• Non ci sono risultati.

Esonero contributi agricoli: proroga domanda al 6 ottobre 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Esonero contributi agricoli: proroga domanda al 6 ottobre 2021"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 01-10-2021

Messaggio n. 3327

OGGETTO: Differimento al 6 ottobre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero ai sensi dell’articolo 222 del decreto-legge n.

34/2020

Si comunica che, a causa di difficoltà rappresentate dalle aziende, il termine di presentazione (30 settembre 2021) delle domande di esonero ai sensi dell’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differito al 6 ottobre 2021.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Riferimenti

Documenti correlati

Rifinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pesca e dell’Acquacoltura, per rafforzare la competitività delle filiere.. agroalimentari e

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31 dicembre 2021, dovesse eccedere l’importo concesso dell’esonero,

Al termine di tali controlli di coerenza, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on- line, l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che

Il contribuente è tenuto a pagare le rate già scadute entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo news dell’importo autorizzato in via definitiva, riducendo l’importo della rate

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il

L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione

In particolare, al paragrafo 5 è stato precisato che, per accedere al beneficio, i datori di lavoro devono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione

Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis,