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(1)Frazionamento del congedo straordinario

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Academic year: 2022

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Frazionamento del congedo straordinario.

(Risposta a quesito del 9 gennaio 2013)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 gennaio 2013, ha adottato la seguente delibera:

“letto il quesito posto dalla dott.ssa …, magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di …, con nota in data 25 aprile 2011, con cui chiede di conoscere se sia possibile frazionare i 45 giorni di congedo straordinario ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ed i due anni di aspettativa ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dell’art. 4, comma 2, della legge n.

53 dell’8 marzo 2000, in periodi di tre giorni alla settimana, avendo la necessità di usufruire di alcuni giorni di congedo straordinario frequentemente per poter assistere la madre gravemente malata.

Al riguardo, occorre premettere in fatto che il quesito sollevato dalla dott.ssa … riguarda la fruizione frazionata del congedo straordinario per assistere la madre gravemente malata con lei stabilmente convivente.

In linea generale, occorre evidenziare che a norma del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 i periodi di congedo straordinario possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato e la frazionabilità vale anche per giorni interi mentre non è previsto che sia frazionabile ad ore. Tale principio, ribadito e confermato dal D.Lgs. n. 119 del 2011, è stato oggetto di una circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 3 febbraio 2012 che sul punto descrive le modalità di gestione della richieste.

Il Consiglio superiore si è più volte occupato della questione relativa alla fruibilità del congedo straordinario per motivi di studio per dottorato di ricerca.

In proposito, con la delibera del 17 maggio 2001 si è affrontato lo specifico problema, che oggi viene in rilievo, relativo alla frazionabilità in più periodi del congedo straordinario. La soluzione fornita si è giovata nella specie del parere collegiale n. 196 del 9 aprile 2001 redatto dall’Ufficio Studi, che nell’occasione segnalava che la norma legislativa, nell’attribuire il diritto al congedo per tutta la durata del corso, intende riconoscere all’interessato una posizione soggettiva attiva senza con ciò volerne limitare le modalità di esercizio in concreto, con ciò ammettendosi anche la possibilità, accanto a quella di non richiederlo affatto, di domandarlo per un periodo limitato di tempo, <ad es. il secondo o terzo anno, dedicati ad un impegno scientifico di ricerca mirata a differenza del primo anno di orientamento>.

La delibera segnala, peraltro, che le modalità concrete di fruizione del congedo debbono non soltanto corrispondere alla effettiva articolazione del corso, ma altresì rispettare le esigenze legate alla organizzazione dell’Ufficio di appartenenza del magistrato ed alle funzioni giurisdizionali da lui svolte, le quali potrebbero restare pregiudicate, atteso il diritto alla conservazione del posto occupato che il congedo straordinario comporta, da un eccessivo frazionamento dell’assenza del magistrato dal servizio.

L’Organo di autogoverno è pervenuto, pertanto, alle seguenti conclusioni:

- il congedo straordinario per dottorato di ricerca costituisce un diritto del magistrato il cui esercizio è rimesso alla sua valutazione;

- la durata del congedo straordinario coincide con la durata del corso che è almeno di tre anni accademici;

- il magistrato può chiedere il congedo straordinario anche per un periodo inferiore alla durata del corso;

- salvo eccezioni motivate dalla concreta articolazione del dottorato di ricerca e dall'organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza in uno alle funzioni giurisdizionali svolte, detto periodo non potrà essere comunque inferiore alla durata di un anno accademico, all'interno del quale non potrà essere alternato a periodi di esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L’ordine di considerazioni che precede si riferisce alle peculiarità del congedo straordinario

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chiesto per motivi di studio ed è, quindi, con riferimento a tale ragione sottostante che ci si è confrontati.

Tuttavia, argomentando sulla scorta delle indicazioni fornite dallo stesso Consiglio Superiore, in ordine alle modalità di fruizione del congedo, per periodi inferiori alla intera durata del corso ovvero in modo alternato rispetto all’esercizio delle funzioni giurisdizionali, è dato ritenere che le condizioni idonee a giustificare la fruizione frazionata del congedo devono impingere l’articolazione del dottorato di ricerca e l'organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza, oltre alle funzioni giudiziarie svolte dall’interessato.

Come si è visto, la disciplina normativa che regola la fattispecie configura il congedo straordinario quale <diritto> dell’interessato, fruibile per una complessiva durata.

La cornice normativa, come sopra visto, è tesa a favorire la tutela di interessi di assistenza e di cura degli invalidi o dei soggetti in condizione fisicamente minorata, trattandosi di valori che rispondono all’interesse, costituzionalmente rilevante, della tutela della salute. In tale prospettiva, la fruizione frazionata del congedo straordinario, limitatamente ad alcuni giorni della settimana, consente di soddisfare il predetto diritto all’assistenza, contenendo le inevitabili ricadute negative, sotto il profilo organizzativo, per l’Amministrazione di appartenenza.

Occorre, altresì, considerare che la fruizione frazionata del congedo è ipotesi prevista, e regolamentata, nell’ambito della normazione secondaria del Consiglio, con riguardo a specifiche ipotesi, quali i congedi parentali.

Giova, al riguardo, richiamare le precisazioni in ordine alle modalità di fruizione frazionata dei congedi parentali, rese dal C.S.M. nella deliberazione del 17 luglio 2003: invero l’Organo di autogoverno, nell’affrontare la specifica materia dei congedi parentali, ha indicato taluni principi che paiono di ordine generale, con riguardo alle modalità di fruizione frazionata dei congedi.

Nella delibera del 17 luglio 2003 si osserva: <Ne discende che, ove la discrezionale fruizione del congedo parentale sia consentita a giornata, nell’ipotesi di reiterata o sistematica coincidenza delle assenze col calendario delle udienze o dei turni, si produce un’alterazione del carico di lavoro, e conseguentemente della produttività, del magistrato assolutamente non corrispondente ed eccedentaria rispetto all’unità di tempo considerata>; e si giunge alla seguente conclusione: <Le modalità di godimento del congedo non potranno comunque tradursi in una completa omissione della prestazione lavorativa (ad esempio: mediante metodica richiesta di congedo nei soli giorni in cui si tiene udienza con conseguenti riflessi sui carichi di lavoro), che si trasformi in abuso del diritto>.

Orbene, nel caso che occupa, la richiesta di fruizione frazionata risulta modulata in rapporto alle necessità di assistenza del soggetto invalido convivente su un modulo di tre giorni continuativi;

tale assetto si riflette su una richiesta di congedo per un periodo temporale limitato che, di per sé, può essere contenuto nell’ambito dell’organizzazione dell’ufficio giudiziario presso cui svolge le funzioni l’interessata. Se si pone mente, poi, al fatto che l’alternativa potrebbe essere la fruizione del congedo in forma continuativa, appare evidente che le esigenze dell’ufficio possono comunque essere salvaguardate da una concessione del congedo limitata ad alcuni giorni della settimana.

L’evenienza conduce ad escludere che, per le prospettate modalità, la fruizione del congedo si possa risolvere in un uso strumentale del diritto di cui si tratta.

In altri termini, la fruizione frazionata del congedo straordinario è possibile nella misura in cui siano soddisfatte le ulteriori condizioni indicate dal C.S.M. nella delibera del 17 maggio 2001, con riferimento alla salvaguardia delle esigenze di organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato.

Del resto anche nella recente delibera del 15 novembre 2012 riepilogativa in tema di fruibilità del congedo straordinario per gravi motivi viene ribadita la possibilità dell’utilizzo da parte del lavoratore, nei limiti temporali previsti, del congedo straordinario per un periodo continuativo o frazionato.

Sulla scorta dei rilievi che precedono al quesito può essere data una risposta affermativa.

Il Consiglio pertanto,

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delibera

di rispondere al quesito nel senso che è possibile la fruizione frazionata del congedo straordinario nella misura in cui siano soddisfatte le ulteriori condizioni indicate dal C.S.M. nelle delibere del 17 maggio 2001 e 17 luglio 2003, con riferimento alla salvaguardia delle esigenze di organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato.

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