• Non ci sono risultati.

Esonero contributi agricoli 2021, l’INPS proroga la scadenza dei versamenti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Esonero contributi agricoli 2021, l’INPS proroga la scadenza dei versamenti"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Entrate Roma, 11-06-2021

Messaggio n. 2263

OGGETTO: Esonero contributivo ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto- legge n. 137/2020, relativo alla contribuzione di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Differimento scadenze di versamento della relativa contribuzione alla definizione della procedura di esonero

Gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1°

novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

In particolare, l’esonero, inizialmente previsto per il mese di novembre 2020, è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, al mese di gennaio 2021 dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Il predetto articolo 19 ha inoltre previsto che l’esonero, inizialmente riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, sia riconosciuto anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima Comunicazione.

Considerato che il riconoscimento dell’esonero in commento anche ai sensi della sezione 3.12 del citato Quadro Temporaneo ha reso necessaria la ridefinizione della disciplina di

(2)

autorizzazione del beneficio per le aziende che intendono utilizzare la previsione della predetta sezione 3.12 e tenuto conto della particolare situazione collegata all’emergenza epidemiologia da COVID-19, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si comunica che le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione afferente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.

Tale differimento delle scadenze dei versamenti afferisce a tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente al predetto esonero.

Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della domanda, previa pubblicazione della circolare relativa all’esonero.

Il Direttore Generale vicario Vincenzo Caridi

Riferimenti

Documenti correlati

In considerazione delle difficoltà di ordine tecnico e della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da

Successivamente, l’articolo 47-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 106, ha disposto che, ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di

Rifinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pesca e dell’Acquacoltura, per rafforzare la competitività delle filiere.. agroalimentari e

Al termine di tali controlli di coerenza, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on- line, l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che

Il contribuente è tenuto a pagare le rate già scadute entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo news dell’importo autorizzato in via definitiva, riducendo l’importo della rate

L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione

Si comunica che, a causa di difficoltà rappresentate dalle aziende, il termine di presentazione (30 settembre 2021) delle domande di esonero ai sensi dell’articolo 222 del

La medesima disposizione è riprodotta al comma 2 dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche