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ALLEGATO "A" ALL'ATTO N / DI REPERTORIO STATUTO. dell'associazione "AMICI DEL PRESEPE SOMMERSO - ONLUS" Art. 1.

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ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 48.982/20.740 DI REPERTORIO STATUTO

dell'Associazione

"AMICI DEL PRESEPE SOMMERSO - ONLUS"

Art. 1. COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione "AMICI DEL PRESEPE SOMMER- SO - ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità so- ciale, apartitica disciplinata dal D. Lgs. 460/97 e s.m.i. nonché del presente Statuto.

Sede sociale: Laveno-Mombello (VA).

L'associazione:

- non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fina- lità di solidarietà sociale;

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e a- vanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale du- rante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effet- tuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la rea- lizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

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- in caso di scioglimento per qualunque causa, devol- verà il patrimonio dell'organizzazione, ai sensi del- l'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, sentito l'organi- smo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica u- tilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2. SCOPI

L'Associazione "AMICI DEL PRESEPE SOMMERSO - ONLUS", persegue lo scopo di continuare e diffondere la tradi- zione di allestire il Presepe sommerso, evidenziandone gli aspetti religiosi, storico-artistico, folkloristico e tecnico.

Art. 3. ATTIVITA' ACCESSORIE

L'Associazione é aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne con- dividono lo spirito e gli ideali.

ART. 4. SOCI

1. Sono soci fondatori quelli che sottoscrivono il pre- sente statuto alla costituzione della associazione men- tre i soci ordinari sono quelli che ne fanno richiesta successivamente e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio di amministrazione o, visto anche quanto statuito dalle successive norme.

I soci devono essere maggiorenni.

E' espressamente esclusa la temporaneità della parteci-

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pazione alla vita associativa.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare e sottoscrivere senza riserve lo statuto dell'associazione, e che è disposto ad entrare a far parte del Consiglio dopo un anno di collaborazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consi- glio.

I soci che prestano il loro contributo devono essere as- sicurati contro infortuni e responsabilità civile.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associa- tiva per almeno due anni;

- morte;

- indegnità deliberata dal Consiglio. In questo ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva.

4. I soci svolgono attività gratuita.

ART. 5. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assem- blee, a votare direttamente e non per delega, e a rece- dere dall'appartenenza all'associazione, senza distin- zione alcuna.

2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presen-

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te statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

ART. 6. ORGANI 1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;

- il Consiglio;

- il Presidente ed il Vice-Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative sono gratuite.

ART. 7. ASSEMBLEA L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predispo- sizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di alme- no un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla con- vocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richie- sta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici

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giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costi- tuita con la presenza della metà più uno dei soci, pre- senti in proprio. In seconda convocazione è regolarmen- te costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio.

Ciascun socio ha un solo voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggio- ranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previ- sto dal successivo articolo 21.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- deliberare la richiesta di riconoscimento della pre- sente associazione quale ONG in base alla legge n. 49 del 26.02.1987;

- eleggere il Presidente;

- eleggere i membri del Consiglio;

- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- fissare la quota di cui all'art. 15;

- approvare il programma di attività proposto dal Consi- glio;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 21;

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- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

ART. 8. CONSIGLIO

l. Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 12 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti.

Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consulti- vo.

2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 4 me- si.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predi- sposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomen- ti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissa- ta, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presiden- te deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla con- vocazione.

5. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presen- za della metà più uno dei componenti.

6. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- eleggere il vice-presidente;

- nominare il segretario;

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- fissare le norme per il funzionamento dell'associazio- ne, che dovranno essere approvate dall'assemblea ordina- ria dei soci con maggioranza semplice;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'atti- vità e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti so- ci;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per moti- vi di necessità e di urgenza;

- determinare gli eventuali compensi in funzione di par- ticolari compiti assegnati;

- determinare contributi per iniziative ricadenti nel- l'oggetto sociale;

- richiedere contributi per iniziative inerenti l’ogget- to sociale.

ART. 9. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.

2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del succes-

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sivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto dispo- sto nel precedente articolo 8.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presie- de le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedi- menti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ra- tifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vi- ce-presidente o, in sua assenza, dal componente del Con- siglio più anziano di età.

ART. 10. SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del regi- stro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preven- tivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di otto- bre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consi- glio entro il mese di marzo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità

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dell'associazione nonché alla conservazione della docu- mentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamen- to delle spese in conformità alle decisioni del Consi- glio.

ART. 11. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

l. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dal- l'assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un so- lo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

5. Le prestazioni del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente.

ART. 12. COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'inter- pretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli

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compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo"

senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, en- tro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo diret- tamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono tutti nominati dal presidente del Tribunale di Varese.

ART. 13. DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel cor- so del triennio decadono allo scadere del triennio mede- simo.

ART. 14. RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche per il fun- zionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;

- contributi dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pub- bliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- introiti derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'asso-

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ciazione a qualunque titolo;

- entrate derivanti da eventuali attività promozionali.

2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credi- to stabiliti dal Consiglio.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale confe- rita dal Consiglio.

ART. 15. QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal- l'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripe- tibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote so- ciali non possono partecipare alle riunioni dell'assem- blea nè prendere parte alle attività dell'associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 16. BILANCIO O RENDICONTO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consi- glio, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risulta- re i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno

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solare.

ART. 17. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luo- go in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a me- no che la destinazione o la distribuzione non siano im- poste per legge o siano effettuate a favore di altre ON- LUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 18. IMPIEGO DEGLI UTILI

L’associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 19. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L’associazione, in caso di suo scioglimento per qualun- que causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimo- nio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organi- smo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destina- zione imposta dalla legge.

ART. 20. DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione

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“Organizzazione non lucrativa di attività sociale” o dell'acronimo “ONLUS”.

ART. 21. MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere pre- sentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

ART. 22. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa ri- ferimento alle vigenti disposizioni legislative in mate- ria.

F.to Maria Rosa Arioli F.to Gianluigi Arioli F.to Bevilacqua Manuela F.to Cominelli Monica F.to Contini Silvano F.to Marco Lanteri F.to Mazzoccato Diego F.to Cristina Pasquali F.to Rigamonti Ambrogio F.to Roi Camillo

F.to Spertini Gian Luigi F.to Stefani Giuseppe F.to Volpato Elio

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F.to Zanetton Walter

F.to Giuseppe Tedone Notaio L.S.

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