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96 con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha conferma le assegnazioni disposte con precedente decreto n

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N. 37

Oggetto: Pratica num. 1898/FT/2010. Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha (decreto n. 96 in data 15.7.2010 - conferma delle assegnazioni disposte con il decreto 123/09).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 aprile 2011, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

- letto il decreto n. 96 con il quale il Presidente del Tribunale di Alpha conferma le assegnazioni disposte con precedente decreto n. 123/09, riguardante i dott. Primo, Seconda, Terza, Quarta e Quinto;

- considerato che con decreto n. 123 del 2009 emesso in data 16 ottobre 2009 il Presidente del Tribunale di Alpha provvedeva ad assegnare 13 posti di giudice ed 1 posto di giudice supplente alla I Corte di Assise, quale secondo incarico, posti banditi con concorso interno del 18 settembre 2009, decreto integrato nella motivazione dallo stesso Presidente del Tribunale in data 25 novembre 2009, su sollecitazione del Consiglio giudiziario;

- rilevato che il 15 dicembre 2009 il Consiglio giudiziario di Alpha esprimeva parere negativo con riferimento ad una parte delle assegnazioni disposte dal Presidente del Tribunale.

- considerato che con delibera del 24 giugno 2010, emendata il 30 giugno 2010 per un errore materiale, questo Consiglio approvava il decreto n. 123 del 2009 ad eccezione delle seguenti cinque posizioni:

1) sezione VII penale (materia trattata: criminalità organizzata). Il Presidente aveva assegnato il dott. Primo mentre il Consiglio giudiziario aveva rilevato successivamente che il posto sarebbe spettato alla dott.ssa Quarta per maggiore anzianità di servizio, a parità di attitudini. Il 30 giugno 2010 questo Consiglio deliberava nel senso che “sul punto deve in ogni caso operarsi una rivalutazione da parte del Presidente del Tribunale, poiché le ragioni esposte dal Consiglio giudiziario appaiono superate dall'intervenuto trasferimento del dott. Primo alla Corte di Appello di Alpha”.

2) sezione VIII civile (materia trattata: società e contratti bancari). Sul punto questo Consiglio condivideva il parere negativo del Consiglio giudiziario di Alpha sotto il profilo della prevalenza data, a parità di attitudini, alla dott.ssa Seconda, più anziana di ruolo, anziché alla dott.ssa Sesta, con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio. Questo Consiglio il 30 giugno 2010 sul punto così concludeva: “in applicazione di tali principi, si invita il Presidente del Tribunale ad effettuare una nuova valutazione comparativa”.

3) sezione II civile (materia trattata: procedure concorsuali). Trattandosi di posto di risulta conseguente alla assegnazione della dott.ssa Seconda alla VII sezione civile il CSM rilevava che

“scaturendo dalla destinazione oggi non approvata della dott.ssa Seconda alla VIII sezione civile, deve considerarsi non più vacante e disponibile”. Di conseguenza questo Consiglio non provvedeva ad una valutazione di merito osservando però che sarebbe stata necessaria “una motivazione del provvedimento di assegnazione più approfondita dal punto di vista della valutazione comparativa”

della dott.ssa Terza, assegnataria del posto, rispetto al dott. Quinto, in favore del quale si era espressa la maggioranza del Consiglio giudiziario di Alpha.

4) sezione I penale (posto di risulta della dott.ssa Terza). Il posto non poteva ritenersi vacante non essendo stata approvata l'assegnazione della dott.ssa Terza alla sezione II civile.

5) sezione distaccata di Beta. L'assegnazione a tale sezione del dott. Quinto non poteva essere approvata a seguito della mancata approvazione dell'assegnazione alla sezione VI civile della dott.ssa Seconda, con conseguente necessità di rivalutare anche detta posizione.

- rilevato che a seguito della citata delibera il 15 luglio 2010 il Presidente del Tribunale di Alpha riconsiderava le posizioni oggetto di mancata approvazione da parte di questo Consiglio nei seguenti termini:

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1) Quanto al posto alla VII sezione penale il Presidente affermava come il dott. Primo dovesse prevalere sulla dott.ssa Quarta in ragione della sua esperienza ultradecennale in materia omologa a quella di competenza della sezione richiesta. Aggiungeva di non dover tenere conto della circostanza dell'avvenuto trasferimento del dott. Primo alla Corte di Appello e riferiva che comunque la dott.ssa Quarta aveva revocato la domanda il 14 luglio 2010.

2) Quanto al posto alla VIII civile il Presidente riaffermava la prevalenza della dott.ssa Seconda sulla dott.ssa Sesta, e ciò in ragione della esperienza maturata nella materia fallimentare che ha stretta contiguità con la materia societaria della sezione VIII civile.

3), 4) e 5) Quanto agli ulteriori posti oggetto di pregressa delibera negativa di questo Consiglio il Presidente riteneva di non dover provvedere ad una loro rivalutazione avendo confermato le assegnazioni sub 1) e sub 2).

Nel dispositivo pertanto venivano confermate le assegnazioni del dott. Primo alla VII penale, della dott.ssa Seconda alla VIII civile, della dott.ssa Terza alla II civile, della dott.ssa Quarta alla I penale e del dott. Quinto alla sezione distaccata di Beta.

- rilevato che in relazione al provvedimento del Presidente del Tribunale del 15 luglio 2010 presentava osservazioni il solo dott. Quinto ritenendo che vi fosse stata omessa motivazione in ordine alle sue pregresse osservazioni circa la mancata assegnazione alla II civile, che il CSM in data 30 giugno 2009 aveva in qualche modo dimostrato di condividere il parere del Consiglio giudiziario che aveva ritenuto prevalente il suo profilo attitudinale rispetto a quello della dott.ssa Terza e che in tal modo non era stata operata in concreto una effettiva comparazione attitudinale fra le posizioni degli aspiranti al posto, osservazioni cui controdeduceva il Presidente del Tribunale ritenendo che questo Consiglio non le avesse imposto alcuna rivalutazione circa i posti sub 3), 4) e 5). In ogni caso riferiva nel merito della maggiore attitudine della dott.ssa Terza rispetto al dott.

Quinto.

- considerato che il Consiglio giudiziario, con parere del 19/10/2010 riferiva in merito quanto segue, circa i punti critici della vicenda:

Sub 1) che il CSM aveva imposto una rivalutazione della posizione della VII sezione penale in ragione dell'avvenuto trasferimento del dott. Primo alla Corte di Appello e che ad esso avrebbe pertanto dovuto attenersi il Presidente del Tribunale.

Sub 2) che non era condivisibile la valutazione del Presidente del Tribunale circa la prevalenza attitudinale della dott.ssa Seconda rispetto alla dott.ssa Sesta in relazione al posto presso la VIII civile e che pertanto, a parità di attitudini, avrebbe dovuto prevalere la dott.ssa Seconda in quanto avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

Sub 3) che la decisione del Presidente del Tribunale di Alpha aveva determinato l'assegnazione del dott. Quinto senza motivazione, ma che in ogni caso non erano condivisibili le comparazioni attitudinali effettuate successivamente avendo il dott. Quinto pregresse esperienze fallimentari, a differenza della dott.ssa Terza.

Sub 4 e 5) che le conseguenze in ordine ai primi tre punti determinavano l'annullamento del concorso anche in ordine ai tramutamenti consequenziali.

- Lette le osservazioni del Presidente del Tribunale, che rappresenta l'assoluta incondivisibilità della opinione circa la necessità di tenere conto dei fatti sopravvenuti rispetto alla data ultima di presentazione delle domande di tramutamento interno; la circostanza che l'intero concorso aveva visto le osservazioni del solo dott. Quinto; una ulteriore analisi delle ragioni per le quali i profili attitudinali dei soggetti designati quali vincitori del concorso erano da ritenersi prevalenti sugli altri concorrenti.

Tutto ciò premesso questo Consiglio

OSSERVA 1) Quanto alla assegnazione alla sezione VI penale.

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Non può condividersi l'opinione del Consiglio giudiziario circa il fatto che il Presidente del Tribunale fosse vincolato al deliberato di questo Consiglio Superiore della Magistratura circa la necessità di tener conto del successivo trasferimento in Corte di Appello del dott. Primo, non potendosi configurare una sorta di “principio di diritto” nell'ambito di un procedimento amministrativo complesso che si esaurisce con l'approvazione o meno, da parte dell'organo di autogoverno, di un decreto del Presidente del Tribunale.

Neppure è da condividere l'opinione secondo cui fatti sopravvenuti al termine finale per la presentazione delle domande possano influire sull'esito dei risultati, posto che ciò determinerebbe una permanente situazione di incertezza che potrebbe addirittura, nel caso di bandi per il tramutamento di numerosi posti in Tribunali di grandi dimensioni, determinare una paralisi della procedura di trasferimento. In ogni caso oltre al trasferimento del dott. Primo alla corte di Appello di Alpha, ove ha preso possesso il 28 maggio 2010, è fatto sopravvenuto anche che la dott.ssa Quarta il 15 luglio 2010 ha revocato la domanda per il posto alla sezione VII penale. In ogni caso il posto dovrà pertanto essere oggetto di un successivo ulteriore bando di concorso interno.

Nel merito ritiene questo Consiglio che sia corretta la valutazione espressa dal Presidente del Tribunale di Alpha circa una maggiore attitudine del dott. Primo per il posto da coprire, egli avendo specifica esperienza dibattimentale ultradecennale di Corte di Assise, avendo partecipato a numerosi dibattimenti nei confronti delle associazioni mafiose operanti nel territorio (…) ed avendo redatto le relative sentenze, mentre la dott.ssa Quarta ha soltanto una pluriennale esperienza nel settore del riesame delle misure cautelari personali e reali ma non ha mai svolto attività dibattimentale.

Per tali ragioni deve essere approvato il decreto del Presidente del Tribunale di Alpha quanto al tramutamento del dott. Primo dalla sezione di Corte di Assise alla sezione VII penale del Tribunale.

2) Quanto alla assegnazione alla sezione VIII civile.

Va preliminarmente condiviso il provvedimento del Presidente del Tribunale con riferimento alla maggior contiguità della materia fallimentare rispetto a quella societaria trattata dalla VIII sezione, e ciò a confronto con l'attività svolta dalla dott.ssa Sesta che si è occupata, in quanto giudice della sesta sezione civile, di intermediazione finanziaria, contratti di borsa, querele di falso e cancellazioni dall'elenco dei protesti.

E' bensì vero che la sezione richiesta (denominata sezione VIII, società e contratti bancari) ha anche competenza in materia di contratti bancari, fideiussioni, mutui e titoli di credito che sono anch'essi strettamente connessi con la materia societaria. Dalla lettura delle tabelle di formazione dell'ufficio giudiziario del Tribunale di Alpha attualmente in vigore emerge però che la sezione VI civile (ove attualmente opera la dott.ssa Sesta) e la sezione VIII civile (ove la dott.ssa Sesta vorrebbe essere tramutata) si occupano per il 50% ciascuna di contratti bancari, fideiussioni e polizze fideiussorie, mutui e titoli di credito. Cosicché, se è vero che ciò determina una specifica attitudine della dott.ssa Sesta in materia, è altresì vero che - in quanto giudice addetta a tale sezione dal 5 febbraio 2001 - è in situazione di ultradecennalità che non potrebbe di certo dirsi superata con il tramutamento dalla sezione VI civile alla sezione VIII civile.

Per tali ragioni deve essere approvato il decreto del Presidente del Tribunale di Alpha quanto al tramutamento della dott.ssa Seconda dalla sezione II civile (fallimentare) alla sezione ottava (società e contratti bancari).

3) Quanto alla assegnazione alla sezione II civile.

Superata la questione concernente il merito della valutazione attitudinale dei candidati, posto che il Presidente del Tribunale in sede di controdeduzioni ha comunque diffusamente indicato le ragioni per cui sarebbe da preferire il dott.ssa Terza, può passarsi al merito della questione.

Orbene il provvedimento del Presidente del Tribunale di Alpha non può essere condiviso. La dott.ssa Terza ha svolto sino al 2005 le funzioni di giudice civile presso il Tribunale di Gamma, occupandosi di controversie societarie, commerciali, bancarie, di intermediazione finanziaria, di

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contratti di appalto. Da allora ha svolto le funzioni di giudice penale dibattimentale occupandosi di reati di aggiotaggio, frode fiscale, bancarotta fraudolente. Viceversa il dott. Quinto ha maturato competenze specifiche nella materia fallimentare presso il Tribunale civile di Delta per ben 10 anni, ove si è occupato anche delle procedure esecutive. Se la dott.sa Terza ha redatto numerosi articoli di dottrina in materia societaria, non va dimenticato che anche il dott. Quinto vanta un rilevante percorso dottrinario, costellato non solo di articoli pubblicati su riviste giuridiche di primaria importanza, ma anche della partecipazione a corsi di formazione presso il CSM in qualità di relatore.

Deve trovare applicazione nel caso in esame non soltanto il par. 41.3 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011 attualmente in vigore, che recita “nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di ..

fallimento .. prevale il criterio delle attitudini degli aspiranti desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini .. “ ma anche il par. 41.2 che riferisce “nella valutazione delle attitudini, il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile ed in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale”.

Non vi è dubbio che lo specifico svolgimento delle funzioni di giudice addetto ai fallimento presso il Tribunale di Delta per un numero prolungato di anni renda il dott. Quinto soggetto con maggiori attitudini della dott.ssa Terza, ciò che evidentemente rende inapplicabile il criterio subordinato della anzianità di servizio e nel ruolo.

Né infine hanno rilevanza ordinamentale le considerazioni espresse da alcuni componenti del Consiglio giudiziario con riferimento al decreto del Presidente del Tribunale di Alpha oggetto della delibera del 30 giugno 2010. Nell'occasione la minoranza del Consiglio giudiziario, nel motivare circa la prevalenza della dott.ssa Terza sul dott. Quinto, ha sostenuto la tesi della inopportunità della assegnazione di quest'ultimo alla sezione fallimentare del Tribunale di Alpha per la ipotizzata violazione della normativa primaria e secondaria (interpretata analogicamente) relativa al superamento dei termini di permanenza massima, essendo stato il dott. Quinto giudice fallimentare al Tribunale di Delta nei precedenti dieci anni. Come già riferito dal plenum in data 30 giugno 2010 tale tesi non trova alcun fondamento nel D.Lvo n. 160 del 2006 (modificato dalla legge n. 111 del 2007) che all'art. 19 ha stabilito le regole per la normativa secondaria di settore, né nel regolamento del CSM del 13 marzo 2008, che hanno la ratio di impedire principalmente la formazione di posizioni tabellari immodificate per un numero indeterminato di anni nel medesimo ufficio giudiziario. A tale conclusione non può certo obiettarsi che gli utenti dei due Tribunali (Delta ed Alpha) sono perlopiù gli stessi, sia in quanto tale affermazione risulta apodittica, sia in quanto in tal modo si opererebbe una non consentita unificazione di realtà di uffici giudiziari diversi, sia infine in quanto le norme che derogano al principio di intrasferibilità del giudice devono essere considerate di stretta interpretazione.

Per tali ragioni non può essere approvato il decreto del Presidente del Tribunale di Alpha del 15 luglio 2010 quanto al tramutamento della dott.ssa Terza alla sezione II civile (fallimentare) dovendosi ritenere viceversa che per tale posto abbia maggiori attitudini il dott. Quinto.

4) Quanto alla assegnazione alla sezione I penale e alla sezione distaccata di Beta.

Per quanto riferito appena sopra la dott.ssa Terza non doveva essere trasferita alla sezione II civile (fallimenti). Ne consegue che non si è reso vacante il suo posto alla sezione I penale e che pertanto non poteva essere assegnato, a titolo di risulta, detto posto alla dott.ssa Quarta. Allo stesso modo il dott. Quinto avrebbe dovuto essere assegnato alla sezione II civile (fallimenti) e pertanto non può essere approvato il tramutamento dello stesso alla sezione distaccata di Beta.

Per tali ragioni non va approvato il decreto del Presidente del Tribunale relativamente alla assegnazione della dott.ssa Quarta alla sezione I penale e del dott. Quinto alla sezione distaccata di Beta.

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all’unanimità delibera

- di approvare il decreto del Presidente del Tribunale di Alpha del 15 luglio 2010 nella parte relativa alla assegnazione del dott. Primo alla sezione VII penale e della dott.ssa Seconda alla sezione VIII civile;

- di non approvare il medesimo decreto nella parte relativa alla assegnazione della dott.ssa Terza alla sezione II civile (fallimentare);

- conseguentemente di non approvare lo stesso decreto nella parte concernente la assegnazione della dott.ssa Quarta alla sezione I penale e del dott. Quinto alla sezione distaccata di Beta.”

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