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Domanda n. 5 La scrivente Impresa chiede a codesta Spettabile Amministrazione se può inviare il plico contenente la documentazione di gara in oggetto

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Academic year: 2022

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(1)

"Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti da parte di imprese, si estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni”:

Domanda n. 1

Con la presente siamo a chiedere se è necessario eseguire un sopralluogo guidato dei luoghi e se sarà rilasciata un’attestazione di presa visione.

Risposta n. 1

Il sopralluogo presso il luogo dei lavori con personale dell’Ente non è previsto.

Il concorrente deve effettuare il sopralluogo autonomamente ed è unicamente obbligato a rendere la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 16.1) lettera r) del disciplinare di gara, riportata altresì alla lettera r) dell’All.to I , “Domanda di partecipazione-Requisiti Generali”.

Domanda n. 2

La scrivente partecipa, alla procedura in oggetto richiamata, in avvalimento per la categoria a qualificazione obbligatoria scorporabile OG11. Ai fini dell'emissione dalla cauzione provvisoria, la stessa, può essere presentata nella misura dell'1%, anche se la ditta partecipante non è in possesso della certificazione del sistema qualità relativa alla categoria oggetto di avvalimento, ma la possiede la ditta ausiliaria?

Si precisa, comunque, che la ditta partecipante possiede la certificazione del sistema qualità annotata sull'Attestazione di qualificazione alla Esecuzione dei Lavori Pubblici SOA ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera mm DPR 207/2010 nelle categorie OG1 per la classifica Va, OG3 per la classifica Va, OS6 per la classifica IIa, OS18-A per la classifica Va.

Risposta n. 2

L’impresa ausiliata in possesso della certificazione di qualità come sopra descritta può prestare la cauzione provvisoria nella misura dell’1%

Domanda n. 3

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente siamo a richiedere se sia ammessa la presentazione della cauzione provvisoria con firma digitale, avendo cura di inserire copia cartacea nel plico della documentazione amministrativa, unitamente a copia del file per la verifica delle firme su supporto informatico (Cd-rom)

Risposta n. 3

Si conferma la possibilità di presentare la cauzione provvisoria nella modalità sopra descritta.

Domanda n. 4

E' possibile partecipare alle gare di cui all' oggetto, tramite il metodo dell' avvalimento per coprire tutte le categorie dell'appalto, senza possedere di proprio una certficazione Soa.

L’Impresa ******* vorrebbe partecipare all' appalto con l'ausilio di altra ditta, ma non possiede una propria Soa.

Visto e considerato che ci sono alcuni enti appaltanti che pretendono, pena esclusione dalla procedura, che anche la ditta Ausiliata, possegga un proprio certificato Soa.

Risposta n. 4

SI. Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 163/06 il concorrente ausiliato può comprovare il possesso dell’attestazione SOA richiesta dal bando utilizzando l’istituto dell’avvalimento per “coprire” tutte le categorie dell’appalto anche se è sprovvisto di attestazione SOA propria.

(2)

Domanda n. 5

La scrivente Impresa chiede a codesta Spettabile Amministrazione se può inviare il plico contenente la documentazione di gara in oggetto tramite Corriere Espresso, tipo TNT, da consegnare all’Ufficio Protocollo – 8° piano presso l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Direzione Generale, Corso Dante 14 – 10134 Torino.

Risposta n. 5 SI

Domanda n. 6

In merito alla gara in oggetto vorremmo essere sicuri di poter partecipare alla gara in ATI così composto: capogruppo OG1 cl. IV bis e mandante OG11 cl. III bis.

Avremmo intenzione di subappaltare le categorie OS6 e OS7al 100 % Risposta n. 6

L’ATI come sopra configurata può partecipare in forma verticale subappaltando le categorie OS6 e OS 7 che ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara sono posseduti dalla capogruppo con riferimento alla categoria prevalente OG1.

Domanda n. 7

Buonasera con la presente vorremmo sottoporre il seguente quesito:

Volendo partecipare in un RTI verticale con capogruppo una società in categoria OG1 e mandante una società in categoria OG11 come dobbiamo comportarci al seguente punto:

Punto z) e aa.4) pagina 10 del modello Allegato n. 1)

z.1) certificazione di qualità 9001:2008 – posseduta da entrambe le società z.2) nessuna delle due società la possiede

z.3) posseduta dalla società mandante aa.4) nessuna delle due società la possiede

E’ possibile partecipare avendo queste caratteristiche relative ai punti sopra indicati?

Risposta n. 7

SI. Per quanto attiene la certificazione di qualità di cui al punto z.1 del modello Allegato 1, come previsto al punto 13.1.2 del disciplinare di gara: “Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II”

Come altresì previsto al punto 11.6 del disciplinare di gara “Per le imprese in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell’art. 75, c. 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria è ridotta del 50%, purché, a pena esclusione, sia prodotta l’attestazione SOA (in originale o copia autentica o dichiarazione sostitutiva) che riporti il possesso della certificazione di cui all’art. 40, comma 3, lettera a) del Codice in corso di validità. ……omissis 1 Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, la riduzione della cauzione è applicabile solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso dei requisiti previsti per la riduzione

b. in caso di partecipazione in RTI verticale: a) se tutte le imprese raggruppate sono in possesso dei requisiti previsti è applicabile la riduzione della cauzione; b) se solo alcune delle imprese raggruppate sono in possesso dei requisiti previsti la riduzione della cauzione è applicabile

(3)

solo per la quota parte ad esse riferibile.

Per quanto attiene le certificazioni previste nel disciplinare di gara al punto 11.6.1 lett.a) (ecogestione e audit e/o certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001) e lett.b) (inventario gas effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067) riportate altresì ai punti z.2, z.3 e aa4 della domanda di partecipazione (All.to I) tali certificazioni sono richieste, come espressamente previsto ai sopraindicati punti del disciplinare solo per le imprese che vogliono usufruire della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art 75, comma 7, del codice dei contratti come modificato dall’art 16, L. 221/2015. Nel caso di RTI le riduzioni si applicano con le modalità previste al punto 11.7 lett.a) e b) sopra riportata alle quali si rinvia.

Domanda n. 8

Buongiorno, chiediamo i seguenti chiarimenti:

Parteciperemo alla gara in tre e in ati verticale.

Mandataria: OG1 IV (con qualità ISO) E FAREMO ANCHE LA OS6 E OS7 in subappalto Mandante 1) : OG11 II (con qualità ISO)

Mandante 2) : OG11 I (SENZA qualità ISO ).

Noi con la OG1 IV possiamo dare in subappalto al 100% la OS6 e la OS7?

Con i requisiti della mandante 1) e mandante 2) SENZA LA ISO riusciamo a coprire tutta la OG11?

Ai fini della cauzione, nel bando è indicato che si può in RTI verticale avere la riduzione all '1%

della stessa solo per le imprese che la posseggono, invece per l'impresa che non ce l'ha dobbiamo aggiungere la sua somma al 2%, ci confermate questa possibilità ?

O richiedete comunque che vada interamente presentata con il 2%?

Risposta n. 8

SI. Come previsto al punto 1. NB (2)”I concorrenti che non sono in possesso dell’attestazione SOA per la/e categoria/e scorporabili/subappaltabili a qualificazione non obbligatoria OS6 e/o OS7 devono, a pena esclusione, essere in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per classifica pari o superiore all’importo dei lavori rientranti nella medesima categoria prevalente aumentato dell’intero importo dei lavori rientranti nella/e categoria/e scorporabili/subappaltabili OS6 e/o OS7 per le quali il concorrente non è specificatamente qualificato.

La qualificazione nella categoria OG1 clas. IV abilita l’impresa a eseguire lavorazioni in tale categoria, applicando il beneficio dell’incremento del quinto, per l’importo di Euro 3.098.400,00 sufficiente, nel caso specifico, a coprire l’importo delle lavorazioni nella categoria prevalente OG1 e nelle categorie scorporate OS6 e OS7( pari a euro 2.841.923,61) Inoltre le citate categorie scorporabili OS6 e OS 7, come previsto al punto1.2 del disciplinare sono subappaltabili al 100%.

2. SI. per la categoria “super specializzata” OG11, subappaltabile in misura non superiore al 30%, si applica, come previsto al punto 1.2 N.B. (1) del disciplimnare l’art 92, comma 7, del DPR 207/2010l pertanto per la citata categoria OG11 il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione in misura:

- integrale (ovvero per l’intero importo) con facoltà di subappaltare una quota non superiore al 30%

oppure

- parziale, purchè non inferiore al 70% con l’obbligo di subappaltare, a pena esclusione, la parte per la quale non possiede la qualificazione, comunque non superiore al 30%. L’importo per il quale non possiede la qualificazione (max 30%), che deve essere obbligatoriamente subappaltato, concorre alla qualificazione nella categoria prevalente OG1 e a tale scopo deve essere sommato

(4)

all’importo dei lavori rientranti nella medesima categoria prevalente OG1 sopra riportato.

Nel caso di specie la qualificazione delle mandanti nella categoria OG11 rispettivamente per classifica II e per Classifica I abilita le stesse ad eseguire lavorazioni in tale categoria, applicando il beneficio dell’incremento del quinto, per un importo complessivo di euro 928.200,00 sufficiente, nel caso specifico, a coprire il 100% dell’importo della categoria

“super specializzata” OG11 pari a euro 911.548,80..

Inoltre poiché nel caso di specie si configura un’ATI mista ovvero un’ATI verticale in cui le mandanti costituiscono una sub associazione orizzontale nella categoria scorporata OG11 è necessario che, ai sensi dell’art 92, comma 2, del DPR 206/2010 . almeno una di esse sia qualificata e assuma i lavori in misura maggioritaria rispetto all’altra mandante

3. Come sopra specificato nel caso di specie si configura un’ATI mista pertanto la riduzione della cauzione al 50% è possibile per la sola capogruppo per le mandanti, che costituiscono una sub associazione orizzontale nella categoria scorporata OG11, la riduzione del 50%

non è possibile perché la certificazione di qualità non è posseduta da entrambe le imprese mandanti.

Infatti come previsto al 11.7. lett.a ) del disciplinare: “in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, la riduzione della cauzione è applicabile solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso dei requisiti previsti per la riduzione”

Domanda n. 9

La presente per richiedere chiarimenti in merito a partecipazione in ati verticale con il seguente assetto:

la scrivente impresa possiede la categoria OG1 cl. IV, l'altra impresa possiede la categoria OG11 cl II.

Come menzionato sul disciplinare (pagg 3-4) la categoria OG11 cl. III è a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nella misura del 30%.

E' possibile coprire con la categoria prevalente OG1 della capogruppo la parte mancante di OG11 del mandante?

Oppure è necessario ricorrere ad ATI con una terza impresa per la copertura di detta categoria?

Risposta n. 9

E’ necessario che il concorrente ricorra ad una terza impresa per la copertura della categoria scorporata super specializzata OG11

Infatti per la categoria “super specializzata” OG11, subappaltabile in misura non superiore al 30%, si applica, come previsto al punto 1.2 N.B. (1) l’art 92, comma 7, del DPR 207/2010l pertanto per la citata categoria OG11 il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione in misura:

- integrale (ovvero per l’intero importo) con facoltà di subappaltare una quota non superiore al 30%

oppure

- parziale, purchè non inferiore al 70% con l’obbligo di subappaltare, a pena esclusione, la parte per la quale non possiede la qualificazione, comunque non superiore al 30%. L’importo per il quale non possiede la qualificazione (max 30%), che deve essere obbligatoriamente subappaltato, concorre alla qualificazione nella categoria prevalente OG1 e a tale scopo deve essere sommato all’importo dei lavori rientranti nella medesima categoria prevalente OG1 sopra riportato.

(5)

Considerato quanto sopra esposto la qualificazione nella categoria OG11 clas. II abilita l’impresa a eseguire lavorazioni in tale categoria, considerato anche il beneficio dell’incremento del quinto, per l’importo di euro 619.200,00 insufficiente a “coprire” il 70% dell’importo della categoria OG11 pari a 638.084,16. Pertanto è’ necessario che il concorrente ricorra ad una terza impresa per la copertura integrale della categoria scorporata super specializzata OG11.

Infatti come previsto al punto 1. NB (2)”I concorrenti che non sono in possesso dell’attestazione SOA per la/e categoria/e scorporabili/subappaltabili a qualificazione non obbligatoria OS6 e/o OS7 devono, a pena esclusione, essere in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per classifica pari o superiore all’importo dei lavori rientranti nella medesima categoria prevalente aumentato dell’intero importo dei lavori rientranti nella/e categoria/e scorporabili/subappaltabili OS6 e/o OS7 per le quali il concorrente non è specificatamente qualificato.

La qualificazione nella sola categoria OG1 clas. IV abilita l’impresa a eseguire lavorazioni in tale categoria, applicando il beneficio dell’incremento del quinto, per l’importo di Euro 3.098.400,00 sufficiente, nel caso specifico, a coprire l’importo delle lavorazioni nella categoria prevalente OG1 e nelle categorie scorporate OS6 e OS7 (pari a euro 2.841.923,61) ma insufficiente a “coprire”

anche il 30% della categoria scorporata OG11.

Vedi anche risposta 8 Domanda n. 10

Scrivo per conto di una Società in possesso delle categorie SOA OG1 in Classe IV e OG11 in classe IV.

A pagina 4 del Disciplinare di Gara dell’Appalto n.1770 avente CIG: 6663497BAB e CUP:

H22E10000050007, è scritto quanto segue:

“N.B. (2) I concorrenti che non sono in possesso dell’attestazione SOA per le categorie scorporabili/subappaltabili a qualificazione non obbligatoria OS6 e/o OS7 devono, a pena esclusione, essere in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per classifica pari o superiore all’importo dei lavori rientranti nella medesima categoria prevalente aumentato dell’intero importo dei lavori rientranti nelle categorie scorporabili subappaltabili OS6 e/o OS7 per le quali il concorrente non è specificatamente qualificato”

Richiamando l’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, ove prevede che “La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto” e dando seguito al seguente calcolo:

Importo per Edifici Civili ed Industriali (OG1) a base d’asta (da pg.3 della sopracitata disciplinare di gara)= 1.357.203,77€

Importo per OS6 + OS7 a base d’asta (da pg.3 della sopracitata disciplinare di gara)=

770.667,44€+714.052,40€= 1.484.719,84€

In riferimento all’estratto della disciplinare sopra citato dovremmo possedere Categoria SOA OG1 maggiore della somma dei due importi precedenti (1.357.203,77€+1.484.719,84€=2.841.923,61€).

Riteniamo che la nostra categoria OG1 in classe IV che ci consente di svolgere lavori in OG1 fino ad un importo pari a 2.582.000,00€ maggiorata di un quinto (2.585.000,00€+20%=3.102.000,00€) come previsto dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 ci consenta di partecipare alla procedura in oggetto in forma singola senza bisogno di avvalimento.

Vi chiediamo conferma di questo.

Risposta n. 10

Si conferma che l’impresa in ossesso di qualificazione nella categoria OG1 classifica IV e nella categoria OG11 classifica IV può partecipare alla gara in forma singola senza ricorrere all’avvalimento

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