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Corso di Politica Forestale ed Ambientale

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(1)

Corso di

Politica Forestale ed Ambientale

anno accademico 2017/18

Il Bilancio di esercizio

Docente Teresa Panico

(2)

IL BILANCIO

STRUMENTO DI CONOSCENZA

CONOSCERE LA REALTA E IL PRIMO, MA FONDAMENTALE ED INELUDIBILE PASSO, PER

POTERLA MIGLIORARE

(3)

Scopi del bilancio di esercizio Fornire informazioni

Ø  Su cosa?

a)  sull’attività dell’impresa

b)  la sua consistenza patrimoniale c)  la redditività del patrimonio

Ø  A chi?

a)  in primo luogo ai soci che possono, in tal modo, giudicare anche l’operato degli amministratori;

b)  in generale, a tutti coloro che necessitano di avere, per svariati motivi, informazioni sull’impresa.

L’aspetto consuntivo è, quindi, prevalente

(4)

Fine di conoscenza di determinati elementi

Reddito di esercizio

espressione della remunerazione dei fattori produttivi impiegati, costituenti il capitale d’impresa

(5)

Riferimenti normativi

•  Codice civile: art. della sezione IX del capo V del titolo V.

•  così come modificati dal D.L. n. 127 del 9 aprile 1991, successivamente integrato da varie disposizioni ed

operativo dal 1993,

•  in recepimento della IV Direttiva

Comunitaria n. 78/660/1978

(6)

• Soggetti tenuti al rispetto delle norme sul bilancio

• Società di capitali

• Società cooperative

• Consorzi tra imprese aventi attività esterna

• Soggetti non tenuti al rispetto delle norme sul bilancio

• Società di persone

• Imprenditori individuali

Tuttavia per effetto del richiamo legislativo inserito nell’art. 2217 c.c., riguardante la redazione dell’inventario da parte dell’imprenditore, ogni impresa deve attenersi, per ciò che riguarda i criteri di valutazione, alle norme dettate per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

(7)

Imprese operanti in agricoltura

Obbligo di attenersi alle sole norme sulle valutazioni

Oppure

al rispetto di tutta la normativa sul bilancio di esercizio

in funzione della forma giuridica adottata

(8)

Perché l’adozione di un unico modello di bilancio?

Il bilancio comunitario scaturisce dall’esigenza di

armonizzare i criteri di espressione dei risultati

economici delle imprese per conferire ad essi

trasparenza nel contesto di un’economia unificata.

(9)

Composizione del bilancio di esercizio art. 2423 c.c.

•  Stato patrimoniale

•  Conto economico

•  Nota integrativa

Documenti integrativi

•  Relazione sulla gestione

•  Relazione del collegio sindacale

•  Informativa supplementare, allegati.

(10)

I primi tre documenti si configurano come la partizione di un unico documento unitario.

Si sancisce, inoltre, che la loro redazione deve essere ispirata dai principi della

CHIAREZZA VERIDICITA’

CORRETTEZZA

(11)

v  deve essere chiaro il processo che ha portato alla determinazione del risultato di bilancio nonché alla composizione della struttura patrimoniale dell’impresa;

v  devono essere veritiere le valutazioni effettuate, in quanto ispirate dal buon senso e dalla buona fede dei redattori;

v  deve essere corretto in quanto

rispettoso delle regole dettate dalla

norma.

(12)

Principi di redazione: art. 2423-bis c.c. (1)

Principio della prudenza:

nel rispetto della veridicità

Divieto di esporre utili se incerti

Obbligo di esporre perdite anche se stimate

(13)

Principi di redazione: art. 2423-bis c.c. (2) Principio della continuità di gestione

Procedere alle valutazioni di bilancio sotto l’ipotesi

di continuazione, nel tempo, dell’attività

aziendale. Utilizzazione, quindi, dei medesimi

criteri, sì da rendere comparabili nel tempo, le

medesime poste di bilancio.

(14)

Principi di redazione: art. 2423-bis c.c. (3) Principio della competenza

Il bilancio deve essere slegato da criteri di cassa

ma deve porre in correlazione tra di loro i costi

ed i ricavi che gli stessi hanno concorso a

realizzare .

(15)

Principio della valutazione separata degli elementi eterogenei

la valutazione di ogni singolo elemento deve

essere effettuata autonomamente, anche se il

rispetto dello schema di bilancio porta ad

includere all’interno di una stessa voce

contabile elementi tra di loro eterogenei.

(16)

Costanza dei criteri di valutazione

I principi utilizzati nella predisposizione del bilancio non possono essere liberamente modificati.

Lo scopo è sempre quello di consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo. Ma ciò può avvenire solo se non si

cambiano continuamente i criteri.

La possibilità di derogare a questo principio è limitata solo a casi eccezionali e di essa se ne deve dare

giustificazione in nota integrativa

(17)

Stato patrimoniale e conto economico: norme generali:

art. 2423-ter c.c.

•  RIGIDITA’ degli schemi da adottare per la composizione dello stato patrimoniale e del conto economico, secondo quanto previsto rispettivamente dagli art. 2424 e 2425 c.c.;

•  OBBLIGO di aggiungere voci a quelle previste quando insufficienti a fornire informazioni veritiere e corrette;

•  OBBLIGO di adattare le voci dello schema contrassegnate da numeri arabi, al particolare tipo di attività esercitato dall’impresa;

•  OBBLIGO di comparazione con le stesse voci dell’esercizio precedente. Qualora ciò non fosse possibile procedere all’adattamento delle voci dell’esercizio precedente fornendo spiegazionI in nota integrativa.

•  DIVIETO di compensazioni tra conti dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale oppure tra Costi e Ricavi del conto economico

(18)

Ma da dove provengono i dati inseriti nei documenti di bilancio?

Sia il conto economico che lo stato

patrimoniale sono redigibili attraverso i

dati della contabilità generale che,

pertanto, è attività indispensabile (anche

per altri obblighi e scopi) e preliminare

ad essi.

(19)

Lo Stato Patrimoniale

Si compone di due sezioni

• Attivo o anche Impieghi

• Passivo o anche Fonti.

Levidenziazione dello Stato patrimoniale, della sua composizione, delle variazioni intervenute nel corso desercizio, è estremamente importante per chi esercita la proprietà e per tutte le operazioni finanziarie che si rapportano al patrimonio.

(20)

ATTIVO/IMPIEGHI

A.  CREDITI VERSO I SOCI B.  IMMOBILIZZAZIONI

I.  Immobilizzazioni immateriali II.  Immobilizzazioni materiali III.  Immobilizzazioni finanziarie C.  ATTIVO CIRCOLANTE

I.  Rimanenze o Realizzabilità II.  Crediti

III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV.  Disponibilità liquide D.  RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

(21)

Ulteriore modalità di classificazione delle voci dell’attivo/impieghi

•  Attivo fisso:

•  immobilizzazioni immateriali

•  Immobilizzazioni materiali

•  Immobilizzazioni finanziarie

•  Attivo circolante

•  Liquidità immediate

•  Liquidità differite (es. crediti vs. clienti)

•  Realizzabilità (prodotti, scorte e fattori in magazzino;

anticipazioni colturali)

(22)

PASSIVO/FONTI

A.  Patrimonio Netto

•  I. Capitale sociale

•  IX. Utile desercizio

B.  Fondi Rischi e Oneri

1)  per trattamenti di quiescenza e simili 2)  per imposte

3)  altri

C.  Trattamento di Fine Rapporto D.  Debiti

1)  Obbligazioni

2)  Obbligazioni convertibili

3)  Debiti verso banche (es. mutui agrari) 4)  ecc.

E.  Ratei e Risconti

TOTALE A PAREGGIO

(23)

FONTI

esempio di aggregazione

A.  Capitale Netto

I.  Fondo rinnovo fabbricati e macchine II.  Capitale netto iniziale

B.  Passività permanenti

I.  Mutui

II.  Fondo indennità di fine rapporto III.  Fondo rischi

C.  Passività circolanti

I.  Debiti verso fornitori

(24)

Alcune precisazioni

ü  Immobilizzazioni sono quegli elementi che costituiscono il patrimonio aziendale ad utilità pluriennale.

ü  Le partecipazioni in altre imprese, pari almeno ad un decimo o ad un quinto del capitale delle partecipate, sono considerate immobilizzazioni e, quindi, vanno iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

ü  Le voci ratei e risconti attivi e le voci ratei e risconti passivi, devono essere formate unicamente da quote di ricavi o costi da imputare (ratei) o da stornare (risconti) dal reddito dell’esercizio per il rispetto del principio della competenza.

ü  Gli accantonamenti per rischi sono ammessi solo a fronte di rischi di cui si ha certezza anche se non se ne conosce l’ammontare o il momento di manifestazione.

ü  La voce trattamento di fine rapporto deve essere fornita dagli importi spettanti al personale dipendente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

(25)

Conto economico: art. 2425 c.c.

Obiettivo del conto economico

evidenziare l’utile o la perdita di esercizio,

L’esercizio produttivo è temporalmente coincidente con l’anno solare, pertanto ha una durata slegata da quella naturale dei cicli produttivi.

(26)

Conto economico: art. 2425 c.c.

Ø  La sua struttura, detta a scalare, mette in evidenza la formazione del risultato economico d’esercizio per aree o raggruppamenti di ricavi e costi, individuabili in:

a)  Area della gestione operativa b)  Area della gestione finanziaria

c)  Area della gestione straordinaria

(27)

Ogni area partecipa alla formazione del risultato globale d’esercizio

ü  Il risultato della gestione operativa esprime la redditività dell’attività tipica, quella per la quale

l’impresa fu creata (nel nostro caso dell’attività agricola e/o forestale).

ü  Il risultato della gestione finanziaria è ottenuto dalla somma algebrica di ricavi e costi di natura finanziaria.

ü  Il risultato della gestione straordinaria è ottenuto dalla somma algebrica di ricavi e costi scaturenti da fatti di gestione imprevisti e non ricorrenti.

ü  Tutti i risultati precedenti vanno sommati per arrivare alla determinazione del risultato prima delle imposte.

(28)

Struttura del Conto Economico

A.  VALORE DELLA PRODUZIONE

Totale valore della produzione (A)

B.  COSTI DELLA PRODUZIONE

Totale costi della produzione (B) Differenza (A)- (B) reddito operativo

C.  PROVENTI E ONERI FINANZIARI Totale gestione finanziaria

D.  RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE 18) rivalutazioni

19) svalutazioni

E.  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Totale (E)

Risultato prima delle imposte (A)- (B)+- (C) +- (D)+- (E)

Imposte dell’esercizio: IRPEG, IRAP (società di capitali), IRAP (altri soggetti)

UTILE NETTO

(29)

A. Valore della produzione

1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni (ricavi

derivanti dalla cessione di prodotti agricoli, animali, merci, semilavorati)

2)  variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e finiti (di prodotti agricoli e/o animali;

prodotti che non hanno completato il ciclo produttivo) 3)  variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4)  incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (quote di costi imputabili a fabbricati costruiti

internamente)

5)  altri ricavi e proventi (contributi ricevuti in base ad accordi contrattuali; rimborsi assicurativi per danni subiti, ecc.)

(30)

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6)  per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci (sementi, antiparassitari, fertilizzanti ecc.)

7)  per servizi (in conto terzi, stoccaggio, ecc.)

8)  per godimento di beni di terzi (canoni di affitto e leasing) 9)  per il personale (salari e stipendi, oneri sociali)

10)  ammortamenti e svalutazioni (delle immobilizzazioni immateriali e materiali, quote costi pluriennali capitalizzati, svalutazione dei crediti)

11)  variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci

12)  accantonamenti per rischi 13)  altri accantonamenti

14)  oneri diversi di gestione

(31)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15)  Proventi da partecipazioni 16)  Altri proventi finanziari

17)  Interessi e altri oneri finanziari (interessi passivi su mutui agrari, cambiali agrarie)

Totale gestione finanziaria

D. RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’

FINANZIARIE

18)  rivalutazioni 19)  svalutazioni

(32)

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20)  Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione

plusvalenze da cessione di macchine e attrezzature agricole

risarcimenti assicurativi per danni su fabbricati rurali, macchine e attrezzature agricole

20)  Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione

minusvalenze da cessione di macchine e attrezzature agricole

(33)

Alcune precisazioni sui criteri di valutazione

Ø  Il criterio alla base delle valutazioni di tutte le poste del bilancio è quello del costo.

Ø  le immobilizzazioni vanno iscritte al costo di acquisto o di produzione, nel caso venga costruita all’interno dell’azienda.

Ø  una volta determinato tale costo esso va ripartito nel tempo secondo un piano di ammortamento.

(34)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (1)

Per taluni costi è prevista la possibilità di iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale in alternativa alla loro completa imputazione a conto economico e quindi alla partecipazione, per intero al reddito di esercizio. Deve essere, ovviamente, accertata la loro effettiva utilità pluriennale.

Ciò che fiscalmente non viene considerato bene ammortizzabile, civilisticamente non può che esserlo!

(35)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (2)

•  Costi di impianto (impianti di frutteto, per la silvicoltura, acquisto di animali

riproduttori)

•  Costi di ampliamento

•  Costi di ricerca

•  Costi di sviluppo

•  Costi di pubblicità

(36)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (3)

Tra le immobilizzazioni immateriali dovranno essere inserite:

v Le variazioni intervenute nelle altre voci quali i fondi per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti

v L’elenco delle partecipazioni ben identificate

(37)

LA NOTA INTEGRATIVA

SCOPO

integrare le informazioni dello Stato Patrimoniale e del Conto economico, fornendo informazioni supplementari rispetto ai semplici numeri, per aiutare il lettore del bilancio, sia esso socio che terzo.

(38)

Relazioni tra reddito e capitale d’impresa

•  Il reddito ed il capitale d’impresa sono grandezze interrelate ed interdipendenti che possono essere quantificate solo

congiuntamente

•  Allo studio economico è necessario affiancare lo studio

finanziario attraverso l’analisi del cash flow, quale grandezza fondamentale per capire le relazioni tra reddito, costi

monetari e costi non monetari

(39)

Determinazione del Reddito di un periodo

Reddito di esercizio (T)

Ricavi di competenza (T) - Costi di competenza (T)

• 

•  Utile o profitto

•  Perdita

Rispetto del principio di correlazione tra costi e ricavi.

(40)

Principio di competenza

dei costi e dei ricavi

I costi ed i ricavi devono essere proporzionali:

a)  alle quantità scambiate

b)  ad un dato periodo di tempo

(41)

Rettifiche di costi e di ricavi

caso a (es. anticipazioni colturali )

•  Bisogna calcolare il costo che va attribuito alla quota utilizzata per la produzione, il che significa, che

corrisponde alla quota di ammortamento per i fattori pluriennali ed alla quota di consumo per le materie prime.

•  Analogamente per quanto riguarda le produzioni che possono essere vendute direttamente in T o successivamente.

•  In definitiva quando un processo di trasformazione produttiva riguarda più periodi di tempo è possibile che si pongano problemi di rettifica dei costi e dei ricavi

(42)

Rettifiche di costi e di ricavi

Caso b (es. affitti ed interessi attivi e passivi )

•  Caso dei ratei e dei risconti attivi e passivi

(43)

Costi, ricavi e margini intermedi

ü Valore Aggiunto ü Reddito operativo

ü Utile/profitto normale dell’imprenditore concreto

(44)

Riferimenti bibliografici

•  TORQUATI B., (2003), Economia e gestione dell’impresa agraria, Il Sole 24Ore Edagricole, Bologna..

•  MERLO. M., Elementi di economia ed estimo forestale-ambientale Patron ed. 1991

•  BONAZZA A., ZECCA G., L’impresa agricola, Maggioli editore

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