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NUOVO REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA SPEZIA

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NUOVO REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA SPEZIA

1. ARTICOLO 1 (Definizione)

2. I. Ai fini del presente Regolamento si intende praticante colui che sta svolgendo l’iter formativo previsto dal D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. ARTICOLO 2 (Domanda di iscrizione alla pratica)

I. Il praticante che intenda iscriversi alla pratica forense deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall’articolo 1, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, apposita dichiarazione scritta nella quale sia espressamente specificato se :

 svolge attività lavorativa;

 svolge pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali;

 frequenta corsi post-universitari;

 effettua servizio militare o civile;

 svolge qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo.

II. In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità in cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.

ARTICOLO 3 (Dichiarazioni dell'avvocato)

I. Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui verrà svolta la pratica in cui il professionista, sotto la propria personale responsabilità dovrà:

 indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti;

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 indicare la sistemazione all'interno dello Studio;

 attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante);

 garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche;

 escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.

II. L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'Albo degli avvocati con un'anzianità superiore agli anni sei. I praticanti iscritti presso lo Studio di un avvocato che non avesse l’anzianità di sei anni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono proseguire la pratica secondo le precedenti disposizioni regolamentari.

III. Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di due praticanti.

IV. Per gli Uffici Legali di cui all’Elenco Speciale è consentito avere al massimo due praticanti, salva motivata deroga concessa dal Consiglio dell’Ordine a seguito di circostanziata istanza presentata dal richiedente Ufficio.

ARTICOLO 4 (Libretto della pratica e Scuole di Specializzazione)

I. Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di due anni decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti. Il numero delle udienze per ciascun semestre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma I, lettera a), D.P.R. 10 aprile 1990, n.101, è di quaranta. Qualora fra le quaranta udienze annotate ne siano indicate alcune che abbiano data successiva al naturale compimento del semestre, il Consiglio riterrà completato il semestre alla data della quarantesima udienza.

II. La frequenza dello Studio può essere sostituita per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 18 del R.D L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell’art. 1, comma III, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all’estero, previa valutazione della loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del

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programma, dell’indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori.

III. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri previsti dalla legge professionale vigente. In ogni caso, la domanda di iscrizione al Registro speciale dei praticanti di cui all’art.17 R.D.L. 27.11.1933 n.1578 non ha effetti retroattivi o ultrattivi.

IV. L’eventuale frequenza dei corsi di cui ai precedenti commi, attestata favorevolmente dal rilascio del relativo diploma o equipollente certificato di idoneità o partecipazione, ai fini della efficacia sostitutiva dell’anno di pratica, dovrà avvenire in ogni caso all’interno del biennio di pratica forense, e quindi successivamente alla data di iscrizione del praticante nell’apposito Registro, così come, in ogni caso, il rilascio del certificato di compiuta pratica non potrà avvenire in epoca anteriore allo scadere del secondo anno di pratica, da computarsi a decorrere dal giorno di iscrizione al Registro dei Praticanti. Pertanto chi all’atto di iscrizione è già in possesso del relativo diploma o dell’equipollente certificato di idoneità o partecipazione alle scuole di perfezionamento di cui ai precedenti commi, dovrà in ogni caso svolgere interamente la pratica biennale.

ARTICOLO 5 (Libretto della pratica)

I. Il libretto va compilato per ogni semestre con tre tipi di annotazioni:

 le quaranta udienze cui il praticante ha assistito secondo le modalità previste dal successivo articolo 6;

 gli atti giudiziali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato, nel numero minimo di dieci;

 le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato nel numero minimo di quattro.

ARTICOLO 6 (Annotazioni delle udienze)

I. Le udienze devono essere almeno quaranta in ogni semestre, con esclusione di

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quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non vi è stata alcuna attività difensiva.

II. Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di tre udienze.

La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o dal Consigliere Segretario o da altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente. A tal fine dovrà essere indicato, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta. Il libretto dovrà essere sottoscritto dal praticante e dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Della partecipazione all'udienza del praticante potrà essere dato atto nel verbale d'udienza, ma l’inserimento a verbale non è obbligatorio.

III. Qualora le udienze indicate si svolgano nei periodi in cui il praticante risulta impegnato nelle attività comunicate ai sensi dell'art.2, il praticante, alla presentazione del libretto per la vidimazione semestrale, dovrà allegare documentazione scritta dei titoli in base ai quali ha potuto astenersi dall'impegno extra praticantato, ma il Consiglio dell’Ordine potrà discrezionalmente riconoscere o meno la validità del semestre ai fini della effettività della pratica.

IV. Il praticante che frequenti uno Studio Legale presso il quale viene svolta attività professionale specializzata ed esclusiva non può trascurare lo svolgimento della pratica anche negli altri fondamentali settori del diritto sostanziale e processuale. È perciò consentito al praticante di partecipare ad udienze trattate da altri avvocati, possibilmente dello stesso Studio Legale, o, in caso diverso, anche di altri Studi, purché i professionisti interessati siano stati previamente informati. In questo caso, previa sua autorizzazione, dovrà rendere edotto il praticante dell’attività processuale svolta nel corso di dette udienze e dei diritti sostanziali fatti valere.

V. In relazione a quanto previsto dal precedente comma IV, è fatto assoluto divieto ai praticanti ottenere il visto del Giudice o del Cancelliere all’esito dello svolgimento dell’udienza, senza che abbiano previamente ottenuto il consenso del professionista cui l’udienza si riferisce, e senza che quest’ultimo abbia reso edotto il praticante dell’attività processuale svolta nel corso di dette udienze, nonché dei diritti sostanziali fatti valere.

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ARTICOLO 7 (Annotazioni delle altre attività svolte)

I. Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio:

atto di citazione, atto di precetto, transazione, contratto, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.).

II. Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto.

III. Gli atti predisposti dal praticante dovranno riguardare sia il diritto civile, sia il diritto penale, e, possibilmente, anche il diritto amministrativo ed il diritto tributario.

14. ARTICOLO 8 (Questioni giuridiche)

I. Delle questioni giuridiche trattate deve essere esposto, seppur succintamente, il tema.

II. Le questioni giuridiche trattate, al pari delle udienze e degli atti predisposti, dovranno riguardare sia il diritto civile, sia il diritto penale, e, possibilmente, anche il diritto amministrativo ed il diritto tributario.

ARTICOLO 9 (Visto semestrale)

I. Il libretto, con tutte le annotazioni di cui sopra e con l'attestazione del professionista presso il cui Studio la pratica si è svolta in ordine alla loro veridicità, deve essere presentato presso la segreteria dell'Ordine a scadenze semestrali.

II. Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento ed avere per oggetto esclusivamente le cause e le questioni trattate dallo Studio presso il quale si è svolta la pratica, salvo quanto previsto dagli articoli 6, comma IV, 7, comma III ed 8, comma II.

III. La presentazione del libretto presso la segreteria dell'Ordine deve avvenire non oltre il quindicesimo giorno dalla fine del relativo semestre e determinerà la

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convocazione, da parte del Consiglio dell’Ordine, ai colloqui di cui al successivo articolo 10.

IV. Il calcolo dei semestri va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro dei praticanti.

ARTICOLO 10 (Compiuta pratica – Relazioni e colloqui semestrali)

I. Al termine del secondo anno di pratica deve essere presentata, contestualmente al libretto, un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte nel corso dell'anno, anche se già indicate nel libretto, compresi i problemi di natura deontologica eventualmente trattati nello stesso periodo.

II. Al termine del primo e del secondo semestre di pratica forense il praticante dovrà sostenere un colloquio davanti al Consiglio dell’Ordine (o davanti ad una sua commissione composta da non meno di due componenti), avente ad oggetto le questioni trattate nel corso della pratica forense, nonché questioni pratiche di diritto sostanziale e processuale, civile, penale, amministrativo e tributario, e di deontologia forense.

III. Lo scopo dei colloqui è quello di accertare e verificare l’effettività della pratica e l’indispensabile conoscenza dei principi e dei precetti deontologici di cui al vigente Codice Deontologico Forense.

ARTICOLO 11 (Scuola Forense)

I. Le Scuole Forensi organizzate o patrocinate dal Consiglio dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Consigli dell’Ordine distrettuali o interdistrettuali, è utile integrazione della pratica e la frequenza alla stessa è raccomandata e favorita dal Consiglio dell’Ordine.

II. La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti.

ARTICOLO 12 (Trasferimento di studio)

I. Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata

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comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 3, e con dichiarazione dell’avvocato presso il quale, sino a tale momento, è stata svolta la pratica, anche ai fini dell’accertamento della effettività della stessa.

II. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di compiuta pratica.

III. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

IV. Su domanda (in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica stessa) e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l'attività di un altro Studio. Il Consiglio dell'Ordine, in sede di autorizzazione, può deliberare anche in merito alle modalità in cui dovrà essere svolta la pratica integrata al fine di essere ritenuta valida. Detta istanza e la conseguente autorizzazione non sono necessarie ai fini di quanto previsto per le sole udienze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma IV del presente Regolamento.

V. E' fatto salvo, in ogni caso, il limite massimo di due professionisti per ogni praticante, salva la motivata deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 3. In caso di integrazione della pratica, entrambi i professionisti saranno tenuti alla firma del libretto.

ARTICOLO 13 (Mancata o tardiva presentazione del libretto)

I. In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto, così come in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione al termine del secondo anno di pratica.

II. È comunque facoltà del Consiglio dell’Ordine, in caso di mancato superamento del colloquio semestrale, invitare il praticante allo svolgimento differito di

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ulteriore colloquio, senza che tale differimento comporti, a discrezione del Consiglio dell’Ordine, il mancato riconoscimento della validità e della effettività del semestre.

III. In caso di mancata approvazione della relazione annuale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tale nuova relazione avrà effetti ex tunc.

IV. Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

ARTICOLO 14 (Pratica ex Art. 8 D.P.R. 101/1990)

I. A tutti gli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 aprile 1990, n.101, hanno optato per svolgere la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato.

II. Essi debbono inoltre autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett.

c) del D.P.R. 10 aprile 1990, n.101, adeguatamente documentandoli. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comporteranno l'inefficacia dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

ARTICOLO 15 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)

I. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interrogare il praticante ed il professionista (o i professionisti) presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di accertare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta, utilizzando ogni altro metodo ritenuto più idoneo.

ARTICOLO 16 (Pratica all’estero)

I. La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di

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un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine.

II. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui Studio sarà accolto.

III. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa

dovrà essere svolta.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello Studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Dovrà dare anche prova dell’avvenuta partecipazione a quaranta udienze per ogni semestre trattate dal dominus, così come previsto dal presente Regolamento.

IV. Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all’estero, o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

ARTICOLO 17 (Responsabilità per le dichiarazioni rese)

I. L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante ed anche del professionista presso il quale la pratica è svolta, qualora ne sia accertata la diretta e personale responsabilità.

II. In particolare, il professionista è impegnato moralmente e deontologicamente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto.

ARTICOLO 18 (Cancellazione dall’elenco dei patrocinatori)

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I. L’abilitazione al patrocinio scade al compimento del sesto anno dal momento in cui il praticante avrebbe potuto richiedere l’abilitazione medesima, ossia al momento del compimento del primo anno della pratica forense, e non dal momento in cui l’abilitazione al patrocinio è stata effettivamente richiesta e/o rilasciata.

ARTICOLO 19 (Doveri deontologici del praticante)

I. Il praticante è assoggettato agli stessi doveri che il vigente Codice Deontologico Forense prevede per gli Avvocati, ed egli è tenuto allo svolgimento della pratica nel massimo rispetto della Costituzione e dei valori da essa previsti e tutelati, delle Leggi, delle Istituzioni, della Avvocatura, della Magistratura, del personale di cancelleria, dei cittadini e di tutti coloro con i quali si pongono quotidianamente in relazione.

II. Il praticante è tenuto ad un comportamento consono al ruolo rivestito, ad un abbigliamento e ad un aspetto fisico altrettanto consoni e rispettosi.

1. ARTICOLO 20 (Formazione permanente)

I. I praticanti abilitati al patrocinio sono tenuti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sulla formazione permanente del Consiglio Nazionale Forense del 13.07.2007 e sue successive modificazioni ed integrazioni, all’obbligo formativo e saranno soggetti al controllo ed alla verifica del Consiglio dell’Ordine secondo quanto previsto dal Regolamento medesimo.

II. I praticanti che non siano abilitati al patrocinio, ossia coloro che non abbiano fatto richiesta di abilitazione al patrocinio, o coloro che non abbiano ancora maturato il primo anno di pratica non sono tenuti all’obbligo formativo. Tuttavia il Consiglio dell’Ordine promuove e raccomanda la partecipazione dei praticanti agli eventi connessi alla formazione permanente, con particolare riguardo a quelli relativi alla Deontologia Forense ed alla Previdenza Forense.

2. ARTICOLO 21 (Norma transitoria)

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I. Il presente Regolamento della pratica entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009 e sostituirà integralmente il precedente Regolamento, salve le specifiche deroghe in esso previste.

II. Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità esso sarà affisso alla bacheca della sede dell'Ordine ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo e a tutti i praticanti a mezzo di posta elettronica, fermo restando che l’avvenuta affissione presso la bacheca del Consiglio dell’Ordine, della quale si darà adeguata pubblicità, sarà sufficiente a ritenerlo conosciuto da tutti gli Avvocati, i Patrocinatori ed i Praticanti, che saranno tenuti a rispettarlo, ad osservarlo e ad attuarlo.

III. I praticanti che abbiano iniziato la pratica forense in epoca anteriore all’entrata in vigore del presente Regolamento dovranno ad esso uniformarsi e, se del caso, produrre la documentazione integrativa necessaria, entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore, limitandosi, i praticanti al secondo anno di pratica, alla documentazione relativa allo stesso.

IV. Gli avvocati che, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già ammesso a frequentare il proprio studio più di due praticanti possono continuare a seguire gli stessi fino al compimento della pratica.

Emanato alla Spezia il 5 dicembre 2008 Il Presidente Il Segretario

Avv. Ettore Alinghieri Avv. Alessandro Cardosi

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