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Il principio di laicità

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Academic year: 2022

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Il principio di laicità

Lezione del Prof. Rivetti

slides a cura della Dott.ssa Moroni

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• Laos (Ellenismo) – usato per distinguere il popolo dai suoi capi “laico” è colui

che non esercita alcun ufficio

• Medioevo: laico è il semplice fedele, colui che non fa parte del clero (differenza)

• Settecento: laico = civile in opposizione ad ecclesiastico: estraneo alle cose sacre.

Attribuito allo Stato indica la reciproca autonomia della struttura di potere

politico e della struttura di potere religioso

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La laicità dello Stato

• Origina dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione francese – affermazione dello Stato liberale e separatista rispetto alle istituzioni religiose

E’ caratterizata da:

1)Autonomia dello Stato rispetto a qualsiasi

sistema religioso/apparato ecclesiastico (Stato autocefalo)

2)Aconfessionalità e neutralità dell’ordinamento – autonomia del cittadino in materia religiosa

3)Temporalità: è relativa alla organizzazione

istituzionale, alla storia, alla cultura di ciascuno Stato

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La laicità francese

• -separazione assoluta dello Stato dalla religione (indifferenza)

• La religione è un fatto privato, di coscienza

-legge 9/12/1905 “Separazione delle Chiese dallo Stato” – art. 1 “La Repubblica assicura la libertà di coscienza.”

-art. 1 Costituzione “La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale”

-legge 228 del 2004 sui simboli religiosi “E’ vietato nelle scuole, nei collèges e nei licei pubblici portare segni o abiti mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile un’appartenenza religiosa”

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Il principio di laicità in Italia

• Non è contenuto in un preciso articolo della Costituzione

• E’ stato ricavato in via ermeneutica dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.

• Rappresenta uno dei profili della forma di Stato

• E’ principio supremo dell’ordinamento costituzionale: è parametro per vagliare la legittimità delle leggi costituzionali e di

revisione costituzionale

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Rassegna

giurisprudenziale

• Corte Cost. 12/04/1983 n. 203 (insegnamento della religione cattolica)

-il il principio supremo della laicità dello Stato, é uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.

• -Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello

Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.

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• Corte Cost. 18/10/1995 n. 440 (reato della bestemmia ex art. 724 c.p.)

-lo Stato deve garantire la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza.

-è inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose

(abbandono del criterio quantitativo) –piena attuazione art. 8, I comma Cost.

Articolo 724. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i

Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila

(8)

• Corte Cost. 30/09/1996 n. 334 (giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 238

cpc)

• La distinzione di ordini distinti connota il principio supremo di laicità dello Stato

• Ciò comporta che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato

• Divieto per lo Stato di ricorrere ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei suoi precetti

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Art. 238 cpc

Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore

Questi ammonisce il giurante sull'importanza [religiosa e] morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare

Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole:

«consapevole della responsabilità che col giuramento assumo [davanti a Dio e agli uomini,] giuro …», e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.

Inammissibile commistione: un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel

relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato.

(Cfr. C. cost. 117/79 e 149/95 sull’art. 251 cpc

“Giuramento dei testimoni”)

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• Corte Cost. 13/11/2000 n. 508

(Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.

402 del codice penale recante “Vilipendio della religione dello Stato”)

• In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della

Costituzione),l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza

alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa

• …imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede

quale che sia la confessione di appartenenza

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• Art. 402 Cod. Pen.

Vilipendio della religione dello Stato.

Chiunque pubblicamente vilipende [c.p. 266] la

religione dello Stato è punito con la reclusione

fino a un anno.

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• Resta ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro

specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento

concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da

quella cattolica tramite intese (art. 8).

Attuazione della eguaglianza sostanziale (art.

3 Cost.)

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LAICITA’ APERTA/POSITIVA (all’italiana)

-

distinzione tra ordini

-non esclude il ruolo pubblico delle Chiese (sana cooperazione senza confusione di competenze)

-libertà religiosa in negativo: immunità da coercizioni esterne in materia di coscienza -libertà religiosa in senso positivo: impegno

dello Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l’esercizio

- piena libertà religiosa che si riflette sul piano dell’eguaglianza, evitando

discriminazioni dovute alla credenza

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Laicità negativa alla francese/ laicismo

• Indifferenza rispetto alla religione

• La libertà religiosa è un diritto

individuale (emarginazione della religione nell’ambito privato)

• Separazione (non distinzione) tra ordini che reciprocamente si

ignorano

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