La ristrutturazione del debito nel bilancio
Fabrizio Bava
(Professore Università di Torino Dipartimento di Management -
Commercialista - Revisore Legale)
Definizione di ristrutturazione del debito
Un’operazione mediante la quale il creditore, per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato.
La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio immediato o differito per il debitore, che trae un vantaggio da tale rinuncia, e in una corrispondente perdita per il creditore.
Modalità di ristrutturazione del debito
Le principali modalità sono le seguenti:
1. modifica dei termini originari del debito
2. trasferimento dal debitore al creditore di un’attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito;
3. emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale del debito
Rilevazione degli effetti in bilancio
Gli effetti dell’eliminazione contabile si rilevano quando l’accordo diviene efficace tra le parti (OIC 19, 73A) :
a) concordato preventivo ex art. 161 l.f.: data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
b) accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.: la data in cui l’accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese o l’omologa in caso di efficacia subordinata all’omologa da parte del Tribunale;
c) piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f.:
qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.
La contabilizzazione della ristrutturazione del debito è ora disciplinata dall’OIC 19 (l’OIC 6 è abrogato) che distingue tra:
Società che applicano il criterio del costo ammortizzato (es. bilanci ordinari);
Società che non applicano il costo ammortizzato (es. bilanci redatti in forma abbreviata).
La ristrutturazione del debito
Nuova disciplina a seguito degli emendamenti
Società che adottano il costo ammortizzato
Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore, contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito (OIC 19 §73)
Il concetto di VARIAZIONE SOSTANZIALE DEI TERMINI DEL DEBITO non è definito dall’OIC 19 IAS 39, § AG.62
Debito verso banca (vecchio)
a diversi
Debito verso banca (nuovo)
Proventi finanziari
………
………
…………
Spese di ristrutturazione a Fornitori …………
In bilancio a riduzione dei proventi finanziari
Società che adottano il costo ammortizzato
IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE
Eliminazione della passività originaria ed iscrizione del nuovo debito al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione
Società che non adottano il costo ammortizzato
EMENDAMENTI OIC 19 - ABROGAZIONE DELL’OIC 6
73C. (…) i costi di transazione sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell’ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.
Società che non adottano il costo ammortizzato
Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell’ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi, se sono soddisfatti i criteri richiesti dall’OIC 18 - Ratei e Risconti e in ogni caso nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito, ed addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti, pertanto lungo la vita residua del debito.
Oneri finanziari (costi di transazione)
a banca c/c …………
Società che non adottano il costo ammortizzato
Rilevazione del beneficio per il debitore per competenza lungo la durata residua del debito
Risconti attivi a Oneri finanziari (costi di transazione)
…………
Società che non adottano il costo ammortizzato
73C. (…) I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.
CASO CRITICO NON ESPLICITAMENTE AFFRONTATO DALL’OIC: costi sostenuti in parte nel 2017 e possibile efficacia dell’operazione di ristrutturazione nel 2018 o 2019.
Società che non adottano il costo ammortizzato
Si possono ipotizzare situazioni tra loro differenti:
a) efficacia dell’accordo intervenuta successivamente alla data di chiusura dell’esercizio ma entro la data del consiglio di amministrazione in cui si approva il progetto di bilancio;
b) efficacia dell’accordo prevista nel successivo (o nei successivi) esercizi.
Società che non adottano il costo ammortizzato
Deve sempre essere valutata la recuperabilità delle attività dello stato patrimoniale (es. Risconti attivi)
La valutazione dei risconti attivi richiede la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B10d) del conto economico.