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139 - Veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali - mezzi d'opera

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Aggiornato al 10/02/2022

139.0 139.1 139.1.1 139.1.2 139.2 139.2.1 139.3 139.3.1 139.3.2 139.4 139.4.1 139.4.2 139.4.3 139.5 139.5.1

139.0

139.1

139 - Veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali - mezzi d'opera

AUTORE

Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico MIMS - DMS Protospataro dott. Giandomenico - dirigente di Polizia stradale

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 10.

CONTENUTO Sommario:

QUADRO GENERALE VEICOLI ECCEZIONALI

Complessi eccezionali formati da rimorchi telescopici e modulari Procedura per l'immatricolazione

VEICOLI ECCEZIONALI CHE CIRCOLANO SENZA SUPERARE I LIMITI DI SAGOMA O MASSA Veicoli dotati di timoni estensibili, lunghi o ralle

SEGNALAZIONE DEI VEICOLI ECCEZIONALI Luci lampeggianti gialle

Pannelli per il segnalamento MEZZI D'OPERA

Caratteristiche tecniche dei mezzi d'opera Rimorchi e semirimorchi dei mezzi d'opera Segnalazione dei mezzi d'opera

DOCUMENTI E MODULISTICA

Carta di circolazione / DU di veicolo eccezionale

QUADRO GENERALE

Il Codice della strada

(1)

distingue tra veicoli eccezionali e trasporti eccezionali: entrambi per circolare necessitano di specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada (v. inPratica 5511); ad esempio, nel caso di circolazione su strada statale, l'ente competente è l'ANAS.

I trasporti eccezionali per massa possono essere effettuati solo con veicoli, aventi adeguata portata, immatricolati come eccezionali.

Sono considerati veicoli eccezionali, e sono immatricolati come tali, quei veicoli che, nella propria configurazione di marcia e per specifiche esigenze funzionali

(3)

sono destinati a superare i limiti previsti negli artt. 61 e 62 CDS rispettivamente per:

sagoma, o/e massa.

Sono altresì considerati veicoli eccezionali i complessi di veicoli che non rispettano le norme generali relative al traino dei veicoli (ad es., lunghezza massima, masse, fascia di ingombro, ecc.).

I veicoli che non superano i limiti di sagoma ma superano i limiti di massa previsti per la categoria senza oltrepassare quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS (v. inPratica 108.6.7 e inPratica 108.6.8) sono definiti mezzi d'ope ra

(2)

; tali veicoli hanno caratteristiche che li rendono idonei per specifici impieghi (attività edilizia, stradale, escavazione, ecc.).

Sono considerati trasporti in condizioni di eccezionalità quelli effettuati con:

veicoli che per effetto del carico (ma non del veicolo) superano i limiti di sagoma previsti dal CDS (ad es., il carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo oppure posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo);

mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa relativi alla loro categoria.

Ai veicoli eccezionali per masse e/o dimensioni non si applicano le norme UE concernenti masse e dimensioni dei veicoli

(4)

. Quando il veicolo, classificato eccezionale, circola senza superare né il limite di massa né il limite di sagoma pur conservando la qualifica di veicolo eccezionale non necessita di autorizzazione per circolare (da richiedere agli Enti proprietari delle strade interessate dal trasporto) ed è soggetto, durante la circolazione, alle norme applicabili a tutti gli altri veicoli.

VEICOLI ECCEZIONALI

I veicoli eccezionali possono essere utilizzati ed immatricolati solo nel nome e nella disponibilità delle imprese che

(5)

: esercitano l'attività di trasporto eccezionale in quanto autorizzate secondo legge

(6)

;

esercitando l'attività di trasporto in conto terzi, utilizzano i veicoli presi in locazione per l'esercizio delle suddette attività

(7)

;

pur non esercitando la suddetta attività, ne hanno necessità per il soddisfacimento delle proprie esigenze aziendali (es. imprese di

costruzione o riparazione di macchinari industriali che utilizzano i veicoli per spostare i propri prodotti da uno stabilimento all'altro)

(2)

139.1.1

139.1.2

(8)

.

Lo stato di veicolo eccezionale deve risultare dalla carta di circolazione / DU in cui sono riportate anche le particolari caratteristiche del veicolo e le eventuali prescrizioni imposte per la circolazione su strada.

Il regolamento di esecuzione del CDS

(9)

stabilisce le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, distinguendo tra veicoli a motore (abilitati o non al traino) e veicoli rimorchiati.

Dalla disciplina di cui sopra, dettagliatamente esposta nell'appendice I (veicoli eccezionali per massa) e nell'appendice II (veicoli eccezionali per le sole dimensioni) del titolo I regolamento CDS, sono esclusi:

i veicoli destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti;

quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate con specifico provvedimento dal MIMS - DMS (Dipartimento per la mobilità sostenibile)

(10)

.

Le disposizioni, che sono di stretto contenuto tecnico, riguardano tra l'altro:

velocità massima calcolata per costruzione

(11)

, rapporto di traino,

massa aderente, trasmissioni, fascia d'ingombro, spunto in salita,

tenuta del freno per varie percentuali di pendenza,

potenza minima del propulsore del trattore in rapporto alla massa complessiva, prove e verifiche.

Esempio di veicolo eccezionale per massa e dimensioni

Sono disciplinati a parte i carrelli dolly; tali veicoli appartengono categoria O e sono muniti di ralla che sostengono i semirimorchi al fine di trasformarli in rimorchi (v. inPratica 158.1.2).

Complessi eccezionali formati da rimorchi telescopici e modulari

Trattasi di complessi veicolari che possono assumere diverse configurazioni grazie alle caratteristiche dei rimorchi telescopici e modulari, degli elementi di collegamento e delle unità modulari (v. inPratica 158.1.1).

Al veicolo rimorchiato modulare, ancorché sia effettivamente composto da più unità modulari e sistemi di collegamento è assegnata una sola targa e un solo documento di circolazione anche se ogni unità modulare risulta identificata comunque univocamente da apposito numero di matricola ricollegabile al numero di telaio del veicolo.

Le configurazioni di marcia e le unità modulari previste devono essere individuate in ogni suo componente ed inserite in un allegato tecnico che costituisce parte integrante del documento di circolazione

L'eventuale:

sostituzione di unità modulari già presenti sull'allegato tecnico, con altre identiche, senza modifiche alle configurazioni già approvate, deve essere approvata dal competente UMC che provvede all'aggiornamento dell'allegato tecnico, subordinatamente all'accertamento di conformità da condurre sulle nuove unità modulari di sostituzione;

introduzione e/o eliminazione di unità modulari nell'allegato tecnico comportanti variazioni alle configurazioni già approvate, compete invece ai CPA.

Verificata l'ammissibilità delle nuove configurazioni o di quelle che hanno subito delle variazioni si provvede alla compilazione del nuovo certificato di approvazione del veicolo, completo dell'allegato tecnico aggiornato.

I veicoli rimorchiati modulari sono soggetti a revisione periodica nelle configurazioni di lunghezza massima o comunque in un inviluppo di configurazioni opportunamente scelte, tali da ricomprendere ogni singolo elemento modulare costituente le configurazioni indicate nell'allegato tecnico.

Nel caso di veicoli modulari con elementi telescopici o con elementi aventi particolari caratteristiche, tali elementi devono essere presenti nelle configurazioni sottoposte a revisione.

Procedura per l'immatricolazione

L'immatricolazione di veicoli eccezionali che derivano da trasformazioni o allestimenti particolari di veicoli o autotelai (anche già omologati) richiede preventiva approvazione mediante visita e prova presso il competente UMC del luogo in cui ha sede l'impresa che ha realizzato la trasformazione, al fine di verificare la rispondenza alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali

(12)

.

L'immatricolazione di un veicolo omologato fin dall'origine come eccezionale non richiede, invece, visita e prove e si effettua

secondo l'ordinaria procedura prevista per qualsiasi altro autoveicolo (cioè sulla base della dichiarazione di conformità al tipo

(3)

139.2

139.2.1

139.3

139.3.1

139.3.2

• - -

omologato e degli altri titoli richiesti).

VEICOLI ECCEZIONALI CHE CIRCOLANO SENZA SUPERARE I LIMITI DI SAGOMA O MASSA

I veicoli eccezionali per dimensioni (ovvero per dimensioni e massa) quando - in assenza, anche se temporanea, di specifiche esigenze funzionali - circolano senza superare i limiti stabiliti dagli artt. 61 e 62 CDS e nel rispetto della fascia di ingombro prevista dal regolamento

(13)

sono assimilati ai veicoli ordinari e possono circolare senza autorizzazione

(14)

.

Rientrano ad esempio in questa categoria i veicoli dotati di timoni o ralle più lunghe ed i veicoli aventi carrozzeria a geometria variabile (telaio estensibile) o i rimorchi a geometria variabile (v. inPratica 158).

Veicoli dotati di timoni estensibili, lunghi o ralle

I veicoli dotati di timoni lunghi o estensibili o ralle, quando non sfruttano queste particolari attrezzature, non necessitano di autorizzazione per la circolazione.

È subordinata a specifica approvazione a seguito di visita e prova presso i CPA del DMS ed a specifica annotazione sulla carta di circolazione / DU, la possibilità di

(15)

:

utilizzare un timone estensibile, un timone più lungo in alternativa a quello ordinario (di tipo telescopico o modulare) ovvero una ralla (sulla carta di circolazione / DU del trattore stradale o del rimorchio risulta espressa annotazione del tipo e del numero identificativo del timone o della ralla speciale e sui dispositivi, risulta impresso in modo ben visibile il predetto numero identificativo di matricola, il tipo e la marca);

costituire complessi di veicoli (autotreni) che utilizzano tali dispositivi speciali (timoni lunghi o modulari, ralle, ecc.).

Veicolo dotato di timone estensibile in posizione di non utilizzo

In questa configurazione il veicolo, pur essendo classificato come eccezionale, non necessita di autorizzazione per la circolazione

Veicolo dotato di timone estensibile in esercizio

In questa configurazione il veicolo è eccezionale e necessita sempre di autorizzazione per la circolazione

SEGNALAZIONE DEI VEICOLI ECCEZIONALI

I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali (compresi i mezzi d'opera) devono essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti gialli) e di pannelli di segnalazione (pannelli retroriflettenti e pannelli indicanti lo stato di eccezionalità).

Tali veicoli devono essere equipaggiati anche della segnalazione luminosa di pericolo (costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione) oltreché dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazioni previsti per la categoria del veicolo (luci di posizione, proiettori abbaglianti e anabbaglianti, ecc.).

Luci lampeggianti gialle

Tutti i veicoli eccezionali, quando circolano in eccedenza dei limiti dimensionali dell'art. 61 o di massa dell'art. 62 CDS

(16)

devono avere in funzione uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante di colore giallo o arancione, fissati alla carrozzeria e aventi caratteristiche ed angoli di visibilità determinati dal regolamento

(17)

.

I dispositivi supplementari devono essere installati sul tetto del veicolo eccezionale in posizione tale che siano rispettate le norme sulla piena visibilità anteriore, posteriore e laterale degli stessi.

Pannelli per il segnalamento

I veicoli le cui dimensioni eccedono, per costruzione, quelle massime fissate dall'art. 61 CDS, oltre alle segnalazioni già prescritte per gli altri veicoli (pannelli di colore giallo a strisce rosse o solo giallo per i rimorchi), devono essere segnalati con pannelli retroriflettenti, secondo le disposizioni seguenti:

veicoli eccezionali aventi eccedenza in lunghezza (che non sia dovuta alle attrezzature mobili - es. braccio di una gru - per le quali v. oltre):

due pannelli, uno anteriore ed uno posteriore

(28)

, di colore giallo e recanti la scritta "TRASPORTO ECCEZIONALE", a caratteri neri di 10 cm di altezza;

due pannelli laterali, uno per ciascun lato

(29)

, di colore giallo, applicati in modo che ogni metà dei pannelli corrisponda alla

sezione di semilunghezza del veicolo. Tali pannelli sostituiscono il catadiottro di colore arancione;

(4)

139.4

139.4.1

139.4.2

Veicolo eccezionale in lunghezza

veicoli eccezionali con eccedenza in larghezza (che non sia dovuta alle attrezzature mobili - es. braccio di una gru - per le quali v. oltre) con almeno due pannelli, a strisce alternate di colore bianco e rosso, inclinate di 45°

(30)

, applicati sia nella parte anteriore sia in quella posteriore del veicolo, con il lato più lungo in posizione verticale e con il bordo esterno coincidente con la sezione di massima larghezza del veicolo (v. inPratica 5514.5.2).

Tutti i pannelli di cui sopra possono essere sostituiti con pellicole oppure con vernici riflettenti, di uguali dimensioni e caratteristiche di visibilità, applicate direttamente sulla struttura del veicolo.

Possono essere, inoltre, applicati, anziché sul veicolo, sul suo carico, ad altezza tale da assicurare in ogni caso la visibilità per i conducenti degli altri veicoli.

Veicolo eccezionale in larghezza

MEZZI D'OPERA

I mezzi d'opera sono definiti dal Codice della strada

(18)

come veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali:

d i impiego o di risulta di attività edilizie, stradali o di escavazioni minerarie e materiali assimilati; sono anche mezzi d'opera quei veicoli che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia (ad. es.

betoniere)

(19)

.

derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri (liquami), impiegati nel ciclo produttivo di imprese forestali,

diversi dai precedenti ma specificamente autorizzati

(32)

.

La qualificazione di mezzo d'opera viene determinata sulla base dei prescritti requisiti tecnici (che li rendono idonei all'impiego nei cantieri e nella marcia sia su strada che fuori strada) tra i quali, ad es., la velocità massima per costruzione pari a 80 km/h

(20)

.

Sulla carta di circolazione / DU del veicolo classificato mezzo d'opera e immatricolato a nome o in disponibilità di impresa che effettua i trasporti di cui all'art. 54, c. 1, lettera n), CDS deve risultare l'annotazione "veicolo classificato mezzo d'opera" (a volte sintetizzata con "veicolo class.to mezzo d'opera")

(21)

unitamente alle eventuali prescrizioni per la marcia su strada.

Caratteristiche tecniche dei mezzi d'opera

Il regolamento

(22)

stabilisce poi le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, distinguendoli in autoveicoli isolati, autotreni e autoarticolati, rimorchi e semirimorchi e fissandone i criteri tecnici essenziali

(31)

(v. inPratica 332), tra cui si ricordano:

valori minimi di massa, tara e altezza da terra, velocità massima per costruzione (80 km/h), sospensioni,

massa aderente,

dispositivi di bloccaggio del differenziale, ecc.

Rimorchi e semirimorchi dei mezzi d'opera

I rimorchi, che possono anche non essere classificati come eccezionali per massa, possono essere solo dei seguenti tipi:

realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici;

appositamente attrezzati (es. con cassoni spargisale, spandisabbia e simili), o destinati al trasporto del materiale necessario, per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo.

I semirimorchi, che devono essere sempre classificati come eccezionali per massa

(23)

, possono essere destinati:

al trasporto di tutte le merci sopraindicate e cioè materiali di impiego o di risulta di attività edilizie, stradali e minerarie; materiali derivanti dalla compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri;

al trasporto di macchine operatrici di qualsiasi tipo (purché permanentemente attrezzati per questo scopo).

Ai veicoli classificati come mezzi d'opera possono inoltre essere agganciate macchine operatrici trainate munite di attrezzatura spandisabbia, spargisale e simili, ovvero destinate a consentire la circolazione stradale in caso di neve o gelo (es.

attrezzate con rulli o pompe spazzaneve, ecc.)

(24)

.

(5)

139.4.3

139.5 139.5.1

Trattandosi di veicoli eccezionali, è sempre necessario che l'abbinamento sia effettuato per targa e cioè che nella carta di circolazione / DU del veicolo trainato risulti annotata la targa del mezzo d'opera che può trainarlo. L'agganciamento di un veicolo diverso o la mancanza dell'annotazione integra gli estremi della violazione sanzionata dall'art. 93, c. 8, CDS.

L'abbinamento deve essere approvato presso un UMC previa visita e prova del complesso veicolare (motrice e rimorchio).

Segnalazione dei mezzi d'opera

Tutti i veicoli classificati mezzi d'opera devono essere muniti di uno o più dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla, fissati alla struttura del veicolo oppure rimovibili, e dei dispositivi di segnalazione luminosa di pericolo

(25)

.

Sui mezzi d'opera impiegati per lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, deve essere, inoltre, installato un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato da cui il veicolo può essere superato

(26)

.

DOCUMENTI E MODULISTICA

Carta di circolazione / DU di veicolo eccezionale

Dal 1978 anche per i veicoli eccezionali è stato disposto il rilascio della carta di circolazione / DU unificata modello MC 804 MEC utilizzata

(27)

per tutti gli altri veicoli con le opportune annotazioni relative alle masse consentite e alle eventuali prescrizioni tecniche particolari per la circolazione.

Carta di circolazione / DU di un veicolo eccezionale - Modello MC 804 MEC

Analogamente a quanto avvenuto per gli altri veicoli (v. inPratica 1704), dal novembre 1999 è stato adottato il modello MC 820 F.

Carta di circolazione / DU di un veicolo eccezionale - Modello MC 820 F

(6)

1

2

3

4

(1)

(2) (3)

(4)

Nella carta di circolazione / DU di veicolo eccezionale sono riportate le particolari caratteristiche del veicolo e le eventuali prescrizioni imposte per la circolazione su strada.

Dettaglio prescrizioni trascritte nella carta di circolazione / DU Legenda

Classificazione di veicolo eccezionale

La carta di circolazione / DU riporta l'indicazione della classificazione e dell'obbligo di munirsi di autorizzazione. È inoltre indicata, quando consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo, la possibilità di circolare senza autorizzazione se non si superano i limiti dimensionali o di massa previsti dagli artt. 61 e 62 CDS (per i veicoli di più vecchia immatricolazione quest'ultima indicazione può tuttavia mancare).

Prescrizioni d'esercizio

Sono indicate la velocità massima ammissibile, lampeggianti, tipo di ralla e matricola, ruota di scorta, ecc. La violazione di queste prescrizioni è sanzionabile ai sensi dell'art. 10 CDS se le stesse sono richiamate direttamente o indirettamente nell'autorizzazione. La sostituzione della ralla con altra di tipo diverso (o con matricola diversa se questa è riportata nella carta di circolazione / DU) integra inoltre gli estremi della violazione punita dall'art. 78 CDS. Le prescrizioni non valgono quando il veicolo eccezionale può circolare senza autorizzazione. La violazione delle prescrizioni in materia di abbinamento (obbligo ruota di scorta sul rimorchio) è invece punita dall'art. 93 comma 8.

Condizioni d'esercizio

In alcuni casi, quando le prescrizioni d'esercizio sono molto numerose e complesse, la carta di circolazione / DU rinvia al certificato di approvazione del veicolo (documento rilasciato dalla MCTC a seguito di visita e prova del veicolo e che consente l'immatricolazione entro l'anno successivo dal rilascio). In questi casi il certificato di approvazione costituisce parte integrante della carta di circolazione / DU e deve perciò essere sempre portato a bordo del veicolo ed esibito per il controllo (in caso di violazione si applica l'art. 180, c. 7 CDS).

Limiti per l'abbinamento (traino di rimorchi o semirimorchi)

L'abbinamento dei veicoli eccezionali è sempre fatto per targa nel senso che sulla carta di circolazione / DU del veicolo rimorchiato figura la targa (o le targhe) del veicolo (o dei veicoli) che possono trainarlo. In taluni casi, inoltre (come in quello indicato in figura) il veicolo eccezionale trattore può trainare solo rimorchi immatricolati come eccezionali.

Nelle carte di circolazione dei rimorchi o semirimorchi di dimensioni eccezionali è riportata anche la targa del veicolo (o dei veicoli) idoneo a trainarlo (per questi veicoli l'abbinamento per targa è obbligatorio).

La disciplina dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità contenuta nell'art. 10 dell'abrogato Codice della strada, dopo le varie modifiche e innovazioni apportate dalle leggi 38/1982 e 229/1990 e da numerosi decreti ministeriali, trova la sua attuale sistemazione nell'art. 10 del Codice della strada e negli artt. 9 ÷ 20 del relativo regolamento. Le disposizioni dell'art. 10 si applicano ad autoveicoli, rimorchi e mezzi d'opera mentre, ai sensi del comma 26 dell'art. 10, per le macchine agricole e le macchine operatrici vale la specifica normativa di cui all'art. 104 CDS. Nonostante che una serie di proroghe ne abbia ritardato l'entrata in vigore di ben 4 anni rispetto agli altri articoli del Codice, l'art. 10 ha subito, anche successivamente, numerose modifiche e aggiustamenti nei ricorrenti tentativi di contemperare le esigenze degli operatori del settore e quelle della circolazione stradale, anche tenendo conto dei vincoli conseguenti all'appartenenza dell'Italia all'UE. Il testo dell'articolo tradisce in più parti questa sofferta evoluzione e lascia non pochi dubbi e incertezze interpretative anche nei collegamenti con altri articoli del Codice.

V. art. 10 regolamento CDS. Tali veicoli, utilizzati per le finalità indicate dall' art. 54, comma 1, lettera n) CDS, infatti, sono considerati a tutti gli effetti come veicoli eccezionali.

Da questa definizione si desume che sono considerati eccezionali i veicoli (sia a motore sia rimorchi) adibiti a trasporto di cose o di persone che eccedono gli standards dimensionali o di massa dei veicoli ordinari fissati dagli artt. 61 e 62 con una precisa condizione: che l'eccedenza sia motivata da specifiche esigenze funzionali, cioè sia dovuta a necessità legate alla specificità del veicolo in quanto destinato a trasporti non altrimenti realizzabili (es. prefabbricati di notevoli dimensioni).

Non si può quindi costruire e mettere in circolazione, ad es., un veicolo che supera le dimensioni dell'art. 61 solo per disporre di una maggior capienza di trasporto. Il superamento di detti limiti va poi considerato nella normale configurazione di marcia del veicolo e cioè nella sua configurazione d'esercizio.

Quest'ultima condizione, risultante dalla modifica apportata dal DLG 10.9.1993, n. 360 al testo originario del Codice, è stata aggiunta per coordinare la definizione generale di veicolo eccezionale con le disposizioni dell'art. 10 comma 11, secondo cui non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli classificati ed immatricolati come eccezionali quando circolano senza superare i limiti di categoria. Infatti, quando il veicolo eccezionale circola senza superare nessuno dei suddetti limiti (ad es. un rimorchio telescopico che circola con telaio non allungato), pur conservando la qualifica di veicolo eccezionale, non ha bisogno di autorizzazione per circolare.

L'eccezionalità dei veicoli discende dunque da precise esigenze funzionali, e può riguardare le sole dimensioni, o la sola massa complessiva, oppure sia le dimensioni che la massa complessiva ed è sempre annotata sulla carta di circolazione / DU. In assenza di annotazioni relative alla eccezionalità, i valori di massa complessiva a pieno carico inferiori ai limiti minimi previsti dall'Appendice I al titolo I regolamento CDS devono intendersi come non eccezionali e riconducibili ai limiti legali dell'art. 62 CDS.

Al riguardo va segnalato, nonostante il criterio non sia sempre osservato, che secondo l'art 62 CDS, per i complessi veicolari va usato il termine "massa complessiva", mentre per i rimorchi e per i veicoli a motore isolati si deve usare il termine "massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.)".

La "massa massima tecnicamente ammissibile" è la m.c.p.c. risultante dalla carta di circolazione / DU, ai punti (F.2), ovvero la somma degli (F.2) di motrice e rimorchio nel caso di autotreni, o la somma della tara del trattore (G) e della m.c.p.c. (F.2) del semirimorchio nel caso di autoarticolati.

La disciplina delle caratteristiche costruttive dei veicoli eccezionali si trova nell'art. 10 CDS e negli artt. 9 ÷ 20 regolamento CDS, l'uno e gli altri ripetutamente modificati. Le disposizioni dell'art. 10 si applicano agli autoveicoli, ai rimorchi di dimensioni eccezionali e ai mezzi d'opera mentre per le macchine agricole e per quelle operatrici vale la speciale normativa dettata dall'art. 104 CDS che, in quanto più specifica, prevale sulle disposizioni generali citate (v. art. 10, c. 26).

(7)

(5) (6) (7)

a) b) c)

a)

• b)

(8)

(9)

(10) (11)

Occorre peraltro precisare che la direttiva 96/53/CE (recepita con DM 6.4.1998) che stabilisce le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e le masse massime autorizzate nel traffico internazionale non si applica ai veicoli eccezionali per masse e/o dimensioni per i quali continuano a valere le norme nazionali.

Con tale formula si comprendono anche i veicoli immatricolati in leasing o con patto di riservato dominio a condizione che il locatario o il contraente sia uno dei soggetti sopra indicati.

Per i veicoli eccezionali adibiti al trasporto di persone l'autorizzazione può riguardare sia il servizio di linea che quello di noleggio con conducente. Le imprese devono essere in regola con le norme in materia di autotrasporto in conto terzi.

Alla luce dell'art. 84 CDS si deve ritenere che anche il veicolo immatricolato come eccezionale possa essere utilizzato, oltre che dall'impresa intestataria, anche da altra impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori per attività di trasporto eccezionale e alla quale il veicolo sia stato ceduto dall'intestataria in locazione senza conducente. Infatti, anche se l'art. 10 CDS sembrerebbe limitare l'utilizzo dei veicoli eccezionali alle imprese che ne sono intestatarie, vietando la locazione senza conducente del veicolo eccezionale o l'affidamento in godimento a terzi diversi dalle suddette imprese (anche in comodato, ecc.), la disposizione deve essere necessariamente collegata con la normativa UE in materia (in particolare le direttive 84/647/CEE e 90/398/CEE) e del DM 16.2.1994 n. 213 che consentono l'utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente da imprese (sia nazionali che appartenenti all'UE) debitamente autorizzate per il trasporto in conto terzi ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori. Alla luce di queste disposizioni, accolte in sostanza nell'art. 84 CDS, la norma dell'art. 10 CDS va letta nel senso che il veicolo immatricolato come eccezionale può essere utilizzato sia dall'impresa che ne è intestataria sia da altre imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori che svolgono attività di trasporto eccezionale alle quali l'intestataria l'abbia ceduto in locazione senza conducente.

I l DM 16.2.1994 n. 213, che ha recepito la direttiva 90/398/CEE (modificativa della precedente 84/647/CEE), consente l'utilizzazione dei veicoli industriali noleggiati senza conducente di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 t, precisando alcune condizioni per la predetta utilizzazione (ulteriori dettagli sono precisati anche dalla circolare 6.12.1993 DTT n. 219/93, prot. n. 2472/CEE - DC. III n. 35). Dal contratto di locazione o da estratto autentico del medesimo o, qualora si tratti di impresa stabilita in un altro Stato membro, da documenti equivalenti rilasciati da autorità competente di quello Stato, deve risultare:

il nome dell'impresa locatrice e di quella locataria, la data e la durata del contratto nonché i dati di identificazione del veicolo locato;

che l'impresa locatrice è iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazione ovvero, qualora non si tratti di impresa nazionale, che essa è stabilita in un altro Stato UE ed è titolare di autorizzazione comunitaria;

che oggetto del contratto è esclusivamente la locazione dei veicoli di cui all'art. 2.

Si è inoltre subordinato l'utilizzo dei veicoli locati a due condizioni (la violazione delle quali può integrare gli estremi di un trasporto abusivo sanzionabile ai sensi dell'art. 46 legge 298/74):

che i veicoli locati rimangano nella disponibilità esclusiva dell'impresa che li utilizza per la durata del contratto di locazione;

che i veicoli locati siano guidati esclusivamente dal titolare dell'impresa che li utilizza o dal suo personale.

Possono essere utilizzati veicoli appartenenti ad altre imprese di trasporto sia italiane che appartenenti a Stati membri della Unione europea:

veicoli appartenenti ad imprese italiane. L'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di altra impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori (art. 84 CDS, comma 3). Ai fini della verifica delle condizioni di cui sopra, l'impresa locataria che li utilizza deve conservare a bordo dei veicoli locati:

la documentazione, in originale o copia autentica, del contratto di noleggio da cui risultino gli elementi richiesti;

qualora il conducente sia persona diversa dal locatario, l'originale o una copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo suo foglio paga;

veicoli appartenenti ad imprese europee. Nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri della CEE, è ammessa l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro della CEE, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato medesimo (art. 84 CDS, comma 2).

Ai fini della verifica delle condizioni di cui sopra, l'impresa locataria che li utilizza deve conservare a bordo dei veicoli locati, oltre ai documenti di cui al precedente punto a), anche la carta di circolazione / DU originale, il titolo autorizzativo e la copia conforme della licenza comunitaria intestati all'impresa locatrice.

Le imprese devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di trasporto in conto proprio (devono aver ottenuto la licenza al trasporto in conto proprio che integra la carta di circolazione / DU). Si tratta di imprese che svolgono attività diverse dall'autotrasporto per conto terzi e che, perciò, per poter ottenere la suddetta immatricolazione devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di trasporto in conto proprio. In particolare, l'impresa deve aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione al trasporto in conto proprio che, a tutti gli effetti, integra la carta di circolazione / DU del veicolo eccezionale (e che, perciò, deve sempre accompagnare tale documento). Il veicolo eccezionale immatricolato per uso proprio (e munito di licenza in conto proprio) per il soddisfacimento di esigenze dell'impresa che ne è intestataria può essere utilizzato esclusivamente da questa: non possono essere locati a terzi o presi in locazione.

V. art. 9 regolamento CDS. L'omologazione dei veicoli eccezionali non è sottoposta alle disposizioni UE in materia di omologazione di autoveicoli; tali norme, tuttavia, si applicano anche alle procedure di approvazione di tali veicoli, nella parte non diversamente regolata dalle richiamate disposizioni dell'art. 9 regolamento CDS, solo in quanto compatibili con le specifiche esigenze funzionali che li caratterizzano.

V. art. 9, c. 2, regolamento CDS.

L'Appendice I - art. 9 al Titolo I regolamento, nel definire le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa, prevedeva al comma 1, lettera b.3, che la velocità massima dei veicoli eccezionali atti al traino non potesse superare, per costruzione, 40 km/h. II medesimo comma prevedeva altresì ai punti c.2.2. c.2.3 - che la velocità di base dei veicoli eccezionali rimorchiati non può superare 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t, e 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. I valori sopraindicati, se al momento del loro concepimento apparivano adeguati all'evoluzione tecnologica dell'epoca ed alla situazione delle infrastrutture stradali, nel tempo sono divenuti decisamente obsoleti in quanto non tenevano più conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel campo della costruzione dei veicoli che nell'arco di pochi anni avevano consentito di dotare gli stessi dì dispositivi di sicurezza sempre più sofisticati e particolareggiati che indubbiamente contribuiscono ad elevare notevolmente i livelli di sicurezza passiva dei veicoli medesimi. Inoltre le normative UE di settore, proprio tenendo conto dell'evoluzione tecnologica intervenuta, consentono la possibilità di introdurre valori, riferiti alla velocità, più elevati. Tale possibilità, ampiamente utilizzata in tutti i paesi europei nei quali sono previsti per i veicoli eccezionali, limiti di velocità ben superiori a quelli previsti dalla normativa italiana, è stata introdotta anche sul territorio nazionale al fine dì armonizzare la normativa prevista dal regolamento con la normativa UE. Con il DPR 13.12.2004, n. 327 sono stati innalzati i limiti di velocità: per i veicoli a motore adibiti al traino e per i rimorchi con massa complessiva superiore a 42,6 t e fino alle 80 t il limite passa da 40 km/h a 62,5 km/h. Per i rimorchi invece, che hanno massa superiore alle 80 t il nuovo limite di velocità passa da 25 km/h a 40 km/h. Per i veicoli già immatricolati, è possibile l'adeguamento al nuovo limite di velocità, previa visita e prova ed aggiornamento della carta di circolazione / DU. La procedura di questa operazione tecnica è fissata dal decreto dirigenziale dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25.7.2005, recante norme per l'attuazione dell'articolo 2 del DPR 13.12.2004, n. 327 in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

Secondo tale direttiva, i veicoli circolanti, adibiti a trasporti eccezionali per massa, possono essere adeguati ai nuovi limiti di velocità massima calcolata per costruzione, se trattasi di autoveicoli, ovvero di velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, se trattasi di veicoli rimorchiati, subordinatamente alla verifica della loro rispondenza alle condizioni tecniche stabilite all'art. 3 del decreto dirigenziale stesso. Con la circolare MIT 23.9.2005, prot. n. 1773-MOT2/C sono state fissate le procedure per l'adeguamento dei veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità dei veicoli e dei trasporti eccezionali per massa. Il DTT richiama l'attenzione su alcuni aspetti significativi:

ogni autoveicolo da adeguare deve essere reso conforme, in tutte le sue parti componenti e nei dispositivi installati, interessati dall'adeguamento, alle disposizioni vigenti all'atto della richiesta;

le verifiche e prove da effettuare debbono essere correlate alla massa massima a pieno carico del veicolo (che ovviamente è un valore unico);

l'autoveicolo, per costruzione, deve essere insuscettibile di superare il previsto nuovo limite di velocità;

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il veicolo deve risultare conforme alle prescrizioni regolamentari con riferimento alle caratteristiche ed alla verifica dei dispositivi di frenatura, in particolare per quanto concerne il superamento della velocità per costruzione di 50 km/h;

in sede di abbinamento tra veicoli è richiesta la verifica della compatibilità tra la velocità massima in servizio di traino dell'autoveicolo con quella riconosciuta per costruzione del veicolo rimorchiato;

sulla nuova carta di circolazione / DU dell'autoveicolo non debbono apparire dati derivanti da condizioni connesse con la velocità attribuita allo stesso autoveicolo ante adeguamento; ne consegue la decadenza di tutti gli agganciamenti effettuati precedentemente.

In termini pratici, l'operazione di adeguamento a seconda dei casi, può comportare modifiche alla catena cinematica di trasmissione del moto del veicolo, ovvero, più semplicemente, richiedere solo la ritaratura del limitatore di velocità, effettuata e certificata dal costruttore dell'autoveicolo, ovvero, di officina appositamente autorizzata.

Al momento dell'immatricolazione di un veicolo eccezionale risultante da trasformazione di altro veicolo occorre perciò presentare, oltre alla dichiarazione di conformità del veicolo base, anche il certificato di approvazione per uso interno (rilasciato dal medesimo ufficio che provvede all'approvazione tecnica e all'immatricolazione) unitamente alla documentazione dell'allestitore con la quale il medesimo attesta tra l'altro di aver compiuto l'opera a regola d'arte. Se l'immatricolazione avviene in un UMC diverso da quello in cui ha sede l'impresa che ha provveduto all'allestimento, l'intestatario deve presentare oltre alla documentazione di rito anche il certificato di approvazione della modifica rilasciato dall'UMC che ha effettuato la visita e prova del veicolo.

V. art. 10, c. 11 regolamento CDS.

Si tratta di veicoli dotati di un particolare tipo di attrezzatura o di carrozzeria che li rende adatti ad un certo tipo di trasporto e che, durante il suo utilizzo, determina il superamento dei limiti dimensionali. Quando, tuttavia, questa particolare attrezzatura non è utilizzata e viene perciò smontata, questi veicoli, non superando i limiti ordinari, possono circolare senza autorizzazione anche se immatricolati come eccezionali.

Ai sensi della circolare Ministero dei trasporti 30.10.1991, n. 2981/4284 l'approvazione sia dei timoni di tipo telescopico o modulare e delle ralle che dei complessi veicolari che possono essere costituiti deve essere effettuata solo presso i CPA del DMS competenti. L'approvazione è mirata ad accertare essenzialmente che i dispositivi ed i complessi siano tecnicamente idonei e compatibili con la normativa (principalmente la direttiva 71/320/CEE e successive modifiche ed integrazioni concernente la frenatura dei veicoli). L'immatricolazione o l'aggiornamento della carta di circolazione / DU di questi veicoli eccezionali è invece compiuto presso un qualsiasi UMC che effettua l'operazione previa acquisizione del certificato di approvazione rilasciato da un CPA.

I dispositivi non devono essere utilizzati se, in relazione alle modalità di circolazione, non sono superati i limiti di cui agli artt. 61 e 62 CDS; in caso di mancanza o cattiva utilizzazione sono previste sanzioni (v. inPratica 5514.5.1).

Lo prevede l'art. 11 regolamento; per le caratteristiche di visibilità dei dispositivi v. anche art. 266 regolamento. Se il carico sistemato sul veicolo (sia motrice che eventuale rimorchio o semirimorchio) limita la visibilità posteriore dei dispositivi, devono essere collocati altri dispositivi nella parte posteriore del rimorchio o del semirimorchio in modo che siano rispettati gli indicati angoli di visibilità.

V. art. 54, comma 1 lettera n).

In generale, si tratta di veicoli idonei a servire anche l'attività dei cantieri ed utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

Per consentire l'agevole circolazione senza la suddetta autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai veicoli classificati mezzi d'opera aventi le masse massime entro i limiti legali, il DTT ha prescritto che sulla carta di circolazione / DU sia riportata un'annotazione del seguente tenore: "Il veicolo, di cui alla presente carta di circolazione / DU, riconosciuto idoneo ad essere classificato "mezzo d'opera", può circolare alla massa limite legale di ... (massa limite legale ammessa), senza il permesso di cui all'art. 10 CDS, nel rispetto delle masse massime ammissibili sui singoli assi: 1 ..., 2 ..., 3 ..., 4 ...".

Come chiarito con circolare DTT 9.1.2008 prot. n. 2117, nelle more del riesame delle procedure informatiche per la stampa dei documenti di circolazione dei veicoli mezzi d'opera è stato chiarito che:

in sede di omologazione o approvazione dei veicoli classificabili mezzi d'opera, l'annotazione da inserire deve essere una delle seguenti:

"veicolo classificabile mezzo d'opera",

"veicolo class.le mezzo d'opera";

in fase di stampa della carta di circolazione / DU, l'annotazione da riportare sulla carta di circolazione / DU di un veicolo classificato mezzo d'opera, deve essere una delle seguenti:

"veicolo classificato mezzo d'opera",

"veicolo class.to mezzo d'opera".

In caso di annotazioni equivoche presenti sui documenti di circolazione dei veicoli classificati mezzi d'opera, ÌUMC competente emette, a richiesta degli interessati, un duplicato d'ufficio della carta di circolazione / DU, con le suddette annotazioni.

V. art. 10 regolamento CDS.

Questi veicoli devono avere almeno 2 assi reali.

I rimorchi agganciabili ai mezzi d'opera devono essere destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici (generalmente aventi carrozzeria "pianale" o "pianale con rampe di carico") ovvero possono essere costituiti da rimorchi e macchine operatrici trainate appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto di materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di ghiaccio e neve.

Si tratta del segnale di pericolo di cui al DM 24.1.1977 cioè il funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione. Tale dispositivo, peraltro, sui mezzi costruiti dopo il 1980 è già di serie.

A sensi dell'art. 38 regolamento - per le caratteristiche del pannello v. figura II. 398 CDS.

Fino al 1978 circa, per i veicoli eccezionali era previsto il rilascio di uno speciale documento di circolazione denominato modello MC 810 costituito da un libretto a compilazione manuale contenente 11 fogli di carta non filigranata.

Superficie minima di 900 cm² e altezza di 15 cm ciascuno.

Superficie minima di 900 cm² e 5 cm di altezza ciascuno.

Larghezza 10 cm, superficie minima di 1.800 cm² e altezza 30 cm ciascuno.

V. appendice II del titolo I regolamento CDS - caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera.

Si tratta dei materiali assimilati elencati dall'art. 11, c. 2, legge n. 454/1997, tra i quali quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento.

NOVITÀ 10/02/2022

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