B e rivendute a C.

Il flusso fisico delle merci è diretto dall’Italia alla Cina per conto di B.

A non ha un contratto con C.

B non è stabilito nell’Unione.

Il flusso amministrativo prevede una fattura emessa da A a B ed una fattura emessa da B a C.

ü  A non è l’esportatore, poiché l’art. 1 (19) (a) RD non è applicabile a meno che la documentazione della vendita comporti che A è coinvolto nella procedura di esportazione e ha il potere di determinare che la merce deve essere trasportata verso una destinazione fuori dal territorio doganale dell’Unione (vds.

scenario 1).

ü  B non può essere l’esportatore ai sensi dell’art. 1 (19) (c) RD a meno che non abbia un rappresentante doganale indiretto che sia stabilito nell’UE. In tal caso il rappresentante doganale indiretto deve essere indicato nella casella 14 della dichiarazione di esportazione e B deve essere indicato nella casella 2 della dichiarazione di esportazione.

Scenario 3 triangolazione extra- UE

Italia Cina

Venditore Compratore

A C

Algeria

Compratore/

Venditore

B

Flusso merci

54

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE INDICAZIONI DELLA GUIDANCE «DEFINITION

OF EXPORTER» DELLA COMMISSIONE EUROPEA

(33)

Le merci sono vendute da A a B e rivendute a C.

Il flusso fisico delle merci è diretto dall’Italia alla Cina per conto di B.

Il flusso amministrativo prevede una fattura emessa da A a B ed una fattura emessa da B a C.

A è stabilito nell’Unione, ma non ha un contratto con C.

B è stabilito nell’Unione ed ha un contratto con C.

ü  B ha fornito istruzioni ad A affinché trasporti la merce direttamente a C. A è l’esportatore ai sensi dell’art. 1 (19) (c) RD, che è applicabile.

ü  Tramite le istruzioni da B ad A relative al trasporto delle merci direttamente dall’Italia alla Cina, A diventa l’esportatore.

Scenario 4

triangolazione UE

Italia Cina

Venditore Compratore

A C

Belgio

Compratore/

Venditore

B

Flusso merci

55

LE INDICAZIONI DELLA GUIDANCE «DEFINITION OF EXPORTER» DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L’Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori precisazioni merito alla nuova definizione di esportatore e ai chiarimenti della Commissione, con particolare riferimento a:

ü  esportazioni tramite rappresentate fiscale – nella Nota viene precisato che, sebbene un soggetto stabilito in un Paese terzo non possa essere qualificato come esportatore ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, punto 19), RD, nel caso in cui tale soggetto esporti le merci dall’Unione potrà comunque essere indicato nella casella 2 del DAU come «speditore», a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta e che sia indicato nella casella 14 del DAU. A chiarimento, l’Agenzia riporta il seguente esempio: Ipotizzando che un operatore economico stabilito in Svizzera esporti merci dall’UE con destinazione USA, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione presentata in Italia da un rappresentante doganale stabilito nel territorio unionale ed indicato nel campo 14 del DAU, che – nel caso di specie- può agire solo in rappresentanza indiretta, sarà inserito il codice EORI attribuito al soggetto svizzero che si sia identificato fiscalmente in Italia ai sensi dell’art. 35 ter del DPR 633/72 o al suo rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, DPR 633/72.

ü  esportazioni con condizione di consegna «ex-works» e trasporto a cura o nome dell’acquirente del Paese terzo – nella Nota viene precisato che l’acquirente, non essendo stabilito nell’Unione, non può assumere la veste di esportatore ai sensi dell’art. 1, punto 19), RD: nella casella 2 del DAU sarà quindi indicato il codice EORI del venditore stabilito nella UE, in quanto titolare del contratto di vendita con il soggetto acquirente stabilito nel Paese terzo ed in possesso della facoltà di decidere, sulla base delle condizioni pattuite con detto contratto al momento della vendita, che le merci devono essere trasportate a cura dell’acquirente verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione. In tal caso l’Agenzia chiarisce che tale ultima condizione può ritenersi soddisfatta in quanto la vendita è stata effettuata alla condizione che le merci siano trasportate dall’acquirente estero o per suo conto al di fuori del territorio doganale dell’Unione e quindi implica di per sé in capo al venditore la facoltà di decidere sulla destinazione finale della merce.11

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE ULTERIORI PRECISAZIONI DELL’AGENZIA DELLE

DOGANE – NOTA 70662 DEL 7 LUGLIO 2016

(34)

TEMPI DI USCITA E PROVA NELLE CESSIONI INTRA UE E NELLE ESPORTAZIONI

«l’acquisto intracomunitario di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione»

In senso conforme:

ü

Corte di Giustizia UE, sentenza “Twoh Int. BV” del 27.9.2007, causa C-184/05 ü

Corte di Giustizia UE, sentenza “…” del 7.12.2010, causa C-285/09

CORTE DI GIUSTIZIA UE, SENTENZA “TELEOS”

DEL 27.9.2007 - CAUSA C-409/04)

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

58

(35)

«….nel sistema previsto in tema di operazioni intracomunitarie il beneficio della non imponibilità le cessioni devono possedere le caratteristiche indicate dall’art. 41 del DL 331/93, fra queste specificamente rilevando il requisito della effettiva movimentazione del bene con partenza dall’Italia ed arrivo in uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto….»

In senso conforme:

ü

Corte, con sentenza 27.7.2012, n. 13457

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA 24.5.2013, N. 12964

59

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.

345 del 28.11.2007 sono

documenti sufficienti per dimostrare le cessioni intracomunitarie i seguenti:

ü

la fattura di vendita non imponibile ai sensi dell’art. 41 del DL n. 331 del 1993;

ü

elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;

ü

documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;

ü

rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

PROVE CESSIONI INTRA - PRASSI

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

(36)

La Risoluzione n. 477 del 15.12.2008 ha precisato che

«Ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l’esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo. Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro».

Esempi documenti alternativi:

ü  il contratto di assicurazione relativo al trasporto delle merci, ü  il contratto concluso con l’acquirente,

ü  conferma scritta da parte dell’acquirente, del ricevimento della merce, ü  rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

PROVE CESSIONI INTRA - PRASSI

61

Nella

Risoluzione n. 19 del 25.3.2013 sono proposte come prove

alternative:

ü

il CMR elettronico

ü

informazioni estratte dal sistema informatico del trasportatore.

Cfr. “tracking number” tramite il quale si può ricavare:

ü

per le cessioni intracomunitarie, il DDT in formato pdf firmato dal trasportatore (senza la firma del ricevente e le caratteristiche di un documento elettronico), nonché il numero d’ordine della spedizione e lo stato della stessa;

ü

per le esportazioni, copia in formato pdf di un documento in cui sono esposti i dati rilevanti dell’operazione (numero di MNR, numero di volo, ecc.).

PROVE CESSIONI INTRA - PRASSI

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

62

(37)

La Risoluzione n. 19/E/2013 sono documenti sufficienti i seguenti:

ü

Il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo.

ü

Analogamente, costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).

Tra questi, risulta ammissibile anche l’utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro.

PROVE CESSIONI INTRA - PRASSI

63

La risoluzione del 24.7.2014 n. 71 ha esaminato il caso di una società che vende una barca da diporto a un soggetto IVA UE, con trasferimento nel Paese di destinazione effettuato dallo stesso cessionario.

In questo caso, in assenza del documento di trasporto ufficiale (CMR), è stata accettata una dichiarazione resa dall’acquirente che attesti l’avvenuto trasferimento fisico dell’imbarcazione.

Il cedente, deve custodire ed esibire, in caso di controllo:

ü  la fattura,

ü  il documento bancario, ü  il contratto di vendita, ü  il passaggio di proprietà,

ü  l’atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che attesta l’avvenuta iscrizione nel registro francese,

ü  il Mod. INTRASTAT relativo alle operazioni intracomunitarie

PROVE CESSIONI INTRA - PRASSI

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

(38)

GELANGENSBESTÄTIGUNG

ONERE DELLA PROVA NELLE FORNITURE INTRACOMUNITARIE

65

GELANGENSBESTÄTIGUNG

ONERE DELLA PROVA NELLE FORNITURE INTRACOMUNITARIE

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

66

(39)

L’art. 8 del DPR 633/72 individua i seguenti requisiti per qualificare una cessione come cessione all’esportazione:

ü

si deve trattare di «cessioni di beni» (= atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere)

ü

i beni ceduti devono essere trasportati fuori dalla UE

ü

l’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento, o se questa non è prescritta, su un DDT

PROVA ESPORTAZIONI

67

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

(40)

69

Esportazioni per FERROVIA, a mezzo

POSTA, per via AEREA o via MARE a

fronte di un contratto di trasporto unico (art.

793 reg. CE 2454/93)

la Dogana presso la quale vengono presentate le merci e che deve apporre il visto uscire sull’esemplare n. 3 del DAU o sul documento equipollente deve attestare che le merci sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico verso un Paese terzo (C.M. 173/D/

98).

Ø  VIDIMAZIONE APPOSTA DALLA DOGANA INTERNA Procedure tramite

CARNET TIR (art. 451 ss. reg. CE 2454/93)

In presenza di un esportazione TIR la dogana di uscita non effettua alcun controllo ma si limita a verificare l’integrità dei sigilli apposti dalla dogana di partenza. Se la dogana di partenza non riceve il messaggio di «avviso di arrivo avvenuto» avvia attività di indagine (nota Dogane 18.9.2012 n.

RU/109179) Procedura

DOMICILIATA (art.

286 reg. CE 2454/93)

Le procedure di esportazione sono fatte presso un soggetto autorizzato utilizzando stampati conformi al DAU.

Ø  È operativa la procedura del VISTO USCIRE ELETTRONICO con la particolarità che il DAE è compilato dal soggetto autorizzato e a lui arriva direttamente il messaggio elettronico tramite un collegamento telematico con la dogana di esportazione

LA PROVA DELLE ESPORTAZIONI NELLE DIVERSE PROCEDURE

70

Esportazioni in GROUPAGE (art.

45-quinquies reg. CE 2454/93)

Il soggetto «raggruppatore» (in genere lo spedizioniere) presenta alla dogana merci appartenenti a più soggetti o destinate a diversi soggetti che hanno la stessa destinazione doganale, con un unico trasporto cumulativo.

Ø  Il visto uscire elettronico rimane allo spedizioniere, che ha una distinta degli articoli allegata al DAE, i singoli operatori hanno come prova dell’uscita del beni il VISTO APPOSTO SULLE FATTURE DALLA DOGANA INTERNA

Esportazioni tramite CORRIERI (circ. 11.5.2011 n.

16/D)

Corrieri espressi sono soliti inviare ai soggetti intestatari delle fatture una comunicazione, di regola in formato elettronico, la quale tra gli altri elementi, indica gli estremi della relativa fattura ed il numero MRN.

Ø  Se l’operatore verifica che il MRN è chiuso l’uscita può considerarsi conclusa e le fatture associate a tale numero sono da considerarsi «vistate» ai fini della non imponibilità IVA.

LA PROVA DELLE ESPORTAZIONI NELLE DIVERSE PROCEDURE

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

(41)

71 Esportazioni

TRIANGOLARI fattura immediata (circ. 35/E/97)

Il soggetto IT1 deve provare l’esportazione con fattura emessa nei confronti di IT2 che deve essere integrata con un doppio visto:

ü  Un primo visto apposto dalla dogana interna con l’indicazione degli estremi del DAU + secondo visto con la menzione dell’uscita dei beni apposta sempre dalla dogana interna;

ü  In alternativa al secondo visto, alla fattura potrebbe essere allegato la terza copia del DAU vistata dalla dogana di uscita (prima ECS) o dal visto uscire elettronico detenuto da IT2 (dopo ECS)

Esportazioni TRIANGOLARI

fattura differita (circ. 35/E/97)

Il DDT deve contenere anche: destinazione estera dei beni + la menzione

«operazione triangolare».

IL DDT deve essere integrato come sopra.

Esportazioni INDIRETTE (circ. 35/E/97)

La prova dell'avvenuta esportazione dei beni per il cedente nazionale non può che essere costituita dall'apposizione da parte della dogana di uscita del visto sull'esemplare della fattura dallo stesso emessa e presentata in dogana all'atto dell'esportazione

LA PROVA DELLE ESPORTAZIONI NELLE DIVERSE PROCEDURE

Esportazioni tramite SERVIZIO POSTALE (DM 22.2.77)

(art. 1) Non è consentito l'invio di beni all'estero con lettere ordinarie, raccomandate o assicurate STAMPE

(art.2)

La cessione all'estero di stampe deve avvenire con il sistema del conto in abbonamento postale o con il sistema della francatura a mezzo impronte di macchine affrancatrici.

Coloro che effettuano queste operazioni sono tenuti alla presentazione di apposita distinta nella quale devono essere indicati il peso unitario delle stampe che vengono spedite all'estero e il numero delle stesse calcolato per paese di destinazione.

Ø  Prova esportazione: copia distinta restituita dopo apposizione del bollo a calendario.

PACCHI POSTALI (art. 3/4)

La cessione all'estero di beni a mezzo pacchetti postali deve essere accompagnata dalla dichiarazione doganale tramite modelli C2/C.P.3 (ora sostituiti dai modelli CN22 e CN23) nella quale devono essere dettagliatamente indicati i beni stessi. Queste vendite non possono superare l’importo di € 2.582.

Ø Prova esportazione: copia dichiarazione restituita dopo apposizione del bollo a calendario.

PLAFOND (art. 5) L’ufficio postale deve provvedere alla vidimazione mediante bollo a calendario della fattura di acquisto relativa a beni acquistati con il plafond vincolato inviati all'estero tramite il servizio postale.

LA PROVA DELLE ESPORTAZIONI NELLE DIVERSE PROCEDURE

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

(42)

La Cassazione ha confermato che la prova dell’esportazione dei beni può essere fornita mediante uno dei documenti commerciali elencati dall’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 o attraverso qualsiasi altro mezzo, purché abbia carattere di certezza e incontrovertibilità.

ESEMPI: bolletta doganale di importazione emessa dal Paese estero, documenti di trasporto o di scarico merci nello Stato di importazione, fatture vistate dall’Ufficio doganale di partenza, coincidente con quello di uscita

ü   La sentenza ha ribadito che documenti di origine privata (come, ad esempio, la documentazione bancaria di avvenuto pagamento) non possono costituire prova idonea in merito all'esportazione delle merci Cass. sez. trib. 28.8.2013 (6.5.2013) n. 19750

PROVA DELL’EXPORT:

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

73

RILEVANZA DELLE CLAUSOLE

INCOTERMS © NELLE OPERAZIONI

CON L’ESTERO

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