– Prof. Lucio Potito –
TRASFORMAZIONI
OCCORRE FARE RIFERIMENTO
A TRE ORDINI DI FATTORI PER DEFINIRE LA CONVENIENZA DEL TIPO DI SOCIETÀ
1) Caratteristiche dell’attività da svolgere (rischio e ,quindi, responsabilità – dimensioni e forme di controllo - fattori produttivi necessari - fabbisogno mezzi liquidi e fonti di finanziamento)
2) Fattore umano (personalità e visione dei soci, mezzi finanziari a loro disposizione, rapporti interpersonali, grado di omogeneità, livello di coinvolgimento)
3) Cause di origine esterna (normativa esistente, politiche del governo, dinamica degli scenari e dei mercati, mutamenti tecnologici)
LA TRASFORMAZIONE È UN’OPERAZIONE CHE SI RISOLVE
NEL CAMBIO DEL TIPO DI SOCIETÀ NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ
IN REALTA’ LA VESTE GIURIDICA HA LE SUE RADICI
NELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED OPERATIVE DI UN’AZIENDA
MOTIVAZIONI
•
Esso costituisce una componente elementare del rischio generale d’impresa•
Esso consiste nell’agire sotto una veste giuridica inadatta che finisce per porsi come intralcio al regolare operareOccorre evitare il determinarsi del RISCHIO DI FORMA GIURIDICA
NON È DA ESCLUDERE CHE IL CAMBIAMENTO DELLA FORMA GIURIDICA POSSA COMPORTARE POSSIBILI CONSEGUENZE NON
VOLUTE E NON VANTAGGIOSE
MOTIVAZIONI
Una società di capitali può essere trasformata in: consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione;
È ammessa, specularmente, l’operazione inversa in società di capitali.
Oggi, il legislatore riconosce ampia libertà di scelta del tipo di veste giuridica da dare ad un’azienda:
►
sono ammesse, dunque, trasformazioni eterogenee da società di capitali (art. 2500-septies c.c.) e in società di capitali (art. 2500-octies c.c.).Trasformazioni “omogenee” ed “eterogenee”
ALCUNI ASPETTI GIURIDICI
LA TRASFORMAZIONE DELLE FONDAZIONI È DISPOSTA DALL’AUTORITÀ GOVERNATIVA - NON È AMMESSA PER
QUELLE BANCARIE
LE SOCIETÀ COOPERATIVE – MA NON QUELLE A
MUTUALITÀ PREVALENTE**
–
POSSONO DELIBERARE LA TRASFORMAZIONE IN UNO DEI TIPI DI SOCIETÀCOMMERCIALI o SEMPLICI E IN CONSORZIO
** Cooperative a mutualità prevalente sono quelle che per oltre il 50%:• svolgono la loro attività in favore di soci consumatori;
• si avvalgono delle prestazioni di lavoro dei soci;
• si avvalgono di beni e servizi forniti da soci.
Trasformazioni “omogenee” ed “eterogenee”
ALCUNI ASPETTI GIURIDICI
LA TRASFORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PUÒ ESSERE ESCLUSA DALL’ATTO COSTITUTIVO o DALLA LEGGE
(per es. quelle di volontariato)
L’ATTO DI TRASFORMAZIONE È ANCHE SOGGETTO ALLE FORME DI PUBBLICITÀ RICHIESTE DAL TIPO ADOTTATO E
A QUELLE PREVISTE PER IL SOGGETTO CHE SI TRASFORMA
UNA PROCEDURA CONCORSUALE PENDENTE NON
OSTACOLA LA TRASFORMAZIONE, PURCHÈ L’OPERAZIONE NON SIA INCOMPATIBILE CON LE FINALITÀ E LO STATO DI
TALE PROCEDURA
LA TRASFORMAZIONE DA O IN SOCIETÀ DI CAPITALI DEVE RISULTARE DA ATTO PUBBLICO
Trasformazioni “omogenee” ed “eterogenee”
ALCUNI ASPETTI GIURIDICI
IN OGNI TIPO DI SOCIETÀ È PREVISTO IL DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO CHE NON CONDIVIDE LA DECISIONE
DELLA TRASFORMAZIONE
L’EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE SI HA DALLA DATA IN CUI VIENE ESEGUIITO L’ULTIMO DEGLI ADEMPIMENTI
PUBBLICITARI RICHIESTI
PER LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE È STABILITO – A TUTELA DEI CREDITORI – CHE GLI EFFETTI DECORRANO
DAL 60° GIORNO SUCCESSIVO DALLA DATA DI ESECUZIONE DELL’ULTIMO DEGLI ADEMPIMENTI
Trasformazioni “omogenee” ed “eterogenee”
ALCUNI ASPETTI GIURIDICI
individualità dei soci :illimitatamente e solidalmente responsabili
Necessità di coesione ed equilibrio/fiducia tra i soci fondatori
Compatibilità con il tipo di attività da esercitare
Spesso, è il primo passo nello svolgimento di una certa attività imprenditoriale (prova di fattibilità)
Poco frequente, quale esito finale di un processo di ridimensionamento
Conseguenza di operazioni di scorporo o di cessioni di rami d’azienda significativi.
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO – S.n.c.
T I P I D I S O C I E T À
medesima caratterizzazione della società in nome collettivo
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE – S.a.s.
Ma consente la partecipazione anche a soci che intendono esclusivamente finanziare un’attività, senza però assumere le responsabilità e il peso
della sua gestione (soci accomandanti)
T I P I D I S O C I E T À
Grandi dimensioni – grado di rischiosità elevata – strutture consistenti e complesse
Accesso ad ogni forma di finanziamento:
►
compreso gestione di “patrimoni separati” Più facili collaborazioni e integrazioni con altre imprese
►
Obbligatoria per certe attività: per esempio SiCAV e SGR Possibilità per i soci di partecipare in ruoli diversi
Ruolo dominante assunto dall’organizzazione e struttura dell’azienda
Forme di amministrazione e controllo variegate – Spesso per evitare norme delle srl non gradite – Disciplina più onerosa
Opzione per una società unipersonale a determinate condizioni
SOCIETÀ PER AZIONI – S.p.a.
T I P I D I S O C I E T À
dal 2012
Società a r.l. semplificata
– modello di statuto standard –
capitale tutto in denaro da € 1 a € 9.999 – amministratori solo soci Società a r.l. a capitale ridotto
– stessa entità del capitale sociale –
Atto costitutivo libero – amministratori anche non soci
Soluzione intermedia tra S.n.c. e S.p.a.
Funzionamento flessibile e ampia autonomia organizzativa
Libertà nei conferimenti – Forme diverse di amministrazione
Controllo individuale del socio – Emissione di titoli di debito
Possibile evoluzione di una S.n.c.
Talvolta, conseguenza di una trasformazione di una S.p.a.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – S.r.l.
T I P I D I S O C I E T À
Società di capitali con soci accomandatari (responsabili illimitatamente e solidalmente) con posizione di assoluto dominio e di controllo.
Solo tra essi si scelgono gli amministratori che sono a tempo indeterminato e vanno indicati nell’atto costitutivo
Le nuove tipologie di srl hanno suscitato dubbi interpretativi
Inoltre sul piano giuridico ci si chiede se non rappresentino un primo passo verso una diminuzione della funzione di garanzia del capitale
Sul piano aziendale ci si chiede se una struttura finanziaria così sbilanciata possa a lungo durare
In realtà sembrano da vedere come forme incentivanti a creare nuove società che successivamente debbano comunque assumere altre vesti giuridiche (almeno quella di ordinarie srl) se hanno successo
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI – S.a.p.a.
T I P I D I S O C I E T À
In conclusione l’operazione
► richiede necessariamente un raccordo fra le peculiarità giuridiche del tipo di società e le
caratteristiche dei sistemi aziendali sottostanti
► riguarda in prevalenza aziende di medie dimensioni
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T I P I D I S O C I E T À
OCCORRE CHE IL
CAPITALE SIA ISCRITTO A VALORI CORRETTI
IL RINVIO AGLI ARTT.
2343 c.c. E 2465 c.c.
VALE SOLO “PER L’ASPETTO FORMALE E
PROCEDURALE DELLA PERIZIA”
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI
Art. 2500- ter c.c.
“
Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 c.c.
o, per le S.r.l., dell’art. 2465 c.c..
”14
S T I M A D E L P A T R I M O N I O
CONFRONTO CON IL CONFERIMENTO
►
Nel conferimento l’azienda da valutare è oggetto di scambio tra due soggetti e la stima tende ad esprimere il prezzo►
Nella trasformazione si ha una “vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto” e occorre, in sostanza, rivedere criticamente i valori iscritti in bilancio e aggiornarli.Nella TRASFORMAZIONE
•
tutte le attività e passività vengono incluse nella stima•
i criteri da adottare tendono ad essere simili a quelli ordinariamente applicati nei bilanci di esercizio(logica di funzionamento)
•
l’eventuale valore economico potrebbe svolgere unicamente una funzione strumentale di “collaudo”.S T I M A D E L P A T R I M O N I O
Tutte le aree del patrimonio sono dunque interessate
I. I beni materiali potrebbero contenere voci completamente ammortizzate, ma ancora provviste di utilità
II. Alcuni beni immateriali, non presenti in bilancio perché ammortizzati, potrebbero essere ripristinati sulla base della loro utilità futura
III. I magazzini possono comprendere materiali ormai obsoleti IV. I crediti possono contenere spesso partite trascurate e
prive ormai di qualunque effettiva possibilità di recupero V. Per i debiti deve verificarsi che ogni impegno/rischio sia
stato adeguatamente considerato
VI. Potrebbe essere l’occasione per aggiornare valori storici troppo remoti
LA STIMA È SEMPRE NECESSARIA, ANCHE SE C’È SOLO CONTANTE.
S T I M A D E L P A T R I M O N I O
E’ nel senso ora indicato che va dunque inteso quanto prescritto dalla norma,
cioè che:
« il capitale deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi
dell’attivo e del passivo»
S T I M A D E L P A T R I M O N I O
La relazione di stima, meglio definibile “bilancio di
trasformazione”, deve pertanto offrire la rappresentazione di un
capitale prossima a quella di un bilancio ordinario di esercizio
Pur se trattasi di un bilancio
speciale per la circostanza in cui si redige
S T I M A D E L P A T R I M O N I O
Ci si interroga sul fatto se nelle s.p.a.
il controllo entro i 180 giorni successivi delle valutazioni del perito
– da parte degli amministratori –
sia da intendersi obbligatorio o meno
S T I M A D E L P A T R I M O N I O
BILANCIO DI CHIUSURA
(documento interno)
SITUAZIONE PATRIMONIALE (serve al perito)
EFFETTUATA LA TRASFORMAZIONE, SI PREDISPONE UN BILANCIO DI APERTURA E SI RILEVANO
NEI CONTI I VALORI INIZIALI DEGLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI DEL PATRIMONIO
A S P E T T I C O N T A B I L I
SE CON LA TRASFORMAZIONE SI PASSA AD UN REGIME GIURIDICO
DIFFERENTE, ANCHE LE
SCRITTURE CONTABILI DEVONO RIFLETTERE TALE PASSAGGIO
• Base informativa su cui il perito può impostare la propria relazione di stima
• Si riferisce a una data precedente a quella relativa al Bilancio di chiusura
• È predisposta in via extra-contabile
BILANCIO DI CHIUSURA
• Si tratta di un bilancio interno
• Eventuali utili emergenti da questo bilancio sono non distribuibili
• Si redigono le scritture di assestamento
SITUAZIONE PATRIMONIALE
A S P E T T I C O N T A B I L I
BILANCIO DI APERTURA
• È obbligatorio ed ha la finalità di dare una rappresentazione degli elementi componenti il patrimonio
• Esso ha una finalità di
“ autoinformazione ”
• Tale bilancio sarà composto solo dallo stato patrimoniale
A S P E T T I C O N T A B I L I
RETTIFICHE DI TRASFORMAZIONE
Dare Avere
Minori valori di attività Maggiori valori di attività Maggiori valori di passività Minori valori di passività
Saldo (a Cap. netto di trasformaz.) Saldo (da Cap. netto di trasformaz.)
CONTO
RETTIFICHE DI TRASFORMAZIONE
• I valori della perizia devono essere accolti, come valori limite, nella contabilità della società trasformata
• Contabilmente saranno rilevate svalu- tazioni e rivalutazioni, impiegando, in contropartita, il conto rettifiche di trasformazione.
A S P E T T I C O N T A B I L I
CAPITALE NETTO DI TRASFORMAZIONE
Dare Avere
Perdita di esercizio Capitale sociale Perdite esercizi precedenti Riserve
Rettifiche di trasformazione Utile di esercizio
Rettifiche di trasformazione
CONTO
CAP. NETTO DI TRASFORMAZIONE
• Il conto rettifiche di trasformazione sarà stornato al conto Capitale netto di trasformazione
• In esso si stornano altresì i saldi dei conti accesi alle diverse poste ideali del netto (Capitale sociale e riserve) accesi in sede di apertura delle scritture.
• Esso sarà, infine, girato ai conti Capitale sociale e Riserve della società trasformata.
A S P E T T I C O N T A B I L I
Pur se si accolgono nelle scritture tutti i valori della perizia di stima, l’entità del CS può essere liberamente fissata entro il tetto della stima del PN fatta dal perito
La ripartizione tra i soci:
deve avvenire di modo che siano garantite le proporzioni preesistenti
è necessario che il numero delle nuove azioni da emettere sia multiplo del cd “denominatore di riparto”.
IL NUOVO CAPITALE SOCIALE
NELL’EVENTUALITÀ DI UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE ULTERIORE, C’È L’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DI ALMENO IL 25%.
A S P E T T I C O N T A B I L I
Al termine del periodo in cui la trasformazione ha avuto effetto, dovrà essere redatto il bilancio di esercizio
in base a criteri ordinari
Tale bilancio coprirà, ovviamente, l’intero periodo, anche se, da un punto di vista fiscale, si confi- gurano due distinti periodi d’impo- sta se muta il regime fiscale
BILANCIO DI ESERCIZIO
A S P E T T I C O N T A B I L I
ARTT.
170-171 TUIR
1. REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE – 170 TUIR
2. TRATTAMENTO DEI PERIODI DI IMPOSTA – 170 TUIR
3. RIPORTO DELLE PERDITE – 170 TUIR
4. TRATTAMENTO “RISERVE DI UTILI” – 171 TUIR
P R O F I L I F I S C A L I
1
2
3 4
•
Se la trasformazione avviene, nel corso dell’esercizio, da una società con personalità giuridica in una società di persone, o viceversa, l’esercizio si scinde in due distinti periodi di imposta:
muta il regime fiscale ed il reddito di ciascuno di essi va tassato con i criteri propri del rispettivo soggetto di imposta.REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE 1
L’operazione di trasformazione in sé non produce redditi imponibili (o perdite fiscali) e neanche hanno rilevanza i maggiori valori iscritti in bilancio
e le minusvalenza da rilevare
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TRATTAMENTO DEI PERIODI DI IMPOSTA 2
P R O F I L I F I S C A L I
Per la compensazione delle perdite pregresse con i risultati dei periodi successivi occorre distinguere tra i tipi di trasformazione:
Nessun problema sorge se l’operazione riguarda esclusivamente società di capitali
Se la trasformazione avviene da società di persone in società di capitali, il riporto delle perdite a favore della seconda è precluso (restano di pertinenza dei soci)
Se la trasformazione avviene da società di capitali in società di persone, queste ultime possono scomputare le perdite pregresse dal proprio reddito, prima di individuare l’importo da imputare ai soci.28
RIPORTO DELLE PERDITE PREGRESSE 3
P R O F I L I F I S C A L I
Trasformazione di società persone in società di capitali – Il reddito è tassato in capo ai soci delle società di persone;
Trasformazione di società capitali in società di persone – Le riserve costituite in epoca anteriore alla trasformazione sono soggette a tassazione solo quando vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite;
Trasformazioni eterogenee
Se avviene tra società di capitale e enti commerciali (consorzio o società cooperativa) non ci sono conseguenze, in quanto il regime fiscale non muta
Se avviene tra società di capitale e enti non commerciali, essa comporta il realizzo in base al valore normale dei beni della società – a meno che questi non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente.