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- AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI

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(1)

SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO

E VIGILANZA - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO

ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO

- A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-

PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI

- ALLA SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI

DISTACCATE E.N.P.A.L.S.

CIRCOLARE N. 4 del 3.2.1999 LORO SEDI

Protocollo n. 3/CS

- AI SERVIZI E UFFICI DELLA DIREZIONE

GENERALE

LORO SEDI

e, p.c. - AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: - AI SIGG. COMPONENTI IL COMITATO DI

Anno 1999: VIGILANZA PER LA GESTIONE DEL FONDO

minimale di retribuzione SPECIALE PER CALCIATORI, ALLENATORI DI

giornaliera imponibile CALCIO E SPORTIVI PROFESSIONISTI

massimale di retribuzione - AI SIGG. COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

giornaliera e annua imponibile - AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

contributo di solidarietà LORO SEDI

aliquota aggiuntiva 1% (art. 3-ter

legge 438/92).

(2)

Minimale di retribuzione giornaliera imponibile

L'art.1 del D.L. 29.7.1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella

legge 26.9.81, n. 537, stabilisce che i limiti minimi di retribuzione

giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi

convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e

assistenza sociale sono aumentati, ogni anno, nella stessa misura percentuale

delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art.19

della legge 30.4.1969, n.153.

Pertanto, detti limiti debbono essere rivalutati in relazione all'aumento

dell'indice medio del costo della vita calcolato dall' ISTAT, con arrotondamento

alle 10 lire per eccesso.

Il D.L. 9.10.1989, n.338, convertito nella legge 7.12.1989, n.389,

all'art.1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il

calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere

inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e

contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali pìù

rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti

individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello

(3)

previsto dal contratto collettivo.

Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure

di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni

sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione

previdenziale ed assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi

stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva.

Con l'art.2, comma 25, della legge 28.12.95, n.549, il legislatore ha

introdotto una norma interpretativa dell'art.1 del D.L. 338/89 convertito, con

modificazioni, nella legge 389/89 precisando che la disposizione di cui al

citato articolo 1 "si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di

contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da

assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali È quella

stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei

lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pìù rappresentative nella

categoria".

Si aggiunge, altresì, che ai sensi dell'art.7 della legge 638/83, modificato

dall'art.1,comma 2, del D.L.338/89, convertito nella legge 389/89, il limite

minimo di retribuzione giornaliera non può,tuttavia, essere inferiore al 9,5%

dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo

(4)

pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1^ gennaio di ciascun anno.

Tutto ciò premesso e considerato che , a decorrere dal 1^ gennaio 1999, la

variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita È risultata pari

all' 1,8% e che, per il settore dello spettacolo e dell'attività circense e

spettacolo viaggiante i limiti minimi variati per l'anno 1999, secondo i criteri

di cui alla legge 537/1981, sono risultati di importo inferiore al 9,5%

dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione, determinato per l'anno

1999 nella misura di L. 710.250 ( euro = 366,81),si rappresenta che dal periodo

di paga in corso alla data del 1^ gennaio 1999 il limite minimo di retribuzione

giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge, per tutti

i settori produttivi dianzi citati e senza alcuna distinzione tra le categorie

di lavoratori, È fissato in L. 67.474 (euro = 34,85).

A seguito della variazione del minimale di retribuzione giornaliera, a far

data dal 1^ gennaio 1999, risulta variata anche la misura della retribuzione

oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale

ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME") stipulati

ai sensi dell'art.5 del D.L. 30.10.1984, n.726, convertito, con modificazioni,

nella legge 19.12.1984, n.863.

Come noto, a decorrere dall'1.1.1989, la retribuzione minima oraria si

determina moltiplicando il minimale giornaliero ( L. 67.474 ) per sei e

(5)

dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali

previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di

lavoro. Nell'ipotesi, pertanto, di contratti che prevedono l'effettuazione di 40

ore settimanali, la paga oraria È pari a L. 10.121 ( L. 67.474 X 6 : 40 ).

Si tiene a ribadire che gli obblighi contributivi, da parte dei datori di

lavoro, devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione in

trattazione solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di

retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati

dalle organizzazioni sindacali pìù rappresentative su base nazionale, ovvero da

accordi collettivi o contratti individuali.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla

data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale annuo della

(6)

base contributiva e pensionabile, previsto dall'art.2, comma 18, della legge

335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati calcolato nella misura dell'1,8%, È pari, per l'anno 1999, a

L.141.991.000 (euro = 73.332,23).

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del

31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente

anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il massimale

di retribuzione giornaliera imponibile (arrotondato) È pari a L. 1.035.000

(euro = 534,53).

Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi

massimali di retribuzione giornaliera imponibile ( arrotondati) risultano così

rivalutati:

Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera

(7)

in lire imponibile in lire

1.035.001 2.071.000 1.035.000

2.071.001 5.177.000 2.071.000

5.177.001 8.282.000 3.106.000

8.282.001 11.388.000 4.141.000

11.388.001 14.494.000 5.177.000

14.494.001 18.636.000 6.212.000

18.636.001 22.777.000 7.247.000

22.777.001 in poi 8.282.000

Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera

in euro imponibile in euro

534,54 1.069,58 534,53

1.069,59 2.673,70 1.069,58

2.673,71 4.277,30 1.604,12

4.277,31 5.881,41 2.138,65

5.881,42 7.485,53 2.673,70

7.485,54 9.624,69 3.208,23

9.624,70 11.763,34 3.742,76

11.763,35 in poi 4.277,30

(8)

Contributo di solidarietà

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla

data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il contributo di solidarietà

si applica:

- sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 1999, l'importo di

L. 141.991.000 (euro = 73.332,23).

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del

31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente

anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il

contributo di solidarietà si applica:

- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di

retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di

retribuzione giornaliera sopra indicate.

Aliquota aggiuntiva 1% ( art.3-ter legge 438/92)

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla

data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva l'aliquota aggiuntiva ( 1%)

(9)

si applica:

- sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 1999, l'importo di

L. 65.280.000 ( euro = 33.714,31) e sino al massimale annuo di retribuzione

imponibile pari a L. 141.991.000 (euro = 73.332,23).

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del

31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente

anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota

aggiuntiva ( 1%) si applica:

- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 1999,

l'importo di L. 209.231 (euro = 108,06) e sino al massimale di retribuzione

giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione

giornaliera precedentemente riportate.

Si precisa, inoltre, che qualora l'aliquota contributiva posta a carico del

lavoratore risulti superiore al 10%, l'aliquota aggiuntiva dell'1% non È dovuta.

SPORTIVI PROFESSIONISTI

(10)

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals successivamente alla

data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale annuo della

base contributiva e pensionabile, previsto dall'art.2, comma 18, della legge

335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati calcolato nella misura dell'1,8%, È pari, per l'anno 1999, a

L. 141.991.000 (euro = 73.332,23).

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Per gli sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data del

31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente

anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il

massimale di retribuzione giornaliera imponibile È pari a L. 455.099 (euro =

235,04).

Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà introdotto, come noto, dal decreto legislativo

(11)

30 aprile 1997, n.166, È dovuto:

- sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di L. 141.991.000

(euro = 73.332,23) e fino all'importo annuo di L. 1.035.306.000 (euro =

534.690,93) per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals successiva-

mente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva;

- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di L. 455.099

(euro = 235,04) e fino all'importo giornaliero di L. 3.318.288 ( euro =

1.713,75) per gli sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data

del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con

precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligato-

rie.

Aliquota aggiuntiva 1% ( art.3 - ter L. 438/92)

Per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals successivamente alla

data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva l'aliquota aggiuntiva ( 1%)

si applica:

- sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 1999, l'importo di

L. 65.280.000 (euro = 33.714,31) e sino al massimale annuo di retribuzione

imponibile di L. 141.991.000 (euro = 73.332,23).

(12)

Per gli sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data del

31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente

anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota

aggiuntiva (1%) si applica:

- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 1999, l'importo

di L. 209.231 (euro = 108,06) e sino al massimale di retribuzione giornaliera

imponibile pari L. 455.099 (euro = 235,04).

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