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Assicurazione multirischi Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)

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Academic year: 2022

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Pag. 1 di 23 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assicurazione multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Assimoco S.p.A.

Prodotto: Polizza Albergo Confort Raiffeisen

Data ultimo aggiornamento: 27/06/2020 - il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) -Telefono 02/269621 – Fax 02/26920266 – www. assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n.

195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco.

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA) Sito internet: www.assimoco.it;

Indirizzo di posta elettronica certificata: assimoco@legalmail.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa:

Patrimonio netto Capitale Sociale Riserve Patrimoniali

€ 213.789.321 € 107.870.685 € 81.217.503

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specificano i seguenti importi:

Requisito patrimoniale di solvibilità

Fondi propri a copertura

Indice di solvibilità

Requisito patrimoniale minimo

Fondi propri a copertura

€ 90.355.180 € 277.179.620 307% € 40.659.831 € 277.179.620

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Pag. 2 di 23

L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

Garanzie sempre operanti

Cosa comprende l’assicurazione

Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

• Incendio

• Fulmine

• Esplosione

• Implosione

• Scoppio

• Caduta di aeromobili, di loro parti e cose da esso trasportate

• Caduta di ascensori e montacarichi

• Urto veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato e non identificati

• Onda sonica

• Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di

condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50mt da esse;

• Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

• Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato e di sua esclusiva pertinenza

• Ricerca guasti da acqua condotta

• Rottura delle condutture da gelo

• Rigurgito fogne/intasamento gronde e pluviali

• Correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici

• Eventi atmosferici

• Sovraccarico Neve

• Scivolamento neve

• Tumulti, scioperi, sommesse, atti vandalici, terrorismo, sabotaggio

• Furto di fissi e infissi

• Spese di demolizione e sgombero

• Onorari dei periti

• Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi contenuto illeso

• Ricostruzione cose particolari

• Mezzi ricoverati

• Merci in refrigerazione

• Indennità aggiuntiva

• Franamenti, smottamenti, caduta massi

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Ricorso Terzi e/o locatari

L’Assicurato è tenuto indenne, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale

civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.

Garanzie

catastrofali I. Terremoto Che cosa è assicurato?

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Pag. 3 di 23 Sono indennizzati i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

II. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Sono indennizzati i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Opzioni con riduzione del premio

Aumento franchigie

E prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due seguenti livelli di franchigia, e precisamente:

- Opzione franchigia “MEDIUM”

- Opzione franchigia “LARGE”

Per il dettaglio si rimanda al capitolo “Ci sono limiti di copertura “?

SEZIONE FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI Garanzie sempre operanti

Sezione Furto e rapina

Sono indennizzati i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del CONTENUTO, anche se di proprietà di terzi (escluse le cose portate dai clienti) derivanti da:

- furto

- rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Nell’ambito della somma assicurata l’assicurazione è estesa:

- Ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina e/o estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e dagli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi impianti di allarme.

Ai "Valori" di esclusiva proprietà dell'Assicurato, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore del portavalori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori;

- il furto strappando di mano o di dosso i valori;

- la rapina;

commessi al di fuori dell'esercizio, sulla persona dell'Assicurato, suoi dipendenti o collaboratori addetti all'esercizio, durante il trasferimento di detti valori entro i confini del territorio Italiano

L’assicurazione della sezione furto rischi complementari è prestata a primo rischio assoluto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Valori in mezzi di

custodia L’assicurazione furto e rapina è prestata per i valori custoditi in Mezzi di custodia Valori fuori da

mezzi di custodia

L’assicurazione furto è prestata per i valori fuori da mezzi di custodia purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa.

SEZIONE ELETTRONICA

Cosa comprende l’assicurazione

Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi (escluse le cose portate dai clienti) da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con riduzione del premio

Aumento franchigie

E prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due seguenti livelli di franchigia, e precisamente:

- Opzione franchigia “MEDIUM”

- Opzione franchigia “LARGE”

Per il dettaglio si rimanda al capitolo “Ci sono limiti di copertura “?

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Pag. 4 di 23

SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE

Garanzie sempre operanti

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e di danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare

all’Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge

Responsabilità civile verso operai (RCO)

L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione.

Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL.

Fabbricati delle sedi aziendali

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, inclusi gli uffici, gli alloggi privati e gli alloggi di servizio nei quali si svolge l’attività assicurata nel contratto.

Fabbricati in comproprietà o di proprietà di terzi

Qualora gli interi fabbricati o le porzioni di fabbricati che costituiscono le sedi aziendali siano in comproprietà, o siano nella piena proprietà del titolare della struttura ricettiva assicurata o dei suoi famigliari, la garanzia opera anche in nome e per conto di tali soggetti.

Causale danni da incendio, scoppio ed esplosione

L’assicurazione comprende il risarcimento dei danni materiali direttamente cagionati a cose di terzi dall’incendio, scoppio ed esplosione:

a) delle sedi aziendali - incluse le cose in esse contenute;

b) delle cose - anche temporaneamente collocate presso terzi - di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute,

Causale danni da furto degli autoveicoli

Sempreché l’evento derivi direttamente da responsabilità dell’Assicurato, l’assicurazione comprende il risarcimento dei danni conseguenti a furto dei veicoli/motoveicoli dei clienti custoditi nell’autorimessa e/o nell’area destinata a parcheggio a condizione che tale area sia annessa alla sede aziendale assicurata.

Veicoli in sosta nell’area della struttura

La garanzia comprende, escludendo quanto già assicurato alle estensioni incendio e furto , i danni materiali agli autoveicoli e motoveicoli di terzi (inclusi i clienti), degli addetti e delle persone delle cui prestazioni si avvale l’Assicurato, stazionanti nelle aree adibite ad autorimessa/parcheggio.

Esercizio di servizi accessori

La garanzia comprende l’esercizio delle seguenti attività accessorie: gestione di ristoranti, bar - compresa la fornitura di servizi di catering, parchi gioco e/o piccolo zoo, lavanderia, saloni di parrucchieri per uomo e/o donna (ivi compresa l'applicazione di tinture, decoloranti e simili), negozi, sale da ballo e da ginnastica, discoteche e sale e locali per convegni; l’assicurazione è estesa alla partecipazione a mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni in genere, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stands nei territori dell’Unione Europea e della Confederazione Elvetica.

Organizzazione di attività sportive

La garanzia comprende anche i danni conseguenti alla proprietà e utilizzo degli impianti e delle attrezzature per lo sport e da gioco in dotazione alla struttura quali a titolo esemplificativo:

saune e bagni turchi, solarium, piscine coperte ed all’aperto, campi da calcio, calcetto, basket, pallacanestro, pallavolo, tennis, tennis tavolo e di altre infrastrutture per il tempo libero, inclusa la responsabilità derivante dall’organizzazione di corsi e dal noleggio di attrezzature per la loro pratica. La garanzia è valida per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione per gli ospiti di manifestazioni sportive anche all’esterno della struttura alberghiera.

Organizzazione di attività ricreative

La garanzia è estesa all’attività:

- di noleggio di biciclette, velocipedi e E-Bike, slittini e sci.

- di organizzazione di passeggiate e gite in genere per gli ospiti/clienti, inclusa la

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Pag. 5 di 23 responsabilità, anche personale, degli accompagnatori.

Esercizio di beauty farm e di centri per trattamenti estetici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione in proprio di Beauty farm e di centri per trattamenti estetici all’interno della struttura assicurata. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante alle persone addette a tale attività e delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.

Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso.

Servizio di guardaroba

Sempreché esista servizio di guardaroba custodito, l’assicurazione è estesa ai danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli ospiti (che non pernottano nella struttura),per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate.

Committenza auto

La garanzia ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile è prestata per i danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni subite dalle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili.

Responsabilità per danni causati da personale parificato agli addetti

Danni involontariamente causati a terzi da:

- lavoratori a progetto

- prestatori di lavoro assunti da un agenzia di somministrazione di lavoro;

- prestatori di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003 (attuativo della cd Legge Biagi);

- lavoratori non dipendenti che, nel rispetto della vigente legislazione, in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa vengono impiegati per l’esecuzione di parte delle attività per la quale è prestata l’assicurazione.

Responsabilità per danni causati da personale

assimilato agli addetti

Danni involontariamente causati a terzi da:

- prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc;

- titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali;

- titolari e dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’azienda.

Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale ascrivibile agli addetti dell’Assicurato che, ai sensi delle prerogative a loro attribuite dal D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 e delle definizioni di cui all’Art. 2 dello stesso D.Lgs., sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l’osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, fatto salvo, in caso di dolo, il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti degli stessi.

Danni corporali subiti da personale non rientrante nella definizione di addetti

Sono considerati terzi per i danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni i lavoratori non dipendenti che in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa, nel rispetto della vigente

legislazione, vengono impiegati per l’esecuzione di parte delle attività per la quale è prestata l’assicurazione, incluse quelle di formazione/istruzione al lavoro quali stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Cose portate in albergo

La garanzia è prestata per la responsabilità di cui al Codice Civile per i danni sofferti - esclusivamente dai clienti che pernottano nella struttura - in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose da loro portate nell'albergo.

Opzioni con riduzione del premio

Aumento franchigie

E prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due seguenti livelli di franchigia, e precisamente:

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Pag. 6 di 23 - Opzione franchigia “MEDIUM”

- Opzione franchigia “LARGE”

Per il dettaglio si rimanda al capitolo “Ci sono limiti di copertura “?

SEZIONE CRISTALLI

Cosa comprende l’assicurazione

Sono indennizzate le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso nonché quelle per la demolizione e lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

Rischi esclusi

Fabbricati incombustibili

Le garanzie sono operanti alla condizione che vengano rispettate le seguenti modalità costruttive:

Strutture portanti verticali, pareti esterne in materiali incombustibili. Solai, rivestimenti, coibentazioni, strutture portanti e copertura del tetto anche in materiali combustibili. Nelle strutture portanti verticali e nelle pareti esterne è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici. Tali caratteristiche non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti sull’area di pertinenza del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore al 20%

di quella complessiva.

Fabbricati combustibili:

Le garanzie sono operanti alla condizione che vengano rispettate le seguenti modalità costruttive:

strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, rivestimenti, coibentazioni, strutture portanti e copertura del tetto in materiali combustibili. Inoltre il fabbricato è classificabile anche come combustibile, quando il fabbricato supera la tolleranza del 20% nelle strutture portanti verticali e nelle pareti esterne.

Impianti già assicurati

Non sono assicurati “IMPIANTI FOTOVOLTAICI” e “PANNELLI SOLARI TERMICI”, qualora già coperti da apposita assicurazione

Assicurazione del contento

Si intendono esclusi i veicoli in genere e le cose portate dai clienti, ospiti dell’albergo, consegnate e non consegnate

SEZIONE FURTO E RAPINA

Rischi esclusi Assicurazione del contento

Si intendono esclusi i valori, i veicoli in genere e le cose portate dai clienti, ospiti dell’albergo, consegnate e non consegnate

SEZIONE ELETTRONICA

Cose non assicurate

Apparecchiature elettroniche non rientranti nella seguente definizione:

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, conduttori esterni, stampanti, terminali, P.O.S., Orderman e altre apparecchiature elettroniche portatili, registratori di cassa, calcolatrici, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, Che cosa non è assicurato?

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Pag. 7 di 23 scanner; sono comunque esclusi i telefoni cellulari. Il tutto ad uso esclusivo dell’esercizio, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.

Danni da furto

I danni da furto delle apparecchiature elettroniche sono indennizzati a condizione che l’autore si sia introdotto nei fabbricati contenenti le cose assicurate violandone le difese esterne e/o quelle poste a protezione dei locali interni mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di simili arnesi.

SEZIONE CRISTALLI

Rischi esclusi Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

Esclusioni e delimitazioni relative alle garanzie sempre operanti

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

- causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;

- causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- di furto, rapina, occupazione abusiva;

- indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;

- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

- causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Acqua condotta Sono esclusi i danni:

- alle merci collocate ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.

- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;

- provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;

- provocati da gelo, umidità e stillicidio;

- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni

Rottura delle condutture da gelo

Sono esclusi i danni:

- provocati dal gelo per rotture di condutture installate all’esterno del fabbricato anche se interrate;

- verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro.

Ci sono limiti di copertura?

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Pag. 8 di 23 Correnti o

scariche elettriche o altri fenomeni elettrici

Sono esclusi i danni:

- alle apparecchiature elettroniche

- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;

- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non commessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;

- dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Eventi atmosferici

Sono esclusi i danni:

- a vetrate, lucernari e tettoie;

- da infiltrazioni, umidità, stillicidio;

- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;

- ad antenne e simili installazioni esterne;

- a tende e relativi sostegni. Sono invece compresi in garanzia, sempreché risulti assicurata la partita "Contenuto", i danni a tende e tendoni parasole, e semprechè assicurata la partita “Fabbricato“, i danni ad impianti fotovoltaici e pannelli solari termici;

- a cose mobili all'aperto (salvo che si tratti di danni ad impianti che, per la loro natura e destinazione, siano installati all’aperto);

- causati da cedimento del terreno, valanghe, slavine, gelo, inondazioni e mareggiate.

Sovraccarico neve S’intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;

- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;

Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio:

Sono esclusi i danni:

- da furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;

- cagionati dai ladri a fissi e infissi in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Relativamente ai danni causati da terrorismo restano esclusi i danni causati da:

- contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;

- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

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Pag. 9 di 23 Esclusioni e delimitazioni relative alle opzioni con pagamento di premio aggiuntivo

Ricorso terzi e/o locatari

L’assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;

L’estensione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, è prestata entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Garanzie catastrofali

Terremoto

La Compagnia non indennizza i danni:

a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;

c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti La Compagnia non indennizza i danni:

1. causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

3. a enti mobili all'aperto;

Franchigie (Euro) Franchigia

“Small”

Terrorismo 3.000,00

Franamenti, smottamenti, caduta massi 3.000,00

Terremoto (se assicurato) 3.000,00

Inondazioni, alluvioni, allagamenti se assicurata) 3.000,00

Ogni altra causa 250,00

Opzione Franchigia

“Medium”

Terrorismo 3.000,00

Franamenti, smottamenti, caduta massi 3.000,00

Terremoto (se assicurato) 3.000,00

Inondazioni, alluvioni, allagamenti se assicurata) 3.000,00 Opzione

Franchigia

“ Large”

Ogni altra causa 500,00

Terrorismo 3.000,00

Franamenti, smottamenti, caduta massi 3.000,00

Terremoto (se assicurato) 3.000,00

Inondazioni, alluvioni, allagamenti se assicurata) 3.000,00

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Pag. 10 di 23

Ogni altra causa 1.000,00

Limiti di indennizzo

GARANZIA LIMITE DI INDENNIZZO

Incendio La somma assicurata

Fulmine La somma assicurata

Esplosione La somma assicurata

Implosione La somma assicurata

Scoppio La somma assicurata

Caduta di aeromobili La somma assicurata

Caduta di ascensori e montacarichi La somma assicurata

Urto veicoli stradali La somma assicurata

Onda sonica La somma assicurata

Sviluppo di fumi, gas, vapori La somma assicurata

Fumo La somma assicurata

Acqua condotta La somma assicurata

Ricerca e riparazione guasti 10.000,00

Gelo 5.000,00

Rigurgito fogne/intasamento gronde e pluviali 5.000,00

Fenomeni elettrici 15.000,00

Eventi atmosferici La somma assicurata

Eventi atmosferici per tende e tendoni parasole 5.000,00

Eventi atmosferici per impianti fotovoltaici e pannelli solari termici 3.500,00

Sovraccarico neve 50% delle somme assicurate

Scivolamento neve 10.000,00 per sinistro e anno

Sociopolitici, atti vandalici La somma assicurata

Terrorismo 50% delle somme assicurate

Furto fissi e infissi 5.000,00

Spese di demolizione e sgombero 15% dell’importo indennizzabile a

termini di polizza, con il massimo di 100.000,00

Spese di demolizione e sgombero categoria “pericolosi“ 10% di quanto indennizzabile al punto a)

Onorari dei periti 15% dell’importo indennizzabile a

termini di polizza, con il massimo di 5.000,00 Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per

ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, merci 5.000,00

Ricostruzione cose particolari 5.000,00

Mezzi ricoverati - scoppio carburanti La somma assicurata

Mezzi ricoverati - veicoli iscritti al p.r.a. 20% della somma assicurata alla partita macchinario, attrezzatura ed arredamento con il massimo di 50.000,00

Merci in refrigerazione 10% della somma assicurata al

contenuto con il massimo di 3.000,00

Indennità aggiuntiva 15% dell’importo indennizzabile a

termini di polizza, con il massimo di 100.000,00

Franamenti, smottamenti, caduta massi 50.000,00

(11)

Pag. 11 di 23

Ricorso Terzi Il massimale assicurato, con il

sottolimite del 10% per danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi

Garanzie catastrofali - Terremoto

- Inondazioni, alluvioni, allagamenti

50.000,00 50.000,00

Relativamente a quanto indicato nel glossario alla definizione di Contenuto, i seguenti beni sono indennizzati entro i limiti di indennizzo sotto indicati:

Quadri anche d'autore, oggetti d'arte, tappeti anche pregiati 8.000,00 per singolo oggetto

Valori 5% della somma assicurata con il

massimo di 25.000,00 Ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli, sedie, attrezzature per

l'intrattenimento all'aperto, nelle aree esterne immediatamente adiacenti i fabbricati e di pertinenza esclusiva dell'albergo

5% della somma assicurata con il massimo di 25.000,00

SEZIONE FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI

Sezione furto e rapina

Sono esclusi i danni:

• verificatisi in occasione di incendi, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;

• agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo e colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e colpa grave:

- da persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere;

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

• i danni indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate. Riduzione delle

somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari.

Franchigie e/o scoperti, limiti di indennizzo (euro)

GARANZIA LIMITE DI INDENNIZZO SCOPERTO

Furto del contenuto La somma assicurata 10% di ogni sinistro

Rapina del contenuto La somma assicurata 10% di ogni sinistro

Guasti cagionati dai ladri 2.500,00 10% di ogni sinistro

Garanzia portavalori 10% della somma

assicurata al contenuto con il massimo di 2.500,00 per sinistro

10% di ogni sinistro

Furto e rapina valori in mezzi di custodia

La somma assicurata 10% di ogni sinistro Furto e rapina valori fuori dai mezzi

di custodia

La somma assicurata 10% di ogni sinistro

Relativamente a quanto indicato nel Glossario alla definizione di Contenuto, i seguenti beni sono indennizzati entro i limiti di risarcimento sotto indicati:

Quadri anche d'autore, oggetti d'arte, tappeti anche pregiati

8.000,00 per singolo oggetto 10% di ogni sinistro

(12)

Pag. 12 di 23 Ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli,

sedie, attrezzature per l'intrattenimento all'aperto, nelle aree esterne immediatamente adiacenti i fabbricati e di pertinenza esclusiva dell'albergo

10% della somma assicurata con il massimo di 1.500,00

10% di ogni sinistro

SEZIONE ELETTRONICA

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell’Assicurato e del Contraente;

- causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato;

- causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;

- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di scarico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;

- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

- attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;

- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

- da smarrimenti od ammanchi;

- derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione “incendio, eventi naturali e altri danni ai beni“ e della sezione “furto e rischi complementari “, se operanti.

Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a:

- uso e abuso di Internet o sistemi similari;

- qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;

- qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;

- uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;

- qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;

- qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software;

- funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi;

- qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d’autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d’autore o brevetti);

(13)

Pag. 13 di 23 - i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza

tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall’Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi d’intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;

- manutenzione preventiva;

- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;

- aggiornamento tecnologico dell’impianto.

Franchigie e scoperti (Euro)

Garanzia Franchigia

SMALL

Franchigia MEDIUM

Franchigia LARGE Danni verificatisi senza

palese riscontrabilità di cause esterne

Scoperto 10% con il minimo di 1.000,00

Scoperto 10% con il minimo di 1.000,00

Scoperto 10% con il minimo di 1.000,00

Ogni altra causa 250,00 500,00 1.000,00

SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE

Relativamente all’assicurazione RCT

Sono esclusi i danni:

- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;

- alle cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell’ambito di dette operazioni; alle cose e/o merci che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

- da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga;

- di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;

- alle opere in costruzione, alle opere e/o cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;

- a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;

- a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l’esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;

ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell’area di pertinenza dei fabbricati e aree annesse in uso all’Assicurato;

- cagionati da macchine, macchinari, impianti, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi;

- cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

(14)

Pag. 14 di 23 - alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore;

- derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

- da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

- da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l’assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una società di professionisti, sono esclusi i danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall’erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall’Assicurato.

- da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.

Relativamente

all’assicurazione RCT e RCO

Sono esclusi i danni:

- derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;

- derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;

- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni

Esclusioni e delimitazioni relative alle garanzie sempre operanti Fabbricati in comproprietà

o di proprietà di terzi

Qualora fosse operante analoga copertura assicurativa stipulata da uno dei famigliari sui fabbricati assicurati, la garanzia opererà in secondo rischio, e cioè, solo per la parte eccedente i massimali previsti dalla suddetta assicurazione.

Causale danni da incendio, scoppio ed esplosione

Restano escluse le cose - inclusi gli immobili e le loro pertinenze - che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione nonché le cose di terzi a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato.

Organizzazione di attività sportive

Sono comunque esclusi i sinistri derivanti dalle seguenti attività: sport aerei in genere; arrampicata su roccia e ghiaccio con difficoltà superiori al terzo grado;

immersione con autorespiratore; rafting e canoa, equitazione, bob. Sono esclusi inoltre i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'albergatore, e di gare a carattere professionistico

(15)

Pag. 15 di 23 Esercizio di beauty farm e

di centri per trattamenti estetici

La garanzia è valida a condizione che l’attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia.

La garanzia non comprende i danni corporali e le pretese di risarcimento:

- derivanti o conseguenti ad iniezione o applicazione di prodotti quali: collagene, silicone, acidi, gel ed altri prodotti e/o componenti invasivi;

- di natura estetica e fisionomica conseguenti al trattamento estetico, per la mancata rispondenza del trattamento all’impegno o promessa di risultato assunto dall’Assicurato.

Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari

Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l’attività dell’Assicurato.

Servizio di guardaroba L’assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli, motoveicoli, cicli e motocicli, natanti in genere incluse le cose in essi contenute. L’assicurazione non comprende i danni alle cose non consegnate, quelli cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e procedimenti similari.

Committenza auto La garanzia vale nei limiti territoriali della Unione Europea. La garanzia è operante sempreché risulti provato che al momento del sinistro il mezzo era guidato da un dipendente del Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione, se richiesta.

Esclusioni e delimitazioni relative alle opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Cose portate in albergo

Qualora i preziosi e i valori vengano presi in consegna dall'albergatore, la garanzia sarà operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza.

Il massimale indicato in polizza per la presente garanzia rappresenta il limite per cliente. L'indennizzo massimo per contanti, se non consegnati, sarà pari all'importo di Euro 1.000,00.

Franchigie (Euro)

Garanzia Franchigia

SMALL

Franchigia MEDIUM

Franchigia LARGE Responsabilità Civile verso

Terzi tutti i danni materiali 250,00 500,00 1.000,00

Responsabilità Civile verso Terzi - danni corporali.

( Danni corporali subiti da

2.600,00 solo per danno biologico

(16)

Pag. 16 di 23 personale non rientrante

nella definizione di addetti) Responsabilità Civile verso

Operai 2.600,00 solo per danno biologico LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alle garanzie sempre operanti

GARANZIA LIMITE DI INDENNIZZO

Responsabilità Civile verso Terzi Il massimale

Responsabilità civile verso operai Il massimale

Fabbricati delle sedi aziendali Il massimale

Fabbricati in comproprietà o di proprietà di terzi Il massimale

Causale danni da incendio, scoppio ed esplosione 50% del massimale per danni a cose Causale danni da furto degli autoveicoli/motoveicoli dei

clienti

15% del massimale per danni a cose

Veicoli in sosta nell’area della struttura 15% del massimale per danni a cose

Esercizio di servizi accessori Il massimale

Organizzazione di attività sportive Il massimale

Organizzazione di attività ricreative Il massimale

Esercizio di beauty farm e di centri per trattamenti estetici

Il massimale

Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari Il massimale

Servizio di guardaroba 3.000,00 per cliente e 5.000,00 per annualità

assicurativa

Committenza auto Il massimale

Danni causati da personale parificato agli addetti Il massimale

Danni causati da personale assimilato agli addetti Il massimale

Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro

Il massimale

Danni corporali subiti da personale non rientrante nella definizione di addetti

Il massimale

Relativamente alle opzioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo

Cose portate in albergo Il massimale per cliente

MASSIMO RISARCIMENTO

L’ assicurazione non opera per somme superiori al massimale annuo assicurato in polizza per la garanzia RCT, qualora uno stesso evento interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT sia la garanzia RCO.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

(17)

Pag. 17 di 23 Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Il premio della presente sezione è calcolato in base al numero dei posti letto dichiarato dal Contraente/Assicurato ed indicato nella Scheda di polizza.

Qualora il numero dei posti letto dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo dei posti letto al momento del sinistro. Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di premio nel corso dell’annualità. In caso di variazioni di cui sopra, all’atto del rinnovo annuale del contratto il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare alla Compagnia il numero effettivo dei posti letto; sulla base di tale dichiarazione il premio di rinnovo viene modificato di conseguenza. Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, la Compagnia procederà alla liquidazione del danno applicando quanto previsto dall’Art.

1898 Codice Civile ultimo comma.

SEZIONE CRISTALLI

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato;

- determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;

- derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;

- causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

- derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;

- alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;

- avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l’attività esercitata - derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione “incendio, eventi naturali e altri danni ai beni“ e della sezione “furto e rischi complementari “, se operanti.

Lastre

Limite di indennizzo per ogni singola lastra € 5.000,00 per sinistro Franchigia: € 150,00

(18)

Pag. 18 di 23 Cosa fare in caso di

sinistro?

DENUNCIA DI SINISTRO Sezione incendio, eventi naturali, altri danni ai beni In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Sezione Furto e Rischi complementari

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

a) darne avviso alla Compagnia entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonchè farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Compagnia , agenzia e numero di polizza;

b) fornire alla Compagnia, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore nonchè‚ una copia della denuncia fatta all'Autorità;

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchè esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonchè facilitare le Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?

(19)

Pag. 19 di 23 indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

g) presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Sezione Elettronica

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo;

e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, salvo che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento

Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi e Operai

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 Codice Civile). Per i soli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso Operai (RCO), l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a nome della legge infortuni sul lavoro.

Sezione Cristalli

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di conservare i residui fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del sinistro onde contribuire all'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.

ASSISTENZA DIRETTA IN CONVENZIONE Non prevista dal presente contratto

GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE Non prevista dal presente contratto

PRESCRIZIONE

(20)

Pag. 20 di 23 I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze, o la mancata comunicazione di aggravamenti del rischio da parte del Contraente e/o dell’Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.

Obblighi della Compagnia

La Compagnia si impegna a pagare l’indennizzo entro 30 giorni, decorrenti dalla positiva verifica in ordine all’operatività della garanzia ed alla conclusione della necessaria istruttoria del sinistro.

Premio

Ad integrazione di quanto previsto nel DIP di precisa quanto segue:

Adeguamento automatico

Le somme ed i massimali assicurati, espressi in cifra assoluta ed il relativo premio sono automaticamente adeguati in base ad una percentuale pari all’ 1%, alla scadenza di ogni rata di premio annuo.

Qualora, in conseguenza delle variazioni di tale adeguamento, le somme e/o i massimali assicurati ed il premio superino il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente e della Compagnia rinunciare all’adeguamento con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della rata annua della polizza. In tal caso l’adeguamento cessa di avere vigore restando somme e/o i massimali assicurati ed il premio quelli dell’ultimo adeguamento effettuato.

L’adeguamento automatico non opera sulle franchigie e sui sottolimiti di indennizzo.

Rimborso

In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Compagnia questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Compagnia ha l’obbligo di restituirti la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Durata

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP si precisa quanto segue:

Relativamente alla garanzia opzionale “Terremoto” la copertura assicurativa decorre trascorsi trenta giorni dall’inizio dell’assicurazione.

Relativamente alla garanzia opzionale “Inondazioni, alluvioni, allagamenti” la copertura assicurativa ha effetto trascorsi quattordici giorni dall’inizio dell’assicurazione

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Quando e come devo pagare?

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Pag. 21 di 23 Questo prodotto è rivolto a proprietari o conduttori di alberghi, prensioni, residence, garni e simili.

Costi di intermediazione

Di seguito si espongono le informazioni relative ai costi a carico del contraente, con riferimento al presente prodotto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2018.

Costi relativi alla gestione del prodotto Quota parte percepita mediamente dagli intermediari

40,87% 60,80%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all’indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) –in alternativa via Fax al numero 02- 2696.2405, o via e-mail all’indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.

Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia:

www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.

La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:

a. il numero di polizza o il numero di sinistro;

b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;

e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt.

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.

Sarà cura dell’Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino Ripensamento

dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione Il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto nei casi di cessazione o di alienazione del rischio.

Come posso disdire la polizza?

A chi è rivolto questo prodotto?

Quali costi devo sostenere

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