LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Francesca De Vittor
Art. 38 dello Statuto della
Corte internazionale di giustizia
1. La Corte, cui è affidata la missione di regolare
conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:
a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che
istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
d. con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme
giuridiche.
Diritto internazionale generale e diritto internazionale particolare
• Trattati (o convenzioni): diritto internazionale particolare
«regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite»
• Consuetudini e principi: hanno portata generale obbligano tutti gli stati indipendentemente da una espressa accettazione
Attenzione: non c’è rapporto gerarchico tra queste fonti
La consuetudine internazionale
Comportamento costante e ripetuto nel tempo (diuturnitas o prassi)
tenuto dagli Stati nella convinzione che esso sia obbligatorio (opinio iuris)
• L’accertamento della consuetudine: la duplice prova della prassi e dell’opinio iuris
La codificazione del diritto internazionale
• Fonte scritta e certezza del diritto
• La competenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in tema di codificazione e sviluppo progressivo del diritto la Commissione del diritto internazionale
• Le convenzioni di codificazione sono trattati : obbligano solo gli Stati che li hanno ratificati
• Le convenzioni di codificazione come strumento utile per accertare la consuetudine
I principi generali del diritto
• I principi come regole di diritto interno che hanno carattere obbligatorio anche nei rapporti tra stati
• I principi come fonte sussidiaria
• I principi come consuetudini