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Infine, il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, ha disposto la sospensione dei versamenti IMU di giugno per la prima casa.

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IMU: l'acconto 2013

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 27 maggio 2013

la disciplina dell’IMU sta subendo continue modifiche normative, pur tuttavia si avvicina la scadenza del 17 giugno 2013 prevista per il pagamento della prima rata dovuta per il 2013: ecco un primo quadro delle regole per il calcolo dell’acconto

La disciplina dell’IMU (Imposta Municipale Unica, introdotta dal D.L. 201/2011, convertito dalla L.

214/2011) subisce continue modifiche normative, pur tuttavia si avvicina la scadenza del 17 giugno 2013 prevista per il pagamento della prima rata (acconto) dell’IMU dovuta per il 2013.

Per ultimo è intervenuto il D.L. n. 35/2013 (in corso di conversione in Legge, la conversione del citato D.L. n. 35/2013 deve avvenire entro il 7 giugno 2013 e cioè a ridosso della scadenza del pagamento della prima rata dell’IMU) e poi la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013 che ha anche evidenziato le difficoltà dal punto di vista organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (CAF) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti IMU.

Niente sanzioni, dunque, per eventuali errori che il contribuente potrà commettere, causa l’attuale confusione normativa in materia di IMU, almeno al momento del pagamento della prima rata previsto, attualmente, al 17 giugno 2013.

Infine, il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, ha disposto la sospensione dei versamenti IMU di giugno per la “prima casa”.

La Legge di stabilità 2013

La Legge n. 228/2012 (cd. Legge di stabilità 2013) ha fatto si che dal 2013 l’IMU (quale tributo municipale) affluisca solo nelle casse dei comuni, salvo per quanto concerne gli “immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”, il cui tributo di competenza andrà versato esclusivamente allo Stato: Anche per detti fabbricati, peraltro, è contemplata la possibilità di un afflusso di risorse all’ente locale, ma solo nel caso in cui sia prevista con apposita delibera una maggiorazione (comunque non superiore allo 0,3%) dell’aliquota standard dello 0,76%, che finirà comunque nelle casse statali, con evidente svantaggio per i possessori di detti fabbricati, posto che i comuni potranno solo incrementare l’aliquota nazionale unica, mentre in precedenza potevano anche ridurla.

E’, quindi, stata tolta la riserva statale del 50% dell’imposta, fino al 2012 gravante sul gettito degli immobili diversi dall’abitazione principale.

Viene in tal modo eliminato il percorso tortuoso cui i contribuenti sono stati costretti per il 2012, anno di prima applicazione del tributo (1).

A livello operativo, non è ancora stato precisato cosa debba intendersi per “immobili ad uso

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produttivo” di categoria catastale “D” e, quindi, quale sia l’esatto ambito oggettivo di estensione della nuova disposizione.

Immobili classificati nel gruppo catastale D

L’art. 13, comma 4, lett. d), del D.L. n. 201 del 2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, sia elevato a 65.

A decorrere dalla stessa data, l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina degli immobili classificati nel gruppo catastale D2, poiché:

– La lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

– la lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Pertanto, a causa delle modifiche normative, il calcolo per il versamento della prima rata deve essere effettuato tenendo conto, innanzitutto, del moltiplicatore elevato a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5.

Inoltre, considerato l’emendamento in via di approvazione parlamentare, i contribuenti applicano in ogni caso l’aliquota vigente nei dodici mesi dell’anno precedente per la fattispecie in questione, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore a quella standard.

Ovviamente, in sede di versamento della seconda rata dell’IMU, i contribuenti dovranno applicare l’aliquota dello 0,76% o quella eventualmente elevata dai comuni per l’anno 2013.

Peraltro, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013, ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento dell’IMU relativa a tale tipologia di fabbricati.

Prima rata IMU sulla base delle aliquote previste per il 2012

Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare 2/DF del 23 maggio 2013, con la quale ha precisato che il versamento può essere eseguito seguendo le disposizioni del disegno di legge di conversione del D.L. n. 35/2013

A seguito delle novità il D.L. n. 35/2013 non ripropone più le due date (quella del 16 maggio e del 16 novembre) allo scadere delle quali i contribuenti dovevano consultare il sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze per poter visionare le delibere e i regolamenti comunali ai fini della determinazione dell’imposta da versare.

Con le modifiche apportate dal DDL di conversione, il nuovo comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n.

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201/2011 stabilisce che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il versamento della prima rata deve essere eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre il versamento della seconda rata sarà eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul predetto sito internet alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta.

A tal fine, i Comuni dovranno inviare tali atti entro il 9 ottobre dello stesso anno.

In caso di mancata pubblicazione entro il 16 ottobre, infine, si applicheranno gli atti adottati per l’anno precedente.

Alla luce mutato quadro normativo, sono stati posti vari quesiti al Ministero dell’Economia concernenti, in particolare, le modalità di calcolo della prima rata dell’IMU da versare entro il 17 giugno 2013.

Anzitutto, il MEF, con la citata circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, ha chiarito che, sebbene il D.L. n. 35/2013 non sia stato ancora definitivamente convertito in Legge, i contribuenti potranno versare la prima rata dell’imposta tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento allo stesso decreto n. 35/2013.

Quindi, i contribuenti potranno scegliere di determinare la rata dell’IMU dovuta a giugno in due modi:

– sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti che alla data del 16 maggio 2013 erano pubblicati sul sito www.finanze.it (quindi sulla base delle disposizioni contenute nel testo originario dell’art. 10 comma 4 del D.L. n.

35/2013);

– sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (sulla base delle disposizioni contenute nel DDL. di conversione del D.L. n. 35/2013).

In quest’ultimo caso, occorre fare riferimento esclusivamente alle aliquote e alle detrazioni applicate nel 2012, ma non anche agli altri elementi relativi al tributo.

Per quanto concerne il presupposto impositivo e la base imponibile, infatti, si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.

Si può, ad es., prospettare il caso in cui, nel 2013, l’immobile venga destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente.

In tal caso, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

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Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso.

Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato l’immobile nel corso dell’anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi.

Si supponga, ad es., che:

– il contribuente abbia acquistato un immobile, non destinato ad abitazione principale, il 1°

ottobre 2012. In tal caso, il soggetto passivo, entro il 17 giugno 2013, dovrà calcolare l’IMU dovuta per l’anno 2013 sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell’anno 2012 abbia avuto il possesso dell’immobile per soli tre mesi;

– il contribuente, al momento del pagamento della prima rata non ha avuto il possesso dell’immobile per sei mensilità, avendolo venduto il 28 marzo 2013, possedendolo, dunque, nell’anno 2013 per soli tre mesi. Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo imporre al soggetto passivo IMU di calcolare l’imposta sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest’ultimo l’onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l’anno in corso – in violazione del disposto dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale stabilisce che l’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso – costringendolo, poi, a presentare istanza di rimborso per l’ammontare del tributo versato in eccedenza.

Alla luce di queste precisazioni si può, quindi, concludere che in tal caso l’interessato, entro il 17 giugno 2013, dovrà versare l’IMU dovuta per l’anno 2013, commisurandola ai tre dodicesimi dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente.

Versamento di giugno

Il versamento dell’acconto IMU 2013 potrà essere effettuato, alternativamente, mediante utilizzo del Modello F24 o con bollettino postale: Questa seconda possibilità non è ammessa per i soggetti titolari di partita Iva, i quali devono infatti obbligatoriamente trasmettere il Modello F24 in forma telematica (essenzialmente: mediante home banking, Fisconline o Entratel), mentre per gli altri contribuenti è possibile anche la presentazione della delega di pagamento in formato cartaceo presso banche o uffici postali.

Per chi compila il Modello F24 valgono ancora, in linea di principio e salvo diversa comunicazione che dovesse nel frattempo essere diffusa dal Ministero, i codici tributo istituiti dalla n. 35/E del 2012 e da esporre nella colonna “Importi a debito versati” della “Sezione Imu e altri tributi locali” della delega di pagamento, ovvero:

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– 3912, denominato “Imu – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”, non utilizzabile, però, per questo acconto, per effetto della sospensione, salvo che per quanto concerne i cd. immobili di pregio (2);

– 3916, denominato “Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;

– 3918, denominato “Imu – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

– 3919, denominato “Imu – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”.

Per effetto delle novità apportate dalla Legge di stabilità 2013, non sarà più necessaria (salvo per gli immobili categoria “D” per i quali le municipalità abbiano introdotto una maggiorazione dell’aliquota standard) la suddivisione (utilizzando due codici tributo) tra Comune e Stato: per tutti i terreni e i fabbricati, infatti, l’acconto 2013 è dovuto esclusivamente al Comune, fatta eccezione per gli “immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”, ove la compresenza del versamento (e del doppio codice tributo da utilizzare) è possibile in caso di attivazione da parte del Comune, restando viceversa il relativo gettito di pertinenza esclusiva dello Stato.

Per ultimo, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 33/E del 21 maggio 2013 ha istituito nuovi codici tributo per i versamenti riferiti a fabbricati rurali strumentali accatastati D/10, il cui gettito, quindi, andrà corrisposto allo Stato:

– 3925 (359E nel caso di compilazione del Mod. F24EP), denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;

– 3930 (360E nel caso di compilazione del Mod. F24EP), denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Anche tali codici andranno esposti nella Sezione “Imu e altri tributi locali” del Mod. F24 e i codici 3925 e 359E potranno essere altresì utilizzati per l’Imu dovuta in relazione ai fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria “D” (per gli edifici rurali diversamente accatastati andrà invece utilizzato il codice 3913 o 350E).

Note:

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Come è noto, in occasione dell’acconto di giugno dello scorso anno (2012), era avvenuta la spaccatura del tributo dovuto (salvo che per l’abitazione principale) in due parti uguali, pari allo 0,38% ciascuna, destinate ’una allo Stato e l’altra al Comune di ubicazione degli immobili posseduti e, successivamente, a dicembre, un conguaglio a saldo, con la difficoltà di gestire le differenze di aliquota rispetto a quella standard, fermo restando lo 0,38% annuo comunque dovuto all’Erario.

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(2)

Il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, ha disposto la sospensione dei versamenti Imu di giugno in relazione alla “prima casa” e ad altre specifiche tipologie di fabbricati e terreni.

In particolare, non dovranno pagare l’acconto dell’IMU:

– le abitazioni principali e relative pertinenze;

– le abitazioni degli Iacp (Istituti autonomi per le case popolari) e degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;

– i fabbricati delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale, unitamente alle relative pertinenze;

– i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Posto che il Decreto Legge non individua una diversa interpretazione, per pertinenze dell’abitazione principale devono intendersi quelle cui fa riferimento l’art. 13, comma 2, del D.L.

201/2011, ovvero le unità immobiliari a servizio della “prima casa” ricadenti in una delle seguenti categorie catastali:

– C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero);

– C/6 (garage o posto auto);

– C/7 (tettoia).

Può costituire pertinenza una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali di cui sopra, tenendo altresì conto del fatto che non deve esistere altro locale con medesime caratteristiche tipologiche già censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima: ne discende che, ad es., in presenza di due autorimesse di proprietà del medesimo contribuente, una non dovrà pagare la rata Imu di giugno e l’altra sì.

Saranno, invece, normalmente tenuti al pagamento di giugno i soggetti passivi in possesso di altri immobili, ivi compresi quelli che, pur se adibiti ad abitazione principale, appartengono alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici): si tratta dei cd. fabbricati di maggior pregio.

Anche per i beneficiati si tratta, tuttavia, al momento, di una “sospensione” e non di un’esenzione. Si ha, cioè, solo un differimento temporaneo dell’obbligo di pagamento al 16 settembre 2013.

Vincenzo D’Andò

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