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È legale bere a 16 anni?

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È legale bere a 16 anni?

Autore: Mariano Acquaviva | 06/02/2020

Vendita di alcolici a minorenni: è reato? Il minore che beve alcolici commette un illecito? È legale bere alcolici se non si hanno diciotto anni?

Alcol e minorenni non sono proprio un binomio perfetto: la legge italiana infatti prevede una serie di limitazioni alla vendita di alcolici a favore di persone che non hanno ancora compiuto una certa età. Questo divieto, però, non viene sempre

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rispettato, tant’è vero che tutti noi abbiamo visto, almeno una volta nella vita, un minorenne bere alcolici, per strada oppure a una festa. Con questo articolo vorrei spiegarti se è legale bere a 16 anni.

Questo limite d’età è molto importante perché, come ti spiegherò nei prossimi paragrafi, la legge prevede uno specifico divieto di vendita di alcolici ai minori di sedici anni che, se trasgredito, fa incorrere in un vero e proprio crimine. È reato vendere alcolici a minorenni? Commette reato anche il minore che beve alcol?

Se cerchi risposte a queste domande, ti occorreranno solamente cinque minuti di tempo: mettiti comodo e prosegui nella lettura.

È legale vendere alcolici a minorenni?

A differenza della maggior parte degli altri Paesi europei, in Italia non è reato vendere alcolici a minorenni, cioè a persone che non hanno ancora compiuto i diciotto anni. Lo è solo il vendere alcolici a minori di sedici anni. Se il minore ha 16 o 17 anni non si compie reato ma un semplice illecito amministrativo.

Il Codice penale punisce con l’arresto fino a un anno l’esercente un esercizio commerciale (bar, pub, pizzeria, ecc.) che somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in evidenti condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità.

La stessa pena si applica a chi vende alcolici attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, a meno che non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei suddetti dati. La condanna comporta altresì la sospensione dall’esercizio [1].

Quando è reato vendere alcolici a minori di sedici anni?

Come visto nel paragrafo superiore, la legge punisce con l’arresto la vendita di alcolici a minori di sedici anni, purché essa che avvenga in pubblico (piazza o strada, ad esempio) o in luogo aperto al pubblico (cioè in luogo ove chiunque può entrare, rispettando alcune condizioni: ad esempio, il cinema è un luogo aperto al

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pubblico perché, pagando il biglietto, può entrare chiunque).

È legale vendere alcolici a minorenni?

Vendere alcolici a ragazzi che non abbiano ancora compiuto sedici anni costituisce reato. Cosa succede se gli alcolici vengono venduti a chi, pur non avendo diciotto anni, ha invece compiuto sedici anni?

Per la fascia d’età non ricompresa nella norma sopra esposta (cioè tra i sedici e i diciotto anni) la legge italiana ha previsto una mera sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una pena pecuniaria da 250 a 1000 euro [2].

Quindi, la legge dice che:

la vendita di alcolici a minori di sedici anni è reato punibile con l’arresto fino ad un anno;

la vendita di alcolici ai minorenni che, però, abbiano compiuto i sedici anni, costituisce illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria da 250 a 1000 euro.

Peraltro, la condotta reiterata dell’esercente l’attività commerciale può far incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 25mila euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche

Il governo italiano [3] ha spiegato che la condotta vietata dalla legge non è soltanto quella della vendita, ma anche quella della somministrazione sul posto di bevande alcoliche.

In altre parole, commette illecito non soltanto chi vende la bottiglia di vino o la lattina di birra al minorenne, ma anche chi la somministra direttamente, ad esempio spillandola dalla botte.

Dunque, per vendita e somministrazione si intendendo, con il primo, l’atto di portare via quanto acquistato, con il secondo l’atto di bere l’alcolico nel luogo in cui è stato comprato. In questo modo, si colpiscono sia i luoghi della

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somministrazione (bar e simili) che quelli della vendita (supermercati, negozi di alimentari e così via).

Sedicenne: se beve alcolici commette reato?

Quanto detto nei paragrafi precedenti ci consente di affermare che è legale bere a 16 anni: la legge, infatti, punisce solamente chi vende le bevande, non chi le acquista o le assume. Dunque, il minorenne che compra alcolici non rischia niente.

Da tanto deriva che non soltanto è legale bere a 16 anni, ma anche se si ha un’età inferiore: come più volte ricordato, infatti, l’illecito è commesso da chi vende o somministra alcolici, non da chi li acquista o li consuma.

Vendita alcolici: come evitare il reato?

Solamente colui che vende o somministra alcolici a minori può incorrere in conseguenze negative. Come evitare allora che dalla vendita di alcolici possa derivare un reato?

Ebbene, colui che si trova nella posizione di poter vendere bevande alcoliche (il barista, ad esempio) dovrebbe sempre accertarsi dell’età degli acquirenti, anche chiedendo di vedere i documenti.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il barista non deve limitarsi a chiedere l’età dell’avventore, dovendo, invece, verificare effettivamente i suoi dati anagrafici anche chiedendo di vedere i documenti se risulta possibile che ci si trovi alla presenza di minorenni.

Di conseguenza, commette il reato di somministrazione di alcolici a minori chi fornisce queste bevande limitandosi a prendere atto della risposta del minore sul superamento dell’età consentita [4].

Sempre la Suprema Corte ha ricordato che il fatto che nel bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori non esonera da responsabilità il gestore che abbia comunque somministrato alcol ai minorenni [5].

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Note

[1] Art. 689 cod. pen. [2] Art. 7, D.L. 158/2012. [3] Ministero dello Sviluppo economico, risoluzione n. 18512/13 del 04.02.2013. [4] Cass., sent. n. 27916/2009

del 07.07.2009. [5] Cass., sent. n. 249830/2011 del 23.02.2011. Autore immagine: Canva.com

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