• Non ci sono risultati.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI

Pagina 1 di 2

DETERMINAZIONE N. 283 del 03.11.2015

Oggetto: Rimborso addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica a favore delle società aventi diritto

Il Dirigente

VISTO il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, come convertito dalla Legge 27 gennaio 1989, n. 20, successivamente modificato dall’art. 2 comma 39 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, poi sostituito dall’art. 5 del D. Lgs. 2.2.2007, n. 26, che istituiva l’addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, situati all'interno del territorio provinciale, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Provinciale n. 112 del 06.12.2007 con la quale è stata approvata la tariffa per l’addizionale nella misura di € 0,011360/kWh per l’anno 2008, come confermata dalle delibere n.

100 del 01.12.2008 per l’anno 2009, n. 86 del 18.11.2009 per l’anno 2010, n. 114 del 05.11.2010 per l’anno 2011 e da ultimo ulteriormente confermata dalla delibera n. 249 del 15.11.2011 per l’anno 2012;

VISTO l’art. 18, comma 5, del D. Lgs. 6.5.2011, n. 68 per cui a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato;

RICHIAMATA la L. n. 44 del 26.04.2012, conversione del D.L. n. 16 del 02.03.2012 in merito alla soppressione dell’addizionale provinciale all’energia elettrica anche per le regioni a statuto speciale a far data dal 01.04.2012 stabilendo che il corrispondente minor gettito per gli enti locali deve essere reintegrato ai Comuni e alle Province dalle rispettive Regioni per effetto del minor concorso alla finanza pubblica;

CONSIDERATO che i produttori e distributori di energia elettrica versavano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 16 di ciascun mese, sulla base dei consumi dell'anno precedente risultanti dalla dichiarazione di consumo, mentre il versamento a conguaglio andava effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiva e sulla base dei dati consuntivi andavano rideterminate le rate di acconto;

PRESO ATTO pertanto che, a seguito della suddetta soppressione i crediti vantati eventualmente dalle ditte sui versamenti in acconto effettuati in eccesso non sono più utilizzabile in detrazione sui versamenti successivi;

VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 504/1995 che dispone il recupero del credito derivante da maggiori versamenti d'imposta, mediante istanza di rimborso da presentare a pena di decadenza, entro due anni alla data in cui sono state effettuate le operazioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 03.01.2012 che al paragrafo 6 dispone, per le società operanti nel settore dell'energia elettrica l'impossibilità di compensare i crediti maturati nei confronti degli enti locali con i versamenti dovuti all'erario e, quindi, ad un soggetto diverso.

Pertanto, il rimborso del credito per addizionali deve essere richiesto esclusivamente all'ente locale nei cui confronti il credito è maturato;

VISTE le istanze di rimborso presentate della ditte elencate nell’Allegato (A), il quale fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRESO ATTO dell’esistenza del credito, ammontante complessivamente ad € 11.124,62 (euro undicimilacentoventiquattro/62), evidenziato dalla documentazione agli atti e verificato in base alle dichiarazioni di consumo presentate all’Agenzia delle Dogane;

(2)

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI

Pagina 2 di 2

ACCERTATA la disponibilità e ritenuto di far valere la spesa di €. 11.124,62 (euro undicimilacentoventiquattro/62) dovuta per il rimborso dell’imposta, al Tit. 1 funz. 01 serv. 09 int 08 capitolo 20505 “Altri oneri straordinari (Tributi non dovuti)” del Bilancio 2015;

VISTO l’art.183 del Lgs 267/2000 del TUEL;

DATO ATTO che il presente atto è stato assunto nel rispetto dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 2013/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 25.02.2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2015;

Tutto ciò premesso, considerato,

DETERMINA

1) di accogliere le istanze di rimborso presentate dalle ditte indicate nell’Allegato (A);

2) di impegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma complessiva di € 11.124,62 (euro undicimilacentoventiquattro/62) a valere su al Tit. 1 funz. 01 serv. 09 int 08 capitolo 20505 “Altri oneri straordinari (Tributi non dovuti)” del Bilancio 2015;

3) di provvedere alla liquidazione del rimborso dei crediti dell’addizionale energia vantati dalle ditte secondo quanto indicato nell’Allegato (A).

IL DIRIGENTE Dott.ssa Speranza Schirru f.to

Riferimenti

Documenti correlati

(*)In attuazione della deliberazione 33/19 del 08.08.2013 tutti i cittadini che non hanno mai partecipato negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali e ad altre

Sede Operativa del Bando: COMUNE DI SANT'ANTIOCO Indirizzo:Corso Vittorio Emanuele, 115 - 117.

(*)In attuazione della deliberazione 33/19 del 08.08.2013 tutti i cittadini che non hanno mai partecipato negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali e ad altre

(*)In attuazione della deliberazione 33/19 del 08.08.2013 tutti i cittadini che non hanno mai partecipato negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali e ad altre esperienze

Sede Operativa del Bando: COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU. Indirizzo:PIAZZA

Sede Operativa del Bando: COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU. Indirizzo:PIAZZA

Successivamente alla scadenza del suddetto termine è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al TAR, o in alternativa, entro centoventi

Successivamente alla scadenza del suddetto termine è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al TAR, o in alternativa, entro centoventi