• Non ci sono risultati.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Legge Regionale 28.06.2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Legge Regionale 28.06.2013"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

DETERMINAZIONEN.206DEL9LUGLIO2015

OGGETTO: Polizza fideiussoria n. 743589 del 26.06.2015 e relativa appendice n. 1 del 02.07.2015 – Ns.

Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 9 del 07.07.2015 e n. 9/A del 08.07.2015 - inerente l'attività di gestione operativa e chiusura della discarica per rifiuti inerti, sita in località Is Candiazzus nel Comune di Iglesias, di proprietà della società Ecoinerti s.r.l.

Accettazione.

ILDIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 recante “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Abrogazione D.M. 3 agosto 2005”;

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 59, comma 4, lett. b, che assegna all’Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13.04.2010, avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

Visto l’art. 3.2.2, comma 5, dell’Allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 sopra richiamata, il quale prevede che “[…] la garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni […]. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall’Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare all’Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la

(2)

stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni […]”;

Vista la determinazione n. 1171/IV del 24.06.2005 del Direttore Generale del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, avente ad oggetto

“Rinnovo e integrazione autorizzazione alla gestione di una discarica per rifiuti inerti da demolizione e per rifiuti inerti da caratterizzare già autorizzata come discarica per inerti con D.D.G. n. 50/IV del 1 febbraio 2001 e successive integrazioni e modifiche in località “Candiazzus” in comune di Iglesias – art.

28 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 – Ditta Ecoinerti S.a.s. Di Raia Maria – Approvazione piano di adeguamento”;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 64 del 05.11.2008, avente ad oggetto “Voltura dell’autorizzazione concessa dalla Regione Autonoma della Sardegna con provvedimento N. 1171/IV del 24.06.2005 “Rinnovo e integrazione autorizzazione alla gestione di una discarica per rifiuti inerti da caratterizzare già autorizzata come discarica per inerti con D.D.G. n. 50/IV del 1 febbraio 2001 e successive integrazioni e modifiche in località “Candiazzus” in comune di Iglesias – Art. 28 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 – Ditta Ecoinerti s.a.s. di Raia Maria – Approvazione piano di adeguamento”;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 90 del 07.05.2010, avente ad oggetto “Rinnovo e modifica Autorizzazione n. 1171/IV del 24.06.2005 inerente la gestione di una discarica per rifiuti inerti ed integrazione codici CER in Comune di Iglesias, loc. Is Candiazzus, ai sensi dell’art. 210, comma 1 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”, con la quale la società Ecoinerti s.r.l. è stata autorizzata alla gestione della discarica in oggetto per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio del provvedimento, ossia fino alla data del 07.05.2020;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 148 del 29.06.2010, con la quale è stata modificata la determinazione n. 90 del 07.05.2010 sopra richiamata, differendo i termini per presentare le garanzie finanziarie relative alla discarica in oggetto;

Vista la polizza fideiussoria n. 15639 del 22.06.2010 - acquisita agli atti in data 06.07.2010 con il prot. n.

15958 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 11 del 12.07.2010 - dell'importo di € 259.000,00 (Euro duecentocinquantanovemila/00), prestata per piani quinquennali e con scadenza al 22.06.2017 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla società City Insurance S.A. per conto della società Ecoinerti s.r.l. ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 90 del 07.05.2010,

(3)

a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 167 del 12.07.2010 con la quale si è provveduto ad accettare la polizza fideiussoria n. 15639 del 22.06.2010 sopra citata;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 71 del 13.03.2013 avente ad oggetto “Determinazione n. 90 del 07.05.2010 “Rinnovo e modifica Autorizzazione n. 1171/IV del 24.06.2005 inerente la gestione di una discarica per rifiuti inerti ed integrazione codici CER in Comune di Iglesias, loc. Is Candiazzus, ai sensi dell’art. 210, comma 1 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Ditta Ecoinerti S.r.l.”. Integrazione codici CER 170107, 170904 e 191302. Autorizzazione alla deroga ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27.09.2010 ai codici CER 170107 e 170904 per il parametro TDS (Solidi Totali Disciolti)”;

Visto il provvedimento dell’ISVAP n. 2988 del 02.07.2012, con il quale l’Autorità di Vigilanza ha disposto – nei confronti della Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. (in breve, City Insurance S.A.) - il divieto di assunzione di nuovi affari, sul territorio della Repubblica Italiana, con effetto immediato ai sensi dell’art. 193, comma 4, del Codice delle assicurazioni;

Vista la nota del 02.07.2013, Ns. prot. n. 17000 di pari data, con la quale la società Ecoinerti s.r.l. ha chiesto di poter presentare una garanzia finanziaria per la gestione operativa per un periodo di due anni, maggiorato di due, così da poter stipulare - alla scadenza del termine di validità, previsto per il 22.06.2015 maggiorato di due anni - una polizza per piani quinquennali con scadenza pari a quella dell’autorizzazione;

Vista la Ns. nota prot. n. 17156 del 03.07.2013, con la quale è stata accolta la richiesta della Società – presentata con la nota sopra richiamata - in quanto conforme ai principi della D.G.R. 39/23 del 15.07.2008;

Vista la polizza fideiussoria n. 13481 del 01.07.2013 - acquisita agli atti in data 02.08.2013 con il prot. n.

19091 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 5 del 05.08.2013 - dell’importo di € 259.000,00 (Euro duecentocinquantanovemila/00), con validità dalla data del 03.07.2013 fino alla data del 22.06.2017 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Lig Insurance S.A. per conto della Ecoinerti s.r.l. ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con le determinazioni sopra richiamate, a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto;

Vista l’appendice di precisazione n. 1 del 04.07.2013 alla polizza fideiussoria n. 13481 del 01.07.2013, con effetto dal 03.07.2013 – acquisita agli atti unitamente alla polizza cui accede – con la quale si precisa che

(4)

la polizza ha una durata di due anni, maggiorata di due anni per i controlli, e non una durata pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni come erroneamente indicato nella polizza stessa, fermo ed invariato tutto il resto;

Vista l’appendice di precisazione n. 2 del 12.07.2013 alla polizza fideiussoria n. 13481 del 01.07.2013, con effetto dal 03.07.2013 – acquisita agli atti unitamente alla polizza cui accede – con la quale si precisa che il testo dattiloscritto allegato all’appendice in esame sostituisce integralmente il testo dattiloscritto allegato alla polizza originaria e si specifica che la polizza originaria è composta da n. 10 pagine compresa l’autentica notarile, fermo ed invariato tutto il resto;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 236 del 05.08.2013, con la quale è stata accettata la polizza fideiussoria n. 13481 del 01.07.2013 nonché le relative appendici di precisazione n. 1 del 04.07.2013 e n. 2 del 12.07.2013;

Dato atto che in data 22.06.2015 è scaduto il termine di validità delle polizze fideiussorie n. 15639 del 22.06.2010 e n. 13481 del 01.07.2013 sopra citate, maggiorazione esclusa, e che, pertanto, la Società – in ottemperanza al dispositivo di cui all’art. 3.2.2, comma 5, dell’Allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 – è tenuta a prestare una nuova garanzia finanziaria a copertura del successivo quinquennio, maggiorato di due anni per i controlli, così che la durata della nuova garanzia fideiussoria – maggiorazione esclusa – sia tale da coprire il periodo di validità dell’autorizzazione n. 90 del 07.05.2010;

Visti i comunicati stampa del 11.02.2015 e del 27.03.2015, con il quale l’IVASS rende noto che l’Autorità di Vigilanza rumena (ASF) in data 10.02.2015 ha disposto il divieto temporaneo di svolgere attività assicurativa nei confronti dell’impresa Societatea De Asigurare-Reasigurare Lig Insurance S.A. (in breve, Lig Insurance S.A.);

Vista la polizza fideiussoria n. 743589 del 26.06.2015 - acquisita agli atti in data 02.07.2015 con il prot. n.

13190 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 9 del 07.07.2015 - dell’importo di € 259.000,00 (Euro duecentocinquantanovemila/00), prestata per piani quinquennali e con validità dal 22.06.2015 al 22.06.2022 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Elba Assicurazioni s.p.a. per conto della Ecoinerti s.r.l. ed a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 90 del 07.05.2010, come successivamente modificata dalla determinazioni n. 148 del 29.06.2010, n. 357 del 14.12.2011 e n.

71 del 13.03.2013, a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto;

Vista la clausola speciale, contenuta nel frontespizio della polizza n. 743589 del 26.06.2015, sotto la voce

“Condizioni Particolari”, in base alla quale la Società (compagnia assicuratrice) – a parziale deroga delle

(5)

Condizioni Generali di Assicurazione – si avvale del termine previsto dal primo comma dell’art. 1957 c.c.;

Considerato che tale clausola è in contrasto con quanto previsto dalla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 e che la Provincia ha espressamente comunicato – con apposita nota - che l’unica clausola accettabile è quella che prevede la rinuncia da parte della Società ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., lasciando integri i diritti del beneficiario fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente e la Società;

Vista l’appendice n. 1 del 02.07.2015 alla polizza fideiussoria n. 743589 del 26.06.2015 - acquisita agli atti in data 07.07.2015 con il prot. n. 13428 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 9/A del 08.07.2015 - con validità dal 22.06.2015, con la quale si dà e si prende atto che “Le condizioni particolari presenti nel frontespizio di polizza devono ritenersi annullate, deve pertanto intendersi valido invece quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione – Rapporti con l’Ente Garantito. Fermo il resto”;

Considerato che le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono – conformemente al dettato normativo di cui alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 ed all’art. 4 dell’Allegato GE alla polizza fideiussoria n.

743589 del 26.06.2015 – che la Società rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.;

Dato atto che la società Elba Assicurazioni s.p.a., con sede legale a Milano in via Mecenate n. 90, è iscritta nel registro delle imprese di Milano al R.E.A. n. 1878095, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03.06.2008, con iscrizione all'Albo Imprese presso l’IVASS al n. 1.000167;

Vista la conformità della polizza fideiussoria in oggetto, così come modificata dall’appendice n. 1 del 02.07.2015 sopra richiamata, allo “Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008;

Ritenuto opportuno accettare la polizza fideiussoria n. 743589 del 26.06.2015 e la relativa appendice n. 1 del 02.07.2015, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;

(6)

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;

- la L. 241/1990;

- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;

Visti:

- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;

- la Legge Regionale n. 7 del 12.03.2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 “Nomina degli amministratori straordinari delle soppresse province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2015 n. 7”;

Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 13.05.2015, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di accettare la polizza fideiussoria n. 743589 del 26.06.2015 - acquisita agli atti in data 02.07.2015 con il prot. n. 13190 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 9 del 07.07.2015 - dell’importo di € 259.000,00 (Euro duecentocinquantanovemila/00), prestata per piani quinquennali e con validità dal 22.06.2015 al 22.06.2022 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Elba Assicurazioni s.p.a. per conto della Ecoinerti s.r.l. ed a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 90 del 07.05.2010, come successivamente modificata dalla determinazioni n. 148 del 29.06.2010, n. 357 del 14.12.2011 e n. 71 del 13.03.2013, a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto;

3. di accettare l’appendice n. 1 del 02.07.2015 alla polizza fideiussoria n. 743589 del 26.06.2015 - acquisita agli atti in data 07.07.2015 con il prot. n. 13428 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 9/A del 08.07.2015 - con validità dal 22.06.2015, con la quale si dà e si prende atto che “Le condizioni particolari presenti nel frontespizio di polizza devono ritenersi annullate, deve pertanto intendersi valido invece quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione – Rapporti con l’Ente Garantito. Fermo il resto”;

4. di prendere atto che la Società rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., conformemente a quanto dichiarato nelle Condizioni Generali di Assicurazione della

(7)

polizza fideiussoria n. 743589 del 26.06.2015 ed all’art. 4 dell’Allegato GE alla stessa polizza, uniche clausole valide ed accettate da questo Ente.

Iglesias, 9 luglio 2015

ILDIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu F.to Palmiro Putzulu

Resp. Proc./Dott.ssa Michela Cherchi F.to Michela Cherchi

Riferimenti

Documenti correlati

ed a favore della Regione Autonoma della Sardegna, la quale ha accettato - in qualità di Ente Beneficiario - tale polizza posta a garanzia delle

2. di accettare la polizza fideiussoria n. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. per conto della Ecoinerti s.r.l. ed a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias,

“Approvazione degli schemi per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di

Vista la lettera d’invito – avente ad oggetto “Richiesta di preventivo di spesa per eventuale affidamento diretto del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento

Vista la “Causale”, contenuta nel frontespizio di polizza, nella quale – tra l’altro - “si precisa che i rapporti con il beneficiario sono regolati

il personale in servizio presso l’Area per la Pianificazione e Programmazione ha l’esigenza o strumento di conservazione dei materiali raccolti nel corso delle attività

- che gli acquisti non sono riconducibili alle forniture comprese nelle gare già espletate e di dover pertanto fornirsi di operatori locali che siano in grado

che gli acquisti non sono riconducibili alle forniture comprese nelle gare già espletate e di dover pertanto fornirsi di operatori locali che siano in grado