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PROFESSIONISTI INTELLETTUALI

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Academic year: 2022

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DIRITTO COMMERCIALE

Le norme che riguardano il diritto commerciale si trovano nel libro 4 del CC (dedicato al lavoro); ci sono altre leggi speciali che via via hanno integrato il CC.

Evoluzione storica

La sua origine risale al basso medioevo XII secolo in cui c’è un grande cambiamento perché fino a quel momento non si erano dedicate mai regola all’attività commerciale. Si passa dal sistema feudale al sistema basato su citta e comuni, l’agricoltura passa da sola sussistenza a sovra produzione per conseguire un ricavo.

Sino a questo momento, cioè sistema feudale le regole erano un mix fra diritto romano e diritto canonico.

Dopo l’introduzione delle città nascono le corporazione e nasce la “lex mercatoria” cioè un diritto speciale creato e applicato direttamente dai mercanti. Essi assumono una posizione predominante. Questo regime dura sino al XVI secolo, cioè il secondo delle scoperte geografiche. I grandi stati iniziano a vedere grossi affari e per questo nasceranno le prima SPA (compagnie delle indie orientali) dove per la prima volta ci sarà un incontro tra chi commercia e chi investe nel commercio e quindi gli interessi degli stati nazionali e dei mercanti coincideranno. Un altro step viene raggiunto con la rivoluzione francese e rivoluzione industriale portano alla produzione di massa e alla definitiva scomparsa delle corporazioni. Nel 1804 venne codificato il Code Napoleon, ispirato a questo verrà creato il Codice Civile 1865 (regolamentava i rapporti fra civili) e il Codice Di Commercio 1882 (regolava gli atti commerciali). Nel 1942 i due codici vennero fusi in un unico:

Codice Civile. L’imprenditore torna ad essere al centro del diritto commerciale.

IMPRENDITORE

Art. 2082 “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata alfine della produzione o dello scambio di beni e servizi”. Questa norma serve ad identificare coloro che sono soggetti alla normativa riguardante gli imprenditori.

- Attività produttiva: l’impresa deve essere finalizzata alla produzione e allo scambio di beni.

- Economicità: si ha un’attività economica quando essa è organizzata in modo tale da avere come obiettivo minimo quello di coprire nel lungo periodo i costi con i ricavi/utili (modalità organizzativa).

* Esistono società di capitali senza l’obbiettivo dell’utile come le cooperative che hanno uno scopo

mutualistico, cioè quello di far avere ai propri soci beni e servizi a condizioni migliori di quelle del mercato.

- Professionalità: caratteristica oggettiva dell’attività svolta; esercizio abituale e non occasionale dell’attività produttiva. Essendo possibili attività stagionali se esse si ripetono secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività, allora sono anche loro professionali.

Un’attività può essere svolta professionalmente anche se non è l’unica esercitata dal soggetto, purché sia mantenuta la condizione della ripetitività costante.

- Organizzazione: comprendente l’organizzazione di:

- persone: art. 2086 “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”; ovviamente si può fare attività economica anche lavorando da soli.

- beni strumentali art. 2555 “L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”; non è per forza necessario che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale.

PROFESSIONISTI INTELLETTUALI (avvocato, medico, commercialista) (albo)

• Non sono imprenditori perché appartengono a categorie protette e regole diverse

• Non sono soggetti al fallimento;

• Non devono tenere le scritture contabili;

• Il loro compenso è rapportato all’impegno che la loro attività gli impone e gli spetta in base alla diligenza con cui hanno svolto l’incarico.

Essi hanno anche un tipo di obbligazione diversa rispetto a quella dell’imprenditore:

- Imprenditore —> Obbligazione di risultato (il risultato è obbligatorio);

- Professionista —> Obbligazione di mezzi (medico si impegna a curare ma non è obbligatorio che il soggetto guarisca).

-Il compenso che spetta al professionista intellettuale secondo l’art 2233 “La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

-Certi professionisti intellettuali (es. organizzatore aziendale), non sono protetti dall’albo e sono considerati imprenditori nel campo dei servizi.

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CATEGORIE DI IMPRENDITORE

1. Imprenditore agricolo: art. 2135; “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”

“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso”

Rischio maggiore dovuto a fattori esterni e non prevedibili.

- Non fallisce

- Non deve detenere le scritture contabili.

-Sgravi fiscali

Attività connesse (attività di perse commerciali ma con una forte connessione con le attività agricole):

attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.

attività dirette alla fornitura di beni/servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature/beni normalmente impiegate nelle attività agricole essenziali.

-Connessione soggettiva= il soggetto che esercita l’attività sia qualificabile come imprenditore agricolo -Connessione oggettiva= l’attività svolta deve essere svolta prevalentemente con risorse derivanti attività essenziali.

-Nel 2001 è stata ampliata la definizione d’imprenditore agricolo, estesa a tutta una serie di attività e modalità di produzione agricola che non hanno uno stretto rapporto con il campo:

- l’utilizzo del fondo è eventuale, può essere imprenditore agricolo anche chi non ha un fondo;

- sono considerati imprenditori agricoli coloro che offrono vitto e alloggio in un agriturismo;

- si parla di attività che forniscono beni o servizi con l’utilizzo di attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell’attività agricola esercitata.

2.Imprenditore commerciale: lo è chi esercita, art. 2145:

- attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

- attività interna alla circolazione di beni;

- attività di trasporto;

- attività bancaria o assicurativa;

- attività ausiliaria alle precedenti.

3. Il piccolo imprenditore (la piccola impresa) (criterio dimensionale)

Art 2083 “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

È necessario che

- l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa

- il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito.

La prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi deve intendersi in senso qualitativo-funzionale e non come prevalenza quantitativo-aritmetica.

- Non è tenuto a redigere le scritture contabili civilistiche;

- Non ha il beneficio della pubblicità dichiarativa.

- Gode di agevolazioni fiscali

- Non fallisce: art 1 legge fallimentare(*)

LEGGE FALLIMENTARE PER IL PICCOLO IMPRENDITORE:

Nella vecchia legge fallimentare si stabilivano due condizioni per le quali si parlava di piccolo imprenditore:

• Reddito inferiore al minimo imponibile cioè 480 mila lire

• Capitale impiegato nella società inferiore a 900 mila lire

Questi due criteri identificativi del piccolo imprenditore verranno abrogati con l’introduzione della nuova norma sulla legge fallimentare del 2007. Essa non definisce piu chi è piccolo imprenditore ma individua alcuni parametri dimensione dell’impresa, al di sotto dei quali l’imprenditore commerciale non fallisce. Per non fallire l’imprenditore deve dimostrare il possesso congiunto dei 3 requisiti (*):

1.Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza fallimento un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro

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2.Aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro

3.Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro Basta superare anche solo uno di questi requisiti per essere esposto a fallimento.

L’IMPRESA ARTIGIANA

La legge del 1985 n. 443 ha fissato che “è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,

professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi che si riferiscono alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.”

L’elemento che caratterizza l’impresa artigiana è proprio l’artigiano, o meglio, l’attività che svolge l’artigiano, il quale non si deve limitare a gestire l’impresa ma deve lavorare personalmente “nel processo produttivo e in misura prevalente” nella produzione.

Questa definizione data dalla legge è conforme con l’idea che di solito si ha dell’artigiano, cioè di una persona che “con le sue mani” crea il prodotto, quasi un artista.

Ci sono due criteri fondamentali per l’impresa artigiana:

1) Oggetto dell’impresa=qualsiasi attività di produzione di beni, semilavorati, o di prestazioni di servizi.

2) Ruolo dell’artigiano=egli deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo ma non che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi.

IMPRESA CIVILE (non esiste più) =imprese che non sono ne commerciali ne agricole, sono imprese che producono beni/servizi senza trasformare materie prime: imprese minerarie imprese di caccia e pesca, agenzie matrimoniali.

IMPRESA FAMILIARE

Lo è quella nella quale collaborano con l’imprenditore: il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado. È un’impresa individuale, solo uno amministra ordinariamente e risponde ai debiti. L’impresa familiare può essere anche di grandi dimensioni.

Il lavoro familiare nell’impresa prima della riforma del diritto della famiglia (1975) si presumeva

prestato a titolo gratuito e nessun diritto particolare (patrimoniale o amministrativo) era riconosciuto a chi lavorava nell’impresa, adesso il parente dell’imprenditore che lavora in modo continuo ha diritto:

• al mantenimento nei limiti del tenore di vita della famiglia;

• a partecipare agli utili in base alla mansione svolta;

• alcune decisioni straordinarie

• ad una quota degli acquisti fatti con gli utili in base alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;

• di prelazione sull’azienda in caso di vendita o eredità.

Le decisioni concernenti l’impiego degli utili sono adottate a maggioranza dei familiari partecipanti all’impresa.

Impresa sociale= organizzazione privata che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale. Assenza dello scopo lucrativo però opera con metodo economico. Gli eventuali utili non posso essere distribuiti fra i soci ma solo per scopi sociali o per aumentare il patrimonio sociale della società. Alcune caratteristiche:

 Responsabilità limitata dei soci

 Iscrizione in un’apposita sezione del registro delle impresa

 Devono redigere scritture contabili

 In caso di insolvenza, sono assoggettate alla liquidazione coatta

 Devo costituirsi con atto pubblico in cui sono presenti: oggetto sociale, assenza di scopo di lucro, indicare denominazione dell’ente, regole per la nomina dei componenti delle cariche sociali e modalità di ammissione ed esclusioni dei soci.

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IMPUTAZIONE DELL’ ATTIVITA’ DI IMPRESA

- Esercizio diretto o con mandato di rappresentanza (procura) dell’attività di impresa= l’individuazione del soggetto a cui è imputabile l’attività di impresa non è un problema quando l’attività viene svolta direttamente dall’interessato o da altri in suo nome.

-Esercizio indiretto dell’attività di impresa= vi è una dissociazione fra il soggetto classificabile come imprenditore e chi è realmente interessato. Nasce qui l’imprenditore occulto. Questo soggetto organizza, finanzia, si appropria degli utili ma tutte le operazioni le fa fare al presta nome che le compie utilizzando il proprio nome. Situazione pericolosa nel momento in cui l'attività dovesse risultare insolvente, i creditori si rivolgono al prestanome anche se è un mero esecutore di decisioni fatte da altri. Situazione che si verifica quando chi svolge l'attività d'impresa non può farla o perché momentaneamente è privo della capacità giuridica o perché vuole mettere a riparo il proprio patrimonio da rischi eventuali dell'attività d'impresa.

Tipicamente il prestanome si presta in quanto possiede un patrimonio scarso, a volte è un nullatenente.

Imprenditore occulto, si occulta, si nasconde, ma di fatto è colui che svolge la vera attività d'impresa;

prestanome, colui che giuridicamente svolge le operazioni utilizzando il proprio nome. E' come se il rischio d'impresa fosse a carico dei creditori, possono rivolgersi solo al patrimonio del prestanome.

-La dottrina ha così pensato di coinvolgere l'imprenditore occulto alla responsabilità, una prima strada è quella di superare il principio della spendita del nome, soluzione troppo radicale, secondo altri basterebbe estendere al caso dell'imprenditore occulto una regola dedicata al suo institore.

Se per caso l'institore si dovesse dimenticare di fare la spendita del nome e utilizza il proprio nome, se l'operazione è certamente un'operazione attinente all'attività d'impresa, a questa operazione risponderà sia l'institore sia l'imprenditore.

Teoria dell'imprenditore occulto:

Secondo la stessa, sono imprenditori, e, perciò, dell’attività esercitata responsabili, coloro che dell’impresa detengono l’interesse e l’iniziativa, poco importa se palesemente od occultamente. Basato su art 147 della legge fallimentare:

Comma 4fallimento di socio occulto di società palese=è chiaro che esiste una società con soci a

responsabilità illimitata, è chiaro inoltre che il soggetto successivamente scoperto sia un socio della società ed è chiaro che gli atti di impresa siano imputabili alla società. L’unica cosa occultata è il reale numero dei soci ed il socio occulto risponde e fallisce esattamente per lo stesso motivo dei soci palesi: perché fa parte di una società.

Comma 5fallimento di socio occulto di società occulta=è chiaro che esiste una società a responsabilità illimitata e che i soci successivamente scoperti ne fanno parte. I soci occulti sono chiamati a rispondere di atti che non sono stati posti in essere in nome della società ma da un socio che opera all’esterno senza procura per rappresentare la società. Anche I soci occulti come quelli apparenti, sono chiamati a rispondere e falliscono perché anche loro fanno parte di una società.

Teoria dell'impresa fiancheggiatrice: si consideri l'imprenditore occulto come un soggetto che svolge un'autonoma attività d'impresa che consiste nel organizzare, coordinare, finanziare l'attività del prestanome.

Quando l'attività del prestanome diventa insolvente significa che non ha più le risorse per soddisfare i suoi creditori perché l'imprenditore occulto, che dovrebbe finanziarlo, non l'ha fatto; Evidentemente anche

l’imprenditore è insolvente. Anche l'impresa fiancheggiatrice è insolvente e quindi assoggettabile a fallimento.

Non è detto che i creditori dell'imprenditore occulto siano gli stessi del prestanome.

IMPRESA ILLECITA

Impresa illecita cioè contraria a norme imperative, buon costume e all’ordine pubblico.

Qualunque attività illecita non è imprenditoriale. Un’attività d’impresa illecita può dare luogo al compimento di atti leciti e validi, poiché l’illiceità dell’obiettivo perseguito dall’imprenditore non comporta l’illiceità dell’oggetto o della causa. (contratto illecito per comprare materia prima per fabbricare droga, contratto lecito se acquista macchinari o mezzi di trasporto). Alcuna attività illecita non deve portare beneficio a chi la svolge.

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INIZIO E FINE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

Inizio: una impostazione tende a distinguere a seconda che si tratti di imprenditore individuale o di società, per l'imprenditore individuale bisogna adottare un il Criterio della effettività: quando effettivamente svolge attività d'impresa mentre per le società questo non è necessario, esse sono imprenditori fin dalla loro nascita.

Impostazione criticata perché il ragionamento più diffuso è quello di considerare entrambi sotto il criterio dell'effettività. Molto spesso una attività d'impresa necessita di atti preparatori (acquisto materie, personale, macchinari) e questi atti sono già da considerare attività d'impresa oppure no? Sì, in teoria. Dal punto di vista pratico è più difficile, basta che acquisti un capannone? No, è solo un intento, nel momento che realizzo operazioni tra loro connesse che dimostrano l'intento di esercitare un'attività d'impresa allora sì (valutando il caso concreto). Sono certo che un soggetto è imprenditore quando effettua l'iscrizione nel registro delle imprese che potrebbe anche non coincidere con il momento dell'effettiva qualifica di imprenditore (caso delle imprese inattive).

Fine: Imprenditore fino a che non si disgrega l'apparato produttivo che gli serve per svolgere l'attività d'impresa. Per l’imprenditore individuale la qualità di imprenditore si perde con l’eff ettiva cessazione dell’attività. Per la società la cessazione si ha al termine della liquidazione o con la cancellazione dal registro delle imprese; fino a quando l’impresa non è cessata, può essere dichiarata fallita.

La fase di liquidazione quindi è ancora attività d'impresa (soprattutto per le società).

Dal punto di vista pratico le cose si complicano e in questo caso abbiamo la necessità di individuare il momento preciso per una disposizione contenuta nella legge fallimentare. Art.10, il fallimento può essere dichiarato entro 1 anno dalla cancellazione del registro delle imprese ovvero dalla sua estinzione.

Incapacità (la capacità si acquisisce con la capacità di agire al compimento dei 18anni e si perde per interdizione o inabilitazione) e incompatibilità (per alcune categorie come impiegati dello Stato ci sono divieti di esercizio di impresa commerciale, la violazione comporta una sanzione)

Incapaci, minori, minore emancipato e interdetti

Minore=in nessun caso è consentito l’inizio di nuova impresa, può essere autorizzato dal tribunale a continuare un’impresa già avviata ereditata o donatagli.

Interdetto=in nessun caso è consentito l’inizio di nuova impresa, può essere autorizzato dal tribunale a continuare un’impresa già avviata ereditata, donatagli o iniziata da lui quando era non interdetto.

Inabilitato= è possibile solo la continuazione di un’attività e non la creazione ex-novo.

Minore emancipato= con l’autorizzazione del tribunale può iniziare un’attività commerciale ex novo e acquista capacità di agire.

IMPRENDITORE COMMERCIALE: STATUTO

Comprende regole che individuano quattro ambiti: scritture contabili, pubblicità legale, rappresentanza commerciale, procedure concorsuali.

Scritture contabili: Le scritture contabili servono all’imprenditore per avere informazioni costanti sull’andamento dell’attività d’impresa. Le scritture contabili sono i documenti che contengono la

rappresentazione, sia qualitativa sia monetaria, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio e del risultato economico. Le scritture contabili obbligatorio sono il libro giornale (è un registro cronologico- analitico, in esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa) e il libro degli inventari (è un registro periodico-sistematico, deve essere redatto all’inizio dell’esercizio e successivamente ogni anno. Ha il compito di inquadrare la situazione patrimoniale dell’imprenditore).

Bilancio=prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare evidenti: la situazione complessiva del patrimonio, gli/le utili/perdite conseguiti/e alla fine di ciascun anno.

Il bilancio se fatto con le dovute regole può essere fatto valere contro i terzi. (es. crediti v/terzi che non vuole pagare, faccio vedere il bilancio come prova del mio credito.)

Esistono poi altre scritture minori: libro cassa, libro magazzino, libro mastro.

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Pubblicità legale: meccanismo attuato dagli imprenditori che serve a informare i terzi di tutte le caratteristiche e le informazioni attinenti alla loro impresa. Questo avviene attraverso il registro delle imprese. Era già previsto nel 1942 in sostituzione al codice di commercio del 1882. La situazione del 1993 migliora il registro delle imprese. Chi è obbligato a iscriversi nel registro, che cosa deve essere scritto e perchè? Sezione ordinaria e una speciale.

Nella sezione ordinaria si iscrivono:

 Tutte le imprese commerciali non piccole

 Le società commerciali (quindi no società semplice)

 Gli enti pubblici economici

 I consorzi fra imprenditori con attività esterna

 Le reti di imprese

 I gruppi europeo per l'interesse economico con sede in italia Nella sezione speciale si iscrivono:

 Gli imprenditori agricoli

 I piccoli imprenditori

 Le società tra professionisti

 Imprese sociali

 Soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento

-Nel registro vengono inseriti: sede, atto costitutivo, soggetti che rappresentano l’impresa, capitale sociale, i soci, eventuali modifiche atto costitutivo e fusione.

-Il procedimento: l’iscrizione è fatta su domanda dell’interessato nella provincia in cui ha sede l’azienda ma può avvenire anche d’ufficio se l’iscrizione è obbligatoria e l’interessato non vi provvede. D’ufficio può essere anche la cancellazione quando l’interessato non se ne cura, ad esempio dopo la cessazione dell’attività.

Al momento dell’iscrizione ce un controllo d’ufficio sull’esistenza e sulla veridicità dell’atto, si esclude però un controllo sulla validità dell’atto stesso e quindi un controllo per la nullità dello stesso.

Effetti dell’iscrizione: (primi 3 sezione ordinaria, ultimo sezione speciale)

o Efficacia dichiarativa: Significa che attraverso l'iscrizione di un fatto o di un atto, io la rendo conosciuta, conoscibile e opponibile ai/dai terzi. L’omessa iscrizione impedisce che il fatto possa essere opponibile ai terzi.

o Efficacia costitutiva: l’iscrizione dell’atto determina la sua costituzione

o Efficacia normativa: l’iscrizione dell’atto produce norme diverse della manca iscrizione o Pubblicità notizia: l’iscrizione consente di prendere conoscenza dell’atto o del fatto iscritto Rappresentanza commerciale: a volte l'imprenditore non agisce da solo ma si fa aiutare da soggetti.

Trasferisce a tali soggetti poteri di rappresentanza tramite procura. Il contratto concluso da un falso rappresentante non ha effetti sui terzi e il terzo può solo chiedere un risarcimento al falso rappresentante.

Figure tipiche di collaboratori per l'imprenditore a cui vengono associati poteri. Tre figure.

Institore (alter ego dell’imprenditore): viene spesso qualificato come colui che si sostituisce

all'imprenditore in tutto e per tutto. E' posto a capo dell'intera azienda o a un ramo di essa dall'imprenditore.

Poteri molto ampi.

-Rappresentanza di tipo sostanziale, si può sostituire all'imprenditore nell'esercizio di tutte le operazioni e di tutti gli atti giuridici che riguardano l'impresa.

-Rappresentanza di tipo processuale, può rappresentare l'imprenditore in giudizio. Si dice sia attiva sia passiva.

Può sostituirsi all'imprenditore nei giudizi sia come attore (inizia la causa) sia come convenuto (quando è tirato in causa). Condivide con l'imprenditore due grandi obblighi. E' obbligato insieme all'imprenditore alla tenuta delle scritture contabili e ad effettuare tutte le iscrizioni necessarie presso il registro delle imprese.

-Limiti: poteri limitati sia dalla legge sia dall'imprenditore stesso. Limiti della legge, non può vendere in blocco l'azienda, disgregarla, cederla e non può alienare o ipotecare beni immobili. Limiti dell'imprenditore, aree che vuole tenere per lui o per altri motivi. Quando pone i limiti deve iscrivere queste informazioni nel registro delle imprese cosi che chiunque entri in contatto con l'institore sia a conoscenza dei limiti. Se le scrive, le informazioni sono opponibili a terzi, altrimenti no.

-Se eccede i limiti dettati dalla legge o dall'imprenditore iscritti nel RI, ne risponderà l'institore. Se agisce oltre i limiti posti ma limiti che non sono stati scritti nel RI, dell'operazione risponderà l'imprenditore.

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-Se l'institore si dimentica di spendere il nome dell'imprenditore, regola particolare, bisogna vedere che operazione ha effettuato. Se è certamente una operazione che rientra nell'attività d'impresa, sono responsabili sia l’imprenditore sia l’institore. Se si tratta di una operazione estranea ne risponderà solo l'institore.

-La revoca deve essere anch’essa pubblicata nel RI

Procuratore: sono coloro che hanno il potere di compiere atti pertinenti all’esercizio dell’impresa per

l’imprenditore. (direttore di un settore acquisti, dirigente del personale). Non sono messi a capo dell’impresa o di un suo ramo, la loro rappresentanza è circoscritta ad una determinata area, settore. Egli non ha la

rappresentanza processuale e non ha alcun obbligo di tenuta di scritture contabili. Prevista iscrizione RI.

Commessi: Sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi. (commesso ekom). Hanno una rappresentanza molto limitata. Non possono fare grandi cose senza autorizzazione del procuratore o institore o imprenditore. Possono ad esempio ricevere reclami, contestazioni da indirizzare poi all'imprenditore. Non è prevista l'iscrizione nel RI. Altre modalità per comunicare la loro qualifica, ad esempio, una divisa, un cartellino. I commessi non hanno la rappresentanza processuale e come anche il procuratore non condividono i due grandi obblighi.

Procedure concorsuali: Procedure attivate in caso di dissesto economico dell’imprenditore commerciale e finalizzate ad apprestare adeguata tutela ai creditori dell’impresa.

Gli esempi più famosi sono: il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, la liquidazione coatta amministrativa e anche amministrazione straordinaria speciale. Esse sono diverse tra loro tuttavia presentano tre elementi in comune:

 Sono collegate ad uno stato di dissesto economico dell’imprenditore commerciale, nella forma di stato di crisi oppure di insolvenza

 Si connotano come procedure a carattere collettivo, perché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore

 Hanno carattere generale cioè, coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore.

AZIENDA

Disciplinata dall'art.2555 codice, complesso dei beni (materiali o immateriali) organizzati dall'imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’azienda costituisce l’apparato strumentale (locazione, attrezzature, macchinari, materie prime) di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della proprio attività.

I beni organizzati ad azienda consentono la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle traibili dai singoli beni.

Il valore dell'azienda è superiore al valore dei singoli beni che la compongono. Questo “surplus” viene anche detto avviamento. Differenziamo avviamento oggettivo (riconducibile a fattori che restano nell’azienda anche se cambia il titolare, complesso industriali), da avviamento soggettivo (capacità legate all’imprenditore, attrarre una certa clientela).

Trasferimento dell’azienda 2556(vendita, conferimento in società, donata, usufrutto o affitto)

È importante stabilire se un determinato atto di disposizione dell’imprenditore sia da qualificare come trasferimento di azienda o come trasferimento dei beni aziendali.

Criterio utilizzato, quello di capire se il complesso di beni che trasferisco è un complesso di beni idoneo a realizzare attività d'impresa. Se lo è si tratta di un trasferimento dell’azienda altrimenti è un trasferimento di beni aziendali. Si può anche trasferire solo un ramo dell'azienda. Tutte le regole del trasferimento hanno l'intento di tutelare l'integrità del complesso aziendale. Per il trasferimento di azienda è obbligatoria la forma contrattuale scritta pena nullità. Per le imprese soggette a registrazione ogni atto di disposizione aziendale deve essere provato per iscritto in modo da poterla usare, nel caso servisse, come prova in un conflitto

giudiziale. Sempre per le imprese soggette ad iscrizione il trasferimento deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autentica e depositata da notaio per l’iscrizione.

Effetti del trasferimento: effetti sull'alienante, sui contratti in corso di esecuzione, effetti sui crediti/debiti.

Effetti sull'alienante (chi cede un diritto) 2557: in capo all'alienante vige un divieto, divieto di concorrenza, chi vende la propria azienda deve astenersi per 5 anni, dall'iniziare una attività che per contenuto o ubicazione può portare allo sviamento della clientela. Mette d'accordo due interessi contrapposti, l'interesse dell'alienante di non vedere limitata la sua libertà di iniziativa economica e l'interesse di chi acquista di trattenere la cliente e di

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godere dell’avviamento. Questo vale sia quando la vendita è volontaria sia quando è coattiva (obbligata, forzata) dal fallimento. Questo divieto non è sempre rispettato infatti a volte l’alienante crea una società di comodo o fonda un’azienda con un prestanome. Per contrastare tali abusi, tale divieto è considerato violato ogni qualvolta si sia avuto sviamento di clientela dall’azienda ceduta per fatto direttamente o indirettamente imputabile all’imprenditore.

Effetti sui contratti in corso di esecuzione 2558: attorno all'azienda esistono operazioni che scaturiscono da contratti funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa. Se non è pattuito diversamente l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa purché essi non abbiano carattere personale. Non è necessario la autorizzazione del terzo contraente per la successione dei contratti. Al terzo contraente è riconosciuto il diritto di recedere entro 3 mesi dalla notizia se esiste una giusta causa. La recessione del contratto non comporta che il contratto torni con l’ex imprenditore ma che venga definitivamente estinto. Il terzo contraente ha il diritto di chiedere un risarcimento all’alienante (ex imprenditore) provando, non facilmente, che lui non ha osservato cautela nello scegliere il nuovo

imprenditore. Per il trasferimento dei contratti personali è necessario una pattuizione contrattuale fra alienante e acquirente dell’azienda ed il consenso del terzo contraente. I contratti personali sono quei contratti nei quali l’identità e le qualità dell’imprenditore alienanti sono state determinanti per il consenso del terzo contraente.

Effetti sui crediti/debiti 2559/2560: Se si vuole cedere un credito bisogna notificare l'intenzione al debitore ceduto. Nell'ambito dell'attività d'impresa abbiamo uno strumento semplice per comunicare informazioni ai terzi. L'iscrizione nel RI sostituisce la notifica. Cosa succede se il credito è pagato al vecchio creditore?

Dipende dalla sua buona fede, se non conosceva questo trasferimento, il vecchio creditore sarà obbligato a trasferire il denaro al nuovo titolare del credito. Se invece ha pagato in mala fede, non è liberato ed il nuovo imprenditore può chiedergli nuovamente i soldi.

L'acquirente dell'azienda sarà obbligato per tutti i debiti che risultano dalle scritture contabili. Tutela in più, nonostante il passaggio l'alienante dell'azienda rimane responsabile dei debiti salvo che il creditore non acconsenta alla sua liberazione. Secondo alcuni si deve trattare di una liberazione esplicita (atto attraverso cui il creditore manifesti la sua volontà di liberare il vecchio imprenditore). Interpretazione più elastica, sostiene che questa liberazione sia automatica, implicita nel momento in cui il creditore non si oppone al trasferimento dell'azienda. Coesistono le due interpretazioni, sicuramente la prima è quella più certa.

Eccezioni: categoria soggetti che il legislatore ritiene deboli. I debiti che derivano tra rapporti di lavoro dipendente vengono passati all'acquirente dell'azienda anche se non dovessero risultare dalle scritture contabili (lavoro in nero), con responsabilità anche dell'alienante.

Affitto/Usufrutto

Trasferimento d'azienda comprende anche altre situazioni anche a carattere non definitivo ma temporaneo ad esempio affitto di azienda. Anche in questi casi andremo ad applicare queste norme con alcune eccezioni. Ad esempio i contratti che vengono trasferiti al soggetto che ha in affitto l'azienda, essendo temporaneo, nel momento in cui l'affitto termina si ritorna alla situazione di partenza. Inoltre è indicato un obbligo per l'affittuario il quale deve esercitare l'attività sotto la ditta che la contraddistingue e non possono modificare la destinazione funzionale dei beni aziendale, non possono andare a stravolgere l'azienda che hanno in gestione solo temporanea, al termine del contratto il proprietario deve ritornare in una situazione più vicina a quella di partenza. La differenza tra gli inventari (quello fatto inizialmente e quello al termine dell'affitto) viene regolata in denaro. L'affittuario ha la possibilità di modificare l'apparato produttivo basta che non lo stravolga. Si applicano ad entrambi le norme sul divieto di concorrenza 2557 e successione dei contratti aziendali 2558. Per l’usufrutto si applica la disciplina dei crediti 2559. La disciplina dei debiti 2560 non si applica a nessuno.

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SEGNI DISTINTIVI

Sono fattori di individuazione e sono fondamentali per distinguere un imprenditore dagli altri.

 Essi favoriscono la formazione ed il mantenimento della clientela

 Interesse dell’imprenditore ad adottare segni distintivi ed attrattivi

 Interesse dell’imprenditore che può volerli cedere liberamente in modo da monetizzare il loro valore economico

 Interesse delle terze parti a non essere tratti in inganno sull’identità del imprenditore o sulla provenienza di un prodotto

 Interesse generale che la competizione sia ordinata e leale Principi comuni a tutti e tre:

A. L’imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei proprio segni distintivi. È tenuto a rispettare alcune regole volte ad evitare inganno e confusione: verità, novità e capacità distintiva.

B. L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo dei proprio segni distintivi, però non può impedire che il suo segno distintivo non sia usato da un altro se non vi è pericolo di confusione o sviamento della clientela

C. L’imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi però deve stare attento a non trarre in inganno il pubblico.

Ditta: è il nome commerciale dell’imprenditore, è necessario in manca di uno scelto si userà nome e cognome dell’imprenditore. Esistono due tipi di ditta:

 Ditta originaria=formata dall’imprenditore che la utilizza. Deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore.

 Ditta derivata=formata da un altro imprenditore e successivamente trasferita ad un altro imprenditore insieme all’azienda.

Nel creare la ditta incontriamo due limiti:

 Verità (2563) = la ditta deve contenere il nome o la sigla dell’imprenditore

 Novità(2564) = la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e tale da creare confusione. Il primo che ha creato una ditta può chiedere di cambiare nome alla ditta di un altro omonima se ce confusione. Ci può essere omonimia fra ditte l’importante è che i due

imprenditori non siano in concorrenza e si crei inganno al pubblico.

La ditta può essere trasferita solo e soltanto con l’azienda. L’alienante deve portare a conoscenza i terzi dell’avvenuto trasferimento di azienda e ditta in modo da non creare confusione.

Il nome civile è attribuito per legge è a struttura fissa, nome e cognome e non è liberamente modificabile, la ditta è scelta liberamente e si può cambiare quando si vuole. Possono esistere persone che si chiamano nello stesso modo, le ditte no. Il nome civile non lo posso vendere o cedere, la ditta sì.

Insegna (può non esserci): è il segno distintivo che contraddistingue i locali dell’attività di impresa;

L’insegna non può essere uguale o simile a quella già utilizzata da un altro imprenditore concorrente e deve essere lecita, cioè non dovrà trarre in inganno il pubblico circa l’attività ed i prodotti (veridicità) e dovrà avere sufficiente capacità distintiva (originalità).

Nulla è disposto circa il trasferimento dell’insegna, è tuttavia pacifico che il diritto sull’insegna può essere trasferito. Può inoltre essere usata simultaneamente da più imprenditori collegati (catene di negozi Benetton).

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Marchio: è il segno distintivo sui dei prodotti o servizi dell’impresa. Esso è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia da quello comunitario ed internazionale.

 Marchio nazionale = regolato e tutelato in Italia

 Marchio comunitario = regolato e tutelato in tutti i paesi UE

 Marchio internazionale = regolato e tutelato in più Stati esteri che aderiscono ad uno dei due accordi internazionali in materia. (Convenzione d’unione di Parigi e Accordo di Madrid /Protocollo di Madrid)

Tali norme riconosco al titolare il diritto all’uso esclusivo dello stesso. Il marchio non è un segno necessario ma è il più importante per gli imprenditori perché collega il produttore con il consumatore e svolge un ruolo fondamentale nella formazione della clientela.

 Funzione distintiva dei prodotti = differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti

 Indice di provenienza = fa emergere la provenienza del prodotto dalla unica sua fonte

 Funzione attrattiva = marchi famosi (Gucci)

Esistono molti tipi di marchio in base alla natura dell’attività:

- Fabbrica: posto da chi produce il bene;

- Commercio: posto dal soggetto che commercializza il prodotto;

- Servizio: chi lo appone sta offrendo un servizio (divisa del personale);

- Generale: apposto a tutti i prodotti dell’impresa (es. FIAT);

- Speciale: apposto solo ad alcuni prodotti (es. Panda).

- Denominativo: se è composto da un nome - Figurativo: se è composto da simboli - Misto: se è composto da nome + simboli

- Di forma: costituito dalla particolare forma del prodotto stesso (bottiglia di liquore alfa)

- Collettivo: Svolge la funzione di garantire la qualità e lo provenienza di un prodotto. Tale marchio non si ottiene tramite registrazione ma viene concesso l’uso a produttori o commercianti consociati (prosciutto di Parma)

-Marchi deboli = basteranno lievi modifiche ad escludere la confondibilità con altri marchi -Marchi forti = dotati di accentuata capacità distintiva

Deve rispettare alcuni requisiti:

Leicità = il marchio non deve contenere segni contrati alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali. È vietato utilizzare l’immagine altri senza autorizzazione. È vietato utilizzare il nome di persone celebri come marchio se non previa autorizzazione. Per le persone non celebri si può utilizzare il loro nome purchè non si leda il decoro, la fama o il credito.

Verità = divieto di inserire nel marchio segni idonei ad ingannare le persone in particolare sulla provenienza o qualità dei prodotti.

Originalità = il marchio deve essere composto in modo da consentire l’individuazione dei prodotti fra tutti i prodotti dello stesso genere

Novità = non deve essere già stato utilizzato da un imprenditore dello stesso settore produttivo Se il marchio non presenta questi requisiti è nullo.

Se presenta questi requisiti, allora può essere registrato, la registrazione avviene presso l'ufficio brevetti e marchi, e ciò permette di difendersi da chi vuole contraffare il marchio. Quando è registrato, il titolare ha il diritto di sfruttare economicamente ed esclusivamente il marchio quando ciò può creare confusione con altri prodotti identici o affini (vicinanza merceologica) lavatrici e frigoriferi).

Se qualcuno usa il marchio, colui che lo ha registrato può rivolgersi ad un giudice ed ottenere:

 Azione di contraffazione = l’inibizione alla continuazione della produzione, la distruzione dei prodotti che hanno apposto marchio in questione.

 Il rimborso del danno.

 Potrei richiedere anche la pubblicazione della sentenza

 Azione di rivendica = Con tale azione è possibile trasferire a proprio nome una domanda di registrazione depositata da altri soggetti, richiedere il rigetto della domanda, ecc.

-Discorso esteso per i marchi celebri, che hanno una grande notorietà. La possibilità di usufruire dell'azione di contraffazione vale anche se si tratta di prodotti completamente differenti. Porterebbe vantaggio a chi lo utilizzasse vista la notorietà.

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