Il principio di laicità
Lezione del Prof. Rivetti
slides a cura della Dott.ssa Moroni
• Laos (Ellenismo) – usato per distinguere il popolo dai suoi capi “laico” è colui
che non esercita alcun ufficio
• Medioevo: laico è il semplice fedele, colui che non fa parte del clero (differenza)
• Settecento: laico = civile in opposizione ad ecclesiastico: estraneo alle cose sacre.
Attribuito allo Stato indica la reciproca autonomia della struttura di potere
politico e della struttura di potere religioso
La laicità dello Stato
• Origina dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione francese – affermazione dello Stato liberale e separatista rispetto alle istituzioni religiose
E’ caratterizata da:
1)Autonomia dello Stato rispetto a qualsiasi
sistema religioso/apparato ecclesiastico (Stato autocefalo)
2)Aconfessionalità e neutralità dell’ordinamento – autonomia del cittadino in materia religiosa
3)Temporalità: è relativa alla organizzazione
istituzionale, alla storia, alla cultura di ciascuno Stato
La laicità francese
• -separazione assoluta dello Stato dalla religione (indifferenza)
• La religione è un fatto privato, di coscienza
-legge 9/12/1905 “Separazione delle Chiese dallo Stato” – art. 1 “La Repubblica assicura la libertà di coscienza.”
-art. 1 Costituzione “La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale”
-legge 228 del 2004 sui simboli religiosi “E’ vietato nelle scuole, nei collèges e nei licei pubblici portare segni o abiti mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile un’appartenenza religiosa”
Il principio di laicità in Italia
• Non è contenuto in un preciso articolo della Costituzione
• E’ stato ricavato in via ermeneutica dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.
• Rappresenta uno dei profili della forma di Stato
• E’ principio supremo dell’ordinamento costituzionale: è parametro per vagliare la legittimità delle leggi costituzionali e di
revisione costituzionale
Rassegna
giurisprudenziale
• Corte Cost. 12/04/1983 n. 203 (insegnamento della religione cattolica)
-il il principio supremo della laicità dello Stato, é uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.
• -Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello
Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.
• Corte Cost. 18/10/1995 n. 440 (reato della bestemmia ex art. 724 c.p.)
-lo Stato deve garantire la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza.
-è inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose
(abbandono del criterio quantitativo) –piena attuazione art. 8, I comma Cost.
Articolo 724. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i
Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila
• Corte Cost. 30/09/1996 n. 334 (giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 238
cpc)
• La distinzione di ordini distinti connota il principio supremo di laicità dello Stato
• Ciò comporta che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato
• Divieto per lo Stato di ricorrere ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei suoi precetti
Art. 238 cpc
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore
Questi ammonisce il giurante sull'importanza [religiosa e] morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole:
«consapevole della responsabilità che col giuramento assumo [davanti a Dio e agli uomini,] giuro …», e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
Inammissibile commistione: un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel
relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato.
(Cfr. C. cost. 117/79 e 149/95 sull’art. 251 cpc
“Giuramento dei testimoni”)
• Corte Cost. 13/11/2000 n. 508
(Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.
402 del codice penale recante “Vilipendio della religione dello Stato”)
• In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della
Costituzione),l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza
alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa
• …imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede
quale che sia la confessione di appartenenza
• Art. 402 Cod. Pen.
Vilipendio della religione dello Stato.
Chiunque pubblicamente vilipende [c.p. 266] la
religione dello Stato è punito con la reclusione
fino a un anno.
• Resta ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro
specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento
concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da
quella cattolica tramite intese (art. 8).
Attuazione della eguaglianza sostanziale (art.
3 Cost.)
LAICITA’ APERTA/POSITIVA (all’italiana)
-
distinzione tra ordini-non esclude il ruolo pubblico delle Chiese (sana cooperazione senza confusione di competenze)
-libertà religiosa in negativo: immunità da coercizioni esterne in materia di coscienza -libertà religiosa in senso positivo: impegno
dello Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l’esercizio
- piena libertà religiosa che si riflette sul piano dell’eguaglianza, evitando
discriminazioni dovute alla credenza