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ALLEGATOA alla Dgr n del 25 settembre 2007

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giunta regionale – 8^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2929 del 25 settembre 2007

pag

Argomento n. 1 all'o.d.g. Verbale n. 1 del 08.05.2007

OGGETTO: Domanda (1651), pervenuta in data 28.03.2006, per la variante al progetto di sistemazione della cava di calcare per calce, denominata “PRIARE”, sita in Comune di Sossano (VI).

Ditta Villaga Calce S.p.a.

La C.T.R.A.E.

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Rilevato

- che con domanda in data 27.03.2006, la ditta Villaga Calce S.p.A. ha chiesto di variare il progetto di sistemazione della cava di calcare per calce autorizzata con DGR 188 del 21.01.1990 nel Comune di Sossano;

- che non sono ancora pervenute le risultanze della pubblicazione della domanda con i relativi allegati all’albo pretorio del Comune di Sossano;

- che il Comune di Sossano non ha espresso parere poiché ha ritenuto che ogni decisione in merito all’istanza in oggetto dovesse essere sospesa in attesa dell’esito del procedimento penale in corso che ha anche comportato il sequestri preventivo della cava da parte dell’autorità giudiziaria. Il Sindaco del Comune ha comunicato in sede C.T.R.A.E. l’assenso al progetto;

- che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 20.09.2006 ha espresso il seguente parere:

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FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

- gli scavi che dovessero rendersi necessari siano finalizzati alla sola ricomposizione ambientale, senza alcuna asportazione di materiale dalla cava;

- sia assicurato lo scolo dei bacini previsti in progetto;

- sia acquisito preventivamente, se dovuto, il parere del Consorzio di Bonifica sulla sistemazione idraulica del sito, con particolare riferimento ai bacini previsti n progetto;

- il terreno vegetale necessario alla ricomposizione e non presente in cava sia conforme alle normative vigenti in materia ambientale;

- che la C.T.R.A.E. ha esaminato l’argomento nella seduta del 07.02.2007 ed ha rinviato l’espressione del parere per dar modo ai commissari di effettuare un sopralluogo e per acquisire ulteriore documentazione;

- che il sopralluogo da parte di alcuni commissari è stato effettuato il giorno 06.04.2007;

- che l’argomento è stato nuovamente esaminato dalla commissione nella seduta del 26.04.2007 e che in tale seduta è stata evidenziata anche la documentazione storica fotografica inerente il sito dove è collocata la cava specificando le problematiche espresse dal progetto presentato dalla ditta e illustrando le principali soluzioni alternative a quella in esame per il raggiungimento della sistemazione del contesto. Trattasi di un intervento di cava di antica origine sviluppatosi in maniera rilevante nel corso degli anni fino al raggiungere un’estensione considerevole all’entrata in vigore della legge 431/1985;

- che la commissione ha espresso un orientamento che, fra le alternative di sistemazione del sito, quello proposto dalla ditta risulta il meno impattante dal punto di vista ambientale ma che esso deve essere adeguatamente integrato secondo prescrizioni finalizzate, tra l’altro, ad una azione di compensazione per la perdita del bosco vincolato da concordare con il competente Servizio Forestale Regionale;

- che a seguito di richiesta in data 02.05.2007 prot.243105/57.02 il Servizio Forestale Regionale di Vicenza con nota in data 04.05.2007 (prot. 248688/48.0309.03 /E.420.02.2), esaminato il progetto, ha comunicato che “pur essendo il progetto completo e ben articolato, si può valutare l’ipotesi di:

- utilizzare piante a pronto effetto sulla parte basale e pianeggiante della cava in modo d’avere fin da subito sia un habitat più favorevole ad ospitare la fauna che un miglioramento paesaggistico;

- prevedere la presenza anche se minima, ma permanente, d’acqua nello stagno impermeabilizzando il fondo con bentonite (sopra al tessuto non tessuto), al fine della vivibilità della fauna anfibia ed acquatica; se ciò non si ritenesse sufficiente si potrebbe prevedere un impianto di adduzione di acqua;

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- posizionare sul gradone più a monte, in connessione alla zona non scavata, una biostuoia rinverdita con idrosemina e fissata, eventualmente, con rete esagonale al fine di contenere lo sgretolamento del materiale roccioso;

- apportare una maggiore quantità di terreno sui gradoni e valutare la stabilità di detto materiale anche con la previsione di opere di contenimento;

- sostituire la specie rampicante Rinchosperma jasminoides (falso gelsomino) con altra autoctona;

- è da verificare la compensazione della superficie boscata ai sensi della L.R. 52/1978, in quanto non vi è fatto cenno nella relazione”;

In base alla documentazione in atti, rilevata dall’istruttoria, il progetto di variante e ricomposizione RISULTA AMMISSIBILE rispetto alla normativa con adeguamenti prescrittivi finalizzati al miglioramento e arricchimento del progetto stesso rispetto alle previsioni del medesimo, anche per quanto attiene alla circolazione idrica interna, alla presenza della zona SIC e alla necessità di ricomposizione del bene ambientalmente e paesaggisticamente vincolato, comprese le aree di pertinenza.

La Commissione prende atto che il progetto di variante e di ricomposizione presentato dalla ditta assorbe e supera la domanda di ampliamento presentata il 12/12/2002, che va quindi archiviata.

Previa ampia discussione e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa la C.T.R.A.E. a maggioranza, con

voti favorevoli n. 14

voti contrari n. 6 (Donnola, Fassetta, Feston, Pegoraro, Pretto, Serraglio)

astenuti n. 1 (Sindaco Comune Sossano)

su 24 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE alla domanda in esame con le seguenti prescrizioni:

1. trattandosi di intervento che prevede sostanzialmente solo opere di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale, la realizzazione del progetto dovrà essere effettuata con il controllo del Sevizio Forestale regionale di Vicenza che potrà impartire in corso d’opera indicazioni e prescrizioni sia per quanto attiene alle tipologie e alle modalità di impianto delle essenze arboree che per tutte le opere di recupero ambientale, ingegneria ambientale, invecchiamento e mascheramento;

2. Nominare un tecnico abilitato quale direttore dei lavori di ricomposizione, specificatamente per la realizzazione del progetto di sistemazione ambientale, che dovrà agire in sintonia con il Direttore lavori, con le altre figure previste dalla L.R. n. 44/82 e dal DPR n. 128/59 e con il Servizio Forestale Regionale al quale sono affidate funzioni di verifica, adeguamento e sull’esecuzione dell’intervento di ricomposizione ambientale, per gli aspetti di

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rinaturalizzazione, di ingegneria ambientale, reintegrativi, manutentori e con la collaborazione della Direzione Geologia e Attività estrattive ai sensi della D.G.R. n. 652/07; si dà atto che le funzioni di Polizia mineraria e vigilanza sono poste in capo ai sensi della L.R. n. 44/82 e delle vigenti norme in materia a Provincia e Comune.

3. non venga asportato materiale utile o associato dall’area della cava;

4. Per quanto necessario alla realizzazione della sistemazione ambientale dovranno essere utilizzate terre di scavo di qualità provenienti dall’esterno dell’area della cava nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005, tipologia A1 e B1, nel rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. 152 del 03.04.2006, art. 186, previa autorizzazione da parte dell’Arpav ovvero dell’Ente competente, e comunque nel rispetto delle norme in vigore al momento dell’utilizzo. Per i materiali da impiegare dovrà essere individuata dettagliatamente la provenienza e la caratterizzazione in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di inquinamento del sottosuolo. Copia della relativa documentazione dovrà essere conservata presso la ditta. Non è consentito l’utilizzo di materiale terroso diverso da quello sopra indicato;

5. mantenere nello stato attuale il materiale associato (terre, ecc.) staccato molti anni fa ai fini della ricomposizione, così come allora prevista. I siti di allocazione di tali materiali risultano, infatti, rimboschiti e/o rinaturalizzati in modo consolidato e svolgono funzioni ambientali, paesaggistiche ed anche di mascheramento nei confronti di vecchi fronti di cava. Provvedere alla sistemazione ed alla manutenzione della viabilità interna, come esistente, di accesso ai gradoni ed alle aree della cava;

6. sia effettuata una adeguata verifica geomeccanica di stabilità a lungo termine delle pareti di cava, con particolare riferimento alla parte sommitale, e siano effettuati gli eventuali interventi di disgaggio e/o messa in sicurezza in accordo con l’autorità di polizia mineraria;

7. posizionare sul gradone più a monte in connessione alla zona non scavata (parete verticale, unghia superiore dello scavo e area immediatamente retrostante) e per quanto utile una biostuoia rinverdita con idrosemina e fissata con idonea rete metallica al fine di contenere il possibile sgretolamento del materiale roccioso e di favorire il recupero ambientale. Tutto ciò secondo le prescrizioni, indicazioni e modalità che saranno impartite dal Servizio Forestale Regionale di Vicenza;

8. sia potenziata l’ossidazione delle pareti dei gradoni secondo le valutazioni di volta in volta espresse dal Servizio Forestale nell’ambito delle funzioni previste dal punto 1);

9. apportare sulle pedate dei gradoni almeno 80 cm di terreno vegetale di cui al precedente punto 4), di buona qualità arricchito con idonee concimazioni e porre in opera sull’unghia verso valle opportune opere di contenimento del terreno secondo le indicazioni o prescrizioni che saranno impartite dal Servizio Forestale nell’ambito delle funzioni previste dal punto 1);

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10. sostituire la specie rampicante Rinchosperma jasminoides (falso gelsomino) con altra autoctona;

11. nella porzione del piazzale prevista come “ricomposizione a bosco” effettuare, prima delle operazioni di riporto del terreno vegetale, il “rippaggio” del fondo cava;

12. utilizzare piante a pronto effetto sulla parte basale e pianeggiante della cava in modo d’avere fin da subito sia un habitat più favorevole ad ospitare la fauna che un miglioramento paesaggistico ed integrare le essenze arboree previste con il Celtis australis (bagolaro) nella misura di almeno il 20 % con piante in zolla alte almeno 3 metri;

13. estendere la sistemazione a “prato” del fondo cava anche nell’area prevista a

“seminativo”. Tale prato con colture a perdere dovrà incentivare un contesto teso alla formazione di un oasi di tipo naturalistico;

14. creare un contesto in adiacenza o nell’ambito del “bacino di raccolta – dispersione delle acque” nel quale sia garantita la presenza permanente di acqua, impermeabilizzando tale contesto con bentonite (sopra a tessuto non tessuto), al fine di garantire la vivibilità della fauna anfibia ed acquatica dando atto che le modeste e saltuarie infiltrazioni delle acque pluviali provenienti dalla saltuaria scaturigine per infiltrazione presente sul lato nord e dai gradoni non garantiscono un costante ambiente umido. Integrare tale disponibilità d’acqua mediante realizzazione, attivazione e la manutenzione di un impianto completo di adduzione per quanto sufficiente allo scopo;

15. realizzare i “canali di drenaggio” previsti in progetto in modo da garantire, anche mediante opportuna impermeabilizzazione, l’efficienza della circolazione idrica all’interno della cava funzionale al mantenimento della zona umida di cui al punto precedente e comunque secondo le eventuali indicazioni del Servizio Forestale;

16. provvedere, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale e prima dell’inizio dei lavori, ad adottare le misure compensative al rimboschimento, secondo quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 13.09.1978, n. 52, come modificata dall’art. 1 della L.R. 25/1997;

17. creare dei passaggi lungo la recinzione in numero sufficiente e dimensioni tali da consentire l’accesso alla fauna di piccole dimensioni, ma interdire l’eventuale transito delle persone. Provvedere alla manutenzione e realizzazione di una adeguata recinzione all’intera area di cava compresa la parte sommatale in modo da interdire l’accesso alle persone;

18. provvedere alla sistemazione e pulizia dell’intera area della cava (area di scavo più pertinenze) anche per le parti non interessate dai lavori di estrazione già autorizzati con DGR 188/1990. Provvedere alla pulizia del sottobosco ed allo sfalcio, secondo le indicazioni del Sevizio Forestale, anche negli ambiti già adibiti a stoccaggio del terreno di scopertura;

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19. sia stabilito un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dell’intervento per l’importo pari ad € 1.500.000,00;

20. i lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. Trascorsa tale temporalità si provvederà all’accertamento della regolare esecuzione del progetto e dei lavori autorizzati ai sensi di quanto disposto all’art. 25 della L.R. 44/1982 con la partecipazione anche del rappresentante del Servizio Forestale Regionale di Vicenza;

21. provvedere alla manutenzione e alla eventuale reintegrazione di tutti gli interventi, piantumazioni ed opere di ricomposizione ambientale effettuate, compresi la recinzione e l’impianto di adduzione dell’acqua nella zona umida, per una temporalità di almeno 10 anni dalla data di estinzione della cava, mantenendo il sito in condizioni ottimali, provvedendo alla manutenzione, reintegrazione ed al consolidamento degli interventi ricompositivi previsti tesi alla rinaturalizzazione del sito ed alla formazione di un’oasi naturalistica. Al riguardo la ditta è tenuta a presentare tramite il Servizio Forestale Regionale competente e con le modalità dal medesimo stabilite un apposito e finalizzato deposito cauzionale di € 300.000,00. Tutto ciò dopo la dichiarazione di estinzione della cava e prima dello svincolo del deposito cauzionale di cui al punto 19), secondo le indicazioni che saranno impartite dal Servizio Forestale Regionale di Vicenza, che provvederà ai controlli e alla verifica dell’intervenuta manutenzione e reintegrazione nonché alla prescrizione di eventuali ulteriori interventi ritenuti necessari, anche utilizzando la cauzione prestata. Trascorsa la temporalità decennale stabilita, il Servizio Forestale Regionale di Vicenza provvederà, previa verifica, allo svincolo della cauzione prestata a garanzia degli interventi manutentori e reintegrativi citati. Lo svincolo della cauzione di cui al punto 19) potrà avvenire solo ad avvenuta costituzione del deposito di cui al presente punto 21);

22. di prescrivere e stabilire che è sempre fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori nell’ambito della medesima in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dalle attività di coltivazione;

23. di stabilire l’obbligo al rispetto delle statuizioni previste in via generale e per la specifica fattispecie di cava dalla D.G.R. n. 652/07 che si intende qui integralmente richiamata e trascritta;

24. l’autorizzazione per gli aspetti idrogeologici, ambientali e paesaggistici ha una durata di 3 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione;

25. trasmettere in applicazione della circolare 4 luglio 1989 n. 5341 del Ministero per i Beni culturali ed ambientali e del D.Lgs. n. 42/2004 il provvedimento di autorizzazione con la relativa documentazione al Ministero per l’Ambiente e la tutela del territorio.

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Fermo restando il perimetro della cava così come precedentemente autorizzato con DGR 188/1990 (area di scavo più pertinenze), l’autorizzazione in variante alla ricomposizione della cava, fintanto efficace, assorbirà modificherà e sostituirà la precedente DGR di autorizzazione 188/1990, dando atto che la ditta ha richiesto di procedere ai sensi del presente progetto in variante finalizzato alla ricomposizione ambientale dell’ambito estrattivo, partendo dallo stato in cui il medesimo ora si trova. Tale progetto è stato adeguatamente integrato con prescrizioni ai fini del raggiungimento del prevalente interesse pubblico ambientale e paesaggistico alla rinaturalizzazione del sito.

Il progetto con le relative prescrizioni, valutato e bilanciato ogni contrapposto interesse, risulta compatibile con il vincolo idrogeologico e con i vincoli ambientali/paesaggistici esistenti sull’area di cava e caratterizzanti il più ampio contesto. Si dà atto e considera al riguardo che parte dell’attività di coltivazione era già stata effettuata all’entrata in vigore della L. 431/1985. Peraltro il sito così come da ricomporsi potrà costituire elemento di incentivazione della biodiversità e appare porsi quale ambito con connotazioni favorevoli per la reintroduzione di specie protette. L’ambito di cava è caratterizzato da una infiltrazione saltuaria di acque pluviali provenienti dalla soprastante valletta in concomitanza di forti piogge e al riguardo è stato previsto un recupero che consideri, valorizzandolo, anche tale aspetto con la stabilizzazione di una zona umida espressamente voluta e richiesta dal Comune e dalla Provincia

Il progetto così come presentato, con le relative prescrizioni tese anche alla conformazione di una oasi ambientale risulta altresì compatibile con il SIC.

Vengono timbrati n. 9 elaborati di progetto.

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