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PIANO REGOLATORE GENERALE

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COMUNE DI VALVERDE Provincia di Catania

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Luglio 2007

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1

Ambito territoriale di applicazione del PRG ed elementi costitutivi

Il Piano Regolatore Generale (PRG) disciplina tutto il territorio comunale in applicazione della vigente legislazione urbanistica statale e regionale.

Tutte le attività che comportino trasformazioni urbanistiche del territorio e iniziative edificatorie sono sottoposte all'osservanza delle norme vigenti in materia, alle prescrizioni delle presenti norme tecniche di attuazione, alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio nonchè alle indicazioni contenute nelle tavole del PRG.

Sono elementi costitutivi del PRG gli elaborati e le tavole indicati di seguito:

1 - Relazione

2 - Inquadramento territoriale.

3 - Stato di fatto. Il territorio. Scala 1/10.000

4.A/B/C/D - Stato di fatto. Attrezzature e servizi. Scala 1/2.000.

5.A/B/C/D - Stato di fatto. Vincoli. Scala 1/2.000.

6 - Progetto. Il territorio. Scala 1/10.000.

7 - Progetto. Zonizzazione d'insieme. Scala 1/5.000.

8.A/B/C/D - Progetto. Zonizzazione. Scala 1/2.000.

9 - Norme Tecniche di Attuazione.

Nel caso di eventuali non corrispondenze tra tavole a scala diversa fanno fede le tavole a scala con minore denominatore.

Nel caso di non corrispondenza tra le indicazioni delle tavole e delle Norme di attuazione fanno fede le indicazioni di queste ultime.

Al PRG risulta allegato, come disposto dalla vigente legislazione, il Regolamento Edilizio, costituente tuttavia un elaborato autonomo.

Art.2

Indici e parametri urbanistico-edilizi. Definizioni

Nel seguito si riportano le principali definizioni valide agli effetti dell'applicazione delle presenti Norme:

1. Superficie minima di intervento urbanistico

E' l'area minima alla quale va esteso il progetto di piano particolareggiato o di lottizzazione. Essa è stabilita per ciascuna zona omogenea dalle Norme del PRG; ove non risulti altrimenti precisata coincide con la parte di zona omogenea, definita da un unico simbolo alfanumerico, contornata nella zonizzazione del Prg da strade e spazi pubblici ovvero da zone omogenee a diversa destinazione.

Nel caso di ambiti urbanistici all'interno dei quali esistono lotti già edificati, il Consiglio comunale, dietro parere favorevole della Commissione edilizia, può autorizzare lottizzazioni estese ad aree più ridotte di quelle sopra stabilite, verificando la non sussistenza di pregiudizio per i proprietari degli altri lotti ricadenti all'interno dell'area, e comunque la possibilità di prevedere aree di urbanizzazione primaria per verde e parcheggi di dimensioni congrue.

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In ogni caso l'area di intervento urbanistico deve risultare direttamente raggiungibile da strade o spazi pubblici o di uso pubblico esistenti e confermati come tali nella zonizzazione di Prg.

2. Lotto

Si identifica con quell'appezzamento di terreno, avente unica destinazione di zona nel PRG impegnato, attraverso un'unica concessione edilizia, per la costruzione di una sola unità edilizia, che risulti vincolato in maniera esatta e definitiva quale unità immobiliare inscindibile dall'edificio, mediante trascrizione sui registri immobiliari e su tutti gli atti amministrativi concernenti la proprietà o il possesso dell'unità immobiliare, e che in forza di tale vincolo non sia ulteriormente utilizzabile a fini edificatori.

La superficie minima di ciascun lotto, quando prescritta, è precisata per ciascuna zona omogenea dalle Norme del PRG.

3 Superficie per opere di urbanizzazione primaria (S1) Comprende le aree da destinare alle seguenti opere:

a) strade e piazze a servizio degli insediamenti;

b) strade e spazi pedonali;

c) spazi di sosta e parcheggio pubblici;

d) rete di fognatura, idrica, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;

e) pubblica illuminazione;

f) spazi per il verde elementare e stradale, pubblico o condominiale.

4. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (S2) Comprende le aree destinate alle seguenti opere:

a) asili nido;

b) scuole materne;

c) scuole dell'obbligo;

d) attrezzature collettive civili ; e) attrezzature collettive religiose;

f) spazi per il verde attrezzato e naturale;

g) spazi per verde sportivo e gli impianti relativi;

h) costruzioni ed impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi.

5. Superficie lorda di pavimento di un edificio

E' la superficie costruita di ciascun piano (abitabile o agibile) misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, pilastri, ecc.). Nel caso di elementi quali vani ascensori, scale, rampe, cavedi e simili si considera la superficie fittizia (in proiezione orizzontale), riferita a ciascun piano dell'edificio e calcolata al lordo delle strutture verticali.

Dal computo della superficie lorda di pavimento sono esclusi soltanto:

-i porticati di uso pubblico;

-i porticati di uso condominiale e di uso comune per la parte non eccedente il 30% della superficie coperta dell'edificio;

-le terrazze scoperte;

-le parti aggettanti aperte almeno su tre lati quali balconi e pensiline;

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-le logge, aggettanti o rientranti, e le verande se completamente aperte almeno su due dei quattro lati verticali e comunque sino ad una superficie per ogni piano non superiore al 15

% di quella lorda di pavimento del piano;

-le centrali termiche, i locali tecnici e gli elementi scala ed ascensore emergenti sopra la terrazza di copertura per la parte non eccedente il 15 % della superficie coperta;

-i sottotetti non abitabili nè agibili.

6. Superficie complessiva lorda

E' la somma delle superfici lorde di pavimento di tutti i piani fuori terra di un edificio.

7. Superficie coperta di un edificio

Si intende l'area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale di tutte le parti fuori terra dell'edificio, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte quali balconi e pensiline, dei porticati se di uso pubblico o condominiale, degli sporti di gronda.

Vanno invece incluse nella superficie coperta le eventuali costruzioni accessorie, gli eventuali fabbricati già esistenti sul lotto, i balconi e le logge coperte se completamente aperte almeno su due dei quattro lati verticali.

8. Rapporto massimo di copertura (Rc)

Si intende il limite superiore che può assumere il rapporto tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie dell'area di intervento edilizio (lotto).

9. Indice di fabbricabilità o densità territoriale

Rappresenta il volume massimo costruibile per ogni unità di superficie territoriale, cioè per la superficie delle zone omogenee individuate dal PRG con un'unica campitura e con un unico simbolo alfanumerico e delle opere di urbanizzazione afferenti; nel caso in cui le urbanizzazioni primarie e/o secondarie siano individuate nella zonizzazione del Prg, si considerano afferenti le aree delle semicarreggiate stradali che perimetrano la zona omogenea e le aree per urbanizzazioni primarie e secondarie nella misura di 18 mq. per abitante insediabile.

10. Indice di fabbricabilità o densità fondiaria (If)

Rappresenta il volume massimo costruibile per ogni porzione di superficie costituente un lotto, cioè per la superficie restante una volta sottratte dalla superficie fondiaria le aree destinate alle urbanizzazioni primarie ed eventualmente secondarie.

11. Volume di un edificio

Va computato sommando i prodotti della superficie lorda di pavimento di ciascun piano fuori terra per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti.

Nel caso di elementi quali scale, cavedi, vani ascensori il volume si calcola sommando i prodotti delle superfici lorde fittizie, come definite nel precedente punto 5, per l'altezza misurata tra le quote di calpestio delle stesse superfici.

Nel caso di piani parzialmente interrati il volume si calcola moltiplicando la superficie lorda di pavimento per la differenza tra l'altezza del piano, misurata da calpestio a

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calpestio, e l'altezza della parte interrata misurata tra la quota del piano esterno a sistemazione di progetto avvenuta e la quota di calpestio del piano interrato.

Nel caso di terreni che a sistemazione di progetto avvenuto risultano inclinati, come quota del piano esterno si assume la media delle quote medie in corrispondenza a ciascun fronte.

Ai fini della individuazione del piano esterno non si considerano le intercapedini scoperte purchè aventi ampiezza, nel punto più elevato, non superiore a m. 1,50.

Nel caso in cui il piano agibile o abitabile sia coperto con tetto inclinato si assume come altezza quella media in ciascuna falda, misurata all'estradosso.

12. Distanza tra gli edifici

Si intende la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi i balconi e le logge, se chiusi su più di due lati, o se aggettanti per più di m. 1.50, i porticati, le scale aperte, le verande.

Nel caso di fronti non paralleli deve comunque in ogni punto essere rispettata la distanza indicata dalle Norme. Tale distanza va rispettata anche quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente.

13. Distanze minime tra fabbricati

In tutte le zone per le nuove costruzioni è generalmente prescritta una distanza minima tra pareti finestrate pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml.

10.00; questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, mentre non si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra pareti non finestrate. Sono fatte salve eventuali maggiori distanze imposte dalla L. 64/1974 e successive modifiche e dai Regolamenti e decreti di applicazione.

Le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;

- ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa fra ml. 7 e ml. 15;

- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra i fabbricati computate come sopra indicato risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

14. Distacchi dai confini o dal filo stradale

Si intende la distanza tra la proiezione dei fabbricati misurata come indicato nel precedente punto 13 e la linea di confine del lotto o il filo stradale.

I distacchi sono stabiliti dalle Norme del PRG per ciascuna zona omogenea.

In tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà sarà di ml.5.00. E' ammessa la costruzione in aderenza del confine di proprietà, se preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza finestre di veduta, o in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza e comunque quando specificato nelle Norme relative a ciascuna zona omogenea.

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15. Altezza massima di un edificio

Si misura sul fronte più alto, come differenza tra la quota della linea di terra, come definita più avanti, e la linea di estradosso del solaio di copertura del vano più alto. Nel caso di pareti arretrate rispetto al fronte su strada, il requisito dell'altezza massima va rispettato anche sulla parete ideale che si ottiene prolungando la parete in ritiro sino alla linea di terra.

Nel caso in cui la copertura sia a falde inclinate, l'altezza massima si misura di norma alla linea di intersezione tra il piano della parete verticale esterna ed il piano estradossale della copertura inclinata; qualora però la pendenza della falda superi il 35 %, l'altezza va misurata fino ai due terzi della proiezione verticale del tetto stesso, sia il sottotetto abitabile o meno.

Se l'edificio è coperto a terrazzo praticabile, l'altezza massima si misura al coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura quando questo abbia un'altezza superiore a cm 90 sul piano di calpestio; altrimenti alla intersezione tra la parete esterna e l'estradosso del piano di copertura.

Non vengono considerati ai fini della determinazione della altezza massima, gli elementi posti sopra la copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici, purchè la loro superficie non superi complessivamente il 15 % della superficie totale della copertura e la loro altezza, misurata tra la quota di calpestio e l'estradosso della copertura piana (o la linea di gronda), non sia superiore a m. 2,50.

La quota della linea di terra da assumere a base per la determinazione dell'altezza massima è data dalla più bassa delle quote sottoindicate:

a) quota media del terreno allo stato naturale in corrispondenza del fabbricato;

b) quota media del terreno modificato a seguito dell'inserimento dell'opera progettata in corrispondenza del fabbricato;

c) quota media del marciapiede o del piano stradale a contatto con l'edificio o nell'ambito dei ritiri prescritti dal Regolamento o dalle Norme di attuazione;

d) quota del piano del calpestio del piano terreno.

Nel caso in cui la linea di terra sia inclinata, in nessun punto del fronte può aversi un'altezza superiore del 20% e comunque di m. 2 rispetto all'altezza massima stabilita dalle Norme.

Nel caso in cui il progetto preveda una sistemazione esterna variata rispetto all'andamento naturale del terreno, il profilo del terreno a sistemazione di progetto avvenuta non può comunque in nessun punto essere più basso di m.4 e più alto di m.2,50 rispetto al profilo del terreno allo stato naturale; gli interventi di modificazione dell'andamento naturale del terreno sono peraltro ammissibili solo ove se ne dimostri la assoluta necessità per la natura del terreno stesso.

Nel computo dell'altezza massima non si tiene conto delle variazioni della linea di terra dovute alle costruzioni di rampe di accesso ai piani cantinati o seminterrati, purchè la rampa non sia più larga di m.4.

16. Numero delle elevazioni

Si intende il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro, il seminterrato se abitabile e il sottotetto se abitabile o agibile.

Il numero massimo di piani fuori terra è stabilito dalle Norme del PRG per ciascuna zona omogenea.

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TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PRG Art.3

Strumenti di attuazione

Il PRG, ai sensi della legislazione regionale vigente, si attua mediante:

a) prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici e privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi valutati per il decennio 2007/2017, costituenti parti integranti del presente PRG;

b) piani particolareggiati di iniziativa pubblica;

c) piani per l'edilizia economica e popolare e programmi costruttivi;

d) piani di recupero di iniziativa pubblica e/o privata di cui alla L. 457/78 - programmi di recupero integrati - programmi di riqualificazione urbana e di recupero urbano;

e) piani degli insediamenti produttivi;

f) piani di lottizzazione convenzionati;

g) piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo, di cui all'art. 15 L.R. 71/78;

h) singoli permessi di costruire.

I contenuti dei diversi strumenti attuativi ed i limiti della loro applicabilità sono precisati negli articoli seguenti.

Art.4

Contenuto dei piani attuativi

I piani particolareggiati, i piani di edilizia economica e popolare ed i piani degli insediamenti produttivi dovranno indicare:

a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con le indicazioni dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti;

b) gli spazi per la sosta e il parcheggio e per le attrezzature di interesse pubblico;

c) la suddivisione delle aree in isolati, ove questi non siano individuati dallo strumento urbanistico generale e la suddivisione degli isolati in lotti;

d) lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;

e) la progettazione di massima delle reti fognanti, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

f) la progettazione di massima delle aree e/o degli edifici destinati a servizi pubblici;

g) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;

h) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

i) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

l) i preventivi sommari dei costi, ai prezzi correnti, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la acquisizione delle aree;

m) tutto quanto previsto dalle norme vigenti in merito a tali strumenti attuativi.

Art.5

Contenuto dei piani di lottizzazione Il piano di lottizzazione deve contenere:

a) uno stralcio del PRG, con la precisa individuazione delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione;

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b) planimetria dello stato di fatto almeno in scala 1/500, della zona interessata dal P. di L., con l'individuazione delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento, nonchè delle presenze naturalistiche e ambientali, delle opere a rete esistenti, dei fabbricati esistenti, dei manufatti ed impianti particolari esistenti quali canali, fossi, linee elettriche, gasdotti, acquedotti e di quant'altro occorra per rappresentare compiutamente lo stato di fatto;

devono poi essere indicati gli eventuali vincoli e servitù che interessano l'area di intervento e l'intorno urbano;

c) planimetria di progetto, in scala 1:500, disegnata su una cartografia aerofotogrammetrica con indicate le particelle catastali interessate, contenente:

1) la suddivisione delle aree in lotti edificabili, cioè in porzioni di terreno nelle quali potrà realizzarsi, tramite una unica concessione edilizia, una sola unità edilizia;

2) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con l'indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti, degli spazi di sosta e di parcheggio;

3) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o bonifica edilizia;

4) gli spazi per le attrezzature di uso pubblico;

5) il computo del volume e delle superfici da realizzare e la loro distribuzione all'interno di ciascun lotto;

6) i nominativi dei proprietari di ciascuna delle particelle catastali interessate.

d) planimetria di progetto alla scala 1:500 con indicato lo schema planivolumetrico degli edifici previsti, la tipologia e la destinazione dei singoli edifici, con le quote relative alle distanze, alle altezze ed alle dimensioni di ciascuno, onde dimostrare che l'edificio previsto su ciascun lotto rispetti le prescrizioni di zona stabilita dal PRG.

e) profili altimetrici in scala 1:500 del terreno, eseguiti nei punti più significativi, raffiguranti la configurazione naturale e quella modificata a seguito dell'intervento, con l'indicazione delle quote altimetriche e planimetriche, delle opere di sistemazione, nonché con la disposizione degli edifici esistenti e previsti;

f) profili regolatori degli edifici sulle strade pubbliche, alla scala 1/500;

g) relazione geologica-geotecnica sul terreno di fondazione, redatta in conformità alle eventuali prescrizioni dettate dal Genio Civile nel parere ex art. 13, L.64/1974, relativo al PRG;

h) planimetria di progetto alla scala 1/500 delle opere a rete comprendente i particolari tecnici, a scala opportuna, della rete stradale, fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento, con la indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;

i) particolari a scale adeguate delle sistemazioni esterne, delle pavimentazioni, degli apparecchi di illuminazione pubblica, delle recinzioni, degli elementi di arredo, delle finiture degli edifici;

l) relazione tecnica illustrativa delle scelte progettuali contenente tabelle dei dati di progetto, un programma di attuazione del piano, computi metrici estimativi sommari delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti nel piano;

m) norme tecniche di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzione, sulle essenze arboree da impiantare nelle zone a verde, ecc.;

n) planimetria catastale, alla scala originaria, con riportati il perimetro del piano di lottizzazione, la suddivisione in lotti e le destinazioni d'uso previste dal PRG in un congruo intorno urbano.

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o) documentazione fotografica dello stato di fatto con indicazione planimetrica dei punti di presa;

p) proposta di convenzione, da redigere in conformità a quanto stabilito dal R.E.

L'area minima alla quale va estesa la lottizzazione è quella stabilita dalle norme del PRG per ciascuna zona omogenea.

All'interno delle aree da lottizzare ricadenti nelle zone omogenee B e C vanno reperite le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria nella misura prevista dal punto 6 della Circolare n.2/1979 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, da destinare a spazi di sosta e parcheggio, verde pubblico, attrezzato e sportivo, oltre agli spazi destinati alle strade residenziali. Queste ultime devono avere una dimensione trasversale non inferiore a m.

10,00 comprensiva dei marciapiedi.

Art.6

Contenuto dei piani di recupero (L. 457/1978)

Nelle parti del territorio definite "zone di recupero" e nei casi previsti dal successivo art.

12 è ammessa la redazione di piani di recupero di iniziativa sia pubblica che privata.

Si intendono di iniziativa pubblica i piani redatti dalla Amministrazione Comunale ed attuati da essa direttamente, ovvero dai proprietari singoli o riuniti in Consorzio.

Si intendono di iniziativa privata quei piani redatti dai privati singoli o riuniti in Consorzio ed attuati dai medesimi ai sensi dell'art.30 della L.457/78.

Nelle aree interessate da piani di recupero di iniziativa pubblica non possono essere presentati piani di recupero di iniziativa privata fino al termine di mesi sei dalla data della approvazione della delibera di incarico per la redazione del piano.

Trascorso tale termine, l'iniziativa comunale si considera decaduta limitatamente alle parti di territorio interessate dai piani di recupero di iniziativa privata.

Per quanto concerne il contenuto di Piani di Recupero dovranno uniformarsi alle indicazioni sulle modalità di intervento contenute nel R.E.

All'interno dei Piani di Recupero dovranno precisarsi:

a) le unità minime di intervento edilizio;

b) le modalità di intervento per ogni unità edilizia nonchè i vincoli e le prescrizioni speciali cui assoggettare gli interventi;

c) gli immobili da assoggettare a demolizione con e senza ricostruzione;

d) le giaciture, gli allineamenti, il numero dei piani e tutti i parametri metrici e linguistici in base ai quali realizzare le nuove edificazioni in aree libere o risultanti da demolizioni;

e)gli spazi di sosta e parcheggio e da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche;

f) i criteri e le norme da seguire nella sistemazione degli spazi non edificabili, con la precisazione degli elementi e dei materiali da utilizzare;

g) criteri norme e schemi progettuali per i singoli elementi che concorrono a definire la qualità dello spazio urbano quali muri, cancellate, targhe, numerazione civica, vetrine, corpi illuminanti;

h) la progettazione di massima delle reti tecnologiche;

i) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare con il relativo piano particellare ed i criteri di stima;

l) tutto quanto previsto dalle norme vigenti in merito a tali strumenti attuativi.

All'interno delle zone A e B, oltre che attraverso piani di recupero o piani particolareggiati, si può intervenire attraverso i programmi di cui alle L. 179/1992 e L.493/1994 e succ. mod. ed integr.

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Art.7

Singoli permessi di costruire

Le previsioni del PRG si attuano a mezzo di singolo permesso di costruire:

- nelle aree interessate da strumenti esecutivi approvati in attuazione del presente piano ovvero interessate da piani esecutivi previgenti e in corso di validità, quando precisato nelle presenti norme;

- nelle zone A quando previsto dalle presenti norme;

- nelle zone B, C e D quando si verificano le condizioni specificate dall'art. 21 della L.R. 71/1978 e dalle presenti norme;

- nelle zone E.

Per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le opere pubbliche in genere il rilascio della concessione edilizia è sostituito dalle procedure fissate nelle norme legislative vigenti.

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TITOLO III

NORMATIVA PER LE ZONE OMOGENEE Art.8

Classificazione delle zone territoriali omogenee

Il PRG suddivide il territorio comunale di Valverde nelle seguenti zone che risultano delimitate negli elaborati grafici n. 8 alla scala 1/2.000:

a) zone A distinte nella sottozone A1, A2;

b) zone B, distinte nelle sottozone B, B2, B3, B4, Beep;

c) zone C distinte nelle sottozone C1, C2, C3, C4, Ceep, Crua, C5, C6, Ct;

d) zone D distinte nelle sottozone D1, D2;

e) zone E di verde agricolo, con le specificazioni E1, E2, E3;

f) zone F, attrezzature di interesse generale;

g) servizi della residenza;

h) viabilità.

L'utilizzazione delle aree è regolata dagli indici e dai parametri appresso fissati, per ciascuna zona omogenea.

Art.9

Destinazione d'uso all’interno delle zone

Le zone residenziali A, B e C sono destinate prevalentemente alla residenza ed ai servizi ad essa direttamente connessi. Sono consentiti, oltre alle residenze:

- magazzini e depositi limitatamente al piano terreno o scantinato; sono esclusi, in ogni caso, i depositi all'aperto, i capannoni e le tettoie;

- laboratori a carattere artigianale nei piani terreni o scantinati, purchè vi si eserciti attività non nociva, nè molesta, nè rumorosa;

- alberghi e pensioni;

- esercizi commerciali di vicinato, centri commerciali e medie strutture di vendita al dettaglio e annessi servizi;

- studi professionali e commerciali, uffici privati;

- luoghi di riunione, di divertimento e di svago con i relativi impianti, ristoranti, bar, teatri, cinema, nel rispetto delle norme vigenti;

- autorimesse;

- case-albergo, case-protette e comunità alloggio per anziani;

- impianti tecnici (cabine elettriche, telefoniche e simili);

- centri culturali, biblioteche

Sono consentiti inoltre, nelle zone residenziali B e C, centri commerciali ed attività commerciali di vicinato ed attinenti alla media distribuzione, purchè dotati degli spazi pubblici di cui all'art. 5 punto b) del D.M. 2.4.1968.

Nell'ambito delle destinazioni d'uso sopraelencate sono consentiti cambi di destinazione da sottoporre ad autorizzazione secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della L.R. 37/1985 e succ. mod. Ai fini del rilascio della autorizzazione per nuove destinazioni d’uso, per gli immobili realizzati in data anteriore all’entrata in vigore della L.765/1967, la destinazione d’uso originaria può essere asseverata dal proprietario attraverso specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rendere nelle forme di legge.

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Le destinazioni d'uso per ciascun edificio dovranno essere assentite anche in funzione della rete viaria urbana esistente e dei flussi di traffico conseguenti alla destinazione richiesta.

Le zone D sono destinate esclusivamente ad impianti artigianali, o ad essi assimilati, nonché ad attività direzionali e commerciali di media e grande distribuzione.

Le zone E sono destinate prevalentemente ad usi agricoli, residenziali e agroturistici, secondo quanto specificato nei successivi articoli.

All'interno delle zone E, ai lati delle strade esistenti, è consentita l'istallazione di impianti di distribuzione di carburante nel rispetto delle norme che regolano la materia.

Le zone dei servizi residenziali e le zone F hanno ciascuna una specifica destinazione indicata negli elaborati di piano. E' facoltà del Consiglio comunale modificare la destinazione d'uso prevista per tali zone nei limiti e con le procedure stabilite dalla L.

1/1978 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli edifici di proprietà privata destinati ad uffici ed attrezzature pubbliche, aventi specifica destinazione di zona nel PRG, nel caso di trasferimento della attività pubblica che in essi si svolge, assumono la classificazione della zona omogenea all’interno della quale sono inseriti.

In tutte le zone omogenee nelle nuove costruzioni devono essere previsti e vincolati, in applicazione dell'art. 40 della L.R. 19/1972 e succ. mod., spazi da destinare a parcheggi privati ed ai relativi spazi per la manovra e l'accesso, di superficie non inferiore alle quantità minime stabilite dalle disposizioni legislative vigenti. Tale obbligo non sussiste solamente per gli edifici ricadenti in zona A non raggiungibili in alcun modo da strade carrabili.

Tali spazi possono essere ricavati all'interno delle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di pertinenza dell'edificio, ovvero anche in aree esterne al lotto, da asservire a mezzo di atto da trascrivere a spese e cura del richiedente la concessione. In quest'ultimo caso l'area asservita esterna al lotto non contribuisce alla determinazione della volumetria realizzabile in base agli indici di zona.

Art.10

Zone A - Zone degli insediamenti storici e di pregio ambientale

Sono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati nuclei, complessi isolati o edifici che rivestono carattere di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, o panoramico e delle aree libere circostanti che devono considerarsi parti integranti di esse.

Di tali zone il PRG prevede la salvaguardia fisico-morfologica, attribuendo loro un ruolo di capisaldi della nuova organizzazione funzionale del territorio.

Le zone A si distinguono in zone A1 ed A2.

Sono classificati zone A1 le seguenti parti del territorio comunale:

- nucleo originario di Valverde, sviluppatosi linearmente lungo la strada per Aci in prossimità del santuario della Madonna;

- nuclei storici di Maugeri, Belfiore, Fontana e Carminello.

Sono classificate zone A2 le ville e le case padronali di campagna, sparse in tutto il territorio e risalenti ad epoche diverse, aventi elevato valore ambientale in uno con le aree a verde circostanti.

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Art.11 Sotto zone A1

Nelle zone A1 sono consentiti tutti gli interventi svolti alla manutenzione, restauro ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.

In considerazione dello stato di degrado in cui versano molti edifici ricadenti in tali zone e dell'importanza del loro recupero ai fini culturali e/o economici, le zone A1 sono interamente da considerarsi "zone di recupero" ed in esse si applicano le norme e le agevolazioni previste dalla L. 457/78, L. 179/1992, L.R. 25/1993 e successive modificazioni nazionali e regionali.

Gli interventi edilizi si attuano di norma attraverso piano particolareggiati e/o di recupero di iniziativa pubblica o privata.

Tali piani dovranno essere redatti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 55 della L.R.

71/1978 e delle specifiche previsioni contenute nel precedente articolo.

Al di fuori di tali strumenti attuativi possono essere autorizzati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e cambi di desinazione e possono rilasciarsi singole concessioni per interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia che non prevedano aumento delle superfici coperte e dei volumi esistenti e che si riferiscano a singole unità edilizie.

Nei piani di recupero possono essere previsti interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione nelle aree libere nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui le precarie condizioni statiche di un edificio ne rendano economicamente non conveniente il recupero è ammessa la demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria e lo stesso aspetto architettonico dell'edificio esistente;

- la densità fondiaria per le nuove costruzioni sarà determinata con riferimento a quella media dell'isolato ma in ogni caso non può superare il limite assoluto di 4 mc/mq;

- nelle nuove costruzioni l'altezza massima non deve superare in nessun caso i m.7,50 alla linea di gronda e con un massimo di due piani fuori terra;

- il rapporto di copertura per le nuove costruzioni non può essere superiore a 3/5;

- nei casi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione va destinata a parcheggio una superficie non inferiore a 0.5 mq. per ogni 10 mc. di volume edificato;

- le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto delle costruzioni aggiunte in epoca recente. Le nuove costruzioni in aree libere devono distaccarsi m. 10 dal fronte degli edifici antistanti;

- le tipologie delle nuove edificazioni dovranno inserirsi armonicamente nel tessuto urbano esistente.

I piani di recupero saranno estesi di norma, ad un intero isolato. In ogni caso all'interno del Piano di Recupero il rapporto tra il volume delle nuove costruzioni e quello degli edifici esistenti da sottoporre ad interventi conservativi deve essere almeno pari all'unità.

Art. 12 Sotto zone A2

Nelle zone A2 sono consentiti gli interventi rivolti alla conservazione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e delle aree verdi antistanti.

Sono consentiti i seguenti interventi sugli edifici esistenti:

1) opere interne;

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2) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro;

3) ristrutturazione;

4) ristrutturazione con ampliamento, purchè tale intervento non comporti la formazione di unita funzionali indipendenti da quelle esistenti e sia finalizzato al miglioramento delle caratteristiche funzionali o igienico-sanitarie. La volumetria di nuova realizzazione non può superare il 30% della volumetria dell'edificio esistente da sottoporre a tale tipo di intervento e in ogni caso non può superare il limite di densità edilizia di 0.30 mc/mq, computato sommando i volumi di nuova realizzazione a quelli preesistenti.

Attraverso tale tipo di intervento non possono modificarsi le giaciture degli edifici lungo gli spazi pubblici nè le caratteristiche volumetriche e architettoniche dei fronti prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico o comunque da essi visibili.

In ogni caso le parti nuove dovranno uniformarsi, nei materiali e nella architettura ai caratteri degli edifici esistenti sui quali si interviene.

Non sono ammesse nelle aree libere nuove costruzioni funzionalmente indipendenti da quelle esistenti.

Nel caso di nuova sistemazione delle aree libere, vanno adottare scelte progettuali e modalità esecutive congruenti con quelle della tradizione locale e integrate con il paesaggio agrario circostante. E' prescritto in particolare l'uso dei muretti di contenimento della pietra lavica.

Non possono essere eliminare le alberature ornamentali e di alto fusto esistenti.

Art.13

Zone B - Zone residenziali esistenti e di completamento

Sono le parti del territorio interessate in tutto o in parte da edilizia residenziale, di formazione per lo più recente e comunque prive di interesse storico, architettonico ed ambientale. In considerazione delle diverse caratteristiche e del diverso ruolo nel contesto territoriale complessivo le zone B sono suddivise nelle sottozone B1, B2, B3, B4 e Beep.

In tutte le zone B è ammessa l'attuazione per singoli permessi di costruzione alle condizioni specificate nel seguito per ciascuna sottozona, e comunque soltanto quando i lotti risultino immediatamente serviti dalle principali opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura e strade) al momento della richiesta della concessione, ovvero nel caso in cui il richiedente la concessione si impegni a realizzarle prima della esecuzione delle opere.

In assenza di tali condizioni occorre procedere attraverso piani esecutivi.

L’estensione delle aree da includere nei piani è specificata di seguito per ciascuna sottozona.

All'interno del piano esecutivo, oltre agli eventuali spazi per la viabilità, dovranno reperirsi spazi relativi ad opere di urbanizzazione primaria, nella misura di 7.0 mq per ogni cento metri cubi di costruzione; tali spazi dovranno essere accorpati in ambiti direttamente raggiungibili da strade e spazi pubblici e ciascuno avente dimensione tale da garantire la funzionalità del servizio da allocare.

Le eventuali strade interne alle lottizzazioni devono avere una sezione trasversale in nessun caso inferiore a m. 10,00 e comunque non inferiore a quella media delle strade esistenti delle quali costituiscono il prolungamento, dovranno porsi in continuità con le strade esistenti ed essere progettate in maniera tale che, quando sarà saturata la volumetria realizzabile nell'ambito della zona omogenea, non rimangano strade a fondo cieco. Nel caso in cui venga dimostrata la assoluta impossibilità tecnica, per la natura del terreno, di ricollegare la nuova viabilità alle strade esistenti chiudendo le maglie stradali e debba

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pertanto necessariamente prevedersi una strada a fondo cieco, dovranno prevedersi al termine della strada adeguati spazi pubblici per la agevole manovra delle autovetture.

Nelle nuove lottizzazioni riguardanti ambiti in parte già edificati non possono essere ulteriormente frazionate nè comunque utilizzate per la formazione di nuovi lotti le parti di terreno già asservite o vincolate per la realizzazione degli edifici esistenti in forza della previgente disciplina urbanistica, a meno che l'area vincolata non risulti maggiore di quella strettamente necessaria in base ai nuovi indici.

Nelle aree interessate da lottizzazioni convenzionate in corso di validità, nonché in quelle comprese all'interno di piani esecutivi di iniziativa pubblica e privata vigenti, o che tali si rendano prima della adozione del presente Piano, si applicano, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nel Regolamento Edilizio, e sino alla approvazione delle stesse, le indicazioni planovolumetriche e normative contenute nei piani approvati.

Sono comunque fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate e in corso di validità.

Gli edifici, o le parti di edifici (mansarde, locali tecnici), vincolati a particolari destinazioni in forza di norme previgenti possono essere destinati a tutti gli usi ammessi all'interno delle zone B, a condizione che vengano rispettati i parametri di edificazione di seguito specificati per ciascuna sottozona omogenea.

Non è ammessa in nessun caso una diversa utilizzazione degli immobili destinati a parcheggio in attuazione dell'art. 40 della L.R. 19/1972 e succ. mod.

Le sedi stradali, le piazze e gli spazi di uso pubblico in genere ricadenti all'interno delle zone omogenee B, esistenti alla data di adozione del presente piano, sono inedificabili. In tali aree, al di sotto del piano stradale, può tuttavia essere consentita la realizzazione di parcheggi ed autorimesse, anche da parte di privati, in attuazione della L. 122/1991 e succ.

mod.

In tutte le zone B è in ogni caso prescritta una distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, anche non finestrate.

Art.14

Sottozone B1 di edilizia residenziale esistente

Comprendono parti del territorio urbanizzato sviluppatesi attorno al nucleo originario di Valverde, dapprima attorno ad una croce di strade a nord della strada Valcorrente, in epoca più recente su una maglia a scacchiera nella zona a sud.

All'interno di tali sottozone sono consentiti interventi rivolti alla conservazione ed alla trasformazione, anche mediante demolizione e ricostruzione, dell'edilizia esistente e al completamento degli isolati esistenti. In particolare sono consentiti, previo rilascio di singola concessione edilizia, interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione e nuova edificazione in lotti interclusi non superiori a mq. 200 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la densità edilizia massima sarà pari a 6 mc/mq per i lotti aventi una superficie inferiore a mq. 120, mentre per i lotti aventi una superficie superiore a 120 mq. ma non superiore a 200 mq la densità massima è di 5 mc/mq. Se i lotti sono di superficie superiore a mq 120, è consentita l'edificazione complessiva di mc 720, ove l'applicazione del limite di densità previsto in linea generale per la zona non consenta di raggiungere la suddetta cubatura complessiva;

-l'altezza massima sarà pari a ml. 11 con non più di tre piani fuori terra e comunque nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 19/6/1984;

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- l'edificazione è consentita sul preesistente allineamento stradale, soltanto nel caso in cui sia possibile rispettare il rapporto tra larghezza stradale ed altezza degli edifici stabilito dalla normativa antisismica vigente;

-nei casi di nuova edificazione e sopraelevazione va destinata a parcheggio una superficie non inferiore a mq. 1 per ogni 10 mc di costruzione; tale quantità può essere ridotta alla metà nei casi di demolizione e ricostruzione.

Gli interventi di demolizione e riedificazione e di nuova edificazione che interessino lotti superiori a mq. 200 sono subordinati di norma a pianificazione attuativa, e devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- la densità fondiaria massima è stabilita in 4 mc/mq;

- l'altezza massima sarà pari a ml. 11,00 con non più di tre piani fuori terra;

- il rapporto di copertura è stabilito pari a 3/5;

- nelle nuove edificazioni è prescritta una distanza minima di m. 10 tra pareti di edifici antistanti, nel caso in cui anche una sola sia finestrata; per le nuove costruzioni è altresì prescritto un arretramento di m.5 dal filo stradale; è consentita la costruzione a confine sui fronti interni del lotto;

- è prescritta una superficie da destinare a parcheggio non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione; tale quantità può essere ridotta alla metà nei casi di demolizione e riedificazione;

- il carattere delle nuove costruzioni deve risultare congruente con quello dell'ambiente urbano in cui vengono a inserirsi; in particolare devono adottarsi tipi edilizi a schiera o a palazzine isolate;

- nella organizzazione funzionale dei corpi di fabbrica possono prevedersi cortili aperti o chiusi, aventi le caratteristiche precisate nel R.E. e, solamente per l'aerazione di ambienti di servizio, chiostrine aventi le caratteristiche stabilite nel R.E.;

- le aree di pertinenza dell'edificio che risulteranno libere vanno sistemate e/o mantenute a verde privato.

Nel caso in cui gli interventi di demolizione e riedificazione e di nuova edificazione riguardino lotti aventi superficie superiore a mq. 200 che presentano le caratteristiche stabilite dal 3° comma dell'art. 21 della L.R. n. 71/1978 non è richiesta la redazione di strumenti attuativi.

Nel casi in cui si debba procedere a lottizzazione, l'area minima alla quale va esteso l'intervento lottizzatorio è quella definita dall'insieme dei lotti contigui liberi da costruzioni, contornati da lotti edificati ed avente almeno un fronte sulla viabilità di PRG.

Art.15

Sotto zone B2 di edificazione esistente e di completamento

Sono classificate sottozone B2 gli agglomerati edilizi che costituiscono le frazioni esterne al centro urbano (Morgioni, Belfiore, Maugeri, Casalrosato, Fontana, Carminello, Portiere). Comprendono edifici per lo più di costruzione recente o anche di antico impianto ma radicalmente trasformati nelle caratteristiche tipologiche e volumetriche.

Sono pure classificate B2 alcune parti di recente urbanizzazione del centro urbano di Valverde.

All'interno di tali sottozone si applicano le norme e gli indici di cui al precedente articolo ad eccezione della densità fondiaria massima per gli interventi di demolizione e riedificazione e di nuova costruzione in lotti di superficie superiore a mq. 200, che è stabilita in 2.5 mc/mq e del rapporto di copertura stabilito in 3/10.

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All'interno delle zone B2 non è ammessa l'applicazione delle norme agevolative per i lotti interclusi.

Art.16

Sotto zone B3 di edilizia esistente e di completamento

Sono classificate B3 alcune parti del centro urbano di Valverde costituite per lo più da edifici di recente costruzione.

All'interno di tali sottozone sono consentiti, oltre agli interventi finalizzati alla conservazione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici esistenti e interventi di nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri:

- il lotto minimo per le costruzioni è stabilito in mq.500;

- la densità fondiaria massima è stabilita in mc/mq 1.5;

- l'altezza massima è stabilita in 7,50 m. alla linea di gronda, con non più di due elevazioni fuori terra;

- per le nuove costruzioni è prescritto un arretramento obbligatorio dal filo stradale di m. 5 da sistemare a verde privato.

Vanno previsti spazi per parcheggi nelle misure precisate nel precedente articolo. L'area di pertinenza dell'edificio, rimasta libera, va sistemata a verde privato.

All'interno delle zone B3 non è ammessa l'applicazione delle norme agevolative per i lotti interclusi.

Ove non esistano le opere di urbanizzazione primaria, le concessioni possono essere rilasciate previa l'approvazione di strumenti attuativi da redigere con le modalità precisate nelle presenti Norme. L'area minima da lottizzare va individuata con i criteri precisati per le zone B1.

Art.17

Sotto zone B4 di edilizia esistente e di completamento

Sono classificate B4 alcune parti del centro urbano di Valverde, prevalentemente classificate come zone C2 nel previgente P di F ed oggi quasi completamente edificate.

All'interno di tali sottozone sono consentiti, oltre agli interventi finalizzati alla conservazione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici esistenti e interventi di nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri:

- il lotto minimo per le nuove costruzioni è stabilito in mq.500;

- la densità fondiaria massima è stabilita in mc/mq 1.5;

- l'altezza massima è stabilita in 7,50 m. alla linea di gronda, con non più di due elevazioni fuori terra;

- per le nuove costruzioni è prescritto un arretramento obbligatorio dal filo stradale di m. 5 da sistemare a verde privato;

- vanno previsti spazi per parcheggi nelle misure precisate nel precedente articolo;

- l'area di pertinenza dell'edificio, rimasta libera, va sistemata a verde privato.

All'interno delle zone B3 non è ammessa l'applicazione delle norme agevolative per i lotti interclusi.

Ove non esistano le opere di urbanizzazione primaria, le concessioni possono essere rilasciate previa l'approvazione di strumenti attuativi da redigere con le modalità precisate nelle presenti Norme. L'area minima da lottizzare va individuata con i criteri precisati per le zone B1.

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Art. 18 Sottozone B5

Sono classificate zone B5 alcune parti del territorio urbanizzato localizzate in prossimità di punti panoramici (Carminello, Fontana). In tali sottozone si applicano gli indici ed i parametri di cui alla sottozona B3, ad eccezione della altezza massima che è fissata in m.

4,00 con una sola elevazione fuori terra.

Art. 19

Sottozone Beep di edilizia economica e popolare

Si tratta di una zona già normata da un PEEP redatto in esecuzione del P. di F., approvato con D.A. n.263 del 4.11.1977, quasi del tutto attuato nelle parti destinate agli interventi abitativi e nelle relative urbanizzazioni.

In tale sottozona si applicano le norme del PEEP vigente.

Le parti di tale sottozona Ceep ancora non impegnate alla scadenza di validità del PEEP, saranno regolate dalle seguenti norme:

- l'indice di densità fondiario è fissato in 2,0 mc/mq;

- l'altezza massima non può superare i m.11.00, con non più di tre elevazioni fuori terra.

Le stesse norme si applicano negli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente.

Art.20

Zone C - Zone di espansione edilizia

Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi o al completamento di insediamenti esistenti che non possono classificarsi come zone B ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 1444/1968. Le zone C, a seconda delle diverse caratteristiche di edificabilità, sono suddivise nelle seguenti sottozone: C1, C2, C3, C4, Ceep, Crua, C5, C6, Ct.

Le sottozone C1, C2, C3 e C4 sono destinate a residenze permanenti da realizzarsi prevalentemente per iniziativa privata; la sottozona Ceep ad edilizia residenziale pubblica, le sottozone C5, C6 e Crua a residenze, anche stagionali, nel verde agricolo; la sottozona Ct ad attrezzature turistico-alberghiere.

Le previsioni del PRG per tali zone si attuano di norma a mezzo di piani esecutivi estesi all’intera porzione di zona territoriale omogenea C delimitata da strade o aree a diversa destinazione, ovvero ad ambiti di più ridotta dimensione, sempre che il Consiglio accerti, in sede di approvazione, la mancanza di pregiudizio per i proprietari delle aree residue all’interno dell’isolato.

All'interno del piano esecutivo, oltre agli eventuali spazi per la viabilità, dovranno reperirsi spazi relativi alle opere di urbanizzazione primaria, nella misura di 7.0 mq per ogni cento metri cubi di costruzione; tali spazi dovranno essere accorpati in uno o più ambiti direttamente raggiungibili da strade e spazi pubblici e ciascuno avente dimensione tale da garantire la funzionalità del servizio da allocare.

Le eventuali strade interne alle lottizzazioni devono avere una sezione trasversale in nessun caso inferiore a m. 10,00 e comunque non inferiore a quella media delle strade esistenti delle quali costituiscono il prolungamento, dovranno porsi in continuità con le strade esistenti ed essere progettate in maniera tale che, quando sarà saturata la volumetria realizzabile nell'ambito della zona omogenea, non rimangano strade a fondo cieco. Nel

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caso in cui venga dimostrata la assoluta impossibilità tecnica, per la natura del terreno, di ricollegare la nuova viabilità alle strade esistenti chiudendo le maglie stradali e debba pertanto necessariamente prevedersi una strada a fondo cieco, dovranno prevedersi al termine della strada adeguati spazi pubblici per la agevole manovra delle autovetture.

Nelle nuove lottizzazioni riguardanti ambiti in parte già edificati non possono essere ulteriormente frazionate nè comunque utilizzate per la formazione di nuovi lotti le parti di terreno già asservite o vincolate per la realizzazione degli edifici esistenti in forza della previgente disciplina urbanistica, a meno che l'area vincolata non risulti maggiore di quella strettamente necessaria in base ai nuovi indici.

Tranne che nei casi consentiti dalla legge, è fatto esplicito divieto di procedere al frazionamento catastale di terreni ricadenti nelle zone omogenee C se non a seguito della approvazione di piani esecutivi.

In tutte le zone C le nuove iniziative edilizie dovranno essere progettate rispettando il più possibile l'assetto morfologico e vegetazionale preesistente; in particolare è di norma fatto divieto di rimuovere, oltre che gli alberi ornamentali, anche le alberature di alto fusto appartenenti alle specie agrarie locali, quali ciliegi, ulivi, mandorli, bagolari, noci, etc., se non per comprovate ragioni che dovranno comunque essere evidenziate in ciascun progetto.

Su aree dotate delle principali opere di urbanizzazione e prospicienti su strade di larghezza non inferiore a ml. 6, nei lotti aventi superficie non superiore a mq. 500, coincidenti con particelle catastali derivanti da un regolare frazionamento perfezionato alla data di adozione del piano, è consentita l’edificazione per singolo permesso di costruire con gli indici e parametri specificati per ciascuna zona.

Il rilascio della concessione in questo caso deve prevedere la monetizzazione degli spazi di urbanizzazione primaria e secondaria nella quantità prevista nella stessa zona ed è subordinato al versamento alle casse comunali delle somme corrispondenti.

Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti, per singola concessione, interventi di ristrutturazione nel rispetto della volumetria esistente, nonché interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto dei parametri sopraspecificati.

Sono fatte salve e si intendono recepite nel PRG le previsioni dei piani di lottizzazione approvati ed in corso di attuazione.

Art.21

Sottozone C1 di espansione edilizia residenziale

Nelle sottozone C1 l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'area minima di intervento urbanistico coincide con l'isolato o la parte di isolato nel caso in cui all'interno dell'isolato siano comprese aree a diversa destinazione;

b) il rapporto di copertura non può superare il valore 1/3;

c) l'altezza massima delle nuove costruzioni è fissata in m 7.50, con non più di due elevazioni fuori terra;

d) l'indice di densità fondiaria massimo è fissato in 1,5 mc/mq;

e) è prescritto un arretramento obbligatorio minimo dal filo stradale di m 5, da sistemare a verde; non è consentita la edificazione a confine;

f) i tipi edilizi ammessi sono le ville isolate e le palazzine. Non sono ammesse chiostrine, nè corpi accessori;

g) vanno reperite aree per parcheggi nella misura di 1 mq per ogni 10 mc di volume costruito;

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Art.22

Sottozone C2 di espansione edilizia residenziale

Nelle sottozone C2 l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'area minima di intervento urbanistico coincide con l'isolato o la parte di isolato nel caso in cui all'interno dell'isolato siano comprese aree a diversa destinazione;

b) il lotto minimo è stabilito in 500 mq;

c) il rapporto di copertura non può superare il valore 3/10;

d) l'altezza massima delle nuove costruzioni è fissata in m 7,50, con non più di due elevazioni fuori terra;

e) l'indice di densità fondiario massimo è fissato in 1,00 mc/mq;

f) è prescritto un arretramento obbligatorio minimo dal filo stradale di m 6,00 da sistemare a verde; non è consentita l'edificazione a confine;

g) i tipi edilizi ammessi sono le ville isolate e accorpate. Non sono ammesse chiostrine, nè corpi accessori;

h) vanno reperite aree per parcheggi nella misura di 1 mq per ogni 10 mc di volume costruito;

Art.23

Sottozona C3 di espansione edilizia residenziale L'edificazione è regolata dalle seguenti norme:

a) il lotto minimo è stabilito in 1.000 mq;

b) il rapporto massimo di copertura è stabilito in 1/5;

c) l'altezza massima delle nuove costruzioni è fissata in m 7,50, con non più di due elevazioni fuori terra;

d) l'indice di densità fondiario è fissato in 0,90 mc/mq;

e) è prescritto un arretramento obbligatorio minimo dal filo stradale di m 7,50 da sistemare a verde; non è consentita l'edificazione a confine;

f) i tipi edilizi ammessi sono le case isolate; non sono ammesse chiostrine, nè corpi accessori.

Art. 24

Sottozona C4 di espansione edilizia residenziale

Valgono le stesse norme che regolano la edificazione nelle sottozone C3, ad eccezione dell'altezza massima che è fissata in m 4,00, con una sola elevazione fuori terra.

Art. 25

Sottozona Crua di riqualificazione urbanistica ed ambientale

Negli isolati ricadenti nelle zone classificate “Crua - Ambiti di riqualificazione urbanistica ed ambientale” sono consentiti, per singola concessione, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lett. a, b, c e d dell’ art. 20 della L.R.

71/1978.

Sono altresì consentiti interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nel “Piano di riqualificazione urbanistica ed ambientale” del quartiere Verdina, avente il valore di Prescrizione esecutiva del PRG.

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Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nel caso di immobili abusivi, ad eccezione della manutenzione ordinaria ed ivi compresi gli ampliamenti, sono subordinati all’avvenuto rilascio di regolare concessione edilizia in sanatoria.

Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria i proprietari devono comunque obbligarsi a trasferire gratuitamente al Comune, con atto pubblico, la parte dell’area di proprietà destinata a sede stradale.

A scomputo degli oneri concessori dovuti, determinati ai sensi dell’art. 17, comma 9 della L.R. 4/2003, il richiedente la sanatoria può cedere al comune un’area di profondità pari a m. 6 ed estesa per l’intera lunghezza del fronte su strada del lotto o del più lungo dei fronti, sistemata a verde e parcheggi pubblici.

Art. 26

Sottozona Ceep - Zone per la edilizia residenziale pubblica

Sono destinate alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

L’edificazione di edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la pianificazione esecutiva deve essere almeno estesa all’intero isolato delimitato da strade e spazi pubblici;

b) altezza massima m. 7,50.

c) indice di densità riferito all’isolato non superiore a 1,20 mc/mq;

d) distanza dalle strade non inferiore a m. 5.

e) è ammessa la realizzazione di case a schiera o in linea.

E’ altresì consentito, nell’ambito di programmi costruttivi da redigere nel rispetto degli indici e parametri sopra riportati, prevedere un diverso assetto della viabilità interna alla zona Ceep ed una diversa dislocazione delle aree destinate ad attrezzature, purchè rimangano invariate le dimensioni complessive.

L’assegnazione delle aree all’interno di tali zone avverrà nel rispetto delle prescrizioni contenute nella L. 167/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

L’edificazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) altezza massima m. 10,00.

b) indice di densità riferito all’isolato non superiore a 1,50 mc/mq;

c) distanza dalle strade non inferiore a m. 5.

Art.27

Sottozona C5 di edilizia residenziale rada da riordinare

Rientrano in questa categoria tutte le aree interessate da lottizzazioni non autorizzate ovvero da edificazioni sparse per lo più abusive, che hanno di fatto già del tutto compromesso la utilizzazione agricola dell'area .

L'edificazione in tali sottozone è subordinata alla approvazione di apposito piano esecutivo di riqualificazione (piano particolareggiato o di lottizzazione), di iniziativa pubblica o privata, da redigere in base alle seguenti norme:

a) l'area minima di intervento urbanistico coincide con l'isolato ovvero con l'area ad unica campitura contornato da zone a diversa destinazione, quando l'isolato non è individuabile;

possono essere consentite aree di intervento urbanistico più ridotte con le procedure di cui

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al precedente art.2, pto1, nel caso in cui l'area da lottizzare sia circondata, sui lati che non fronteggiano su vie e spazi pubblici di PRG, da lotti gia edificati;

b) il rapporto di copertura non può superare il valore 1/5;

c) l'altezza massima delle nuove costruzioni è fissata in m 7.50;

d) l'indice di densità fondiaria è stabilito in 0.30 mc/mq;

e) è prescritto per le nuove costruzioni un arretramento obbligatorio di m 7.50 dal filo stradale;

f) il tipo edilizio ammesso è la villa isolata;

g) vanno reperite all'interno del lotto aree per parcheggi in misura di 1 mq per ogni 10 mc di volume realizzato.

I sopraelencati parametri vanno rispettati sia nella nuova edificazione di lotti liberi, sia negli interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia.

Art.28

Sottozone C6 di edilizia residenziale rada

L'edificazione è subordinata alla approvazione di un piano di lottizzazione da redigere nel rispetto delle norme di cui ai punti b) e seguenti del precedente articolo 24. L'area da lottizzare, quando non diversamente specificato, coincide con l'isolato ovvero con l'area ad unica campitura negli elaborati di zonizzazione, contornata da aree a diversa destinazione.

Art 29

Sottozone Ct per la ricettività turistica

Sono così classificate due distinte aree situate nella parte sud-orientale del territorio comunale, che per le loro caratteristiche di particolare amenità e panoramicità e per la vicinanza al parco naturale di contrada Fontana si prestano per la realizzazione di impianti ed attrezzature turistico-alberghiere.

In considerazione delle caratteristiche di interesse paesaggistico ed ambientale delle aree interessate da tali zone omogenee, particolare cura dovrà essere posta in sede di pianificazione attuativa per far sì che le opere progettate non arrechino alcun disturbo paesaggistico e si inseriscano in maniera armonica nel contesto evitando interventi di rimodellazione del terreno naturale e seguendo, nella articolazione dei nuovi corpi di fabbrica, l'andamento naturale del terreno.

L'edificazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

a) la progettazione urbanistica attuativa va estesa di norma e salve motivate deroghe che potrà concedere il Consiglio comunale, all'intera area avente destinazione di zona omogenea Ct;

b) l'indice di densità fondiario è fissato in 0,60 mc/mq;

c) il rapporto di copertura non può superare il valore di 1/3;

d) l'altezza massima delle nuove costruzioni è fissata in 4,50 m. nelle zone ove insiste il vincolo panoramico, mentre nelle altre zone da esso escluse l'altezza massima delle nuove costruzioni è uguale a quella prevista nelle zone C2;

e) va previsto un distacco di m. 15 dalle strade esistenti e di m. 10 dai confini dei lotti; le costruzioni devono arretrarsi dal ciglio delle scarpate naturali esistenti e dalle zone A2 di almeno m. 30.

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Art. 30 Zone D

Comprendono le parti del territorio comunale destinate ad edifici ed impianti produttivi industriali, artigianali, commerciali, direzionali.

In relazione alle differenti caratteristiche le zone D sono suddivise nelle sottozone D1 - Aree produttive industriali ed artigianali e D2 – Aree per l’artigianato di servizio ed i commercio.

L’attuazione all’interno delle zone D può avvenire anche mediante piani di lottizzazione convenzionata, redatti ai sensi dell’art. 15 della L.R. 34/1996, d’iniziativa dei privati o di consorzi di imprese artigiane che dimostrino di avere la disponibilità del 51% delle aree interessate, ovvero ad iniziativa di consorzi o cooperative di operatori che ne chiedano l’assegnazione, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 30/1997.

Ai piani di lottizzazione si applicano le disposizioni normative previste dal secondo comma dell’art. 15 della L.R. 34/1996.

L’estensione minima delle aree da includere nei piani attuativi è specificata di seguito per ciascuna sottozona. Nel caso di ambiti compresi tra edifici esistenti e viabilità o spazi pubblici può comunque essere consentita la lottizzazione di aree che interessano una superficie minore di quella di seguito specificata; ai fini della approvazione di tali piani dovrà in particolare verificarsi che la lottizzazione proposta non sia di pregiudizio per i proprietari degli altri lotti edificabili ricadenti all'interno della stessa zona omogenea, e che risulti garantita la possibilità di prevedere all'interno della lottizzazione almeno una unità funzionale di aree per verde e parcheggi.

Vanno previsti adeguati sistemi di smaltimento dei liquami in conformità alla normativa vigente.

Con le procedure stabilite dalla legge, nell’ambito delle zone D possono essere localizzati, previa autorizzazione regionale, Piani di Insediamento Produttivo (PIP).

Sul patrimonio edilizio esistente sono sempre consentiti, per singola concessione, interventi di manutenzione e ristrutturazione nel rispetto della volumetria esistente; sono pure consentiti, esclusivamente per le destinazioni sopraelencate, interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto degli indici e parametri appresso specificati per ciascuna sottozona, fatta eccezione per il lotto minimo.

E' consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del Piano, ancorchè tali destinazioni siano diverse da quelle sopraelencate.

Art. 31

Sottozone D1 - Aree produttive industriali ed artigianali

Le sottozone D1 sono preferenzialmente destinate ad attività produttive industriali ed artigianali. All'interno di tali zone sono consentiti in particolare:

1) edifici ed impianti per attività piccolo-industriali ed artigianali di qualsiasi natura purchè non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni;

2) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione;

3) depositi, anche all'aria aperta, e magazzini;

4) locali per attività commerciali di media e grande distribuzione, centri commerciali;

5) locali per attività di commercio all’ingrosso;

(24)

7) viabilità e parcheggi;

8) attrezzature tecnico-distributive.

L'edificazione è subordinata alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad un'area di intervento estesa almeno 10.000 mq, ovvero all’intero isolato, se inferiore, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

1) rapporto di copertura inferiore o uguale ad 1/2;

2) distanza delle costruzioni dai confini del lotto m. 10; dalle strade m. 20, fatte salve le maggiori distanze prescritte dal Codice della strada;

3) l'altezza massima delle costruzioni non può superare m. 10, con un massimo di due piani fuori terra; maggiori altezze possono essere assentite, nei limiti strettamente necessari, per motivi tecnici derivanti dal particolare ciclo di lavorazione da effettuare;

4) lotto minimo mq. 5.000.

I locali tecnici e di servizio, quali cabine elettriche, centrali idriche, serbatori, locali compressori, guardiole, cabine di prese, silos non vanno computati ai fini della verifica del rapporto massimo di copertura e possono essere realizzati ad una distanza dai confini interni del lotto inferiore a m. 10 ovvero in aderenza.

All'interno di ciascun lotto possono essere previsti, fermi restando i precedenti indici e parametri, spazi per uffici dell'azienda per una superficie non superiore ad un terzo della superficie utile, nonché un solo alloggio per il custode od il proprietario dell'azienda, la cui superficie lorda complessiva non può superare i mq. 150.

All'interno delle zone D1 vanno previste, oltre alle strade, superfici destinate a verde e parcheggi pubblici in misura non inferiore al 10% della superficie lottizzata.

Art. 32

Sottozone D2 - Aree per l’artigianato di servizio ed il commercio

Le sottozone D2 sono prevalentemente destinate all’insediamento di attività di tipo artigianale di servizio e produttivo.

All'interno di tali zone sono consentiti in particolare:

1) edifici ed impianti per attività artigianali di qualsiasi natura purchè non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni;

2) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione;

3) depositi, anche all'aria aperta, e magazzini;

4) locali per attività commerciali di media e grande distribuzione, centri commerciali;

5) locali per attività di commercio all’ingrosso;

6) viabilità e parcheggi;

7) attrezzature tecnico-distributive.

L'edificazione all’interno di tale sottozona è subordinata di norma alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad un'area di intervento non inferiore a 5.000 mq ovvero, se inferiore, coincidente con l’intera zona omogenea delimitata nel PRG da strade e zone a diversa destinazione, redatto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

a) rapporto di copertura inferiore o uguale ad 1/3;

b) distanza dai confini interni e dalle strade m.10.00;

c) lotto minimo non inferiore a 2.000 mq;

d) l'altezza massima delle costruzioni non può superare m. 8, fatta eccezione per silos, camini e serbatoi pensili.

(25)

Nel caso in cui il lotto confini con zone aventi destinazione residenziale (zone B e C) va previsto un arretramento degli edifici, o manufatti destinati ad attività lavorative o comunque facenti parte di un ciclo produttivo, dai confini esterni del lotto di m 15.

In tale fascia di m 15 è prescritta la piantumazione di alberature ad alto fusto.

E' esclusa la costruzione di qualsiasi edificio destinato alla residenza compresi eventuali alloggi per il custode.

All'interno della zona D2 vanno previste, oltre alle strade, superfici destinate a verde e parcheggi pubblici in misura non inferiore al 10% della superficie complessiva.

Nell’ambito di ciascun lotto dovranno, in aggiunta, prevedersi i parcheggi pertinenziali di cui all’art. 18 della L. 765/1967 e succ. mod. ed integr. e, nel caso di esercizi commerciali, i parcheggi per la clientela di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000.

Art.33 Zone E

Sono classificate zone E le parti del territorio destinate alle attività agricole, zootecniche e a quelle ad esse connesse. In base alle diverse caratteristiche paesaggistiche, idrografiche e geologiche, ed alla presenza di infrastrutture, le zone agricole sono suddivise in zone E1, E2 ed E3.

E' ammessa in zona E la realizazione di fognature, acquedotti, impianti di distribuzione dell'energia elettrica, gas, telefono, purchè pubblici o gestiti da società concessionarie.

Art.34

Sottozone E1 - Verde agricolo normale Nelle sottozone E1 sono consentite:

a) costruzioni al servizio dell'agricoltura, quali locali per il ricovero di animali, silos, serbatoi, vasche, magazzini per attrezzi e macchine agricole, che rispondano a documentate necessità di conduzione del fondo; le costruzioni devono staccarsi almeno metri 5 dai confini di proprietà e metri 10 dalle strade vicinali e comunali; l'altezza non può superare i 7.50 metri; il rapporto massimo di copertura è fissato in 1/30.

b) impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali (imbottigliamento di acque minerali e bevande derivate, laboratori per la lavorazione della pietra lavica), nel rispetto degli indici e parametri stabiliti dall'art. 22 della L.R. n. 71/78 e succ. mod.

c) costruzioni destinate alla residenza anche stagionale ed alle attività ad essa connesse (ad es. campetti per lo svago e lo sport), da edificare secondo un indice di densità edilizia non superiore a 0.03 mc/mq, con un distacco minimo dai confini di m.5 ed un numero di piani fuori terra non superiore a due;

d) ampliamenti dei fabbricati esistenti nell'ambito di aziende agricole, da utilizzare a scopi turistici. L'ampliamento non può superare il 30% della cubatura esistente e comunque i 300 mc.;

e) la demolizione e la ricostruzione nei limiti della stessa volumetria, nel rispetto dei caratteri originali tradizionali, dei fabbricati esistenti.

L'edificazione nella zona E1 è consentita a mezzo di singola concessione edilizia.

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