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Ordinanza n. cronol. 9111/2016 del 26/10/2016 RG n. 5257/2014

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r.g. 5257 /2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, dott. Mario Fucito, ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 5257/2014 R.Gen.Aff.Cont., ed introdotta

da

Mobilificio Petti s.r.l., c.f. 00184250652, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi;

- ricorrenti - contro

Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del l.r.p.t., c.f. 00884060526, rapp.ta e

- resistente - Oggetto: rapporti bancari.

Conclusioni:

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Mobilificio Petti s.r.l. chiamava in

- accertare e dichiarare che, nel periodo tra il 21.04.1987 e il 31.03.2012 la banca ha illegittimamente contabilizzato, mediante annotazione su conto corrente ordinario n. 10050.80, sul quale sono stati regolati i seguenti conti tecnici a) conto presentazioni SBF n. 15739.27; b) conto anticipi SBF 15895.02, interessi anatocistici, interessi usurari, interessi debitori in misura ultralegale, creditori in misura infralegale, commissioni, condizioni economiche e spese di varia tenuta in

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mancanza di idonea pattuizione, per complessivi euro 243.801,05, ovvero nella misura diversa ritenuta giusta dal giudice adìto;

-

ragione della chiusura conto a saldo zero, a titolo di indebito percepito sui conti correnti;

- con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.

Formulava le seguenti richieste istruttorie: - acquisizione perizia di ufficio ex art. 696 bis c.p.c., r.g. 6312/2013, tribunale di Salerno; depositava estratti conto del conto ordinario e dei conti tecnici appoggiati.

In fatto la ricorrente deduceva: - di aver introdotto un giudizio ex art. 689 bis c.p.c dinanzi al tribunale di Salerno; - che il c.t.u nominato redigeva tre diversi calcoli secondo tre diverse prospettazioni; - che tra le ipotesi peritali la più aderente ai fatti di

CICR 09.02.

previsione contrattuale fino al 23.01.2001, a partire dal quale è stata presentata integrazione contrattuale con applicazione delle convenzioni convenute, solo con espunzione della CMS perché nulla, in quanto la clausola recava criteri indeterminati ed indeterminabili; che alcun ricalcolo era fatto sul conto tecnico 15739,27 perché retto da contratto conforme a legge; - che invece il conto tecnico 15895,02 era stato - che era stato tolto ogni interesse passiv

attorea perché: - prescritta, inammissibile, improcedibile, infondata nel fatto e nel diritto, con vittoria di spese di giudizio.

A fondamento delle proprie difese deduceva:

- inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. per il giudizio in oggetto

perché non compatibile con una cognizione sommaria; ARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5578

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- inammissibilità della domanda perché il conto è ancora in essere al momento della proposizione della stessa;

- infondatezza in fatto e diritto;

- in via residuale eccezione di compensazione;

- inammissibilità relazione CTP procedimento r.g. 6312/2013.

Per le ragioni poste a fondamento delle difese, in ragione del rito seguito, si rinvia alla memoria del 28 aprile 2015.

della resistente circa il rito con cui parte istante ha introdotto il giudizio, non essendo causa tra quelle da decidersi in composizione collegiale, Né si comprende come

accertamento giurisdizionale che, come migliore dottrina ha osservato, deve essere onforme

complessi tale da richiedere uno svolgimento secondo le forme del rito ordinario ex art. 183 c.p.c. e ss., il giudice ben potrà disporlo, ex art. 702 ter cp.c., comma 3°, ma nel caso di specie tale circostanza non rileva, poiché il ricorrente introduce un giudizio dopo aver introdotto un 689 bis c.p.c. che, a suo dire, offrirebbe tutte le prospettazioni configurabili in diritto.

Per cui la verifica di merito si presenta agevole, dovendo, al più operare integrazioni o rettifiche alla c.t.u. già rese in sede di A.T.P..

delle sue risultanze. Infatti, essa è stata resa nel contraddittorio tra le parti, tanto che vi sono pure le osservazioni del c.t.p. della resistente, in risposta ad una serie di quesiti plurimi che considerano i diversi profili del conto e i potenziali punti di contestazione in diritto tra le parti, es. con e senza anatocismo, con e senza contratto con i tassi sostitutivi ex art. 117, con e senza c.m.s., ragione per cui non si vede perché tale elemento istruttorio non possa essere in questa sede utilizzato, fermo restando la verifica nel merito della soluzione da

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del ricorso ex art. 689 bis c.p.c. sulle controversi in materia di rapporti bancari volti al ricalcolo delle risultanze di conto corrente.

È possibile così analizzare il merito della controversia.

alla banca nel giudizio di ATP e non nel presente giudizio: del conto 10050 del 01.12.1986, del conto 10051 del 01.12.1986, del conto 15739,27 del 23.12.1993, del conto 10050,80 del 23.01.2001.

Ciò ha fatto sì che in data 30.06.2016 il g.u., riservatosi per la decisione, ravvisasse

disponesse integrazione peritale che tenesse conto della documentazione in atti.

Infatti, per quanto concerne il conto 10050 si deve operare il seguente ricalcolo:

- fino al 23.01.2001 devono essere epurate in capitale le somme addebitate a titolo di CMS, nonché gli interessi applicati con il meccanismo anatocistico senza che in concreto si aggiunga alcun interesse sostitutivo, in ragione della continuità del conto

in assenza di somme liquide ed esigibili su cui applicare i tassi;

- il saldo c

conto presente in atti con epurazione della CMS solamente In riferimento al conto 15895:

- si devono stornare sul conto corrente ordinario le sole somme in capitale a cui applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB anno per anno con capitalizzazione semplice.

credito il documento dal quale si evincerebbe lo stato di apertura del rapporto di conto corrente con le movimentazioni relative e coeve

a favore del correntista pari ad euro 240.327,74.

Preliminarmente del zione di prescrizione ARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5578

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con pronuncia a S.U. n. 24418/2010, ha chiarito che in tema di prescrizione qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Dunque, qualora siano stati effettuati versamenti aventi natura solutoria, finalizzati ad uno spostamento patrimoniale in favore della banca, (ciò avv

eseguiti su un conto con saldo in passivo se privo di affidamento o su un conto scoperto seppur affidato), la prescrizione decorrerà dalle singole annotazioni sul conto corrente. Mentre, per i versamenti aventi natura meramente ripristinatoria il termine prescrizionale comincerà a decorrere dal momento della chiusura del rapporto.

Essendo tale distinzione funzionale al decorso del termine di prescrizione, è

dunq Era onere della banca, che ha eccepito la prescrizione correntista in pendenza dei rapporti di conto corrente avessero natura solutoria, in

e si fonda ex art. 2697 c.c, Trib. Milano, ord.

2013; Trib. Novara, 01.10.2012.

Tale onere probatorio non può essere assolto genericamente ma, trattandosi di

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credito ha

determinatezza le rimesse a suo dire solutorie nelle memorie difensive del 28.04.2015 ( pagg. 11 ss.). Tuttavia, la stessa ha omesso la prova della mancanza di un affidamento,

Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass.

robatori volti a dimostrare la natura solutoria del versamento (dei quali anche la mancanza di un

oltre il limite del fido) in quanto un versamento che potrebbe apparire come solutorio, in concreto, se presente un affidamento, potrebbe risultare di fatto una rimessa ripristinatoria, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data di si ritiene infondata.

Nel merito,

cristallizzata nel calcolo finale del c.t.u., per quanto concerne il conto corrente principale n. 10050, esso risulta aperto alla data del 01.12.1986.

Fino a

disciplinanti la capitalizzazione degli interessi passivi per i contratti sorti prima

(Cass.13739/2003; Cass.8442/2002; Cass. 6263/2001).

I contratti di conto corrente regolati in assenza di pattuizione scritta dei tassi applicati sono disciplinati alla stregua dei rapporti di conto corrente recanti la clausola

Cass. 15135/2014).

Nel caso di specie, non essendo nulla pattuito in relazione al tasso applicato nel

applicazione, di conseguenza, del tasso nella misura legale ai sensi ARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5578

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- data di entrata in vigore della L. 154/1992 -, e, .

Pertanto, risulta conforme il ricalcolo operato dal C.T.U. dott. Pasquale Vitagliano, il quale ha eliminato preliminarmente per il periodo contestato gli interessi come -23.01.2001 il calcolo è stato condotto senza capitalizzazione alcuna, nei termini specificati nella richiesta di chiarimenti del c.t.u. del 20.07.2016 e autorizzati dal g.u. in risposta ai dubbi espressi nza di una convenzione di applicazione di interessi anatocistici ed applicando i tassi legali

Per il periodo 23.01.2001 31.03.2012 sono state legittimamente applicate le clausole contrattuali relative alla corresponsione di interessi anatocistici come rinvenute in atti,

contratto del 23.01.2001, a

Delibera C.i.c.r..

quale ha operato il ricalcolo del saldo così come determinato alla data del 23.01.2001 con capitalizzazione trimestrale ed applicazione dei tassi contrattuali, scomputando dal saldo la sola commissione di massimo scoperto.

In riferimento a questa ultima, la C.M.S., la cui applicazione pure è stata censurata dal ricorrente, per tutta la durata del rapporto, si osserva che dalla documentazione in atti allegata (ed in particolare dal contratto stipulato in data 01.12.1986) non risulta alcuna

tutta la durata del rapporto e, dunque, anche nel periodo 21.04.1987-23.01.2001. Mentre, a partire dal 23.01.2001, (data a partire dalla quale le parti hanno sottoscritto le nuove condizioni economiche applicate al contratto) la Banca ha continuato ad applicare una C.M.S. nella misura percentuale dello 0,375% in assenza di alcuna specificazione dei

. Pertanto, per il periodo 21.04.1987-23.01.2001, non essendovi alcuna

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illegittimità degli addebiti effettuati dalla Banca al correntista a tale titolo. In ragione

Ufficio.

Mentre, in riferimento al periodo post 2001, dai documenti allegati in atti per le ragioni esposte (la mancanza della specificazione delle basi di calcolo) la previsione pure pattuita è nulla, per violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4 Tub - D.Lgs. n. 385 del 1993, non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.

Infatti, nel caso di specie, dal foglio contenente le specificazioni numeriche delle condizioni economiche, allegato alle condizioni generali di contratto, risulta indicata la

(01.01.2001) e dalla misura percentuale, non essendovi indicazioni relative al periodo modalità operativa di computo.

A sostegno di quanto detto si osservi che

bis T.u.b. (d.l. 06.12.2011, n. 201), in mancanza di una definizione normativa, nella prassi bancaria, gli istituti di credito hanno utilizzato le commissioni di massimo scoperto con differenti modalità applicative (a volte sullo scoperto di fatto utilizzato, come somma messa a disposizione del correntista, ecc.). Di fronte a tali differenti modalità applicative, la clausola del contratto deve prevedere chiaramente le modalità di computo (base di calcolo, etc..) al fine di verificare su quale contenuto negoziale si sia formato il consenso delle parti (cfr. Trib. Milano 4.7.2002; Trib. Pistoia 13.6.2014).

Dalla indeterminatezza della clausola così come indicata in contratto, pertanto, risulta impossibile individuare sia la base di calcolo su cui la C.M.S. si sarebbe dovuta

commissioni relative agli affidamenti. Alla luce di ciò, per il periodo post 2001, ai sensi del combinato dispos

illegittimamente applicato la commissione di massimo scoperto, in quanto,

putare dal saldo la C.M.S. per tutto il periodo di ARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5578

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In riferimento ai ricalcoli richiesti al c.t.u., per quanto concerne invece i conti tecnici collegati, il conto collegato presentazioni sbf n. 15739.27, aperto il 23.12.1993, risulta supportato da valida documentazione e convenzione tra le parti, pertanto, nel caso di

specie, si deve escludere per cui

non è stato necessario alcuna opera

Invece, il conto anticipi sbf n. 15895.02, è integralmente privo di documentazione contrattuale recante le condizioni applicate.

In ragione di ciò, non essendo provata la pattuizione per iscritto delle condizioni economiche e dei tassi applicati al conto anticipi n. 15895.02 per assenza del contratto, T.u.b. sì come correttamente fatto dal c.t.u., a tanto chiamato a rendere conto.

precisando che il ricalcolo peritale del conto corrente tiene conto delle compensazioni eventualmente dovute tra le parti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sul liquidato ai sensi delle tabelle di riferimento vigenti.

p.q.m.

il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott. Mario Fucito, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto ex art. 702 bis c.p.c., recante r.g. 5257/2014, nella causa pendente tra le parti come innanzi individuate, rappresentate e difese:

- condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 240.327,74, oltre interessi compensativi a far data dalla domanda al tasso legale;

- condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio a favore della ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 7795,00 oltre accessori.

Così deciso, in Nocera Inferiore il 26 ottobre 2016

Dott. Mario Fucito

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