“Sull’istituto del trasferimento per
incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici” – TAR Puglia – Lecce – sez. II – sentenza del 24 novembre 2020 – n. 1303
L’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici ha come principale funzione quella di preservare il decoro e il prestigio dell’Amministrazione, potenzialmente compromessi da quei comportamenti, anche non disciplinarmente sanzionabili, tenuti dai dipendenti stessi che rendono la loro permanenza non più opportuna in una determinata sede di servizio; il trasferimento per incompatibilità ambientale viene, pertanto, disposto per ragioni di tutela dell’interesse pubblico e non presuppone la sussistenza della colpa in capo al soggetto interessato dal provvedimento;
l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare
motivazione; ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro
dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla.
Pubblicato il 24/11/2020
N. 01303/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2020 REG.RIC.
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Carabinieri di -OMISSIS-, Comando Legione Carabinieri Puglia – Uff. personale, Comando Prov.le Carabinieri di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis;
per l’annullamento
della Determina del Comando Legione Carabinieri “Puglia” SM – -OMISSIS-.
del 4 giugno 2020, notificata al Brigadiere -OMISSIS- in data 16 giugno 2020, con la quale è stato disposto il: “trasferimento d’autorità dello stesso, per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all’incarico, dal N.O.R. – Sezione Radiomobile di -OMISSIS- alla Stazione di -OMISSIS- quale “addetto”, senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione”;
del verbale della seduta della Commissione prevista ai sensi dell’art. 1400 del C.O.M. per l’esame della responsabilità a carico del ricorrente del 18 giugno 2020 del Comando Legione Carabinieri “PUGLIA” SM – Ufficio Personale;
dell’ordine di trasferimento nr -OMISSIS-a firma del Comandante Legione Carabinieri Puglia Stazione di -OMISSIS-, Luogotenente c.s. -OMISSIS-, notificato in pari data al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Difesa, Comando Carabinieri di -OMISSIS-, Comando Legione Carabinieri Puglia – Uff. personale, Comando Prov.le Carabinieri di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 il dott.
Roberto Michele Palmieri e trattenuta la causa in decisione, omesso ogni avviso, ai sensi dell’art. 25 co. 2 d.l. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – Brigadiere CC all’epoca dei fatti in servizio al N.O.R, Sezione radiomobile di -OMISSIS- – ha impugnato la Determina del Comando Legione Carabinieri “Puglia” SM – -OMISSIS-. del 4 giugno 2020, con la quale è stato disposto il: “trasferimento d’autorità dello stesso, per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all’incarico, dal N.O.R. – Sezione
Radiomobile di -OMISSIS- alla Stazione di -OMISSIS- quale <<addetto>>, senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione”.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione del principio di legalità, di motivazione, di proporzionalità, eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio dell’11.11.2020, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, omesso ogni avviso, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 25 co.
2 d.l. n. 137/2020.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è fondato.
2.2. Si legge nell’atto impugnato che i fatti addebitati al ricorrente evidenziano “… un comportamento posto in essere dal Militare non
perfettamente in armonia con i principi deontologici del Carabiniere, da sempre basati sul rispetto delle norme, sia in servizio che nella vita privata; … i fatti attribuiti al Sovrintendente … hanno reso non più credibile la sua azione quale Sovrintendente capo equipaggio in forza alla citata Sezione, compromettendone la reputazione professionale e riflettendosi negativamente sulla sua libertà
d’azione”.
3. Tale essendo il nucleo fondamentale dell’atto impugnato, occorre ora indagarne la portata.
3.2. Al riguardo, premette il Collegio che è ben vero che: “L’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici ha come principale funzione quella di preservare il decoro e il prestigio
dell’Amministrazione, potenzialmente compromessi da quei comportamenti, anche non disciplinarmente sanzionabili, tenuti dai dipendenti stessi che rendono la loro permanenza non più opportuna in una determinata sede di servizio; il trasferimento per incompatibilità ambientale viene, pertanto, disposto per ragioni di tutela dell’interesse pubblico e non presuppone la sussistenza della colpa in capo al soggetto interessato dal provvedimento;
l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare
motivazione; ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro
dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla” (C.d.S, IV, 18.10.2019, n. 7088).
3.3. Senonché, nel caso di specie, non sussiste alcuna condotta
“inopportuna” del ricorrente, tale da giustificare il disposto trasferimento per incompatibilità ambientale.
4. Invero, emerge dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica Militare di Napoli che:
– due militari del Comando Generale, a bordo dell’autovettura -OMISSIS-, di proprietà del -OMISSIS- -OMISSIS-, e condotta, nella circostanza, dal Mar. -
OMISSIS-, nel mentre si apprestavano a rientrare, in tarda serata, in località -
OMISSIS- di -OMISSIS-, venivano urtati da un’altra autovettura (una -OMISSIS-), condotta da civile, poi identificato in tale -OMISSIS-, figlio dell’odierno
ricorrente;
– sul posto sopraggiungeva una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC. di -OMISSIS-;
– di seguito, sopraggiungeva anche l’odierno ricorrente.
5. A questo punto, le ricostruzioni dei fatti divergono. Invero, secondo la citata Procura Militare, il ricorrente, “… anziché limitarsi a sincerarsi delle
condizioni del figlio, prendeva a inveire contro i presenti e in particolare, contro il -OMISSIS-. -OMISSIS- (asserendo che, dal momento che lui e la -OMISSIS- erano in servizio al Comando Generale, chissà chi credevano di essere e che non c’era bisogno di mettere in moto nessuno) … Intervenuto sul posto … libero dal servizio …. veniva a questionare con il -OMISSIS- -OMISSIS-, omettendo di valutare con imparzialità la vicenda, alla quale il figlio aveva dato causa” (cfr.
provvedimento di archiviazione cit.).
6. Tale ricostruzione dei fatti (che non è in alcun modo vincolante per l’odierno giudicante, non essendo consacrata in una sentenza penale irrevocabile, ai sensi dell’art. 654 c.p.p.) diverge tuttavia in maniera
significativa da quella che si ricava dalla relazione di servizio resa dagli stessi appartenenti all’Arma dei CC. Invero, si legge nell’annotazione di servizio del Comando Provinciale di -OMISSIS- del 6.2.2020 (cfr. All. 6 al fascicolo di parte ricorrente) che: “… a seguito degli accertamenti … a) non è emersa alcuna responsabilità penale riconducibile all’operato dei militari presenti sul luogo dell’incidente stradale avvenuto il 14.7.2019; … f) non sono emersi
comportamenti censurabili nei confronti del Brig. -OMISSIS- -OMISSIS- …, genitore del conducente che aveva innescato l’incidente, essendosi
allontanatosi frettolosamente dal luogo del sinistro per raggiungere l’ospedale di -OMISSIS-, ove era stato ricoverato il congiunto, rimasto ferito nell’occorso; … i) venivano acquisite le relazioni di servizio prodotte dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di -OMISSIS- intervenuti per primi sul luogo del sinistro, … i quali hanno … stigmatizzato il comportamento assunto
pubblicamente, nella circostanza, dal Mar. Ord. -OMISSIS-, il quale, in preda a un forte stato di agitazione, avrebbe, sin da subito e in più occasioni, anche usando termini sconvenienti, tacciato i membri dell’equipaggio (sebbene fosse stato richiesto l’intervento di altro Organo di Polizia) di favorire il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro”.
7. Tali emergenze fattuali emergono altresì dalla relazione di servizio del 15.7.2019 redatta dal Vice Brigadiere -OMISSIS-, il quale, impegnato in servizio perlustrativo, è giunto per primo sul luogo del sinistro, unitamente all’App. Sc.
Rodio, svolgendo i primi accertamenti. Vi si legge, invero, che: “… giunto sul
posto, venivo subito avvicinato da un soggetto di sesso maschile
successivamente identificato in -OMISSIS- -OMISSIS-, che mi esibiva il tesserino militare e si presentava quale Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Generale. Il medesimo mi esponeva di essere stato coinvolto nel sinistro stradale mentre era a bordo della sua autovettura, una -OMISSIS- in compagnia della propria compagna … . Nel frattempo la mia attenzione veniva richiamata da una donna in forte stato di agitazione, successivamente
identificata in -OMISSIS- -OMISSIS-, anch’ella militare dell’Arma nonché
compagna del predetto Luogotenente -OMISSIS-. … In quel preciso istante mi si avvicinava anche il sig. -OMISSIS- …, conosciuto dallo scrivente, il quale
chiamandomi per nome, mi comunicava che nel sinistro era coinvolto … il figlio del Brigadiere -OMISSIS- … . Il Mar. Ord. -OMISSIS-, avendo ascoltato che il - OMISSIS- aveva richiamato la mia attenzione chiamandomi per nome, proferiva testualmente <<-OMISSIS- …>>>, commentando immediatamente con: <<…
si, ci siamo capiti tutti quanti …>>. Lo scrivente non dava importanza ai
commenti appena uditi, anche perché impegnato ad intervenire, ovviamente in maniera professionale ed oggettiva, sulla scena dell’incidente …
preoccupandosi innanzitutto di accertare le condizioni di eventuali feriti e di mettere in sicurezza tutta l’area del sinistro … Durante le operazioni mi si
avvicinava l’App. -OMISSIS-, persona del luogo … il quale mi porgeva il cellulare comunicandomi che al telefono vi era il Brig. -OMISSIS- -OMISSIS-, collega e padre del -OMISSIS- -OMISSIS- coinvolto nel sinistro. Interloquivo dunque con il collega per qualche secondo solo per assicurarlo sulle condizioni del figlio che apparentemente non sembravano gravi anche se comunque necessitava di cure mediche. In seguito a questa telefonata il Luogotenente -OMISSIS- e la
compagna Mar. Ord. -OMISSIS- (alias: -OMISSIS-, refuso del militare
verbalizzante, n.d.a.) mi si avvicinavano chiedendomi cosa stesse succedendo e quale fosse il motivo della telefonata. Prontamente riferivo al Luogotenente - OMISSIS- A. che al telefono vi era il Brigadiere -OMISSIS- -OMISSIS-, padre del ragazzo coinvolto, ovviamente preoccupato dello stato di salute del figlio. Il Luogotenente -OMISSIS- appariva comunque molto infastidito dalla telefonata e per rassicurarlo ulteriormente gli comunicavo che a breve sarebbe intervenuta la Polizia Stradale di -OMISSIS- per procedere a tutti gli atti necessari per i rilievi del sinistro stradale. Ascoltata questa notizia entrambi i militari, Luogotenente - OMISSIS- A. e Mar. Ord. -OMISSIS- (i.e: -OMISSIS-; refuso del militare
verbalizzante, n.d.a.), si agitavano senza dare spiegazioni e cominciavano a chiedermi ripetutamente chi fosse il Comandante Provinciale dei Carabinieri competente per il territorio di -OMISSIS-, aggiungendo che lo avrebbero fatto contattare dal loro Comando di appartenenza (Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri). Più volte cercavo di fargli notare che non c’era bisogno di
allarmarsi eccessivamente in quel modo e non era necessario disturbare il Colonnello Comandante Provinciale di -OMISSIS-. … Successivamente il Maresciallo Ordinario -OMISSIS- -OMISSIS- (i.e: -OMISSIS-; refuso del militare verbalizzante, n.d.a.), in presenza di numerosi astanti e con tono di voce alto, si rivolgeva allo scrivente proferendo testuali parole: <<è normale che due
persone estranee mi si avvicinino e mi mettano in guardia dicendomi di stare attenta poiché vi sareste messi d’accordo???>> (riferendosi a noi militari operanti sul luogo e alla loro controparte). Tale affermazione fu ripetuta più di una volta. In quel momento facevo notare al Maresciallo Ordinario -OMISSIS- - OMISSIS- (i.e: -OMISSIS-; refuso del militare verbalizzante, n.d.a.) che stavo operando secondo quanto previsto, mentre lei si stava facendo portavoce di dichiarazioni diffamanti nei nostri confronti in presenza di numerosissime persone, invitandola a moderare i toni ed eventualmente ad esternare i suoi dubbi o sospetti nelle sedi opportune. Sul posto, dopo circa mezz’ora dal nostro arrivo giungeva il Brigadiere -OMISSIS- -OMISSIS- (padre del ragazzo coinvolto) il quale dopo essersi sincerato sullo stato di salute del figlio, cercava di calmare il Luogotenente -OMISSIS- A. che continuava a chiedere il nome del Comandante Provinciale, nonostante che gli fosse stato già comunicato. A tale richiesta, il Brigadiere -OMISSIS-, gli riferiva nuovamente il nome del Comandante
Provinciale e nello stesso tempo aggiungeva che non c’era motivo di
preoccuparsi eccessivamente, poiché la cosa importante era che non vi fossero stati feriti gravi. […]”.
8. Orbene, alla luce di tale ampia e circostanziata relazione di servizio – resa da soggetto terzo e imparziale, tale dovendosi intendere il V. Brig. - OMISSIS-, accorso per primo sui luoghi di causa, e del tutto estraneo ad ogni tipo di addebito – non è dato al Collegio comprendere quale sia stata la condotta del ricorrente “… non perfettamente in armonia con i principi
deontologici del Carabiniere, da sempre basati sul rispetto delle norme, sia in servizio che nella vita privata” (cfr. atto impugnato).
È dunque evidente lo sviamento fattuale in cui è incorsa l’Amministrazione, la quale, sconfessando se stessa (la relazione del Comando Provinciale di - OMISSIS- del 6.2.2020 è di cristallina chiarezza nell’affermare che: “… f) non sono emersi comportamenti censurabili nei confronti del Brig. -OMISSIS- -
OMISSIS- …, genitore del conducente che aveva innescato l’incidente, essendosi allontanatosi frettolosamente dal luogo del sinistro per raggiungere l’ospedale di -OMISSIS-, ove era stato ricoverato il congiunto, rimasto ferito nell’occorso”), è giunta a valutazioni del tutto errate, che hanno irrimediabilmente minato la legittimità dell’atto impugnato.
9. Piuttosto, dalla cennata ricostruzione dei fatti emerge in maniera evidente che il Brig. -OMISSIS- ha tenuto un comportamento scevro da
qualunque connotazione negativa, mentre invece oggetto di ben altra
attenzione avrebbero dovuto essere le condotte del Luogotenente -OMISSIS- e del Mar. Ord. -OMISSIS-; condotte ampiamente descritte nella relazione di
servizio 15.7.2019 del V. Brig. -OMISSIS-, della genuinità delle cui dichiarazioni – si ribadisce – non si ha motivo alcuno di dubitare. La qual cosa è tanto più
evidente se si considera che – come riportato nella più volte citata relazione del Comando Provinciale di -OMISSIS- del 6.2.2020 – gli accertamenti svolti hanno consentito di: “… stigmatizza(re) il comportamento assunto pubblicamente, nella circostanza, dal Mar. Ord. -OMISSIS-, il quale, in preda a un forte stato di agitazione, avrebbe, sin da subito e in più occasioni, anche usando termini sconvenienti, tacciato i membri dell’equipaggio (sebbene fosse stato richiesto l’intervento di altro Organo di Polizia) di favorire il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro”.
10. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre rimborso C.U, spese generali e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, -OMISSIS-L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore Andrea Vitucci, Referendario