• Non ci sono risultati.

LETTERA D'INTENTI PREMESSA. La XXX è una Società di consulenza specializzata nell'area... In particolare la XXX si occupa di:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LETTERA D'INTENTI PREMESSA. La XXX è una Società di consulenza specializzata nell'area... In particolare la XXX si occupa di:"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

1

LETTERA D'INTENTI

PREMESSA

La XXX è una Società di consulenza specializzata nell'Area ...

Essa …

In particolare la XXX si occupa di:

La YYY è una società di ………….. ... ...

(2)

OGGETTO

Al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, le due Società, ritenendo ciascuna di poter essere partner idoneo per le esigenze dell'altra, intendono definire e porre in essere un accordo quadro per svolgere insieme, ciascuna secondo le proprie competenze, tutte quelle attività necessarie al raggiungimento dei migliori risultati possibili nell'ambito sopra delineato.

La partnership tra le due società non avrà carattere di esclusività, potendo le stesse stipulare altri accordi con partners diversi, ma fin d'ora manifestano l'intento preciso di dare vita ad un rapporto solido e duraturo nel tempo.

L'attività congiunta riguarderà inizialmente le attività collegate alla distribuzione del prodotto

……….; si ritiene tuttavia che essa potrà essere estesa ad altre attività alle quali le due Società sono interessate, direttamente o indirettamente.

XXX e YYY si impegnano a tenersi reciprocamente al corrente delle iniziative che potrebbero comunque coinvolgerle e si impegnano, inoltre, a favorirsi reciprocamente sul mercato, concordando insieme le adeguate strategie di promozione.

Gli aspetti economici, commerciali e tecnici del rapporto saranno definiti attraverso la stipula di un accordo quadro e di eventuali accordi specifici per ogni singola commessa.

Milano, GG.MM.AAAA

XXX YYY

(3)

3

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA:

La XXX, con sede legale a …, Via …, …; capitale sociale …; registrata presso il tribunale di

… al n. …; iscritta alla … di … al n. …; P. IVA e C.F. …; rappresenta da …, in qualità di …

e

la YYY, con sede legale a …, Via …, …; capitale sociale …; registrata presso il tribunale di

… al n. …; iscritta alla … di … al n. …; P. IVA e C.F. …; rappresenta da …, in qualità di …

Con riferimento alla lettera di intenti del ..., le parti stipulano e convengono quanto segue:

1) Ciascuna Società manterrà la propria autonomia operativa e strutturale. Il presente accordo non vincola le parti se non per i punti esplicitamente esposti.

2) Le parti svilupperanno le proprie attività promozionali in modo autonomo ed avvieranno alcune iniziative comuni.

3) Le parti ripartiranno i lavori necessari per la realizzazione delle commesse comuni con modalità da stabilire di volta in volta secondo le specifiche competenze. Tali competenze vengono in via generale così definite:

Attività di competenza di entrambi

- Attività di promozione e sviluppo commerciale . contatti con potenziali utilizzatori

. effettuazione demo standard e demo mirate

. organizzazione e partecipazione a manifestazioni, meetings, convegni, ecc.

. mailing

. trattative commerciali - Studi di fattibilità

- Predisposizione meccanismi e supporti organizzativi come presupposto alla introduzione del sistema

(4)

- Assistenza per l’attivazione del sistema - Formazione utenti

- Assistenza post vendita Attività di competenza XXX

- … - … - …

Attività di competenza YYY - Personalizzazioni di prodotto

- Sviluppo di nuovi moduli/prodotti a completamento dell’offerta - Installazione del sistema

- Assistenza tecnica

La suddetta classificazione non è vincolante per le parti, che tuttavia si impegnano a far ad essa riferimento come soluzione organizzativa a cui tendere.

4) In caso di acquisizione di commesse su prospect individuati ed introdotti da una delle parti, si prevede che la parte proponente possa regolare la ripartizione del lavoro e riceva una commissione sul margine operativo dell’altra parte, come indicato più oltre. Questo vale indipendentemente dalla modalità di fatturazione al cliente finale e dal contributo comune di attività svolto in fase di pre e post vendita.

5) Le parti si scambieranno informazioni e cercheranno di collaborare al meglio per stringere più saldi rapporti, valorizzare le reciproche competenze ed aree di crescita ed evitare occasioni di conflitto. Peraltro le parti si impegnano a considerare riservate tutte le informazioni tecniche e commerciali che verranno scambiate nell'ambito del presente accordo.

6) Per le commesse di comune interesse verranno riconosciute delle commissioni commerciali spettanti, in misura intera al patner che ha promosso ed acquisito il cliente in via esclusiva, mentre nel caso di promozione ed acquisizione congiunta le relative commissioni verranno ripartite tra i partner in proporzione all'impegno profuso.

7) Le commissioni che verranno riconosciute sono le seguenti:

- … sul valore dell’hardware - … sul valore del software

(5)

5

- … sul valore dei servizi

8) Gli eventuali sconti dovranno essere concordati ed accettati in precedenza e verranno ripartiti tra le parti in proporzione ai valori di competenza.

9) Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre ……… e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, a meno di disdetta sei mesi prima della scadenza. L'eventuale disdetta farà salve tutte le iniziative già concluse e rispetterà gli impegni assunti con i clienti.

Milano, ...

XXX YYY

Riferimenti

Documenti correlati

Al momento dell’ordine, se necessario, specificare il numero desiderato, al contrario, verrà effettuata la consegna in base alle disponibiltà del nostro magazzino.. Ideale

Di conseguenza, la risposta data a quesito corrispondente a quello qui oggetto è stata la seguente: “la presidenza del collegio del Tribunale di Sorveglianza,

In alternativa al modulo di conferma, l’operatore può redigere un vero e proprio contratto in base alle informazioni risultanti dal vocal order, ed inviarlo

0575 1820xxx, si deve evidenziare che, in mancanza di prova contraria, il disservizio subito dall’istante, per il numero di 246 giorni dal 1° ottobre 2013 (data di installazione

1) violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio competitorum; violazione del principio di concorrenza; eccesso di potere per

è complesso, in quanto si avvale, per la gestione del Servizio Idrico Integrato oltre ché della società Polesine Acque S.p.A., soggetta a totale controllo pubblico, anche delle

SI In caso_di_risposta_negativa_si_richiede di indicare il codice_dell’Ente_capofila_(file_con_i_codici_degli_enti_associato al kit excel) In caso di risposta_positiva si richiede

Costituisce ulteriore causa di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle disposizioni previste per lo svolgimento della prova (scritta ed orale), in particolare