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CITTÀ di ORTONA Medaglia d oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

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O R I G I N A L E

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d’oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del

Commissario Straordinario Con i Poteri del Consiglio Comunale

Seduta del 10-05-2017 n. 13

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI ORTONA.

APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA’ “ECO.LAN.

SPA”.

L’anno Duemiladiciassette il giorno 10 del mese di maggio alle ore 17:45, in Ortona, nella sede comunale, in via Cavour, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Domenica Calabrese, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 2017, che gli ha conferito i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi, delibera sull’argomento in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che l’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell’articolo 202 dello stesso Decreto n. 152/2006;

RICORDATO che i servizi di igiene ambientale di questo Comune sono stati svolti, con affidamento in scadenza al 30/09/2016, dalla società a prevalente capitale pubblico “Ortona Ambiente s.r.l.”, società della quale il Comune è socio maggioritario, detenendo il 51% del capitale sociale; il restante 49% è detenuto da compagine privata, a suo tempo individuata con procedura di gara ad evidenza pubblica, con gara a c.d.

doppio oggetto;

DATO ATTO che, con una partecipazione del 14,35 %, il Comune di Ortona è socio di “ECO.LAN S.p.a.”, società per azioni a totale capitale pubblico (€ 3.000.000,00), costituita, in data 28/12/201, da 53 Comuni, divenuta operativa dal 23/03/2011, a seguito della trasformazione del “Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano e che la predetta società ha per oggetto la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

DATO ATTO che il Comune di Ortona ha già assunto le seguenti decisioni in merito all’affidamento dei servizi di igiene urbana con la modalità di raccolta “Porta a Porta ” e di quelli annessi e complementari integrati e ulteriori per il periodo successivo alla scadenza dell’affidamento alla società mista “Ortona Ambiente srl.”, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, mediante l’individuazione, da parte dell’AGIR, del gestore del servizio di igiene urbana per ogni sub – ambito come individuato ai sensi della L.R. n. 36/2013:

-con deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 30.12.2015, per le motivazioni ivi previste, ha stabilito di conferire mandato alla società in house “ECO.LAN Spa”, di cui è socio per la quota di partecipazione

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sopra precisata, di rimettere presso gli uffici comunali competenti una proposta progettuale recante le disposizioni tecniche ed economiche caratterizzanti il nuovo servizio di igiene urbana con le modalità di raccolta “Porta a Porta ” e i servizi annessi e complementari, a quel tempo gestiti dalla società mista sopra ricordata e sino al 30.09 p.v.;

-con successiva deliberazione n. 50 del 20/04/2016, il Consiglio comunale ha conferito mandato all’unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate di cui alla deliberazione G.C. n. 287 del 30.12.2015, con l’ausilio di professionisti esterni particolarmente qualificati con provata esperienza nella materia di che trattasi, di verificare l’esistenza delle condizioni tecniche e giuridiche per l’affidamento del servizio di igiene urbana alla predetta società in house “ECO.LAN S.p.a.”, e, nel caso di esito positivo della verifica di che trattasi, di valutare l’offerta tecnico - economica pervenuta dalla società medesima, nonché di rimettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale la relazione di cui all’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012, contenenti i risultati di cui al comma precedente;

-con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 03/06/2016, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2016/2018 (Art. 170 , comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000) deliberata dalla Giunta comunale con atto n. 114 del 29/04/2016, coerentemente con gli indirizzi e le direttive fornite dal Consiglio comunale con deliberazione n. 57 del 28/04/2016, tra cui il compimento di ogni attività amministrativa occorrente per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale alla società In house “ECO.LAN S.p.a.”;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 01/07/2016, in sintesi:

1) è stata approvata la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona in favore della società partecipata “ECO.LAN S.p.a.”, con sede legale in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1;

2) è stato dato atto che l’approvata relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune di Ortona, come disposto dal più volte citato comma 20 dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012;

3) è stata approvata, quindi, la proposta tecnico-economica presentata dalla società “ECO.LAN. S.p.a.”, con nota prot. n. 514/S/U del 24/06/2016, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 20160018504, integrativa della precedente, allegata all’approvata relazione sub 1), recante la specifica dell’organizzazione del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, per la durata di dieci anni, ed il relativo onere economico-finanziario, pari ad annui € 3.078.691,00, oltre € 307.869,00 per I.V.A. al 10%, e, quindi, per un totale complessivo annuo di € 3.386.560,00 (tremilionitrecentottantaseimilacinquecentosessanta euro);

4) è stato dato atto che l’approvata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 174/2012, evidenzia la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, alle condizioni di cui all’approvata proposta tecnico-economica di “ECO.LAN S.p.a.” e che la stessa contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;

5) è stato affidato, quindi, alla società partecipata “ECO.LAN. S.p.a.”, in house, sussistendone tutte le condizioni e le motivazioni, il servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, per dieci anni, a far data dal 01/10/2016 e previa sottoscrizione del relativo contratto, alle condizioni tecniche di svolgimento del servizio ed economiche offerte dalla società suddetta, con la proposta presentata con nota prot. n. 514/S/U del 24/06/2016, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 20160018504, allegata al presente atto, insieme all’approvata relazione ex art. 34, ed al richiesto corrispettivo complessivo annuo di € € 3.078.691,00, oltre € 307.869,00 per I.V.A. al 10%, e, quindi, per un totale complessivo annuo di € 3.386.560,00 (tremilionitrecentottantaseimilacinquecentosessanta euro);

6) è stato demandato alla Giunta ed al Dirigente competente, per quanto di rispettiva competenza, l’adozione degli atti necessari inerenti e conseguenti, sino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso sia rispettoso della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto A.T.O.;

7) è stato dato atto che la spesa complessiva annua di € 3.386.560,00, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, sarà caricata sul pertinente capitolo dei bilanci interessati dall’affidamento di che trattasi e per il 2016, per la quota parte di competenza.

VISTO, altresì, che, con deliberazione n. 218 del 22/08/2016, esecutiva, la Giunta comunale, per tutto quanto premesso e considerato nello stesso atto, a cui, per ogni effetto, si rinvia:

1) ha approvato i seguenti documenti:

- Capitolato d’oneri relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana;

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- Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana;

- D.U.V.R.I. relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana;

allo stesso allegati quali parti integranti e sostanziali dello stesso, rispettivamente sotto le lettere A, B, e C, rispondenti alla proposta tecnico-economica presentata da “ECOLAN S.p.A.” ed approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 78/2016 , nonché alle vigenti norme di legge in materia ambientale, nonché di contratti pubblici;

2. ha dato atto della necessità di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, previa approvazione del relativo schema, entro il termine del 23/08/2016, come indicato dalla Società in house affidataria, per le esigenze dalla stessa indicate, e cioè al fine di garantire il corretto avvio del servizio dalla data del 01/10/2016, demandando al Dirigente competente nella materia di che trattasi l’adozione, nel predetto termine, degli atti, di propria competenza, all’uopo occorrenti;

3. ha dato atto che la spesa complessiva annua di € 3.386.560,00, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, è disponibile sul pertinente capitolo del bilancio 2016, in quota parte e lo sarà sui bilanci successivi, per gli anni interessati dall’affidamento di che trattasi;

VISTA la Determina del Settore Attività Tecniche e Produttive n. 314 del 23.08.2016 ad oggetto: “Servizio di Igiene Urbana del Comune di Ortona. Approvazione schema di contratto”, con cui, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 78/2016, sopra citata, e della deliberazione di Giunta comunale n.

218 del 22.08.2016, tra l’altro, si approvava lo schema di contratto in forma pubblico-amministrativa tra il Comune di Ortona e la società partecipata “ECO.LAN S.p.A”, con sede in Lanciano, per l’affidamento in house del servizio di igiene urbana e inoltre, si impegnava sul capitolo n. 31103005, in favore della società

“ECO.LAN S.p.A” con sede in Lanciano – Via Arco della Posta n. 1 P.IVA 01537100693 la somma di € 179.750,13 per lo smaltimento dei rifiuti periodo ottobre – dicembre dell’anno 2016;

DATO ATTO che, in data 23/08/2016, è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio di che trattasi, contraddistinto col numero 2384 di repertorio, registrato ad Ortona l’08/09/2016 al n. 327, e che, a far data dal 01/10/2016, è iniziato il regolare e puntuale svolgimento dello stesso da parte di detta Società;

VISTO:

- che la società “I.G.A.M S.r.l” ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, avverso l’affidamento in house ad “ECO.LAN S.p.A” da parte del Comune di Ortona del servizio di igiene urbana sopra ricordato, chiedendo anche la provvisoria sospensiva del detto affidamento, in attesa del giudizio di merito, ricorso iscritto al numero di registro generale 121 del 2016;

- che l’adito TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, in data 21/10/2016 ha pronunciato la sentenza n. 345/2016, pubblicata il 03/11/2016, con cui ha accolto il ricorso presentato dalla

“I.G.A.M. S.r.l” ritenendo fondate le censure che hanno contestato la sussistenza del requisito del

“controllo analogo”, con assorbimento di ogni altra questione, ha annullato l’atto di affidamento sopra richiamato e ha dichiarato inefficace il contratto tra le parti;

- valutando l’Ente l’opportunità di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato contro detta sentenza, nelle more della risoluzione della problematica aperta dalla sentenza del TAR sopra riportata, costituendo la gestione dei servizi di igiene urbana attività di pubblico interesse, disciplinata per garantire la protezione dell’ambiente e dell’uomo, non interrompibile, a rischio di gravi pericoli per la salute pubblica e l’ambiente, con Ordinanza Sindacale n. 107 del 11.11.2016 ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006”:

1. ha ordinato alla società “ECO.LAN S.p.A” la prosecuzione per mesi sei, reiterabili per un periodo non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, la gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 2384/2016, inclusi i servizi aggiuntivi affidati con determinazione dirigenziale n. 419 del 21.10.2016, di pulizia e manutenzione del verde del cimitero capoluogo, esclusa la gestione delle lampade votive;

2. ha demandato al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive l’adozione degli atti relativi alla disciplina del rapporto negoziale di cui al punto precedente;

OSSERVATO che questo Ente ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR sopra riportata, conferendo il patrocinio e la rappresentanza legale allo studio Di Tonno, con sede in Pescara;

OSSERVATO, altresì, che è stato concluso il procedimento per l’adeguamento dello statuto della società

“Eco.Lan Spa” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.. n. 175/2016, atteso che, previa approvazione della relativa bozza da parte di tutti i consigli comunali dei Comuni soci, l’Assemblea dei soci, con verbale rep. n. 8373 del 27/03/2017 del Notaio Francesco Carabba in Lanciano, ha approvato il nuovo Statuto della società ed i patti parasociali;

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DATO ATTO che, in vista dell’imminente scadenza dell’ordinanza n. 107/2016 (11 maggio 2016) ed in considerazione della necessità di adottare le necessarie determinazioni per l’affidamento del servizio di igiene urbana e annessi, coerenti con il quadro normativo vigente in materia e con le decisioni già assunte dall’Ente a livello amministrativo e finanziario/contabile, nonché idonee a conseguire un servizio che sia efficace, efficiente ed economico e che consenta il raggiungimento degli obiettivi di legge, con deliberazione n. 19 del 21/04/2017 del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale:

- accertato che l’esperienza maturata nel periodo di gestione del servizio di igiene urbana da parte della partecipata “ECO.LAN.S.p.A.”, con affidamento diretto in house e anche in regime di ordinanza, ha consentito di raggiungere gli obiettivi di legge nonché di migliorarne la qualità in maniera significativa come dimostrabile dalla quasi completa assenza di reclami da parte della cittadinanza e dalla mancanza di procedimenti d’ufficio di contestazione di inadempimento contrattuale a carico del gestore;

- evidenziato che il nuovo Statuto della società “ECO.LAN.S.p.A.”è stato adeguato sia alle disposizioni legislative nel frattempo intervenute, sia per rendere effettivo il controllo analogo congiunto che il TAR Abruzzo, sezione di Pescara, ha ritenuto, nelle motivazioni della sentenza n. 345/2016, non essere pienamente assicurate dalle norme del vecchio statuto;

- ritenuto necessario, per quanto innanzi evidenziato, effettuare le necessarie verifiche per accertare, attualmente, la sussistenza dei requisisti previsti dall’ordinamento europeo e nazionale per l’affidamento in house e per dimostrare l’economicità, l’efficienza di tale gestione ed i conseguenti benefici per la collettività, qualora sussistano valide ragioni per il mancato ricorso al mercato, nel rispetto delle determinazioni già assunte dall’Ente e sopra ricordate ed in considerazione del merito della decisione del T.A.R., che ha accolto il ricorso della I.G.A.M. s.r.l. proposto contro l’affidamento in house ritenendo non sussistente il requisito del controllo analogo;

- vista la delibera dell’Anac n. 235 del 15 febbraio 2017, di approvazione delle “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dal’art. 192 del D.Lgs. 50/2016”, e dato atto che le predette linee guida, all’art. 9, punto 9.2) prevedono che gli Enti aggiudicatori in house possono presentare domanda di iscrizione decorsi 90 giorni dopo l’entrata in vigore delle stesse linee guida (03/03/2017) e al punto 9.3 contemplano la possibilità per gli enti di procedere all’affidamento diretto anche prima della predetta iscrizione, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e ai commi 2 e 3 dell’art. 192 del codice;

- ravvisato opportuno procedere, nelle more dell’iscrizione suddetta, all’avvio del procedimento per l’affidamento in house del servizio in oggetto, previa richiesta ad “ECO.LAN S.p.A.” e relativa valutazione di una proposta progettuale di gestione del servizio di igiene urbana, comprensiva di tutti i servizi in corso di svolgimento, nonché previo accertamento preliminare della sussistenza di tutte le condizioni poste dalla legge per tale tipologia di affidamento, fermo restando che decorsi i previsti 90 giorni si dovrà inoltrare la domanda di iscrizione, al fine di sottoporre l’affidamento al necessario controllo da parte dell’ANAC ed eliminare, qualora vengano accertati, gli elementi ostativi all’iscrizione e, se non eliminabili, alla cessazione dell’affidamento con relativa risoluzione del contratto relativo;

è stato deciso:

1. di avviare il procedimento per l’affidamento in house alla società partecipata “ECO.LAN. S.p.A.” del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona e connessi, dando atto che occorrerà, a tal uopo, procedere alla richiesta a detta società di presentazione di una proposta progettuale di gestione dello stesso, comprensivo di tutti i servizi in corso di svolgimento, valutare detta proposta organizzativa, nonché accertare la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla legge per tale tipologia di affidamento;

2. di demandare al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive, che si avvarrà della collaborazione dell’Unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate” di cui alla deliberazione G.C. n. 287 del 30.12.2015, effettuare le necessarie verifiche per accertare la sussistenza dei requisisti previsti dall’ordinamento europeo e nazionale per l’affidamento in house e per dimostrare la congruità economica dell’offerta del soggetto in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, condizioni e ragioni che devono sussistere per il mancato ricorso al mercato;

DATO ATTO che:

- la predetta società, su richiesta dell’Ente avanzata con nota prot. n. 11961 del 24/04/2017, in data 02.05.2017, con nota 5250/U, acquisita al protocollo comunale n. 20170012696 in pari data, ha rimesso al Comune di Ortona la predetta proposta progettuale;

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- a seguito di segnalazioni avanzate dall’Ente in data 04/05/2017, tendenti alla verifica della opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni alla predetta proposta progettuale, la società partecipata “ECO.LAN. S.p.A”, all’esito delle suddette segnalazioni, con nota 5360/U del 04/05/2017, acquisita al protocollo comunale n.

20170012982 in pari data, ha rimesso al Comune di Ortona la proposta progettuale integrata in aderenza alle stesse, specificando in essa le migliorie apportate rispetto al servizio in corso di svolgimento;

VISTA la nota dirigenziale prot. n.20170013166 del 05/05/2017, recante gli esiti tecnici della valutazione della suddetta proposta progettuale, condotta in collaborazione con l’ “Unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate”, agli atti dell’Ente;

VISTI, altresì, gli ulteriori documenti relativi al servizio di che trattasi, trasmessi dalla società partecipata

“ECO.LAN. S.p.A”, quali il Capitolato d’oneri, il Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici di esecuzione del servizio tecnico e il DUVRI;

RICORDATO che, ritenuto l’esaminato progetto meritevole di approvazione in quanto lo stesso, oltre ad assicurare l’intero servizio di Igiene Urbana, consente di organizzare un corretto sistema di raccolta “Porta a Porta” rispondente alle esigenze della cittadinanza e idoneo al raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata prevista dalla legge, così come già dimostrato nel corso del 2016, in vigenza del precedente, sostanzialmente analogo all’attuale, nonché risulta in linea con gli impegni economici attualmente sostenuti per lo stesso, con deliberazione del Commissario straordinario n.29 del 05/05/2017 con i poteri della Giunta Comunale, è stata approvata la proposta tecnica presentata dalla società partecipata

“ECO.LAN. S.p.A”, con nota 5360/U del 04/05/2017, acquisita al protocollo comunale n. 20170012982 in pari data, del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona per la gestione dello stesso mediante il sistema di affidamento “in house”, proposta composta di n. 12 capitoli e recante costi complessivi annuali di € 3.386.560,00 e demandato al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive, avvalendosi della collaborazione dell’Unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate” di cui alla deliberazione G.C. n. 287 del 30.12.2015, di effettuare le necessarie verifiche per accertare la sussistenza dei requisisti previsti dall’ordinamento europeo e nazionale per l’affidamento in house e per dimostrare la congruità economica dell’offerta del soggetto in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, condizioni e ragioni che devono sussistere per il mancato ricorso al mercato;

DATO ATTO che l’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda specificatamente il servizio di igiene urbana o di igiene ambientale che ci occupa, la cui nozione è desumibile dall’art. 183, c. 1, lett. d) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.

152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell’ambiente), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, è del tutto consolidato l’orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico- organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile;

VISTO CHE:

- l’art. 200 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti;

- l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO trova la propria regolamentazione nel combinato disposto di cui all'art.34, commi 20-26, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e all'art.3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011;

- la Regione Abruzzo, con L.R. 21/10/2013 n. 36, ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato “ATO Abruzzo”, con l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, denominata AGIR, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;

- ad oggi, non è stata ancora avviata l’organizzazione del servizio di che trattasi da parte dell’AGIR;

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DATO ATTO che, pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore, come sancito dall’art.198, comma 1 secondo periodo, del D.Lgs n. 152/2006 (Competenze dei Comuni);

TENUTO CONTO che la suddetta interpretazione trova, altresì conferma sia nei pareri espressi dalla Corte dei Conti, laddove i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi in materia, hanno più volte sottolineato come nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizi di igiene ambientale (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia,17/1/2014 n. 20. In termini AGCM, Parere AS 696 del 1 giugno 2010), sia nella giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana, sez. I, del 3 giugno 2014 n. 991; in termini Tar Campania, sez. I, del 2 dicembre 2014 n. 6303), dando atto che, comunque, gli atti di affidamento devono essere formulati in modo da non compromettere l’avvio del nuovo sistema;

VISTO che, stante le vigenti normative in materia, per l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può farsi ricorso ad una delle seguenti modalità:

1) appalti e concessioni, mediante ricorso al mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;

2) partenariato pubblico – privato, per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;

3) affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;

VISTO, in particolare, che l’affidamento in house è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all’interno della propria compagine organizzativa, “autoproducendoli” mediante strumenti propri (in house”) senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato (outsourcing). E’ pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l’organismo “in house” di un’amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o “longa manus” di quest’ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica (Cons. Stato Ad. Plenaria 03/03/2008). L’autoproduzione, escludendo la concorrenza per il mercato e un rapporto contrattuale in senso stretto tra due soggetti distinti, giustifica la sottrazione di tale affidamento alle regole dell’evidenza pubblica senza che ciò comporti una violazione dei principi del Trattato;

TENUTO CONTO che l’ordinamento europeo e nazionale ammettono l’affidamento di servizi ad organismo “in house” solo a condizione che:

- la società sia interamente partecipata da capitale totalmente pubblico;

- sussista il c.d. controllo analogo, anche congiunto, dell’amministrazione affidante;

- l’attività svolta dalla società sia rivolta in via prevalente in favore degli enti soci che la controllano;

VISTI, in particolare, il D. Legislativo 18/04/2016 n. 50, di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed il D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

CONSIDERATO che, a mente dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

VISTO che il sopra menzionato art. 192, al 1° comma, prevede che “E’ istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto”;

DATO ATTO che, nell’esercizio del suddetto potere, l’ANAC, con deliberazione n. 235 del 15 febbraio

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2017, ha approvato le “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d. lgs. 50/2016”. Detta deliberazione, pubblicata il 14 marzo 2017, è in vigore dal 29 marzo scorso, ma secondo il paragrafo 9.2 della delibera stessa, le amministrazioni potranno presentare la domanda di iscrizione all’elenco solo a partire da 90 giorni dopo l’entrata in vigore, quindi, dal 27 giugno. Fino a tale data, le amministrazioni potranno continuare ad affidare in house contratti alle proprie società nel rispetto degli articoli 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 “sotto la propria responsabilità” (paragrafo 9.3);

VISTA la Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, rimessa dal Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive, redatta con l’ausilio dell’unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate, all’esito dello svolgimento dei compiti assegnati;

RITENUTO che la predetta Relazione dimostra che l’affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona ad Eco.Lan risulta soluzione:

- pienamente conforme alla disciplina europea e nazionale, con particolare riferimento ai presupposti indicati dall’ordinamento europeo e oggi codificati dagli art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e 5 del D. Lgs. 50/2016;

- adeguata sotto il profilo dell’efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell’Ente;

- adeguata sotto il profilo dell’efficienza ed economicità nell’erogazione del servizio, nell’interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- adeguata sotto il profilo della qualità del servizio;

DATO ATTO, altresì, che la predetta Relazione contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa la congruità economica della soluzione, il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

RITENUTO, per tali ragioni, di approvare e fare propri gli esiti della verifica contenuti nella Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012

VISTO il D. Lgs. n. 153/2006;

VISTO il D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016;

VISTA la delibera dell’ANAC n. 235 del 15/02/2017 recante “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dal’art. 192 del D.Lgs. 50/2016”,;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

ACQUISITO, altresì, agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) per quanto esposto nella premessa del presente atto, costituente la sua motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., di approvare la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona in favore della società partecipata

“ECO.LAN S.p.a.”, con sede legale in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1;

2) di dare atto che l’approvata relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune di Ortona, come disposto dal più volte citato comma 20 dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012;

3) di approvare, quindi, la proposta tecnico-economica presentata dalla società “ECO.LAN. S.p.a.”, con nota 5360/U del 04/05/2017, acquisita al protocollo comunale n. 20170012982 in pari data, allegata all’approvata relazione sub 1), recante la specifica dell’organizzazione del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, per la durata indicata al seguente punto 6), ed il relativo onere economico-finanziario, pari ad annui € 3.078.691,00, oltre € 307.869,00 per I.V.A. al 10%, e, quindi, per un totale complessivo annuo di € 3.386.560,00 (tremilionitrecentottantaseimilacinquecentosessanta euro), unitamente al Capitolato d’oneri e al Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici di esecuzione del servizio tecnico, pure rimessi dalla partecipata a questo Ente;

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4) di dare atto che l’approvata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 174/2012, evidenzia la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, alle condizioni di cui all’approvata proposta tecnico-economica di “ECO.LAN S.p.a.” e che la stessa contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;

5) di dare atto, pertanto, che sono esplicitate le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

6) di affidare, quindi, alla società partecipata “ECO.LAN. S.p.a.”, in house, sussistendone tutte le condizioni e le motivazioni, il servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, dall’11/05/2017 e sino al 30/09/2026, giusta l’urgenza di avviarne l’esecuzione anche anteriormente alla sottoscrizione del relativo contratto (per scadenza in pari data dell’ordinanza sindacale n. 107 del 11.11.2016), alle condizioni tecniche di svolgimento del servizio ed economiche offerte dalla società suddetta, con la proposta presentata con nota prot. n. 5360/U del 04/05/2017, acquisita al protocollo comunale n. 20170012982 in pari data, allegata al presente atto, insieme all’approvata relazione ex art. 34, ed agli approvati capitolato d’oneri, disciplinare tecnico, ed al richiesto corrispettivo complessivo annuo di € 3.078.691,00, oltre € 307.869,00 per I.V.A. al 10%, e, quindi, per un totale complessivo annuo di € 3.386.560,00 (tremilionitrecentottantaseimilacinquecentosessanta euro);

7) di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dalla più volte menzionata delibera dell’Anac n. 235 del 15 febbraio 2017, di approvazione delle “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dal’art. 192 del D.Lgs. 50/2016” (segnatamente il punto 9.3) il presente affidamento in house viene effettuato sotto la responsabilità dell’Ente e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e ai commi 2 e 3 dell’art. 192 del Codice (D. Lgs. n. 50/2016), essendo possibile presentare la domanda di iscrizione nell’Elenco soltanto a far data dal 27 giugno 2017;

8) di demandare al Dirigente competente, per quanto di competenza, l’adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti il presente, sino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso sia rispettoso della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto A.T.O.;

8) di dare atto che la spesa complessiva annua di € 3.386.560,00, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, è stanziata sul pertinente capitolo dei bilanci interessati dal presente affidamento, dal 2017;

9) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4°, dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000- T.U.EE.LL..

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Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE COLAIEZZI MARIELLA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOMENICA CALABRESE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 16-05-2017

IL SEGRETARIO GENERALE COLAIEZZI MARIELLA

La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 16-05-2017

IL SEGRETARIO GENERALE COLAIEZZI MARIELLA

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