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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino

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Fonti normative e regolamentari di riferimento

La fonte normativa va ricercata nel Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005: ”Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”.

Il Consiglio Nazionale ha altresì adottato, nel gennaio 2008, il “Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale” - che disciplina l’attività di formazione per i Dottori Commercialisti, i Ragionieri Commercialisti e gli Esperti Contabili - e le “Linee guida per la redazione del regolamento per la formazione professionale continua dell’Ordine territoriale”, al fine di fornire agli Ordini locali uno strumento omogeneo di regolamentazione.

Premesse

Con la rivisitazione dell’intera disciplina, disposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel gennaio 2008, in osservanza ai principi dettati in materia dal Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, va osservato come la formazione professionale continua sia divenuta obbligo giuridico - oltre che deontologico - per gli Iscritti nell’Albo Ordinario che esercitino la Professione di Dottore Commercialista, di Ragioniere Commercialista e di Esperto Contabile e che non versino nelle fattispecie di esenzione temporanea od esonero di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento.

Tanto premesso, va evidenziato quanto segue:

a) l’attività di formazione professionale continua rientra nelle attribuzioni del Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 29, comma 1., lettere d), e), m) e p) del D.Lgs.

139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale medesimo, rispettivamente, coordina e promuove l’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine, valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione.

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b) La formazione professionale continua rientra tra le funzioni istituzionali che l’Ordine è chiamato a svolgere nel rispetto del disposto di cui all’art. 12, comma 1., lettera r) del già citato D.Lgs. 139/2005, che dispone che l’Ordine territoriale promuova, organizzi e regoli la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri Iscritti e vigili sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

L’Ordine, conseguentemente, è Ente Formatore Istituzionale.

c) La formazione professionale continua si sostanzia nell’attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento, mantenimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale del Dottore Commercialista, del Ragioniere Commercialista e dell’Esperto Contabile, attraverso la messa a disposizione, a favore degli Iscritti, di eventi formativi a partecipazione collettiva od a fruibilità a distanza – in diretta od on demand - anche se svolti all’estero, previa inclusione dei medesimi nei programmi formativi degli Ordini territoriali ovvero direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Rientrano nell’attività di formazione altresì “attività formative particolari” di cui all’art. 8 del presente regolamento.

d) La formazione professionale continua è svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale degli Iscritti all’Albo, a garanzia dell’interesse pubblico, ed è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale medesima.

e) La corretta esecuzione della funzione formativa istituzionale demandata all’Ordine è oggetto di vigilanza da parte del Consiglio Nazionale (art. 29 del D.Lgs.

139/2005).

f) Il nostro Ordine garantisce una formazione professionale continua svolta, in via principale e privilegiata, dalla Categoria per la Categoria, attraverso l’attività di volontariato dei propri Iscritti e con il supporto ed il contributo della Fondazione

“Piero Piccatti”, degli Enti Strumentali, delle Associazioni di Categoria, dei Gruppi di

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Lavoro, della Docenza Universitaria e di altre Istituzioni e Professionalità sul territorio.

Ciò ha consentito in passato - e si confida possa consentire in futuro - che tale attività venga svolta in forma gratuita.

g) Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2009 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli Iscritti.

L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre (art. 4 del regolamento nazionale).

h) Gli eventi formativi hanno ad oggetto le materie inerenti l’attività professionale del Dottore Commercialista, del Ragioniere Commercialista e dell’Esperto Contabile, di cui all’elenco redatto dal Consiglio Nazionale.

i) Per l’assolvimento dell’obbligo formativo, l’Iscritto è tenuto (art. 5, 2° comma, del Regolamento Nazionale) ad acquisire novanta crediti triennali - con un minimo di venti crediti annuali – ed a documentare all’Ordine, anche mediante autocertificazione, l’attività di formazione effettivamente svolta.

Almeno tre crediti annuali devono derivare da attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, le tariffe e l’organizzazione dello studio professionale.

Tramite le attività di formazione a distanza gli Iscritti possono acquisire un massimo di quindici crediti formativi annuali.

l) Qualora l’Iscritto consegua, in un anno, più di venti crediti formativi, i crediti eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere all’obbligo formativo triennale ma non possono sostituire i venti crediti formativi minimi da conseguire in ogni anno formativo (a titolo di esemplificazione: 20+20+50 = 90 crediti formativi triennali).

Per contro non è possibile riportare, nel computo dei crediti di un triennio, i crediti maturati nei trienni precedenti.

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m) I crediti formativi vengono attribuiti secondo il parametro 1 ora = 1 credito formativo; porzione pari o superiore ai trenta minuti = 1 credito formativo.

Articolo 1. – Funzione del regolamento di attuazione

1.1. Il presente regolamento attuativo della formazione professionale continua dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo- Torino viene redatto nell’osservanza delle “Linee Guida per la redazione del regolamento per la formazione professionale continua dell’Ordine territoriale”, a cura del Consiglio Nazionale, al fine di contribuire a garantire trasparenza ed uniformità normativa sul territorio nazionale.

Esso è finalizzato:

ƒ ad individuare un’impostazione maggiormente aderente alla realtà locale ed alle esigenze operative e logistiche nelle more palesatesi, ottimizzando, così, l'esperienza maturata;

ƒ a disciplinare, nel quadro del regolamento nazionale, compiti ed attribuzioni istituzionali dell’Ordine, che si concretizzano nel promuovere, organizzare e regolare la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri Iscritti e nel vigilare sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi, nei modi, nei tempi ed attraverso gli strumenti che di seguito verranno illustrati.

Articolo 2. – Programma formativo a partecipazione collettiva ed a fruibilità a distanza, in diretta od on demand

2.1 Il Consiglio dell’Ordine, esaminate le proposte programmatiche della propria Commissione Consultiva per la formazione professionale continua, redige il programma formativo, a partecipazione collettiva ed a fruibilità a distanza - in diretta od on demand - comprendente altresì le attività formative organizzate o sviluppate da soggetti terzi nella circoscrizione di nostra competenza ovvero al di fuori del territorio italiano, se organizzate dal nostro Ordine.

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2.2. Il programma formativo deve contenere le indicazioni e notizie di cui all’art. 8 del regolamento nazionale.

2.3. Non rientrano nel programma formativo le “attività formative particolari” di cui all’art. 3, comma 1., lettera c), del regolamento nazionale ed all’art. 8 del presente regolamento.

2.4. Il programma formativo – che non può riferirsi ad un periodo superiore all’anno solare - è finalizzato al mantenimento della conoscenza, all’approfondimento ed all’aggiornamento di tematiche di interesse professionale collettivo e, comunque, rientranti nell’elenco delle materie individuate dal Consiglio Nazionale.

2.5. Stante l’assoluta dinamicità della nostra Professione, si prevede che il programma non possa che essere redatto in progress, con variazioni ed integrazioni in corso di periodo formativo annuale, e con tempistiche di programmazione dettate dalle esigenze operative e strutturali locali.

2.6. Il programma formativo, validato dal Consiglio dell’Ordine, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attraverso il caricamento nell’area riservata del portale all’uopo predisposto, per il relativo accreditamento.

Articolo 3. – Eventi formativi istituzionali a partecipazione collettiva ed a fruibilità a distanza, in diretta od on demand

3.1. Il Consiglio dell’Ordine, al fine della realizzazione del programma di formazione professionale continua, può avvalersi di strutture e mezzi propri – in primis della Fondazione “Piero Piccatti” e degli Enti Strumentali di Categoria – promuovendo i cosiddetti “Eventi formativi istituzionali” - ovvero conferire apposito incarico a soggetti terzi – i cosiddetti “Eventi formativi a cura di Enti Terzi”.

3.2. La Commissione formazione professionale continua, la Fondazione “Piero Piccatti”, le Commissioni Istituzionali, i Gruppi di Lavoro che operano a supporto del

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Consiglio dell’Ordine, le Associazioni di Categoria, i tutti singolarmente o con il contributo degli Enti Strumentali del nostro Ordine, promuovono l’organizzazione di incontri di studio, convegni, seminari, corsi, masters o eventi similari, od ancora di eventi a fruizione a distanza – in diretta od on demand - che sottopongono all’approvazione del Consiglio dell’Ordine per il tramite della Commissione competente, ai fini dei successivi inserimento nel programma formativo e accreditamento da parte del Consiglio Nazionale.

3.3. Per garantire una tempestiva e capillare informazione agli Iscritti, viene disposto l'invio, a mezzo posta elettronica, di circolari periodiche nelle quali viene dato conto della programmazione degli eventi istituzionali della formazione professionale continua.

Tali informazioni sono altresì accessibili on line, sul sito internet dell’Ordine, attraverso la consultazione delle sezioni “Circolari” ed "Agenda del mese"

(quest’ultima è il calendario periodico, riepilogativo degli eventi organizzati e promossi dall’Ordine, disponibile a decorrere dall’ultima decade del mese precedente quello di riferimento).

3.4. L’attività formativa istituzionale offerta agli Iscritti è, di regola, a titolo gratuito.

Per sostenerne la gratuità, il Consiglio dell’Ordine può – fra l’altro - usufruire del contributo, anche sostanziale, della Fondazione Piero Piccatti, degli Enti Strumentali e di Enti ed Aziende Pubblici o Privati, fermi restando la direzione, la responsabilità ed il controllo in capo all’Ordine nello svolgimento dell’evento formativo che , in ogni caso, sarà a partecipazione collettiva ovvero fruibile a distanza.

Articolo 4. – Iscrizione e frequenza agli eventi formativi istituzionali collettivi

4.1. L’iscrizione ai singoli ”Eventi formativi istituzionali collettivi” viene disposta secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative trasmesse agli Iscritti.

L’adesione avviene, comunque, in via telematica, attraverso siti internet ovvero a mezzo della posta elettronica.

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4.2. La partecipazione agli eventi è riservata in via primaria agli Iscritti – o Iscrivendi - all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea- Pinerolo-Torino; esclusivamente in caso di disponibilità residuali può essere consentita la partecipazione di Iscritti ad altri Ordini Professionali.

4.3. Le iscrizioni, eseguite con le modalità di cui ai precedenti punti 4.1. e 4.2., sono accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e, comunque, sino al secondo giorno precedente l’evento.

E’ disposta la gestione di una lista d’attesa che consente, agli Iscritti al nostro Ordine che si siano prenotati nei tempi utili, di partecipare all’evento all’eventuale manifestarsi di ulteriori disponibilità.

4.4. Le disdette delle prenotazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore, devono esser comunicate entro il secondo giorno precedente l’evento, venendone meno ogni utilità e fruibilità se disposte nell’imminenza dell’inizio dell’incontro di studio.

4.5. La reiterata ed ingiustificata assenza ad eventi formativi per i quali l'Iscritto ha disposto la prenotazione - in carenza di disdetta nei termini di cui al precedente punto 4.4. - è oggetto di formale richiamo da parte del Consiglio dell’Ordine.

La partecipazione di soggetto diverso dal Dottore Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile che ha, a proprio nome, disposto la prenotazione (Collaboratore di Studio, Tirocinante…) è consentita solo se comunicata alla Segreteria dell’Ordine prima dell’inizio dell’incontro di studio.

4.6. La partecipazione all’evento viene rilevata, dalla Segreteria, al momento dell’accesso, attraverso la registrazione nominativa del Dottore Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile che preventivamente si sia prenotato secondo le modalità di cui ai precedenti punti 4.1. e 4.2..

Il personale addetto alla registrazione non è legittimato a consentire l’ingresso in sala – e ciò anche in presenza di posti liberi – a coloro che non abbiano disposto la procedura di preventiva iscrizione.

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4.7. Qualora l’accesso avvenga decorsi trenta minuti dall’inizio dell’evento, è altresì annotato, su apposito registro, l’orario di ingresso.

Qualora l’Iscritto lasci l’evento prima della sua conclusione è altresì annotato, su apposito registro, l’orario di sua uscita.

4.8. Al termine di ogni incontro formativo partecipativo – o comunque allorquando l’Iscritto decide di lasciare l’evento – il Dottore Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile è tenuto a ritirare personalmente il certificato di partecipazione, preventivamente vistato dall’Ordine con apposito timbro.

Tale documento riporta nome e cognome dell’interessato, l’indicazione dell’Ordine di appartenenza e dei riferimenti all’evento formativo, l’orario di inizio dell’incontro (o di accesso dell’Iscritto) e del suo termine (o di uscita dell’Iscritto).

Articolo 5. – Iscrizione e frequenza agli eventi formativi istituzionali a distanza, in diretta od on demand

5.1. L’iscrizione ai singoli ”Eventi formativi istituzionali a distanza” viene disposta secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative trasmesse agli Iscritti.

L’adesione avviene, comunque, in via telematica, attraverso siti internet.

5.2. La partecipazione agli eventi è riservata in via esclusiva agli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino.

5.3. Le iscrizioni, eseguite con le modalità di cui ai precedenti punti 5.1. e 5.2., sono accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e, comunque, entro le ore 18.00 del giorno precedente l’evento - o la sua fruizione – onde consentire al sistema la corretta gestione del flusso dati.

E’ disposta la gestione di una lista d’attesa che consente, agli Iscritti al nostro Ordine che si siano prenotati nei tempi utili, di partecipare all’evento all’eventuale manifestarsi di ulteriori disponibilità.

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5.4. Le disdette delle prenotazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore, devono esser comunicate entro il giorno precedente l’evento – o la sua fruizione - venendone meno ogni utilità e fruibilità se disposte nell’imminenza dell’inizio dell’incontro di studio.

5.5. La reiterata ed ingiustificata mancata fruizione di eventi formativi per i quali l'Iscritto ha disposto la prenotazione - in carenza di disdetta nei termini di cui al precedente punto 5.4. - è oggetto di formale richiamo da parte del Consiglio dell’Ordine.

La partecipazione di soggetto diverso dal Dottore Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile che ha, a proprio nome, disposto la prenotazione (Collaboratore di Studio, Tirocinante…) non è consentita.

5.6. La partecipazione all’evento viene rilevata dal sistema operativo attraverso la verifica dei tempi di accesso e navigazione internet e la raccolta – in termini temporali e sostanziali - dei riscontri a quesiti, attinenti l’evento formativo in trasmissione, che, ad intervalli preimpostati, vengono visualizzati sul video.

5.7. Al termine di ogni incontro formativo a distanza – o comunque allorquando l’Iscritto decide di interrompere il collegamento internet – il Dottore Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile riceve, a mezzo posta elettronica, il certificato di partecipazione, automaticamente generato dal sistema operativo sulla scorta dei dati acquisiti di cui al precedente punto 5.6..

Tale documento riporta nome e cognome dell’interessato, l’indicazione dell’Ordine di appartenenza e dei riferimenti all’evento formativo, l’orario di inizio dell’incontro (o di fruizione da parte dell’Iscritto) e del suo termine (o di cessazione di fruizione da parte dell’Iscritto).

Articolo 6. – Certificati di partecipazione ad ”Eventi formativi istituzionali collettivi ed a distanza” ed attività di controllo a cura dell’Ordine

6.1. La presenza degli Iscritti agli eventi formativi partecipativi istituzionali viene verificata dall’Ordine attraverso le risultanze della procedura di prenotazione e della registrazione nominativa all’ingresso in sala di cui al precedente punto 4..

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6.2. La presenza degli Iscritti agli eventi formativi a distanza – in diretta od on demand - viene verificata dall’Ordine attraverso le risultanze della procedura di cui al precedente punto 5..

6.3. Il numero dei crediti formativi maturati per la partecipazione ad eventi formativi collettivi in sala viene dichiarato, dall’Iscritto, nella misura di cui al punto m) delle “Premesse” del presente regolamento, in calce al certificato di cui al precedente punto 4.8, rilasciato in occasione dell’evento.

Tale attribuzione, così come gli elementi e fatti che la supportano, costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – che il Dottore Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile sottoscrive, assumendo la conseguente responsabilità.

In allegato si acclude fac-simile del ”Certificato di partecipazione ad evento formativo istituzionale” (Allegato “A”).

6.4. Il numero dei crediti formativi maturati per la partecipazione ad eventi formativi a distanza, in diretta od on demand, viene attestato telematicamente dal sistema operativo, nella misura di cui al punto m) delle “Premesse” del presente regolamento.

6.5. Le certificazioni di partecipazione ad eventi formativi collettivi o a distanza vanno custodite dall’Iscritto e non devono essere trasmesse all’Ordine, salvo espressa richiesta.

Articolo 7. – Eventi formativi a partecipazione collettiva o a distanza, in diretta od on demand, a cura di Enti Terzi

7.1. L’Ordine, nella realizzazione del proprio programma e con la finalità di rendere l’offerta formativa maggiormente diffusa e varia, può altresì aderire ad iniziative di soggetti terzi, a partecipazione collettiva o a distanza, gratuite o a pagamento.

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7.2. In tale ambito, l’Ordine può prendere in considerazione singoli e specifici eventi, proposti e realizzati da qualificati Enti Organizzatori, includendoli nel proprio programma formativo per il relativo accreditamento da parte del Consiglio Nazionale.

7.3. La procedura per ottenere, da parte degli Enti Organizzatori richiedenti, l’inserimento di uno o più eventi nel programma formativo del nostro Ordine è la seguente:

ƒ l’Ente propone, al Consiglio dell’Ordine, uno o più eventi, organizzati in programma, almeno 50 giorni prima della relativa data di svolgimento.

ƒ Il programma deve contenere ed indicare:

1. la tipologia degli eventi formativi (a partecipazione collettiva o a distanza);

2. gli argomenti oggetto di trattazione (specificandone, altresì, i riferimenti alfanumerici di cui all'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi, approvato dal Consiglio Nazionale nel gennaio 2008);

3. la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ore;

4. le date previste;

5. il luogo di svolgimento degli eventi formativi che – di regola – rientra nella circoscrizione territoriale di competenza dell’Ordine;

6. la capienza della sala che ospita l’evento formativo;

7. l’eventuale costo di partecipazione individuale;

8. l’indicazione e la qualifica dei Relatori.

ƒ Qualora l’evento sia fruibile a distanza, l’Ente Organizzatore è altresì chiamato

a fornire all’Ordine ulteriori informazioni di carattere tecnico, come da regolamentazione e-learning a cura del Consiglio Nazionale.

7.4. L’istanza, unitamente al sopra citato programma analitico, alla scheda tecnica ed al documento di accettazione del presente regolamento attuativo (questi ultimi due, in fac- simili in allegato al presente regolamento, Allegati “E” e “F”), vanno trasmessi alla

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Segreteria dell’Ordine, nel rispetto del già indicato termine di 50 giorni dalla data di svolgimento dell’evento o di inizio del corso.

7.5. Il Consiglio dell’Ordine sottopone la richiesta al preventivo vaglio della Commissione consultiva competente e, se ritenuta meritevole, la invia al Consiglio Nazionale per il relativo accreditamento.

7.6. Il Consiglio dell’Ordine dà comunicazione, senza indugio, all’Ente Organizzatore, dell’avvenuto inserimento dell’evento nel programma formativo dell’Ordine e, a responso ottenuto, altresì dell’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale.

7.7. Nelle more di quanto precede, l’Ente Organizzatore è legittimato a rendere pubblico l’inserimento dell’evento nel programma formativo dell’Ordine solo a seguito di relativa esplicita autorizzazione da parte del Consiglio e con la seguente dizione: “L’evento è inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino al fine del riconoscimento dei relativi crediti”.

L’Ordine non dispone, in merito, alcuna comunicazione informativa agli Iscritti, non trattandosi di evento formativo istituzionale.

7.8. E’ fatto tassativo divieto all’Ente Organizzatore di spendere la dizione “evento in corso di accreditamento” o simili od, ancora, “ente accreditato”, dando così luogo ad indebite strumentalizzazioni di natura pubblicitaria; ed invero l’autorizzazione dell’Ordine non può che riguardare uno o più eventi ed “… in nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l’osservanza delle condizioni stabilite dall’Ordine che lo ha incaricato.” (art. 11, secondo comma, del regolamento nazionale).

7.9. L’Ente Organizzatore provvede a trasmettere all'Ordine, non appena disponibile, copia dello stampato di invito e di tutta l'eventuale documentazione informativa inviata – a propria cura – agli Iscritti all’Ordine medesimo.

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7.10. Poichè l’Ente Organizzatore, con riferimento agli eventi accreditati, opera sotto la direzione ed il controllo dell’Ordine, ogni qualsivoglia iniziativa esulante dalle operazioni di registrazione e certificazione della partecipazione va preventivamente illustrata per la relativa condivisione ed approvazione. Il Consiglio dell’Ordine si riserva la facoltà di procedere, in occasione dello svolgimento degli eventi medesimi, a controlli attraverso propri Delegati, con la piena collaborazione dell’Ente Organizzatore.

7.11. L’Ente Organizzatore si impegna a fornire l’elenco dei Dottori Commercialisti/Ragionieri Commercialisti/Esperti Contabili, iscritti all’evento, almeno sette giorni lavorativi prima della relativa data di svolgimento nonché a trasmettere, in caso di intervenute successive variazioni (ulteriori iscrizioni, cancellazioni), l’elenco definitivo degli effettivi partecipanti. Tale ultimo eventuale documento dovrà essere inviato all’Ordine nel termine di sette giorni lavorativi dall’evento.

7.12. L’Ente Organizzatore si impegna, in caso di fruizione in sala, ad effettuare la verifica dell’identità personale dei partecipanti all’incontro formativo, registrando il nominativo di colui che effettivamente prende parte ai lavori. Nessuna rilevanza assume il nominativo del soggetto che effettua la prenotazione e che può rivelarsi differente da quello del partecipante all’evento.

7.13. L’Ente Organizzatore si impegna a vistare ed a consegnare, al termine dei lavori, ai soli Dottori Commercialisti/Ragionieri Commercialisti/Esperti Contabili, un proprio certificato di partecipazione dal quale si evincano le generalità dell’interessato, il riferimento analitico all’evento formativo e l’effettiva durata della partecipazione dell’interessato (orario di ingresso e di uscita se difformi dall’orario di inizio e di termine del convegno).

7.14. Segnatamente alla formazione collettiva in sala, si applica il disposto del precedente punto 4.8..

La relativa documentazione è quella di cui all’Allegato “B” (“Certificato di partecipazione ad evento formativo organizzato da Enti Terzi” ) .

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7.15 Segnatamente alla formazione a distanza – in diretta od on demand - si applica il disposto del precedente punto 5.7..

7.16. Le certificazioni di partecipazione ad eventi formativi collettivi o a distanza vanno custodite dall’Iscritto e non devono essere trasmesse all’Ordine, salvo espressa richiesta.

Articolo 8. – Attività formative particolari

8.1. Gli Iscritti che hanno titolo al riconoscimento di crediti formativi in conseguenza dello svolgimento di “Attività formative particolari” , così come previsto dall’art. 3, comma 1, punto c., del regolamento nazionale, possono documentarle all’Ordine in occasione della verifica annuale sull’attività formativa svolta, disposta dall’Ordine con modalità e tempi di cui al successivo articolo 9.

8.2. Per “Attività formative particolari” si intendono quelle di cui all’art. 7, terzo comma, delle “Linee Guida” a cura del Consiglio Nazionale.

8.3. Si applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 6.3..

Articolo 9. – Attività di vigilanza a cura dell’Ordine

9.1. L’Ordine è tenuto a verificare annualmente il conseguimento dei crediti formativi da parte degli Iscritti, nella misura minima di cui all’articolo 5 del regolamento nazionale in materia, a cura del Consiglio Nazionale.

Tale controllo è effettuato sulla base di un documento riepilogativo di “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” che l’Iscritto è tenuto a compilare e trasmettere, alla Segreteria dell’Ordine, entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento all’attività di formazione professionale continua svolta nell’anno solare precedente.

In tale attestazione va altresì evidenziato l’eventuale svolgimento di attività formative particolari di cui al precedente punto 8..

Si acclude il relativo fac-simile (Allegato “C”) .

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9.2 La verifica triennale di cui al regolamento del Consiglio Nazionale (articolo 5) viene effettuata dall’Ordine sulla base di un “Certificato Riepilogativo Triennale” dei tre certificati annuali (Allegato “D”), redatto dall’Iscritto e trasmesso unitamente al certificato relativo all’ultimo anno del triennio e di cui al punto precedente (Allegato “C” ) .

9.3. Alle attestazioni di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2 non devono essere allegati i singoli certificati di partecipazione agli eventi formativi, ritirati e custoditi dagli interessati.

Gli Iscritti sono tenuti a conservare tali certificati di partecipazione agli eventi formativi cui hanno preso parte - istituzionali e non – nonché quelli di cui al precedente punto 8.2, per l’esibizione a richiesta dell’Ordine, e ciò sino alla fine dell’anno successivo ad ogni triennio formativo di riferimento (a titolo esemplificativo: 31/12/2009 per il triennio 2006/2008).

9.4. Qualora l’Iscritto abbia smarrito la certificazione/ autocertificazione di frequenza ad eventi formativi istituzionali e non, o alle attività formative particolari, può, comunque, attestare – sotto la propria piena responsabilità - la relativa partecipazione nel documento riepilogativo annuale di cui al precedente punto 9.1. e nel documento riepilogativo triennale di cui al precedente punto 9.2..

9.5. Gli Iscritti sono tenuti a documentare il conseguimento di crediti formativi mediante la presentazione dei certificati di partecipazione ai singoli eventi esclusivamente ed unicamente su richiesta dell’Ordine.

9.6. La Segreteria dell’Ordine non è autorizzata a disporre, su istanza dell’interessato, alcuna verifica o ricerca finalizzata a riscontrare e/o documentare l’effettiva partecipazione dell’Iscritto ad eventi formativi istituzionali per i quali egli abbia smarrito il relativo certificato di partecipazione o non sia in possesso di dati che non ha avuto cura di documentare o conservare .

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9.7. Tra coloro che non provvederanno nei termini e con le modalità di cui ai punti 9.1. e 9.2. l’Ordine, con apposita deliberazione del suo Consiglio, disporrà controlli secondo criteri, tempi e modalità ritenuti, di volta in volta, più opportuni.

Allo stesso modo, potranno esser disposti controlli relativi alle “Dichiarazioni sostitutive di certificazione” presentate all’Ordine a mente dell’art. 9.1. e dell’art. 9.2..

Articolo 10. – Esenzioni ed esoneri

10.1. Sono tacitamente esonerati dall’obbligo di formazione professionale continua gli Iscritti nell’Elenco Speciale

10.2. Sono tacitamente esonerati dall’obbligo della formazione professionale continua gli Iscritti nell’Albo Ordinario nel primo anno di iscrizione; pertanto, per i nuovi Iscritti, l’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo quello di prima iscrizione.

Tale disposizione non viene applicata in caso di reiscrizione o di passaggio di categoria da Elenco Speciale ad Albo Ordinario; il Consiglio si riserva, tuttavia, di pronunziarsi in merito, in occasione delle singole delibere di movimento nell’Ordine.

10.3. Sono esonerati dall’obbligo della formazione professionale continua – previa espressa richiesta dell’interessato – coloro che, seppure iscritti nell’Albo Ordinario, non esercitino, neppure occasionalmente, la Professione di Dottore Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile.

Il non esercizio della Professione va dichiarato dall’Iscritto, che ha altresì cura di attestare all’Ordine:

a) di non essere in possesso di partita IVA ;

b) di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza;

c) di non esercitare attività professionale, neanche occasionalmente, né di svolgere alcuna funzione professionale mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto o di altre figure similari ;

d) di non avere Tirocinanti in carico.

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Al richiedente viene trasmessa comunicazione di “esonero a tempo indeterminato”, fatta salva eventuale, successiva dichiarazione, a cura dell’Iscritto, di intervenuta modifica del proprio status .

10.4. Sono esonerati dagli obblighi inerenti la formazione professionale continua gli Iscritti che, nel corso del triennio di riferimento, superino il sessantacinquesimo anno di età ovvero i trent’anni di iscrizione nell’Albo.

La Segreteria dell’Ordine ha cura di trasmettere, nel mese di gennaio di ogni anno, all’indirizzo degli interessati, relativa formale comunicazione di conferma di esonero.

10.5. Sono temporaneamente esonerati dagli obblighi di formazione professionale continua, gli Iscritti che interrompono l’attività professionale per un periodo superiore a sei mesi a causa di servizio militare o civile, malattia od infortunio, gravi motivi familiari, assenza dall’Italia e, comunque, per comprovate cause di forza maggiore .

Essi sono tenuti a documentare al Consiglio dell’Ordine le cause di esonero entro l’anno solare di riferimento.

Il Consiglio dell’Ordine, verificatane la spettanza, determina – per ogni Iscritto – la riduzione dell’obbligo triennale di formazione professionale continua.

10.6. La maternità consente la riduzione di trenta crediti dall’obbligo formativo triennale, individuabile secondo le indicazioni della richiedente, anche con ripartizione su due anni solari.

L’esonero va richiesto entro l’anno solare di riferimento (o il primo dei due anni solari di riferimento, qualora ci si avvalga della facoltà di cui al precedente comma).

Il Consiglio dell’Ordine conferma – per ogni Iscritta – la riduzione dell’obbligo triennale di formazione professionale continua, secondo le indicazioni ricevute dall’interessata.

Articolo 11. – Inosservanza dell’obbligo formativo

11.1. A carico dell’Iscritto che abbia violato, senza giustificato motivo, l’obbligo normativo e deontologico di formazione professionale continua, il Consiglio dell’Ordine, con riferimento ad ogni triennio di competenza, potrà avviare un’istruttoria disciplinare tendente ad accertare le cause che hanno originato l'inosservanza del disposto giuridico e disciplinare.

(18)

L’eventuale azione disciplinare potrà esser disposta dal Consiglio dell’Ordine in piena autonomia di apprezzamento e giudizio, solo in presenza di motivata individuazione di “…

azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione”, quali sole fattispecie condizionanti l’apertura di qualsiasi procedimento disciplinare, ex art. 49, primo comma, D.Lgs. 139/2005.

Articolo 12. – Norma Transitoria

12.1. Le disposizioni dell’articolo 9 del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, ai “documenti di autocertificazione” che, sotto la propria responsabilità penale e civile, gli Iscritti hanno provveduto o provvederanno a compilare per attestare la loro partecipazione – e la durata della stessa – a singoli eventi formativi cui sono intervenuti a far tempo dallo 01/01/2006 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13. – Entrata in vigore del regolamento attuativo

13.1. Il presente regolamento attuativo, approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino nella seduta del 16 aprile 2008, entra in vigore a decorrere dal 1° maggio 2008 potrà essere oggetto di modifica ed integrazione con successive delibere consiliari.

Torino, 16 aprile 2008

Il Consiglio dell’Ordine

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino

(19)

Allegati:

ƒ Allegato “A” (Certificato di partecipazione ad evento formativo istituzionale) ;

ƒ Allegato “B” (Certificato di partecipazione ad evento formativo organizzato da Enti Terzi) ;

ƒ Allegato “C” (Dichiarazione sostitutiva di certificazione annuale) ;

ƒ Allegato “D” (Dichiarazione sostitutiva di certificazione triennale) ;

ƒ Allegato “E” (Dichiarazione di accettazione) ;

ƒ Allegato “F” (Scheda tecnica da compilare a cura dell’Ente Organizzatore) .

Appendice:

ƒ Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.

ƒ Linee guida per la redazione del regolamento per la formazione professionale continua dell’Ordine territoriale.

ƒ Norme di attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative.

ƒ Elenco delle materie oggetto delle attività formative.

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