DELIBERAZIONE N. 795 DEL 15/07/2021
OGGETTO: Liquidazione allo Studio Legale Stanizzi, Avv. Antonio Stanizzi della ft. n° 05/21 del 14/03/2021 per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio IFO/D.B.R. rgn 77158/2002.
Esercizi/o 2021 - conto 202020101 Centri/o di costo 2001000
- Importo presente Atto: € 20.587,40 - Importo esercizio corrente: € 20.587,40 Budget
- Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € .
Autorizzazione n°: 2021/122022.1578 Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli
STRUTTURA PROPONENTE UOC Risorse Umane e Contenzioso
Il Dirigente Responsabile Sonia Evangelisti
Responsabile del Procedimento Eleonora Allocca
L’Estensore Graziano Fronteddu Proposta n° DL-440-2021
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo
Data 14/07/2021
IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic
PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo
Data 13/07/2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 12/07/2021 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 12/07/2021 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso
VISTI il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte- grazioni;
il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
VISTA la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro- vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in- tegrato con la deliberazione n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determina- zione del 30.03.2021 n. G03488
PREMESSO che in data 17 ottobre 2003 la sig.ra D.B.R. ha notificato a questi Istituti e al Dott. S.C., dipendente IFO, un atto di citazione, avanti al Tribunale Ordinario di Roma, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni, patri- moniali e non patrimoniali, subiti e presumibilmente riconducibili al ritardo nella diagnosi ricevuta a seguito di una prestazione sanitaria effettuata presso questi Istituti;
che gli I.F.O. si costituivano in giudizio, affidando in un primo momento l’incarico per la propria rappresentanza e difesa allo Studio Legale Mancusi
& Associati, il cui mandato è stato successivamente revocato, con nota prot.
11945 del 30/10/2006;
che detto incarico è stato, pertanto, affidato all’Avv. Antonio Stanizzi con atto di disposizione n° 46 del 20/11/2006;
che il giudizio si è concluso con sentenza n° 9482/2008 del Tribunale Ordina- rio di Roma con la quale il ricorso è stato respinto compensando le spese di giudizio;
CONSIDERATO che, l’avvocato ha trasmesso la fattura 05/21 del 14/03/2021 di € 20.587,40 inerente il presente giudizio, il cui valore di causa è ricompreso tra € 103.000 e € 258.300, e redatta ai sensi del D.M.127/2004, che si ritiene necessario li- quidare a fronte delle seguenti motivazioni a sostegno di detta attività liquida- toria:
1) che l’incarico relativo alla fattura in argomento è stato conferito nel 2006 e quindi antecedentemente all’anno di adozione delle deliberazioni n° 185/2016 n° 1142/2017 e n° 39/2021;
2) in passato, non essendo presente una procedura aziendale per l’affidamento degli incarichi a legali esterni, né alcun obbligo normativo in ordine all’appli- cazione dei tariffari al livello minimo, medio o massimo, le diverse direzioni strategiche aziendali susseguitesi nel tempo, hanno impartito agli uffici com- petenti diverse modalità di comportamento rispetto alla scelta dei legali, alla richiesta o meno dei preventivi e all’applicazione dei vari tariffari, adottando
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di fatto scelte discrezionali diverse tra loro, lasciando ai legali l’applicazione del regime tariffario ratione temporis;
3) che, anche a fronte della fattura redatta dal predetto legale ai valori tabella- ri medi, è stato comunque riscontrato un sensibile risparmio per gli Istituti nell’ammontare complessivo, atteso che la stessa, sebbene riferite a più sog- getti convenuti, non include l’applicazione ex lege del supplemento degli ono- rari esigibili in contenziosi con pluralità di parti;
4) che è stata verificata la conformità dei parametri scelti, in ordine ai D.M.
127/2004, valore di causa ricompreso tra € 103.000 e € 258.300;
RITENUTO pertanto per i motivi di cui in narrativi procedere alla liquidazione della ft.
05/21 del 14/03/2021 di € 20.587,40, redatta ai sensi del D.M. 127/2004 a fa- vore dell’avvocato Antonio Stanizzi, relativa al giudizio I.F.O./R.D.B. rgn 77158/2002;
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
propone
Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- procedere alla liquidazione a favore dell’Avv. Antonio Stanizzi della ft. n° 05/21 del 14/03/2021 di € 20.587,40, a titolo di saldo, in ordine all’attività professionale svolta nel giu- dizio IFO/D.B.R. rgn 77158/2002;
- far gravare la relativa spesa sul conto n. 20.20.20.101, esercizio 2021.
La U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presen- te deliberazione.
Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso Sonia Evangelisti
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Il Direttore Generale f.f.
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe- razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro- vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non- ché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
Vista la nota prot. 391869 del 03.05.2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all’affidamento dell’incarico di Direttore Generale f.f. degli Istituti fisioterapici Ospitalieri al Direttore Amministrati- vo dott.ssa Laura Figorilli;
Vista la delibera I.F.O. n. 550 del 03/05.2021 di insediamento del Direttore Generale f.f.
dott.ssa Laura Figorilli;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “Liquidazione allo Studio Legale Stanizzi, Avv. Antonio Stanizzi della ft. n° 05/21 del 14/03/2021 per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio IFO/D.B.R. rgn 77158/2002.” e di renderla disposta.
Il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Laura Figorilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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STANIZZI ANTONIO
00197 VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118
IT
Partita IVA: 10019730588
Codice fiscale: STNNTN55E03C352O Spett.le
14/03/2021 FPA 5/21
GIORNI PAGAMENTO DATA PAGAMENTO STRUMENTO PAGAMENTO CONDIZIONI DI TRASP.
Altro
VALUTA Euro
Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Uff_eFatturaPA - Via Elio Chianesi 53 - 00144 - Roma
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB
Bonifico
Fattura
Tipologia ritenuta Importo ritenuta Aliquota ritenuta (%)
Ritenuta
Causale
FEPA - ABSTRACT XML
CODIFICA UN. MIS. Q.TA' IMPORTO UNITARIO SCONTI IMPONIBILE IMPONIBILE IVA
R DB- giudizio Tribunale Roma RG 77158.2002 - sentenza n. 9482 - Vs. delibera conferimento incarico n. 46.2006 - ns. proforma n. 26.2019
14423,00 16225,88 22,00
DESCRIZIONE
1
IMPOSTE
DESCRIZIONE % IMPOSTA
22,00 3.712,48
Importo a carico SSR:
Quota Fissa:
Toale Documento:
16874,92
20.587,40 Bollo:
TOTALE DA PAGARE: 17.342,22
Pagina nr.1
PARCELLA FPA 5/21 _14-MAR-21 _20587,4
Onorari
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.
€ 16.225,88
€ 649,04
Totale Imponibile € 16.874,92
IVA 22,00 % su Imponibile € 3.712,48
Ritenuta d'acconto %
Netto a pagare s.e.o. € 17.342,22
Totale € 20.587,40
Pagina nr.2
ff
olS TI T l' T 1 fl S 10TE RAPI CI O S etr .HIE "1ATTO DI DISPOSIZIONE N°
00046
DEL20/11/2006
IL DIRETTORE GENERALE MARINO NONIS
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ISTITUTO S.!.tAlll:\ I.
S.CAlllC,\NO
Nella sua qualità di Legale Rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 70226 del 05/06/2006
CONSIDERATO che:
- con nota prot. 11945 del 30/10/2006, sono stati revocati gli incarichi precedentemente affidati agli Avv. Abbate Fabrizio, Antonella Persico, Piero Mancusi;
- tale revoca rientra nell'ambito del processo di riorganizzazione degli 1.F.O. volto al contenimento della spesa pubblica, in conformità delle indicazioni impartite dalla Regione Lazio;
- per quanto concerne il giudizio I.F.O./D B R, si era provveduto a dare incarico agli Avv. Abbate Fabrizio e Piero Mancusi al fine di proporre opposizione al ricorso promosso dalla medesima, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una presunta errata diagnosi;
- è opportuno conferire l'incarico di rappresentanza dell'Ente all' Avv.
Antonio Stanizzi del medesimo Studio Legale con sede in Via Archimede, 138 - 00197 Roma, affinché si costituisca nel giudizio stesso in sostituzione dei precedenti difensori, come sopra revocati;
- causa rinviata al 05.02.2007 per esame C.T.U.;
- il fascicolo di parte depositato in tribunale sarà ritirato dal medesimo Legale;
DISPONE
Che la difesa dell'Ente nel giudizio promosso dalla Sig.ra D B R, venga affidato al!' Avv. Antonio Stanizzi, al quale viene conferita separata procura "ad litem".
F.G.
IL DIR��RALE Marino Nonis
U.O.C. ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO
Te!. +39 0652662485 +39 065266248 I/ facsimile+ 390652666779 E-MAIL fronteddu(@ifo.it C.F. N° 02153140583 / P. IVA O 10330 I I 006 - 00144 ROMA Via Elio Chianesi, 53
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Roma, 15 luglio 2008
ANTONIO STANIZZI AVVOCATO
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi 53
00144 ROMA Fax
oggetto: IFO -R D Bgiudizio Tribunale Rom RG 77158 / 2003
Trasmetto, per il Vostro fascicolo, copia della sentenza del Tribunale di Roma che rigetta le domande formulate nei Vostri confronti dalla signora De Bellis.
Confermandomi a Vostra disposizione, porgo i migliori saluti
VIA ARCHIMEDE, 138 - 00197 ROMA - 0680690614 Nl,-F,AX 0680696235 A [email protected]!.�IZZI.IT
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--·SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato R D B conveniva in giudizio if dott. S C e gli Istituti Fisioterapici OspitaHeri- Istituto Regina Elena per lo Studio e la Cura dei Tumori- per ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice e causalmente riconducibili al ritardo nella diagnosi di .. carcinoma mammario"
al seno sinistro e nell'intervento di mastectomia radicale, resosi necessario in reJazione alla patologia neoplastica ed al quale la paziente veniva sottoposta in data 12/1/2000 presso l'ospedale Nuovo Regina
�, .,. _Margherita ed ai conseguenti cicli di terapia antiblastica, con gravi danni fisici,
· 'b!ologici e morali.
...
-
A·"(ondamento della domanda parte attrice assumeva che:
, .· · · �;-.? fin dal 1992 era stata sottoposta a visite . ,. periodiche e controlli mammografici ed ecografici presso l'Ospedale Regina Elena e nel 1995 s·
era rivolta al centro prevenzione tumori di Guidonia ove aveva eseguit altri accertamenti; in particolare in data 24/4/96 accusando dolori al sen sinistro, si rivolgeva nuovamente all'ambulatorio del Regina Elena. ed seguito di un FNAB le veniva prescritto un controllo dopo sei mesi; in dat 12/11 /96 la paziente si sottoponeva a nuovo esame mammografico ecografico che evidenziava una formazione cistica del QSE sinistro e veniva prescritto un controllo a distanza di un anno; nel novembre 1997 Il nuovo esame cui veniva sottoposta evidenziava una " dìspla a fibroghiandolare" anche in questa occasione le veniva prescritto n
controllo a distanza di sei mesi; in particolare ìn data 20/11/98 veni a visitata dal dott. C il quale. nonostante il dolore e l'aumento di volu e del nodulo, a seguito di esame mammografico che evidenzjav
mammene di tipo fibra ghiandolare. Invariato il raggruppamento dr
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11 •si limitava a
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prescrivere un controllo a distanza di un anno senza disporre aie.un approfondimento clinico; in data 2/11 /99 visitata nuovamente dal dott.
C e sottoposta ad un nuovo controllo, veniva da quest'ultimo
confermata la diagnosi precedente, sulla base della mammografia precedente e prescritto solo un controllo a distanza di sei mesi; in data 4/1/2000 l'attrice. preoccupata dall'aumento di volume der nodulo e dai persistenti dolori si sottoponeva , di propria iniziativa
esu consiglio del
medico di famiglia, a visita presso il prof. Mi che prescriveva il
1
ricovero immediato per l'intervento chirurgico d'urgenza al seno sinistro, eseguito presso il Nuovo Regina Margherita; era evidente la responsabilità professionale per imperizia e negligenza dei sanitari della struttur convenuta che ebbero in cura l'attrice per non avere effettuato la diagnos del carcinoma mammario che aveva comportato uri intervento chirurgie altamente demolitivo, con grave danno estetico ed il conseguente dann funzionale legato ai disturbi di circolo linfatico ed articolare de1l'art superiore sinistro oltre che un alterazione dello stato psichico connessa -
1
timore della perdita delle maggi
Il dott. S Ci si costituiva contestando il fondamento della domand chiedeva di essere · aµtorizzato a chiamare in causa le compagn assicuratrici Helvetia Assicurazioni e la Nazionale Assicurazioni ( ora Nava Assicurazioni) per essere dalle stesse manlevato in caso di accoglimen della domanda attrice.
Sia l'Helvetia Assicurazioni che la Nazionale Assicurazioni si costituiva o
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n,�chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Assitalia, ai fini di garanzia ed il centro prevenzione Tumori di Guidonia- Villanova Medica s.r.l. , al fine di accertare eventuali responsabilità a carico di tale struttura.
Quesfultima rimaneva contumace.
Si costituiva l'Assìtalia Ja quale, oltre a contestare nel merito fa domanda attrice, eccepiva la prescrizione del diritto nei confronti deglì IFO; chiedeva di chiamare in causa la compagnia Lloyd's di Londra, con la quale gli Istituti avevano stipulato altra polizza assicurativa.
Si costituivano gli Assìcuratori dei Lloyd's of London deducendo l'inammissibilità della domanda proposta dall'Assitalia ex art. 191 O e.e.;
EfGcepivano inoltre ta decadenza degli IFO dalla garanzia per avere dolòfSamente omesso di dare awiso ai Lloyd's dell'esistenza di altra polizza per j1 medesimo rischio; nel merito si opponevano alla domanda attrice.
Istruita la causa, nel corso della quale venivano prodotti documenti ed
- .
espletata c.t.u. medico-legate sull'attrice, venivano depositate note critiche da entrambe le parti alla c.t.u ..
Alrudienza del 5 novembre 2007, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta. in decisione assegnando i termini di legge per deposito della comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito delristruzione svolta la domanda attrice non può essere accolta. Dalla documentazione in atti e dalla c.t.u., espletata dal prof, G L, specialista in oncologia e chirurgia, corretta e condivisibile, e anche tenuto conto dene note critìche in atti è emerso, da un lato, che la condotta
· dei medici che seguirono la signora D B presso l'Istituto Regina Elena
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\\�8al novembre 1998 non fu improntata alla necessaria diligenza e prudenza (
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per non avere tenuto conto della situazione concreta di maggior rischio dì ammalarsi di cancro della mammella, per l'età della paziente, compresa tra ì 40 ed i 49 anni, per l'atteggiamento fibroghiandolare del seno, per la presenza di microcafcificazioni, ) per avere omesso i necessari esami di approfondimento diagnostico, e che, conseguentemente, vi fu un ritardo nella diagnosi del carcinoma di cir
ca quattordici mesi mesi, dall'altro lato l'ausiliario, dopo avere esaminato attentamente il tipo e le caratteristiche della patologia da cui era affetta la paziente, esclude sostanzialmente che da detto comportamento colposo sia derivato un danno all'attrice riconducibile d:i�sarmente a detto comportamento, ad eccezione di un " maggiore impegno psicologico".
Ed
,..infatti il c.t. u. dopo avere affermato la sussistenza, nel caso di specie, di un censurabile ritardo diagnostrco ha concluso affermando che, qualora v·
fosse stata una tempestiva diagnosi, " ... uguale, molto verosimilmente, sarebbe stato il trattamento adiuvante chemioterapico pot�chirurgico noch' uguale l'approccio chirurgico" escludendo la sussistenza di un maggior dann eziologicamente riconducibile al ritardo diagnostico.
A tale ultimo riguardo osserva il Tribunale che l'ausiliario ha accertato eh qualora nel novembre 1998 fosse stata effettuata una tempestiva diagno
!,intervento cui l'attrice sarebbe stata sottoposta sarebbe stata quadrantectomia supero-esterna sinistra; tuttavia anche alla dell'intervento in concreto effettuato dì mastectomia totale ( nel genn 2000), era possibile eseguire un inteNento conservativo per due ordini ragioni: in primo luogo in quanto era consigliata ed ampiamente eseguita u a terapia chemioterapica preventiva, volta a ridurre le neoplasie di maggi ri dimensioni- superiore a 3 cm- a dimensioni minorit cosa che avreb e certamente consentito di effettuare un intervento conservativo; in secon o luogo perché, a prescindere dalla possibilità di un downstaging d la
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neoplasia a mezzo di terapia neoadiuvante, il rapporto volume tumore/
mammella avrebbe comunque consentito al chirurgo di optare per un intervento chirurgico meno demolitivo.
Per quanto riguarda it danno psichico manca in atti documentazione medica a supporto di tale patologia, limitandosi anche il e.tu. ad affermare che è verosimile che sia insorta una sindrome ansioso-depressiva, legata alla consapevolezza di essere affetta da una patologia tumorale, cosa diversa dalla sussistenza di un danno biologico, per la cui sussistenza occorre pur sempre una menomazione dell'integrità psichica del soggetto, accertabile dal punto di vista medico-legale.
Rileva il Tribunale che, al fine di potere affermare la sussistenza di un q,aggior danno eziologicamente connesso al ritardo diagnostico occorrerebbe dimostrare che una diagnosi più precoce avrebbe condotto a conseguenze div�rse - come peraltro sostenuto dall'attrice nell
1atto di citazione - in termini dì,intervento chirurgico meno demolitivo o diverse chances di soprawivenza.
Nel caso in esame, invece
>le conci usioni alle quali giunge l'ausiliario dopo attenta valutazione di tutti gli aspetti
1sono che l'intervento chirurgico, in ipotesi di più tempestiva diagnosi
1sarebbe stato lo stesso cui veniva sottoposta l'attrice e cioè una quadrantectomia supero-esterna destra; eh uguali sarebbero stati sia ì te�pi di invalidità temporanea ed assoluta come postumi permanenti; egualmente
1in entrambe le circostanze, si sarebbeti determinate, a seguito del trattamento sopportato, le stesse conseguenz sull'attività lavorativa specifica ed eguali, per periodicità e caratteristich
sarebbero stati i controlli clinico- strumentali cui l'attrice si sarebbe dovu
sottoporre.f noltre il ritardo diagnostico non ha avuto effetti neppure in tennini aspettativa di vita, tenuto conto che " dall'intervento sono trascorsi quasi o o anni, lasso di tempo sufficiente ad un prognostico favorevole (secondo la letteratura internazionale si può parlare di guarigione biologica dopo n
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:·-'. �periodo di tempo convenzionalmente stabilito in 1 O anni), tenuto conto che le condizioni della paziente attualmente sono di buona salute e non sì sono evidenziate, al momento, lesioni secondarie metastatiche.
Ciò premesso. si osserva in diritto che, nel caso di delicta per omissionem commissa, secondo il piu' recente orientamento delle Sezioni Unite (30328/02), deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra l'omissione e l'evento allorche', se fosse stata tempestivamente tenuta la condotta
omessa,I
'eventodannoso
non si sarebbeverificato:
giudizio dacompiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevolé verosimiglianza.
Nèlla fattispecie, occorre accertare se, qualora fosse stata formulata un
diagn9si piùtempestiva
efosse
stato eseguitoprima l'intervento chirurgico
si s�rebbeevitato l'intervento
chirurgico subitopoi nel
2000nefla
su,cop{pletezza così come gli ulteriori protocolli terapeutici
1secondo un giudizi se non di certezza di ''elevata credibilità razionale".
A tai proposito il c.t.u. risponde in termini non equivoci, affermando che ritardo diagnostico non determinava,
nel caso di specie,differente
approchirurgico e che, parimenti, analogo sarebbe stato, nelle due circostan
{1998 e 2000)il trattamento
adiuvantepost-chirurgico e che, n conseguenza, nessun maggior danno può ·essere derivato né in termini cfi danno biologico nè di ripercussioni sulrattività lavorativa specifica.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non rawisandosi al n danno o maggior danno eziologicamente riconducibile alla condotta colp a dei medici dipendenti· dafla struttura convenuta, fa domanda non può he essere
respinta.Sussistono giusti motivi ex art 92 c. p.c. per·
c�mperisareinteramente le SA se di lite tra le parti in causa, ad ect:ezione di quelle della c.t.u. espletat da porre a definitivo carico di parte attrice.
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spese della e.t u. espletata, ne lla misura liqui data.
Così deciso in R oma addì 18 f ebbraio 2008
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