1. Premessa
L’articolo 67 del DPR 917/86 prevede, espres- samente, che la deducibilità delle quote di ammorta- mento:
• è subordinata all’entrata in funzione del bene stru- mentale che si intende ammortizzare;
• non è ammessa in misura superiore a quella risultante dal calcolo effettuato sul costo dei beni (1) , mediante l’applicazione dei coefficienti ministeriali, stabiliti con il D.M. 29.10.1974 (2) e dal D.M. 31.12.1983 (3);
• non è ammessa, nel primo esercizio, in misura supe-
Gli ammortamenti anticipati dei beni materiali
1. Premessa
2. La deducibilità degli ammortamenti anticipati
3. L’ammortamento anticipato accantona- to in apposita riserva
3.1 Scritture contabili
4. L’ammortamento anticipato imputato al fondo di ammortamento
4.1 Scritture contabili
5. L’ammortamento anticipato dedotto, nella determinazione del reddito d’impresa, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi
5.1 Scritture contabili
SOMMARIO
riore alla metà dei coefficienti presi a base per il cal- colo degli ammortamenti.Le quote degli ammortamenti dei beni materia- li, è bene rammentarlo, devono essere, inoltre, calco- lati e ragguagliati alla durata dell’esercizio, qualora la stessa fosse inferiore o superiore a dodici mesi. (4)
Il ragguaglio alla durata dell’esercizio, si appli- ca in tutti i casi nei quali la durata dell’esercizio è inferiore o superiore a dodici mesi, quindi, non solo nel caso in cui si è in presenza del primo esercizio sociale, ma ad esempio nel caso di trasformazione di una società soggetta ad IRPEG in un altro tipo, non soggetta a tale imposta, e viceversa, così come nel caso di fusione, di liquidazione, etc.
Il ragguaglio degli ammortamenti alla durata dell’esercizio comporta, dunque, la determinazione di un coefficiente medio con il quale vengono com- putate le quote di ammortamento dei beni strumenta- li, deducibili nell’esercizio. Il coefficiente effettiva- mente adottato per il calcolo delle quote di ammorta- mento, unitamente agli ulteriori elementi richiesti dall’articolo 16 del D.P.R. 600/73 [vedi pag. 1175 (nota 5)] , deve essere annotato nel registro dei beni ammortizzabili.
Il ragguaglio dei coefficienti degli ammortamen- ti alla durata dell’esercizio viene così determinato:
1° esercizio: dal 10.4.1994 al 31.12.1994 = giorni 265 Coefficiente previsto per il calcolo dell’ammortamen- to: 20 %
Coefficiente applicabile ragguagliato alla durata del- l’esercizio : 20 % x 265/365 = 14,520 %.
Nota (1) — Vedi per la determinazione del costo dei beni l’articolo 76 primo comma D.P.R. 917/86;
Nota (2) — Applicabile al costo dei beni strumentali acquistati dall’impresa fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.1988;
Nota (3) — Applicabile al costo dei beni strumentali acquistati a far data dal primo periodo d’imposta successivo al 31.12.1988.
di Luciano Olivieri
Pag.
1167
1168
1168 1168
1171 1172
1173 1173
2. La deducibilità degli ammortamenti anticipati
Il terzo comma dell’articolo 67 del D.P.R. 917/
86, prevede la possibilità di elevare la misura dell’am- mortamento, fino a due volte la misura ordinaria, a titolo di ammortamento anticipato.
La deducibilità delle quote di ammortamento anticipato:
• è consentita, esclusivamente, nella determina- zione del reddito d’impresa ed è, quindi, esclusa nel- la determinazione del reddito di lavoro autonomo;
• è subordinata all’entrata in funzione del bene strumentale che si intende ammortizzare;
• è ammessa per i primi tre esercizi, compreso quello nel quale è il bene strumentale è entrato in fun- zione (6) ;
• è ammessa per il solo esercizio nel quale il bene strumentale è entrato in funzione, qualora il bene stru- mentale fosse già stato utilizzato da altro soggetto, cioè nel caso di beni strumentali usati;
• è ammessa a condizione che l’ammontare del- l’ammortamento anticipato venga:
a) accantonato in apposita riserva, che costitui- sce parte integrante dell’ammortamento e del correlativo fondo di ammortamento, ovvero
b) dedotto, pur non essendo imputato nel conto economico (7) , attraverso la redazione e presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi dell’esercizio;
c) imputato al relativo fondo di ammortamento.
3. L’ammortamento anticipato accanto- nato in apposita riserva
L’ammortamento anticipato, accantonato in ap- posita riserva del passivo, costituisce un vero e pro- prio accantonamento di utili conseguiti nell’esercizio in corso.
Per le società di capitali e le cooperative, obbli- gate a redigere il bilancio di esercizio, secondo gli schemi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2424 e 2425 C.C, (vedi pag. 1176) dopo l’abroga- zione dei punti 24) e 25) dello schema di conto eco- nomico (8) , l’ammortamento anticipato deve essere rappresentato nella voce B 10 b), mentre la riserva deve essere allocata tra le “Altre riserve”, voce A VII, del passivo dello stato patrimoniale.
3.1 Scritture contabili
Si ipotizzi il costo di acquisto di un cespite pari a Lire 5.000.000 ed il coefficiente di ammortamento applicabile pari al 20 % del valore del cespite stesso.
Nel primo esercizio l’ammortamento ordinario deve essere ridotto alla metà e ammonta a lire 500.000, pari al dieci per cento di lire 5.000.000.
L’ammortamento può essere elevato fino a due volte la misura massima ammessa a titolo di ammor- tamento anticipato. Dunque, anche l’ammortamento anticipato ammonterà a lire 500.000, pari al dieci per cento di lire 5.000.000.
Nota (4) — L’articolo 76 terzo comma prevede: “I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell’articolo 67,” ...omissis... “sono ragguagliati alla durata dell’esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi”.
Nota (6) — L’ammortamento anticipato, può essere dedotto anche in uno solo dei primi tre esercizi, a decorrere da quello nel quale il bene strumentale è entrato in funzione. Naturalmente, gli ammortamenti anticipati non dedotti in uno o più esercizi dei primi tre, non possono, poi, essere dedotti negli esercizi successivi.
Nota (7) — Il DM 15 febbraio 1995, che reca l’approvazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1994 con le relative istruzioni prevede: “In considerazione dell’eliminazione delle voci 24) e 25) dello schema di conto economico, previsto dall’arti- colo 2425 del codice civile, l’apposita riserva, nella quale va accantonato l’ammortamento anticipato - qualora lo stesso non sia imputato all’ammortamento dei beni - può essere costituita senza la sua indicazione nel conto economico.”
Nota (8) — Articolo 2-bis del DL 29.6.1994 n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 8 Agosto 1994 n.503.
Nel secondo esercizio e terzo esercizio, l’am- mortamento ordinario ammonta a lire 1.000.000 così come, in misura massima, possono essere detraibili le quote per ammortamento anticipato.
Quando l’ammortamento fiscale del bene stru- mentale sarà completato, ovvero quando la somma del fondo di ammortamento del cespite e della riser- va per ammortamenti anticipati, uguagliano l’impor- to del cespite stesso, il calcolo delle quote di ammor- tamento viene effettuato ai soli fini civilistici.
Tali componenti negativi di reddito, fiscalmen- te sono, quindi, indetraibili nella determinazione del reddito d’impresa, e liberano progressivamente, nel
susseguirsi degli esercizi, la riserva per ammortamenti anticipati. Infatti, l’ammontare di tale riserva viene, mano a mano, assoggettata alle imposte sui redditi, per effetto della indeducibilità fiscale delle quote di ammortamento calcolate.
Vediamo ora in dettaglio il calcolo dell’ammor- tamento anticipato e le correlative scritture contabili.
V.C. = Valore del cespite = Lire 5.000.000 Coefficiente di ammortamento 20%
V.C. residuo = Valore civilistico residuo del cespite V.F. residuo = Valore fiscale residuo del cespite
Dal prospetto, sopra riportato, si evidenzia che la riserva per ammortamenti anticipati si forma nei primi tre anni ed ammonta a complessive lire 2.500.000 (colonna D).
La riserva che, come si è detto, nei primi tre esercizi risulta in sospensione d’imposta si libera per effetto dell’indetraibilità delle quote di am- mortamento, calcolate ai soli fini civilistici, nel
quarto, quinto e sesto esercizio. In questi ultimi esercizi, si completa, poi, l’ammortamento civile del cespite.
La riserva per ammortamenti anticipati al ter- mine di ciascun esercizio, a partire dal quarto eser- cizio, potrà essere riclassificata in quota parte ad una riserva straordinaria, ben potendola assogget- tata alle imposte sui redditi.
Prospetto di ammortamento del cespite
A B C D E=VC-C F=VC-C-D G
esercizio amm.to amm.to f.do amm.to riserva amm. v.c. residuo v.f. residuo non
civile anticipato anticipato detraibile
1° 500.000 500.000 500.000 500.000 4.500.000 4.000.000 2° 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.500.000 2.000.000 3° 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 zero
4° 1.000.000 — 3.500.000 1.500.000 zero 1.000.000
5° 1.000.000 — 4.500.000 500.000 zero 1.000.000
6° 500.000 5.000.000 zero 500.000
Vediamo, qui di seguito, le scritture contabili da effettuare negli esercizi:
1° esercizio
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 500.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 500.000 ATTIVO - patrimoniale
voce BII (9) Ammortamenti anticipati 500.000 economico B 10 b) Riserva per ammortamenti anticipati 500.000 PASSIVO - patrimoniale
voce A VII 2° esercizio
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 1.000.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 1.000.000 ATTIVO - patrimoniale
voce B II (9) Ammortamenti anticipati 1.000.000 economico B 10 b) Riserva per ammortamenti anticipati 1.000.000 PASSIVO-patrimoniale
voce A VII 3° esercizio
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 1.000.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 1.000.000 ATTIVO - patrimoniale
voce B II (9) Ammortamenti anticipati 1.000.000 economico B 10 b) Riserva per ammortamenti anticipati 1.000.000 PASSIVO -patrimoniale
voce A VII 4° esercizio
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 1.000.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 1.000.000 ATTIVO - patrimoniale
voce B II (9)
N.B. - La quota di ammortamento del quarto esercizio, risulta non deducibile nella determinazione del reddito d’impresa perché, ai fini fiscali, il cespite risulta già interamente ammortizzato, come peraltro si è dimostrato nel precedente prospetto di ammortamento del cespite.
Nota (9) — Si rammenta che i fondi di ammortamento decrementano direttamente le immobilizzazioni iscritte in bilancio. Nel bilancio redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis c.c.,”dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; ...omissis...”
In conseguenza dell’indetraibilità della quota di ammortamento la riserva per ammortamenti anticipati può essere, parzialmente, riclassificata tra le riserve straordinarie che risultano distribuibili perchè assogget- tate ad imposte sui redditi, redigendo la seguente scrittura contabile:
dare avere voce bilancio CEE
Riserva per ammortamenti anticipati 1.000.000 patrimoniale A VII
Riserva straordinaria 1.000.000 patrimoniale A VII
5° esercizio
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 1.000.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 1.000.000 ATTIVO - patrimoniale
voce BII (9)
N.B - la quota di ammortamento, per le stesse motivazioni già esposte in precedenza, è indetraibile nella deter- minazione del reddito d’impresa pertanto può procedersi, come nel quarto esercizio a riclassificare la riserva per ammortamenti anticipati tra le riserve straordinarie, redigendo la seguente scrittura contabile:
dare avere voce bilancio CEE
Riserva per ammortamenti anticipati 1.000.000 patrimoniale A VII
Riserva straordinaria 1.000.000 patrimoniale A VII
6° esercizio
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 500.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 500.000 ATTIVO - patrimoniale
voce BII (9)
N.B. - la quota di ammortamento, per le stesse motivazioni già esposte in precedenza, è indetraibile nella determinazione del reddito d’impresa pertanto può procedersi, come nel quarto esercizio a riclassificare la riserva per ammortamenti anticipati tra le riserve straordinarie, redigendo la seguente scrittura contabile:
dare avere voce bilancio CEE
Riserva per ammortamenti anticipati 500.000 patrimoniale A VII
Riserva straordinaria 500.000 patrimoniale A VII
4. L’ammortamento anticipato imputato al fondo di ammortamento
L’imputazione dell’ammortamento anticipato al relativo fondo di ammortamento, implica le seguenti considerazioni:
a) le quote di ammortamento ordinario e anti- cipato rappresentano, in quantità monetaria, la si- stematica riduzione del valore del cespite nell’atti- vo, in relazione alla sua residua possibilità di uti-
lizzazione (10), con conseguente coincidenza, dei criteri civilistici e dei criteri fiscali per la determi- nazione delle quote di ammortamento;
b) le quote di ammortamento ordinario rappre- sentano, in quantità monetaria, la sistematica riduzione del valore del cespite nell’attivo, in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione, costituendo, in tal caso, rettifica del valore del cespite, effettuata in ap- plicazione di norme tributarie, secondo quanto previ- sto dall’ultimo comma dell’articolo 2426 c.c..
1° esercizio
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 500.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 500.000 ATTIVO - patrimoniale
voce BII (11)
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti anticipati 500.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 500.000 ATTIVO - patrimoniale
voce BII (9) 2° esercizio
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 1.000.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 1.000.000 ATTIVO - patrimoniale
voce BII (9) Ammortamenti anticipati 1.000.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 1.000.000 ATTIVO - patrimoniale
voce A VII 3° esercizio
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 1.000.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm. Materiali 1.000.000 ATTIVO - patrimoniale
voce BII (9) Ammortamenti anticipati 1.000.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm. Materiali 1.000.000 ATTIVO - patrimoniale
voce A VII
Al termine, quindi, del terzo esercizio il valore del cespite risulta, interamente, ammortizzato.
È evidente, che la nota integrativa preciserà quali criteri sono stati adottati per il calcolo degli ammortamenti, evidenziando, altresì, se gli ammortamenti anticipati sono, tecnicamente, da considerare parte integrante de- gli ammortamenti ordinari ovvero sono da considerare rettifiche di valore in applicazione di norme tributarie, secondo quanto è stato detto in precedenza.
4.1 Scritture contabili
Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente, la rappresentazione contabile dell’ammortamento anticipato, imputato al relativo fondo di ammortamento del cespite, è la seguente:
Nota (10) — Il numero 2) del primo comma dell’articolo 2426 C.C.- Criteri di valutazione -, così recita: “il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motiva- te nella nota integrativa, ...omissis...”
Nota (11) — Si rammenta che i fondi di ammortamento decrementano direttamente le immobilizzazioni iscritte in bilancio. Nel bilancio redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis c.c.,"dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; ...omissis..."
5. L’ammortamento anticipato dedotto, nel- la determinazione del reddito d’impresa, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi
L’ammortamento anticipato, com’è è stato già detto nel precedente paragrafo 2, del presente lavoro, può essere dedotto, anche se non imputato a conto economico, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, apportando al risultato del conto econo- mico del bilancio una variazione in diminuzione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi..
Tale possibilità, com’è stato già detto in prece- denza [vedi pag. 1168 (nota 7)], costituisce una no- vità che compare per la prima volta nelle istruzioni per la redazione della dichiarazione dei redditi del 1994.
In questo caso, senza alcun dubbio, l’organo amministrativo, i soci amministratori o il titolare del- l’impresa, non intende rettificare i valori dell’attivo, contabilizzando a rettifica degli stessi valori dell’atti- vo, le quote di ammortamento anticipato.
Se ne può, quindi, dedurre, che l’ammortamen- to ordinario sia ritenuto rappresentativo della residua possibilità di utilizzazione economico-tecnica del ce- spite, secondo quanto previsto dall’articolo 2426 n.2 C.C.
Esaminiamo, ora, le modalità applicative da seguire per la deduzione di tali componenti negativi di reddito, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi..
Per pervenire alla soluzione è, necessario, chia- rire innanzitutto che, in questo caso, gli ammortamenti anticipati:
a) non sono rappresentati nel conto economico dell’esercizio e conseguentemente non gravano sul ri- sultato dell’esercizio;
b) rappresentano un vero e proprio accantonamen- to di utili dell’esercizio, effettuato dopo la determi- nazione dell’utile dell’esercizio stesso (12);
c) impegna l’organo amministrativo a proporre,
ai soci ovvero all’assemblea dei soci riunita per l’ap- provazione del rendiconto o del bilancio, l’accanto- namento di una parte degli utili, pari all’importo del- le quote di ammortamento anticipato che è stato de- dotto, nella determinazione del reddito d’impresa;
d) impegna l’imprenditore individuale a costitui- re tale riserva, destinando una parte degli utili conse- guiti, alla costituzione di tale riserva che, non potran- no, dunque, essere prelevati se non successivamente.
Anche nel caso in esame, così come è stato evidenziato nel paragrafo 2, del presente lavoro, quan- do l’ammortamento fiscale del cespite sarà comple- tato, le ulteriori quote di ammortamento ordinario non potranno essere più dedotte, nella determinazione del reddito d’impresa. La riserva di utili, in sospensione d’imposta, così come già detto nel paragrafo 2, per effetto dell’indeducibilità delle quote di ammortamen- to ordinario, diverrà una riserva assoggettata alle im- poste sui redditi e collocabile, quindi, tra le riserve liberamente distribuibili.
5.1 Scritture contabili
Gli ammortamenti anticipati, nel caso in esa- me, andranno a costituire, nell’esercizio successivo a quello nel quale sono stati dedotti, un’apposita riser- va.
Infatti, secondo quanto previsto nelle istruzioni per la redazione della dichiarazione dei redditi, ap- provate con D.M. 15 Febbraio 1995 è prevista la deducibilità degli ammortamenti anticipati, anche nel caso in cui non vengano imputati a conto economico dell’esercizio nel quale le stesse quote vengono com- putate in detrazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Vediamo, dunque, le scritture contabili conse- guenti alla costituzione di un riserva, che accoglie una quota parte degli utili, per effetto del calcolo e del relativo accantonamento dell’importo relativo a quo- te di ammortamento anticipato. Si ipotizzi, quindi, che il costo di acquisto di un cespite sia pari a Lire
Nota (12) — Nel paragrafo 3 è stato, invece, esaminata la possibilità di accantonare, prima della determinazione dell’utile dell’esercizio, in un’apposita riserva la quota di ammortamento dell’esercizio. In tal caso, infatti, si è dimostrato che il risultato dell’esercizio viene ad essere influenzato dal previo accantonamento, delle quote di ammortamento anticipato, alla specifica riserva costituita a tal fine.
1° esercizio
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 500.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 500.000 ATTIVO - patrimoniale
voce BII 5.000.000 ed il relativo coefficiente di ammortamen-
to applicabile, sia pari al 20 % del valore del cespite stesso.
Nel bilancio del primo esercizio, l’ammorta- mento ordinario graverà il conto economico nella misura del dieci per cento, per effetto della riduzione alla metà delle quote di ammortamento calcolate, se- condo quanto previsto dall’articolo 67 D.P.R. 917/86.
È bene sottolineare, che l’adozione dei coefficienti di ammortamento, previsti dal legislatore fiscale, è subordinata alla verificata condizione che le quote di ammortamento così calcolate, siano ritenute rappre- sentative della residua possibilità di utilizzazione del cespite e, quindi, nel rispetto dei criteri di valutazio- ne civilistici di cui all’articolo 2426 C.C..
Vediamo, adesso le scritture contabili relative.
Dopo la determinazione e la rilevazione dell’uti- le dell’esercizio è, necessario, rappresentare contabilmente la destinazione di parte dell’utile d’eser- cizio per la costituzione di una riserva per ammorta- menti anticipati, secondo quanto disposto dal titolare dell’azienda, dai soci, ovvero deliberato dall’assem- blea ordinaria dei soci a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio.
Nel primo esercizio, contabilmente non vengo- no ad evidenziarsi nel conto economico, componenti negativi di reddito relativi a quote per ammortamenti anticipati.
Nel secondo esercizio, parte dell’utile conse- guito nell’esercizio precedente è destinato, come si è detto, alla costituzione di una riserva per ammorta- menti anticipati che deve essere così contabilizzata:
dare avere voce bilancio CEE
Utile d’esercizio 500.000 PASSIVO - voce A IX
Riserva per ammortamenti anticipati 500.000 PASSIVO - voce A VII
Sempre nel 2° esercizio sono contabilizzati gli ammortamenti ordinari come segue:
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 1.000.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm.Materiali 1.000.000 ATTIVO - patrimoniale
voce BII
e, quindi, dopo la determinazione e la rilevazione dell’utile del secondo esercizio, com’è stato già detto in precedenza, si rappresenta contabilmente la destinazione di parte dell’utile d’esercizio per la costituzione di una riserva per ammortamenti anticipati.
dare avere voce bilancio CEE
Utile d’esercizio 1.000.000 PASSIVO - voce A IX
Riserva per ammortamenti anticipati 1.000.000 PASSIVO - voce A VII
Sempre nel 3° esercizio sono contabilizzati gli ammortamenti ordinari come segue:
dare avere voce bilancio CEE
Ammortamenti ordinari 1.000.000 economico B 10 b)
Fondo Amm.to Imm. Materiali 1.000.000 ATTIVO - patrimoniale
voce BII
e, quindi, dopo la determinazione e la rilevazione dell’utile del terzo esercizio, com’è stato già detto in precedenza, si rappresenta contabilmente la destinazione di parte dell’utile d’esercizio per la costituzione di una riserva per ammortamenti anticipati:
dare avere voce bilancio CEE
Utile d’esercizio 1.000.000 PASSIVO - voce A IX
Riserva per ammortamenti anticipati 1.000.000 PASSIVO - voce A VII
Analogamente a quanto è stato già rappresenta- to nel paragrafo 2, nel quarto, quinto e sesto esercizio si calcolano le quote di ammortamento ordinario che, per quanto già detto in precedenza, non potranno es- sere deducibili, nella determinazione del reddito d’im- presa.
______________
Nota (5)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
Art. 16
Registro dei beni ammortizzabili
[1] Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell’art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
[2] Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l’anno di acqui- sizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del
periodo d’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effet- tivamente praticato nel periodo d’imposta, la quota annuale di am- mortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
[3] Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere di- stintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammor- tamento finanziario.
[4] Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall’applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
[5] I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e tra- sformazione di cui all’ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell’anno di formazione.
Anche in questo caso, la riserva per ammortamenti anticipati, che risulta essere in sospensione d’impo- sta, solo per effetto dell’indeducibilità degli ammor- tamenti ordinari, computati nel quarto, quinto e sesto esercizio, potrà essere riclassificata in un fondo di ri- serva straordinaria liberamente distribuibile.
Codice Civile
Titolo V- Delle società Capo V - Della società per azioni
Art. 2424
Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese.
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri.
3) altri titoli;
4) azioni proprie con indicazione anche del valore nominale com- plessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;
Totale
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti con separata indicazione del disagio su presti- ti.
PASSIVO:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI- Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell’esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli im- porti esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su presti- ti.
Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci del- lo schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia ne- cessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie pre- state direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando sepa- ratamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottosposte al controllo di quest’ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine.
Codice Civile
Titolo V - Delle società Capo V - Della società per azioni
Art. 2425
Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente sche- ma:
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavora- zione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso di ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contri- buti in conto esercizio;
Totale.
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circo- lante e delle disponibilità liquide.
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
DIFFERENZA Tra Valore e Costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con sepa- rata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non co- stituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costi- tuiscono partecipazioni;
d) proventi finanziari diversi dai precedenti, con se- parata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazio- ne di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15 + 16 - 17)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costitui- scono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costitu- iscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costi- tuiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costi- tuiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18 - 19) E) Proventi e oneri straordinari
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alie- nazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D +- E) 22) Imposte sul reddito dell'esercizio;
[23) Risultato dell'esercizio;] (numero abrogato)
[24) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applica- zione di norme tributarie;] (numero abrogato)
[25) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;] (numero abrogato)
26) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO