Fondazione Roberto Ruffilli Citizenkit - Il kit del cittadino Cultura e autonomia al centro
della Costituzione
Alberto Roccella
La cultura al centro della Costituzione
Forlì, 31 gennaio 2020
1. La Costituzione, legge fondamentale della Repubblica
(…) La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
Enrico De Nicola [Capo provvisorio dello Stato]
Controfirmano
Il Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini
Il Presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi
2. Le Costituzioni: i diritti dell’uomo e la divisione dei poteri
Francia, Assemblea nazionale costituente, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 26 agosto 1789
I rappresentanti del popolo francese (…) hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo (…)
Art. 16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata,
né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.
3. I contenuti essenziali della Costituzione della Repubblica
Principì fondamentali (artt. 1-12)
Parte prima (artt. 13-54). Diritti e doveri dei cittadini.
Le sfere intangibili di libertà individuale: libertà di religione, di manifestazione del pensiero, di riunione, di associazione, ecc.
Parte seconda (artt. 55-139). L’ordinamento della Repubblica.
Il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la
Magistratura, gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni), la Corte costituzionale.
La divisione dei poteri viene ancor prima del principio
democratico.
4. La rigidità della Costituzione
1. La revisione della Costituzione :
1.1. maggioranza speciale rispetto alle leggi ordinarie
1.2. referendum popolare approvativo, se richiesto (prima dell’entrata in vigore della legge di revisione)
2. Le leggi ordinarie sono soggette al giudizio della Corte
costituzionale che può dichiararle illegittime per contrasto con la Costituzione
La Costituzione: ciò che ci siamo dati nel momento in cui
eravamo sobri, a valere per i momenti in cui siamo sbronzi
5. Alcune disposizioni della Costituzione repubblicana
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegna- mento.
Art. 117. (…) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (…)
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali
6. Precedenti e confronti. La Costituzione di Weimar
Disposizioni senza precedenti nello Statuto albertino (1848).
La Costituzione della Repubblica di Weimar (11 agosto 1919):
Art. 142. L’arte, la scienza e i loro rispettivi insegnamenti sono liberi. Lo Stato ne protegge la libera esplicazione e contribuisce al loro sviluppo.
Art. 150. I monumenti storici, le opere d’arte, le bellezze della
natura, ed il paesaggio sono protetti e curati dal Reich. Rientra
nella competenza del Reich evitare l’esportazione all’estero del
patrimonio artistico.
7. Un confronto successivo: la Costituzione spagnola La Costituzione spagnola (29 dicembre 1978)
Art. 46. I poteri pubblici garantiranno la conservazione e pro- muoveranno l’arricchimento del patrimonio storico, culturale e artistico dei popoli della Spagna e dei beni che lo integrano, quale che sia il suo regime giuridico e la sua titolarità. La legge penale sanzionerà gli attentati contro questo patrimonio.
Art. 149. 1. Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materie: (..) 28. Difesa del patrimonio culturale, artistico e
monumentale spagnolo dalle esportazioni e spoliazioni; musei,
biblioteche e archivi spettanti allo stato, senza pregiudizio della
loro gestione da parte delle Comunità Autonome.
8. La Dichiarazione universale Onu. Alcuni interrogativi
La Dichiarazione universale dei diritti umani, Assemblea generale dell’ONU, Parigi, 10 dicembre 1948
Art. 27. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Che senso hanno le disposizioni passate in rassegna ?
Qual è la loro origine storica?
9. Le guerre e i saccheggi
Costantinopoli, 1204
10. Le guerre, i saccheggi e il diritto di preda (1)
Jacques-Louis David,
Bonaparte valica il Gran
San Bernardo, 1801
11. Le guerre, i saccheggi e il diritto di preda (2)
L’Apollo del Belvedere,
Roma, 1796
12. Le guerre, i saccheggi e il diritto di preda (3)
Paolo Veronese, Le nozze di Cana (1563), Venezia, 1797
13. Il trionfo a Parigi, dopo il saccheggio in Italia
Parigi, 27 luglio 1798 (Termidoro dell’anno VI)
14. La Repubblica delle arti in Europa
A.C. Quatremère de Quincy Lettres à Miranda, 1796
15. La proprietà privata e gli edifici monumentali
Victor Hugo (1802-1885), Guerra ai demolitori! (1825, 1832)
16. Due nuovi princìpi I
Quatremère de Quincy: la cultura e le arti uniscono i popoli
Victor Hugo: la bellezza dei monumenti è un valore sociale che trascende la proprietà privata, e quindi deve
comportare limitazioni alle facoltà proprietarie
17. La cultura e le arti prima dello Stato unitario I
La Roma dei papi nel Rinascimento
I papi committenti di nuove produzioni artistiche
Leone X e Raffaello Sanzio (1483-1520)
18. La lettera di Raffaello a papa Leone X
Raffaello Sanzio, Ispettore generale delle Belle Arti (1515) La lettera di Raffaello a papa Leone X (1519):
Quanti, dico, Pontefici hanno atteso a ruinare templi antichi, statue, archi e altri edifici gloriosi! Quanti hanno comportato che solamente per pigliar terra pozzolana si sieno scavati dei fondamenti, onde in poco tempo poi gli edifici sono venuti a terra! Quanta calce si è fatta di statue e d’altri ornamenti
antichi! che ardirei dire che tutta questa Roma nuova che ora si vede, quanto grande ch'ella si sia, quanto bella, quanto ornata di palagi, chiese e altri edifici che la scopriamo, tutta è fabricata di calce e marmi antichi.
La protezione dei monumenti antichi, fonte di ispirazione per nuove produzioni artistiche.
19. L’arte e la società
Raffaello Sanzio, La disputa del sacramento, La chiesa militante (stanze vaticane)
I personaggi riconoscibili: Donato Bramante, Dante Alighieri. Gli artisti, espressione della storia e della società in cui sono vissuti.
20. Dante Alighieri, poeta nazionale
Dante Alighieri, Purgatorio, canto VI, Virgilio incontra Sordello da Goito:
Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello!
Il monumento a Dante Alighieri, Trento, 1896 (nell’impero austriaco)
21. Giacomo Leopardi e l’Italia
All’Italia
Piangi, che ben hai donde, Italia mia, Le genti a vincer nata
E nella fausta sorte e nella ria.
Come cadesti o quando
Da tanta altezza in così basso loco?
Nessun pugna per te? non ti difende
Nessun de’ tuoi? L’armi, qua l’armi: io solo Combatterò, procomberò sol io.
Dammi, o ciel, che sia foco Agl'italici petti il sangue mio.
22. I beni artistici nelle leggi dell’Ottocento
L’unificazione politica italiana L. 28 giugno 1871, n. 286, art. 5:
Per le antichità e le belle arti
rimangono in vigore le leggi preunitarie di protezione (a Roma, editto Pacca del 1820).
I monumenti nazionali (l. 3936/1866, art. 33;
l. 1402/1973, art. 22): oneri a carico dello Stato per la loro conservazione
www.monumentinazionali.it
23. La nascita della legislazione di protezione dei beni artistici
L’esportazione dei beni artistici. La legge Nasi (l. 12 giugno 1902, n. 105) La legge speciale per la pineta di Ravenna: l. 16 luglio 1905, n. 411
La legge Rava-Rosadi (l. 20 giugno 1909, n. 364)
La protezione della proprietà privata e le ragioni della collettività
La protezione del paesaggio come sviluppo della legislazione sui beni artistici Luigi Rava, Ravenna 1860 – Roma 1938, deputato e ministro Corrado Ricci, Ravenna 1858 – Roma 1834
Direttore generale alle antichità
24. Una proprietà speciale
Deputato Rosadi, relazione al progetto di legge che divenne la l. 20 giugno 1909, n. 364:
Le tradizioni e tutte le regole del nostro diritto ci consentono di ritenere che una cosa d’arte e di antichità, quando abbia un singolare pregio, se può essere oggetto di proprietà privata, rappresenta un alto e generale interesse della nazione che si sovrappone all’esercizio del diritto privato; giacché l’opera d’arte, per quanto sia l’opera particolare di un uomo, il quale poté a sua volta cederla ad un altro, esprime un aspetto della vita intellettuale della società e riassume i più vari ed indefinibili elementi dell’ambiente sociale, non spuntando l’idea e la concezione dell’autore dal suo cervello soltanto, ma anche da quei vari e indefinibili elementi che non son suoi ma di tutti perché tutti, chi più e chi meno, hanno contribuito a formarli.
Ond’è che non tanto il diritto di proprietà quanto l’esercizio di questo diritto, rispetto alle cose insigni d’arte, di storia, di letteratura, è di natura del tutto speciale, è un che sui generis, che s’incomincia a distinguere anche nel nome dalla proprietà comune.
25. La protezione internazionale dei beni culturali
La convenzione Unesco sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, L’Aja, 14 maggio 1954
L’influsso di Quatremère de Quincy:
(…) i gravi danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi
appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;
Considerato che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;
I contenuti della convenzione e i suoi limiti.
I conflitti non convenzionali. Gli attentati del 1993 (Firenze; Roma, San Giorgio al Velabro)
26. Un caso particolare
L’obelisco di Axum: il suo trasporto a Roma (1937) e la sua restituzione (2005)
Il trattato di pace (1947), e l’accordo del 1956 fra Italia ed Etiopia
27. La protezione internazionale dei beni culturali (segue)
La convenzione Unesco sul patrimonio culturale mondiale, Parigi, 23 novembre 1972
Ancora l’influsso di Quatremère de Quincy:
(…) Considerando che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimo- nio culturale e naturale costituisce un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,
Considerando che alcuni beni del patrimonio culturale e naturale presentano un interesse eccezionale che richiede la loro conservazione come parte del patrimonio mondiale di tutta l’umanità
Considerando che è indispensabile a questo scopo adottare nuove disposizioni convenzionali che stabiliscano un sistema di protezione collettiva del
patrimonio culturale e naturale di valore eccezionale
Oggetto della convenzione: la collaborazione tra Stati per la tutela del patrimonio culturale di valore universale eccezionale
28. La protezione internazionale dei beni culturali (segue)
La convenzione Unesco sull’illecita esportazione dei beni culturali, Parigi, 14 novembre 1970
Ancora l’influsso di Quatremère de Quincy:
(…) Considerando lo scambio dei beni culturali tra le nazioni (…) approfondisce la conoscenza della civilizzazione umana, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e fa nascere il rispetto e la stima reciproci fra le nazioni,
Considerando che i beni culturali sono uno degli elementi fondamentali della civilizzazione e della cultura dei popoli e che essi assumono il loro valore reale solo se sono conosciuti con la più grande precisione la loro origine, la loro
storia e il loro ambiente,
Considerando che ciascuno Stato ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, di scavi clandestini e esportazione illecita
,
29. I beni culturali nell’Unione europea
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Art. 26, comma 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere
interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.
Art. 36. Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi (…) di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale (..) L’Unione europea riconosce le specificità dei patrimoni culturali nazionali e consente misure di protezione nei commerci fra Stati, secondo la tradizione risalente agli Stati preunitari nel XVIII secolo
30. I beni culturali nel commercio mondiale
Il Gatt, General Agreement on Tariffs and Trade, Ginevra, 30 ottobre 1947 (…)
Art. XX. Eccezioni generali
A condizione che le misure seguenti non siano applicate in modo da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi che sono nelle medesime condizioni, né da essere una larvata restrizione del
commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata come divieto a una Parte contraente qualsiasi di istituire o di applicare misure:
(…) f. intese alla protezione di tesori artistici, storici, o archeologici, nazionali;
(…)
31. Il Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa, 1947, con sede a Strasburgo
La Convenzione europea sul patrimonio archeologico, La Valletta, 16 gennaio 1992: (…) la responsabilità della tutela del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato ma anche all’insieme dei paesi europei, al fine di diminuire i pericoli di degrado e promuovere la
conservazione, favorendo gli scambi di esperti e di esperienze (…) La Convenzione europea sul paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000:
(…) il paesaggio concorre all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale
dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea (…)
32. La prospettiva tradizionale per i beni culturali e il paesaggio
Perché proteggere i beni culturali, anche limitando la proprietà privata ?
Perché sviluppare gli interventi pubblici per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica ?
Perché proteggere il paesaggio, ponendo limiti all’edificazione, pubblica e privata?
Le risposte tradizionali:
Sviluppo del turismo (culturale), che crea benessere e ricchezza
Favore per le nuove produzioni artistiche, che traggono ispirazione dall’arte del passato
Il valore collettivo della qualità dell’ambiente, a fronte dei poteri proprietari
33. Una nuova prospettiva
La prospettiva del passato:
Centralità dello Stato e in generale dei pubblici poteri
Il liberalismo, e quindi la protezione dei diritti di libertà, si esplica nell’ambito dello Stato e dei pubblici poteri
La prospettiva più recente, emersa specie dopo la seconda guerra mondiale:
La persona umana, centro dell’ordinamento
Lo Stato e i pubblici poteri al servizio della persona umana
Oltre ai tradizionali diritti di libertà (libertà negative), si affermano anche diritti economici, sociali, culturali della persona
34. La Dichiarazione universale Onu del 1948
La Dichiarazione universale Onu dei diritti dell’uomo, Parigi, 1948:
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; (…)
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della
persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
35. La persona umana, centro della Costituzione repubblicana
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
La Costituzione repubblicana è stata firmata da esponenti di tre diversi orientamenti politici (liberale, democratico cristiano, comunista), ma ha
segnato soprattutto il ritorno dell’Italia, dopo 25 anni, a valori comuni propri di molti altri Paesi. La Costituzione ben si accorda con l’evoluzione della civiltà europea e mondiale nel secolo XIX.
La cultura e il paesaggio, nella Costituzione e nelle leggi, costituiscono aspetti della centralità della persona umana e segnano il legame della persona
umana con le collettività di cui essa fa parte (locale, regionale, nazionale, sovranazionale).
36. Il Presidente della Repubblica sulla cultura
La cultura è (…) una chiave che ci consente di comprendere il passato,
interpretare il presente e progettare il futuro per sentire la storia come nostra e per renderci protagonisti dei suoi cambiamenti.
La cultura spinge all’innovazione. Nel renderci consapevoli del cammino percorso, ci dà il coraggio di andare avanti. Insieme. Come comunità. (…)
La cultura definisce il segno distintivo di ogni comunità ed è tutt’altro che una condizione statica, immobile, inerte. Perché si nutre di creatività e di
confronto, si sviluppa nel dialogo e nelle relazioni, è più ricca quando si apre alla conoscenza e al rispetto delle differenze.(…).
La cultura, che trasmette la memoria e offre spazio alla creatività, è risorsa preziosa. Un patrimonio che rende tutti più ricchi. Di umanità anzitutto. La cultura, l’arte, non sono mai ambiti separati della vita.
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, Parma, 12 gennaio 2020 in occasione di «Parma capitale della cultura 2020»