• Non ci sono risultati.

120 del 21 marzo 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha OSSERVA Con decreto n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "120 del 21 marzo 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha OSSERVA Con decreto n"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

N. 8

Oggetto: Pratica num. 745/FT/2012 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2006-2008, del Tribunale di Alpha (decreti n. 37 in data 17.1.2012 e n. 120 in data 21.3.2012).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 27 giugno 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“Letti i decreti n. 37 del 17 gennaio 2012 e n. 120 del 21 marzo 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha

OSSERVA

Con decreto n. 37 del 17 gennaio 2012 il Presidente del Tribunale di Alpha ha assegnato i posti oggetto dell'interpello per concorso interno diramato con provvedimento del 17 novembre 2011 e precisamente i seguenti:

1) due posti alla sezione GIP/GUP;

2) due posti alla I sezione civile;

3) un posto alla I sezione penale;

4) un posto di giudice civile coassegnato alle sezioni distaccate di Beta/Gamma;

5) un posto alla II sezione civile (vacanza del 16 settembre 2011).

Sono state presentate osservazioni solo per l'assegnazione del posto alla seconda sezione civile (che tratta genericamente la materia civile, senza alcuna specializzazione), assegnato al dott. Primo (nominato con D.M. 19.10.2004), il quale, nella valutazione comparativa con le altre due aspiranti (dott.sse Seconda e Terza) è stato preferito sotto il profilo delle attitudini esclusivamente per il possesso di titoli scientifici (monografie, note a sentenza e articoli in materia civile, peraltro non specificamente indicati in motivazione) fatti rientrare nelle “esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante” (di cui par. 41.1 lett. a della circolare Tabelle).

Nello stilare la graduatoria finale, il Presidente del Tribunale di Alpha ha assegnato punteggi oltre che per ciascuno dei tre sub criteri di cui al par. 41.1 lett. a) della circolare (pregressa attività svolta dal magistrato, tipologia di affari trattati ed esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante), anche per l'anzianità di servizio e di ruolo (prevedendo 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre).

I tre aspiranti al posto alla II sezione civile hanno tutti avuto 2,5 punti per le attitudini rilevate dalla pregressa attività giudiziaria (in virtù dello svolgimento di funzioni civili in via continuativa nell'ultimo quinquennio), ma il dott. Primo ha ottenuto un punteggio superiore dello 0,5 per il possesso dei menzionati titoli scientifici.

Hanno presentato osservazioni le dott.sse Seconda (nominata con D.M. 18.1.2002) e Terza (nominata con D.M. 19.11.2002).

La dott.ssa Seconda ha contestato che:

- la somma dei punti assegnati (considerata anche l'anzianità nel ruolo e di servizio) la pone al primo posto;

- non le è stato assegnato un punto (previsto nell'interpello) per lo svolgimento, per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, delle funzioni nella medesima materia o in materie affini;

- non si possono valorizzare i titoli scientifici peraltro non espressamente indicati.

La dott.ssa Terza ha lamentato che:

- non si possono valorizzare i titoli scientifici peraltro non espressamente indicati, perché il par. 41 della circolare, complessivamente inteso, nel riferirsi alle “esperienze”, fa riferimento solo a quelle giudiziarie (tanto che quando nella circolare si è voluto dare rilievo a tali aspetti lo si è detto espressamente);

- la sua esperienza giudiziaria meritava un migliore riconoscimento, avendo lavorato a Delta, sezione distaccata a tutti nota per la complessità ed il carico di lavoro;

(2)

- deve prevalere sul dott. Primo per la maggiore anzianità di servizio e di ruolo, a parità (almeno) di attitudini;

- deve anche prevalere sulla dott.ssa Seconda (seppure più anziana di lei nel ruolo), per le maggiori attitudini, non avendo la dott.ssa Seconda negli ultimi 5 anni sempre svolto funzioni civili (essendo stata in maternità 33 giorni ed in applicazione alla sezione lavoro della Corte di Appello di Alpha per sei mesi).

Il Presidente del Tribunale ha controdedotto, in particolare sul punto della produzione scientifica del dott. Primo, affermando che nell'interpello era espressamente prevista l'attribuzione di punteggi anche per questo aspetto, altrimenti sarebbe stato “arduo” dare un senso alla disposizione di circolare, che già richiama la pregressa attività giudiziaria e la tipologia di affari trattati.

Ha presentato controdeduzioni anche il dott. Primo, ripercorrendo quelle del Presidente del Tribunale.

Il Consiglio Giudiziario, in data 6 febbraio 2012, ha formulato parere negativo parziale, confermando il decreto ma accogliendo le osservazioni relative all'attribuzione del posto alla II sezione civile nella parte in cui affermano che le pubblicazioni non costituiscono “specifica esperienza” valutabile, essendo estranea allo svolgimento di attività professionale e non essendo richiamate dal par. 41.1 (a differenza, ad es., dei parr. 36.3 e 78.4 della medesima circolare).

Con il decreto 120 del 21.3.2012, il Presidente ha revocato il precedente decreto, uniformandosi al Consiglio Giudiziario sulla non valutabilità delle pubblicazioni ai fini del concorso interno ed escludendo, dunque, l'assegnazione del posto al dott. Primo, essendo egli meno anziano di servizio e di ruolo.

Quanto alla comparazione tra le dott.sse Seconda e Terza, ha ribadito la valutazione di parità attitudinale.

Quanto all'anzianità di servizio, ha anche ribadito la legittimità dell'attribuzione di punteggi anche per tale parametro, cosicché la maggiore anzianità di servizio della dott.ssa Terza di soli due mesi (avendo la dott.ssa Terza preso servizio nell'ufficio il 5.5.2009 e la dott.ssa Seconda il 3.7.2009) non potrebbe avere rilievo, essendo inferiore al semestre previsto nell'interpello.

In applicazione del residuale criterio dell'anzianità nel ruolo, dunque, il posto alla II sezione civile è stato assegnato alla dott.ssa Seconda.

Ha presentato sul punto osservazioni la dott.ssa Terza, affermando che la maggiore anzianità di servizio, a parità di attitudini, sussiste anche se per un solo giorno, essendo un criterio oggettivo, al pari dell'anzianità nel ruolo.

Il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 30 marzo 2012, ha espresso parere favorevole, ritenendo inammissibili le osservazioni della dott.ssa Terza, in quanto non proposte contro l'interpello ma solo contro il decreto finale.

L'assetto organizzativo scaturente dai decreti nn. 37 e 120 in esame merita conferma, ad eccezione del punto concernente l'assegnazione del posto alla II sezione civile alla dott.ssa Seconda.

Non possono essere accolte le osservazioni della dott.ssa Seconda in ordine alla necessità di procedere alla somma dei punteggi attribuiti anche per l'anzianità di servizio e nel ruolo, non fosse altro (a parte le considerazioni che verranno più avanti sviluppate in ordine alla stessa possibilità di attribuire punteggi per l'anzianità di servizio e di ruolo) per il carattere residuale dei due criteri suddetti, destinati ad operare solo in caso di accertata equivalenza attitudinale.

Neppure può essere accolta la doglianza relativa alla mancata assegnazione di un punto (previsto nell'interpello) per lo svolgimento, per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, delle funzioni nella medesima materia o in materie affini, dal momento che - come esaurientemente dimostrato dal Presidente del Tribunale nelle sue contro deduzioni - le competenze della II sezione civile sono assolutamente generiche (senza contare che lo stesso punto dovrebbe, al più, essere assegnato anche agli altri due candidati).

Da condividere è la scelta operata dal Presidente del Tribunale di Alpha - con il decreto n. 120 che, in parte qua, ha modificato il precedente decreto n. 37, accogliendo le osservazioni presentate sia dalla dott.ssa Seconda che dalla dott.ssa Terza - di non attribuire rilievo alle pubblicazioni

(3)

scientifiche, in quanto, come già affermato dal Consiglio nella delibera del 9 maggio 2012 (Pratica num. 2493/FT/2011), le esperienze (scientifiche e di insegnamento) non trovano cittadinanza nella valutazione comparativa degli aspiranti al medesimo posto nell'ambito dei concorsi interni (non essendo espressamente contemplate per la valutazione attitudinale).

Quanto alle osservazioni della dott.ssa Terza, non possono essere accolte quelle relative alla sottovalutazione della sua esperienza giudiziaria maturata presso la sezione distaccata di Delta, notoriamente afflitta da carichi di lavoro molto gravosi, dal momento che la circolare, ai fini della comparazione tra più aspiranti, non fa riferimento alla “quantità di lavoro”

Neppure possono essere accolte le osservazioni della dott.ssa Terza, che ha reclamato la prevalenza sulla dott.ssa Seconda (seppure più anziana di lei nel ruolo), per le superiori attitudini, non avendo la dott.ssa Seconda negli ultimi 5 anni sempre svolto funzioni civili (essendo stata in maternità 33 giorni nonché in applicazione alla sezione lavoro della Corte di Appello di Alpha per sei mesi).

Vanno infatti condivise, sul punto, le controdeduzioni del Presidente del Tribunale, che ha sottolineato come nell'interpello l'attribuzione del punteggio per l'attività pregressa era previsto per anni o frazioni di anni superiori a sei mesi “nei settori civile o penale”, senza ulteriori distinzioni e non potendo certo i 33 giorni di astensione dal lavoro per maternità della dott.ssa Seconda comportare una deteriore valutazione attitudinale.

Meritano, invece, accoglimento, le osservazioni della dott.ssa Terza, in ordine alla mancata considerazione della differenza di anzianità di servizio rispetto alla dott.ssa Seconda.

Non può, infatti, essere considerata legittima l'attribuzione di punteggi anche in relazione all'anzianità di servizio e nel ruolo.

Se è infatti vero che la circolare, al punto 41.5, prevede che la proposta debba essere motivata

“anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri”, è anche vero che della disposizione deve essere offerta una interpretazione sistematica.

Nel dettare i parametri di valutazione per la comparazione tra più aspiranti a un medesimo posto messo a concorso, infatti, la circolare ha assegnato ampia discrezionalità al dirigente nella valutazione delle attitudini, che costituisce il principale criterio di selezione, prevedendo - al punto 41.1. lett. a) - tre termini di raffronto (pregressa attività svolta dal magistrato, tipologia di affari trattati ed esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante) sufficientemente elastici.

Solo rispetto a tali parametri ha senso l'attribuzione di punteggi, indice di una discrezionalità tecnica che deve necessariamente essere lasciata alla valutazione del dirigente.

Se, nonostante l'ampia flessibilità valutativa riconosciutagli, il dirigente giunge ad un giudizio di parità attitudinale (che, lo si ripete, costituisce il criterio dirimente per l'assegnazione dei posti messi a concorso), la scelta del vincitore deve necessariamente essere collegata a parametri oggettivi e non variabili in sede di interpello, con la conseguenza che non può essere rimessa alla discrezionalità del dirigente l'assegnazione di punteggi (in ipotesi diversificabili da concorso a concorso) per l'anzianità di servizio e nel ruolo.

Del resto il Consiglio, nella seduta del 13 giugno 2012, ha già affermato che tali criteri residuali (e in particolare l'anzianità di servizio), proprio in quanto criteri formali, non possono subire deroghe in considerazione del ridotto scarto temporale (e nel caso affrontato si trattava di un solo giorno) tra le date di rispettiva presa di possesso nell'ufficio, se non a costo di una inammissibile perdita di oggettività che costituisce proprio il valore tutelato dai criteri sussidiari in esame (pratica num.

2451/FT/2011).

Il Presidente del Tribunale di Alpha, dunque, dovrà procedere a una rivalutazione degli aspiranti al posto vacante presso la II sezione civile, applicando i principi su esposti.

Tanto premesso

delibera

di approvare i decreti n. 37 del 17 gennaio 2012 e n. 120 del 21 marzo 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha, ad eccezione della parte relativa all'assegnazione alla dott.ssa Seconda del posto alla II sezione civile”.

Riferimenti

Documenti correlati

- "La presa in carico psicologica delle donne operate di neoplasia mammaria" pubblicato sulla rivista Psicopuglia (notiziario dell'Ordine degli Psicologi della Puglia) n°21

• Alcune persone trovano impossibile toccare alcuni oggetti, altre non tollerano le luci forti, luci fluorescenti, colori e strisce, anche la luce solare in una giornata di sole

alla gara sull’offerta più alta ex art.573 c.p.c., secondo le modalità determinate al momento dell’indizione della stessa, con l’avvertimento che il bene verrà

In data 29 giugno 2010 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta esprimeva il seguente parere: “rilevato che non risultano essere stati messi

Proprio nell’ipotesi di più aspiranti in possesso di esperienze come GIP/GUP, infatti, occorre necessariamente motivare la scelta all’esito della valutazione in

" Premesso che con nota in data 20 luglio 2017 il Presidente del Tribunale di … ha formulato un quesito chiedendo di conoscere se, con riguardo alle

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione dei compiti e alla gestione degli adempimenti previsti dall’ordinamento della professione di avvocato e di

• l’efficacia delle procedure di audit di sorveglianza e aggiornamento della conformità legislativa in relazione alla sicurezza alimentare applicabile;. • rispetto