SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO
E VIGILANZA - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO
ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO
- A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI
- ALLA SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI
DISTACCATE E.N.P.A.L.S.
CIRCOLARE N. 4 del 3.2.1999 LORO SEDI
Protocollo n. 3/CS
- AI SERVIZI E UFFICI DELLA DIREZIONE
GENERALE
LORO SEDI
e, p.c. - AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO
OGGETTO: - AI SIGG. COMPONENTI IL COMITATO DI
Anno 1999: VIGILANZA PER LA GESTIONE DEL FONDO
minimale di retribuzione SPECIALE PER CALCIATORI, ALLENATORI DI
giornaliera imponibile CALCIO E SPORTIVI PROFESSIONISTI
massimale di retribuzione - AI SIGG. COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
giornaliera e annua imponibile - AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
contributo di solidarietà LORO SEDI
aliquota aggiuntiva 1% (art. 3-ter
legge 438/92).
Minimale di retribuzione giornaliera imponibile
L'art.1 del D.L. 29.7.1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella
legge 26.9.81, n. 537, stabilisce che i limiti minimi di retribuzione
giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi
convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale sono aumentati, ogni anno, nella stessa misura percentuale
delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art.19
della legge 30.4.1969, n.153.
Pertanto, detti limiti debbono essere rivalutati in relazione all'aumento
dell'indice medio del costo della vita calcolato dall' ISTAT, con arrotondamento
alle 10 lire per eccesso.
Il D.L. 9.10.1989, n.338, convertito nella legge 7.12.1989, n.389,
all'art.1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali pìù
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo.
Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure
di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni
sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione
previdenziale ed assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi
stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva.
Con l'art.2, comma 25, della legge 28.12.95, n.549, il legislatore ha
introdotto una norma interpretativa dell'art.1 del D.L. 338/89 convertito, con
modificazioni, nella legge 389/89 precisando che la disposizione di cui al
citato articolo 1 "si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di
contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali È quella
stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pìù rappresentative nella
categoria".
Si aggiunge, altresì, che ai sensi dell'art.7 della legge 638/83, modificato
dall'art.1,comma 2, del D.L.338/89, convertito nella legge 389/89, il limite
minimo di retribuzione giornaliera non può,tuttavia, essere inferiore al 9,5%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1^ gennaio di ciascun anno.
Tutto ciò premesso e considerato che , a decorrere dal 1^ gennaio 1999, la
variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita È risultata pari
all' 1,8% e che, per il settore dello spettacolo e dell'attività circense e
spettacolo viaggiante i limiti minimi variati per l'anno 1999, secondo i criteri
di cui alla legge 537/1981, sono risultati di importo inferiore al 9,5%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione, determinato per l'anno
1999 nella misura di L. 710.250 ( euro = 366,81),si rappresenta che dal periodo
di paga in corso alla data del 1^ gennaio 1999 il limite minimo di retribuzione
giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge, per tutti
i settori produttivi dianzi citati e senza alcuna distinzione tra le categorie
di lavoratori, È fissato in L. 67.474 (euro = 34,85).
A seguito della variazione del minimale di retribuzione giornaliera, a far
data dal 1^ gennaio 1999, risulta variata anche la misura della retribuzione
oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale
ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME") stipulati
ai sensi dell'art.5 del D.L. 30.10.1984, n.726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19.12.1984, n.863.
Come noto, a decorrere dall'1.1.1989, la retribuzione minima oraria si
determina moltiplicando il minimale giornaliero ( L. 67.474 ) per sei e
dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali
previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di
lavoro. Nell'ipotesi, pertanto, di contratti che prevedono l'effettuazione di 40
ore settimanali, la paga oraria È pari a L. 10.121 ( L. 67.474 X 6 : 40 ).
Si tiene a ribadire che gli obblighi contributivi, da parte dei datori di
lavoro, devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione in
trattazione solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di
retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali pìù rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla
data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale annuo della
base contributiva e pensionabile, previsto dall'art.2, comma 18, della legge
335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati calcolato nella misura dell'1,8%, È pari, per l'anno 1999, a
L.141.991.000 (euro = 73.332,23).
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del
31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il massimale
di retribuzione giornaliera imponibile (arrotondato) È pari a L. 1.035.000
(euro = 534,53).
Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi
massimali di retribuzione giornaliera imponibile ( arrotondati) risultano così
rivalutati:
Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera
in lire imponibile in lire
1.035.001 2.071.000 1.035.000
2.071.001 5.177.000 2.071.000
5.177.001 8.282.000 3.106.000
8.282.001 11.388.000 4.141.000
11.388.001 14.494.000 5.177.000
14.494.001 18.636.000 6.212.000
18.636.001 22.777.000 7.247.000
22.777.001 in poi 8.282.000
Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera
in euro imponibile in euro
534,54 1.069,58 534,53
1.069,59 2.673,70 1.069,58
2.673,71 4.277,30 1.604,12
4.277,31 5.881,41 2.138,65
5.881,42 7.485,53 2.673,70
7.485,54 9.624,69 3.208,23
9.624,70 11.763,34 3.742,76
11.763,35 in poi 4.277,30
Contributo di solidarietà
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla
data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il contributo di solidarietà
si applica:
- sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 1999, l'importo di
L. 141.991.000 (euro = 73.332,23).
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del
31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il
contributo di solidarietà si applica:
- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di
retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di
retribuzione giornaliera sopra indicate.
Aliquota aggiuntiva 1% ( art.3-ter legge 438/92)
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla
data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva l'aliquota aggiuntiva ( 1%)
si applica:
- sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 1999, l'importo di
L. 65.280.000 ( euro = 33.714,31) e sino al massimale annuo di retribuzione
imponibile pari a L. 141.991.000 (euro = 73.332,23).
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del
31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota
aggiuntiva ( 1%) si applica:
- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 1999,
l'importo di L. 209.231 (euro = 108,06) e sino al massimale di retribuzione
giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione
giornaliera precedentemente riportate.
Si precisa, inoltre, che qualora l'aliquota contributiva posta a carico del
lavoratore risulti superiore al 10%, l'aliquota aggiuntiva dell'1% non È dovuta.
SPORTIVI PROFESSIONISTI
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals successivamente alla
data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale annuo della
base contributiva e pensionabile, previsto dall'art.2, comma 18, della legge
335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati calcolato nella misura dell'1,8%, È pari, per l'anno 1999, a
L. 141.991.000 (euro = 73.332,23).
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile
Per gli sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data del
31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il
massimale di retribuzione giornaliera imponibile È pari a L. 455.099 (euro =
235,04).
Contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà introdotto, come noto, dal decreto legislativo
30 aprile 1997, n.166, È dovuto:
- sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di L. 141.991.000
(euro = 73.332,23) e fino all'importo annuo di L. 1.035.306.000 (euro =
534.690,93) per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals successiva-
mente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva;
- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di L. 455.099
(euro = 235,04) e fino all'importo giornaliero di L. 3.318.288 ( euro =
1.713,75) per gli sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data
del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con
precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligato-
rie.
Aliquota aggiuntiva 1% ( art.3 - ter L. 438/92)
Per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals successivamente alla
data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva l'aliquota aggiuntiva ( 1%)
si applica:
- sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 1999, l'importo di
L. 65.280.000 (euro = 33.714,31) e sino al massimale annuo di retribuzione
imponibile di L. 141.991.000 (euro = 73.332,23).
Per gli sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data del
31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota
aggiuntiva (1%) si applica:
- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 1999, l'importo
di L. 209.231 (euro = 108,06) e sino al massimale di retribuzione giornaliera
imponibile pari L. 455.099 (euro = 235,04).
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