Istituzioni di diritto commerciale
aa. 2008/2009 Docente: Massimo Bianca
Azioni
Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella s.p.a. (la partecipazione sociale è
rappresentata da azioni)
sono quote di partecipazioni omogenee standardizzate, di regola liberamente trasferibili e rappresentate da documenti (titoli azionari)
La singola azione rappresenta l’unità minima di partecipazione al capitale sociale e l’unità di
misura dei diritti
In altre parole, il valore nominale di ciascuna azione, che è uguale per tutte, corrisponde ad una frazione del capitale sociale
N.B.: a ciascun socio viene assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento
Principio di uguaglianza
Le azioni sono uguali e conferiscono ai loro possessori uguali diritti
Principio di indivisibilità
Tendenziale libera trasferibilità
Categorie di azioni
L’uguaglianza delle azioni è relativa, in quanto si possono creare, con lo statuto o successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi
Tuttavia, il principio di uguaglianza riemerge all’interno della singola categoria, in quanto tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti
Categorie di azioni
Principio di atipicità delle categorie di azioni: la società può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie, sia sotto il profilo dei diritti patrimoniali, che sotto il profilo dei diritti amministrativi, con il solo limite del divieto di patto leonino e delle azioni a voto plurimo
Esempi di categorie di azioni:
Azioni di risparmio, azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, azioni postergate nelle
perdite, azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti, azioni a voto scalare, azioni correlate, azioni a favore dei dipendenti,
ecc.
Strumenti finanziari
L’art. 2346 c.c. dà la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi (ad es. riserva della nomina di un componente indipendente di c.d.a., c.d.s., c.s.) a fronte dell’apporto anche di opere o servizi
N.B.: ad essi non può essere attribuito il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti
Obbligazioni
Le obbligazioni, a differenza delle azioni, rappresentano un credito nei confronti della società assolvono ad un’operazione di finanziamento mediante emissione di strumenti standardizzati di massa e in serie
Anche l’obbligazione, come l’azione, è un titolo di credito
Quindi
l’azione conferisce la l’obbligazione la qualità di socio qualità di creditore
della società
A cosa ha diritto l’obbligazionista?
L’obbligazionista ha diritto alla restituzione del capitale “prestato” alla società alla scadenza pattuita e ad una remunerazione (interessi) che può essere svincolata o meno dai risultati dell’attività economica finanziata
Obbligazioni
Limiti all’emissione di obbligazioni:
Doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
N.B.: Il limite può essere superato in taluni casi, espressamente indicati dalla legge (ad es., se le obbligazioni in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, come le banche o le s.g.r.)
La competenza a deliberare l’emissione di
obbligazioni è dell’organo amministrativo, salvo che lo statuto disponga diversamente
Obbligazioni convertibili in azioni
Attribuiscono ai loro sottoscrittori il diritto di trasformare un rapporto di finanziamento in un rapporto di partecipazione
alla società.
Le somme versate per la sottoscrizione delle obbligazioni valgono come conferimento per le azioni attribuite in sede di conversione.
N.B.: La competenza alle delibera di obbligazioni convertibili in azioni spetta all’assemblea straordinaria, la quale deve contestualmente deliberare l’aumento di capitale sociale.
Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
PATRIMONI DESTINATI (artt. 2447-bis - 2447-
novies)
possono essere costituiti uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare per un valore complessivamente non superiore al 10% del patrimonio netto della società;
la costituzione avviene con deliberazione del C.d.A. o del Consiglio di Gestione (sistema dualistico);
la deliberazione deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese;
i creditori sociali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare;
delle obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio destinato.
Il patrimonio destinato ad uno specifico affare è costruito come un patrimonio separato rispetto a quello della società che lo costituisce
correlativa limitazione del rischio
Il profilo esterno della separazione patrimoniale si traduce nell’insensibilità del patrimonio destinato rispetto alle vicende che interessano la società
Il patrimonio destinato è oggetto di una gestione distinta da quella della società (ad es., per ciascun patrimonio gli amministratori devono tenere i libri e le scritture contabili)
Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
FINANZIAMENTI DESTINATI (art. 2447-decies)
il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare può prevedere che al suo rimborso totale o parziale siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare;
il vincolo di destinazione e la separazione patrimoniale riguardano solo i proventi dell’affare e i loro reimpieghi, non beni o rapporti giuridici della società;
i creditori sociali non possono agire sui proventi derivanti dall’affare;
delle obbligazioni verso il finanziatore risponde solo il patrimonio separato.