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Academic year: 2021

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Breve sintesi:

La presente tesi di ricerca ha ad oggetto l’analisi e lo studio critico delle tematiche relative all’esecuzione delle sentenze tributarie ed, in particolare, del giudizio di ottemperanza. Quest’ultimo, strumento processuale volto alla piena attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, permette al soggetto vittorioso nel processo di merito di conseguire il medesimo bene della vita riconosciutogli in sentenza, tramite la sostituzione dell'organo giudicante all'Amministrazione inadempiente. La previsione di misure a carattere sostitutorio è fortemente all'avanguardia e contraddistingue il nostro ordinamento da quelli d'oltralpe, nei quali, invece, sono previste solo misure a carattere compulsivo, volte a sollecitare un adempimento spontaneo da parte dell'ente pubblico.

Lo studio prende avvio dall'analisi delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente che possono essere oggetto di giudizio di ottemperanza, tenendo conto delle due diverse teorie, dichiarativa e costitutiva, che si confrontano in relazione alle origini e alla natura dell'obbligazione tributaria. Successivamente è stato affrontato il tema dell'esecuzione delle sentenze tributarie in generale e del giudizio di ottemperanza in particolare, alla luce anche delle recenti novità apportate dal legislatore con il D.Lgs. n. 156/2015. Al termine della tesi, è stato effettuato uno studio comparato con il giudizio di ottemperanza in ambito amministrativo, mettendo in luce i punti di contatto e facendo emergere gli elementi distintivi, causati dalla diversa natura dei due giudizi.

Il giudizio di ottemperanza tributario e amministrativo, infatti, pur condividendo la medesima finalità, ovvero l'attuazione del provvedimento di merito favorevole alla parte privata, hanno

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una disciplina profondamente diversa, a causa della loro differente natura: il primo esecutiva, il secondo di cognizione. La causa della diversa natura dei due giudizi è da rinvenire nella discrezionalità amministrativa. In particolare, mentre l'Amministrazione Pubblica è dotata di una forte discrezionalità che le permette di effettuare un autonomo bilanciamento di interessi al fine di emettere un provvedimento amministrativo, diversamente, l'Amministrazione Finanziaria non è dotata di alcun potere discrezionale, essendo essa vincolata ad attuare quanto stabilito dalla legge. Tale profonda differenza produce i propri effetti anche in sede processuale. In particolare, mentre il giudice amministrativo, in caso di accoglimento della domanda, non si limiterà ad annullare il provvedimento lesivo, ma individuerà le modalità di riesercizio del potere, il giudice tributario, in caso di accoglimento del ricorso proposto da parte del contribuente avverso un atto impositivo, sarà totalmente vincolato a quanto stabilito dalle leggi d'imposta e dovrà semplicemente limitarsi a dare piena attuazione a quanto statuito nella sentenza di merito, senza alcuna possibilità di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco.

Data la diversa natura dei due istituti, la scelta del legislatore tributario della riforma, di non inserire nell'ambito della disciplina del giudizio di ottemperanza tributario alcuni istituti propri del giudizio amministrativo di diretta espressione della natura di cognizione dello stesso, è sicuramente condivisibile, anche se, in sede di riforma, si sarebbero potuti inserire alcuni istituti che, in piena armonia con la natura esecutiva del procedimento tributario, avrebbero potuto conferire piena, o migliore, attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione.

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