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COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Provincia di Milano

LEGGE 23.12.1998 n.448 e s.m.i. – art. 31 commi da 45 a 50 AREE CONCESSE AI SENSI DELL’ART.35 L.865/71 -

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI

lotto 2 PS 3-34

INTERVENTO IMPRESA SCOTTI – VIA UGO LA MALFA 13/15

Relazione dicembre 2019

Firmato

digitalmente da Iginio Granata

CN = Granata Iginio

(2)

Premessa

La legge 28.12.1995 n. 549 ha introdotto la possibilità per i Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167 già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art.35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5/2004 e 28/2008 il Comune di PESCHIERA BORROMEO ha manifestato la volontà di trasformare in diritto di proprietà tutte le concessioni effettuate in diritto di superficie alla data di entrata in vigore della Legge 549/95.

La legge 23.12.1996 n. 662, nel modificare la citata legge 549/95, stabiliva che il prezzo delle aree da trasformare era determinato dall’Ufficio Tecnico Erariale ai sensi dell’art. 5 bis del Decreto Legge 11.7.1992 n.333, convertito con la Legge 8.8.1992 n. 359, escludendo la riduzione dell’ultimo periodo.

La Legge 23.12.1998 n. 448 ha nuovamente modificato la materia in oggetto demandando ogni competenza al Comune che attraverso il proprio ufficio tecnico determina il corrispettivo di trasformazione e la modifica della convenzione, infatti stabilisce, all’art.31, che:

comma 45: I Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18.4.1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22.10.1971 n.

865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, quarto comma, della medesima legge n.865/71. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

comma 46: Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

(lettera così modificata dall'articolo 23 ter, comma 1-bis, legge n. 135 del 2012)

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

comma 47: La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

comma 48: Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 392, legge n. 147 del 2013)

comma 49: E` esclusa in ogni caso la retrocessione, dai Comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

(3)

comma 49-bis I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48.

La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(comma introdotto dall'articolo 5, comma 3-bis, legge n. 106 del 2011)

A decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998 n.448, e' stabilita dai comuni.

(comma introdotto dall'articolo 29, comma 16-undecies, legge n. 14 del 2012)

comma 49-ter Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(comma introdotto dall'articolo 5, comma 3-bis, legge n. 106 del 2011)

comma 9-quater In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.

(comma aggiunto dall'articolo 25-undecies, comma 1, lettera b), legge n. 136 del 2018)

comma 50: Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 714 e 79 dell’art. 3 della legge 549/95, e successive modificazioni, nonché i commi 61 e 62 dell’art.3 della legge 662/96.

Pertanto, per la determinazione del corrispettivo di trasformazione di cui al comma 48, si utilizza la modalità prevista dalla legge 244/2007 applicando ad essa la disciplina introdotta dalla legge 147/2013 con la quale è data ai Comuni la facoltà di abbattere fino al 50 % il valore venale del bene così determinato come chiarito dalla Corte dei Conti – sezione delle autonomie – con parere n.10 del 9 marzo 2015 e confermato con il pronunciamento della Sezione Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia con parere n.61/2016/PAR del 17 febbraio 2016.

A tale determinazione del corrispettivo, dovrà essere detratto il riconoscimento dell'onere di concessione del diritto di superficie limitato al corrispettivo riferito all’area residenziale rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

(4)

Scheda di rilevazione tecnica e determinazione del valore di stima per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

OPERATORE: IMPRESA SCOTTI

LOTTO: 2 PS 3-34

TOPONOMASTICA: VIA UGO LA MALFA 13/15

TITOLO DI PROVENIENZA: CONVENZIONE EX ART 35 LEGGE 865/71

NOTAIO: DOTT. ENRICO LAINATI

REPERTORIO/FASCICOLO: N. 199763/26141 DATA STIPULA ATTO: 15 NOVEMBRE 1996

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: foglio n. 24

(vedi allegato B) mappali n. 358

Superficie dell’area residenziale concessa in diritto di superficie: mq. 10.404

(catastali: mq. 10.331)

Volumetria concessa in diritto di superficie: mc. 23.558

CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA RESIDENZIALE:

per l’area residenziale: euro 268.660 (lire 520.200.000 = mq. 10.404 x £/mq. 50.000 = €/mq. 25,82) PAGAMENTO EFFETTUATO A NOVEMBRE 1996

CORRISPETTIVO PER IL CONGUAGLIO DEFINITIVO DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AREA RESIDENZIALE:

euro 9.363 = mq. 10.404 x €/mq. 0,90 (€/mq. 26,72 - €/mq. 25,82) PAGAMENTO EFFETTUATO A GENNAIO 2007

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI:

Relazione e criteri di stima

La valutazione di cui al comma 48 della L.448/98, riferita ad DICEMBRE 2019 (ultimo dato ISTAT accertato settembre 2019), è relativa alla stima a costo di trasformazione del valore venale, effettuata con le modalità previste dalla legge 244/2007 come modificata applicando ad essa la disciplina introdotta dalla legge 147/2013, chiarita dalla Corte dei Conti – sezione delle autonomie – con parere n.10 del 9 marzo 2015 e confermato con il pronunciamento della Sezione Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia con parere n.61/2016/PAR del 17 febbraio 2016.

Per la determinazione di questa valutazione, è necessario procedere con una stima sintetica relativa al valore venale di mercato dell’area medesima e per questa determinazione il criterio da utilizzarsi, secondo le modalità in uso dalle amministrazioni comunali che procedono all’acquisizione ablative di aree, è quello relativo alla stima sul valore di trasformazione, partendo dal prodotto finito ed applicando allo stesso delle percentuali di incidenze empiriche per conoscere il valore del bene; si evidenzia quindi un procedimento che trova riscontro solo nelle stime sintetiche, il cui risultato si avvicina al valore del bene medesimo attraverso la conoscenza delle problematiche territoriali e della situazione urbanistica-edilizia e commerciale.

Appare, pertanto, opportuno ricavare tale valore dal processo di trasformazione del suolo in prodotto edilizio, utilizzando dati noti ed obbiettivi, relativi ai singoli fattori che intervengono nel fenomeno produttivo di trasformazione suolo in prodotto edilizio.

In relazione a quanto sopra, si specificano di seguito alcuni dati essenziali inseriti nella formula di calcolo per la stima delle aree più avanti riportata.

Con riferimento ai volumi realizzati, si ipotizza che la costruzione sia iniziata e costruita nei precedenti due anni.

Gli oneri per le urbanizzazioni primarie e secondarie per l’anno 2019 sono determinati in €/mc.23,79 per le primarie e €/mc. 24,61 per le secondarie

Il contributo sul costo di costruzione in applicazione degli artt. 3 e 6 della legge 10/77 per l’anno 2019 risulta pari a € 404.96 per ogni mq. di superficie utile, incrementato delle superfici accessorie.

La monetizzazione delle aree, in luogo della loro cessione, per la tipologia urbanistica del piano in esame si assume il valore pari a 149,00 euro/mq.

I costi di appalto ed i valori commerciali da assumere per la ricerca del valore venale dell’immobile sono riferiti a fabbricati realizzati a partire da ottobre 2017 e completati e venduti entro settembre 2019.

I tassi di remunerazione sono calcolati in funzione degli interessi bancari offerti dalle banche e sono allineati ai tassi medi praticati dalle banche per i rendimenti e per i prestiti con riferimento agli anni 17/18/19.

L’indice volumetrico, da assumere a base di calcolo, è necessariamente quello determinato dall’intervento inserito nel lotto approvato, relativamente alla sua volumetria sull’area fondiaria.

I costi di appalto ed i valori commerciali da assumere per la ricerca del valore venale dell’immobile sono riferiti a fabbricati realizzati a partire da ottobre 2017 e completati e venduti entro settembre 2019 e sono desunti da Prezzi e Tipologie Edilizie edito dalla DEI e a cura del collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano.

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Il valore al metro quadrato degli appartamenti è desunto alla “Rilevazione dei prezzi degli immobili” sulla piazza di Milano e Monza a cura della Borsa Immobiliare di Milano in collaborazione con il CAAM e FIMAA per la Provincia di Milano e Monza, dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e dalla ricerca presso i più importanti operatori del settore immobiliare in Peschiera Borromeo.

Per l’applicazione del criterio della stima per valore di trasformazione, in relazione a costruzioni edilizie edificate sul territorio del Comune di Peschiera Borromeo simili a quelle oggetto della presente stima, per dimensioni e caratteristiche, appare corretto utilizzare il valore di 2.150 euro al metro quadrato, di 18.000 euro a corpo per box, di 10.000 euro a corpo per il posto auto coperto e di 7.500 euro a corpo per il posto auto scoperto.

La determinazione del valore di trasformazione, sono riassunti nella tabella allegata alla presente relazione sotto la lettera A1:

La determinazione dei singoli corrispettivi dovuti per la trasformazione del diritto di superficie sono riassunti nella tabella allegata alla presente relazione sotto la lettera A2.

geom. Iginio Granata

Firmato digitalmente da

Iginio Granata

CN = Granata

Iginio

(7)

Allegato A

TABELLA A1 – stima e valore di trasformazione

TABELLA A2 - ripartizione millesimale dei valori di trasformazione

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Comune di Peschiera Borromeo Lotto PS/3 bis - 2 PS 3-34

intervento Impresa Scotti - via La Malfa 13/15

IMPRESA SCOTTI

RIF. DATI DELL'AREA E DELL'IPOTETICO EDIFICIO

1 superficie di riferimento mq. 10.331,000

2 indice fondiario medio di piano mc./mq. 2,280321360

3 altezza dell’interpiano (m. 2,70 + m. 0,30 solaio) = m. 3,000

4 oneri di urbanizzazione primaria €./mc. 23,790

5 oneri di urbanizzazione secondaria €./mc. 24,610

6 Costo base per il contributo sul costo di costruzione: aliquota applicabile 6% €/mq. 404,960

7 oneri urbanistici frazionati nel tempo - 3,00% annuo 0,030

8 utili dell’imprenditore immobiliare spese tasse, etc., 15 – 20,00% 0,175

9 spese e tasse notarili - 4,5% 0,045

10a Oneri di progettazione urbanistica, edilizia e direzione lavori - 8% 0,080

10b oneri per la sicurezza D.Lgs. 494/96 e n. 528/99 – 1,0% 0,001

10c Oneri per fidejussioni d.lgs. 122/2005 0,015

11 costo di costruzione dell’edificio €./mc. 327,000

12 costo di costruzione degli accessori e boxes (60% del RIF.11 ) €./mc. 196,200

13 valore per mq. commerciale degli alloggi €./mq. 2.150,000

14a valore per ciascun boxes €./cad. 18.000,000

14b valore per ciascun posto auto coperto €./cad 10.000,000

14c valore per ciascun posto auto scoperto €./cad 7.500,000

15 volume edificabile (RIF.1 x RIF.2) = mc. 23.558,000

16 volume degli accessori mc. (RIF.15) x 0,10 = mc. 2.355,800

17 superficie dei boxes mc. (RIF.15) : 10 = mq. 2.355,800

18 n. boxes 90

19 volume dei boxes mq. (RIF.17) x m. 2,40 = mc. 5.653,920

20 volume degli accessori più boxes e corsello mc. (RIF.16)+(RIF.19) = mc. 8.009,720

21 superficie lorda di pavimento mc. (RIF.15) : m. 3 = mq. 7.852,667

22 superficie netta vendibile mq. (RIF.21) x 0,90 = mq. 7.067,400

23 superficie balconi mq. (RIF.21) x 0,10 = mq. 785,267

24 superficie parti comuni mq. (RIF.21) x 0,04 = mq. 314,107

25 superficie commerciale vendibile (RIF.22+RIF.24+50%RIF.23) = mq. 7.774,140 26 standard urbanistici dovuti mc. (RIF.15) : 150 x 18 mq/ab = mq. 2.826,960

27 costo di costruzione del volume residenziale mc. (RIF.15 x RIF. 11) = €. 7.703.465,990

28 costo di costruzione boxes e accessori mc. (RIF.20 x RIF.12)=€. 1.571.507,062

29 totale costo di costruzione dell'edificio (RIF.27 + RIF.28) = €. 9.274.973,052

30 oneri di urbanizzazione 1^ e 2^ mc. (RIF.15) x €. (RIF.4 + RIF.5) = €. 1.140.207,199

31 superficie netta residenziale mq. (RIF.21) x 0,85 = mq. 6.674,767

32 superficie accessori: balconi, parti comuni e boxes (RIF. 23+RIF.24+RIF.17) mq. 3.455,173

33 superficie complessiva: mq. (RIF.31) + (RIF.32 x 0,60) = mq. 8.747,871

34 contributo sul costo di costruzione mq. (RIF.33 x RIF.6 x 0,06) = €. 212.552,262 35 oneri di urbanizzazione 1^ e 2^ e contributo sul costo di costruzione (RIF.30 + RIF.34) = €. 1.352.759,461 36 1^ rata oneri: 1/3 al ritiro della concessione edilizia (RIF. 35:3) = €. 450.919,820 37 interessi finanziari urbanistici sulle successive due rate pari ad 1/3 ciascuna a 6 e a 18 mesi ( RIF.36 x 0,015) + (RIF.36 x

0,045) = €. 27.055,189

38 oneri finanziari edili per 12 mesi €. = (RIF.29) x 0,070 (per la cessione di denaro da parte delle banche) = €. 649.248,114 39 costo delle aree di urbanizzazione 2^ non cedute (RIF. 26) mq. x €./mq. 149,00 = €. 421.217,039 40a Oneri di progettazione urbanistica, edilizia e direzione lavori – (RIF.29 X RIF.10a) 741.997,844 40b oneri per la sicurezza D.Lgs. 494/96 e n. 528/99 - (RIF. 29 X RIF. 10b) 9.274,973

40c Oneri per fidejussioni d.lgs. 122/2005 (RIF. 44 x RIF. 10c) 275.016,015

41 totale costi di realizzazione (RIF.29+RIF.35+RIF.37+RIF.38+RIF.39+RIF.40)=€. 12.751.541,687

42 vendita degli alloggi mq. (RIF. 25) x €./mq. (RIF.13) = €. 16.714.400,979

43a vendita dei boxes cad. (RIF.18) x €./cad. (RIF.14) = €. 1.620.000,000

43b vendita dei posti auto coperti cad. (RIF.18) x €./cad. (RIF.14b) = €. - 43c vendita dei posti auto scoperti cad. (RIF.18) x €./cad. (RIF.14c) = €. -

44 TOTALE RICAVI (RIF.42+RIF.43)= €. 18.334.400,979

45 utili dell’Imprenditore immobiliare, tasse per Irpeg, spese di accatastamento e promozionali, ecc. €. (RIF. 44 x RIF. 8) = €. 3.208.520,171

46 valore dell’immobile RIF. 44 - (RIF.41 + RIF.45) = €. 2.374.339,120

47 spese e tasse notarili RIF. 46 x RIF.9 = €. 106.845,260

48 valore dell'area al netto delle spese e tasse notarili (RIF. 46 - RIF.47) = €. 2.267.493,860 49 valore venale di un metro quadrato di area (RIF. 48 : RIF.1) = €./mq. 219,4844507

RICAVI DALLA VENDITA DELL'IPOTETICO EDIFICIO

DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELL'AREA

STIMA PER TRASFORMAZIONE DELL'AREA RESIDENZIALE INSERITA NEL LOTTO 2 PS 3

DATI RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE -

DATI RELATIVI A: ONERI FINANZIARI URBANISTICI, UTILI DELL'IMPRENDITORE, SPESE E TASSE NOTARILI, ONERI PER LA SICUREZZA D.LGS 494/96 E 528/99

DATI RELATIVI AI PREZZI E AI COSTI DI REALIZZAZIONE - rilevati da: "Rilevazione dei prezzi degli immobili" 1°

semestre 2019 e Prezzi Tipologie Edilizie a cura del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano – anno 2019

STIMA DELL'IPOTETICO EDIFICIO

COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'IPOTETICO EDIFICIO

(9)

Comune di Peschiera Borromeo Lotto PS/3 bis - 2 PS 3-34

intervento Impresa Scotti - via La Malfa 13/15 tabella A1

intervento Impresa Scotti - via La Malfa 13/15

0,50 1.133.746,93

D indice di rivalutazione istat= da NOVEMBRE 1996 ad SETTEMBRE 2019 = + 43,70% 0,437

E corrispettivo dell’area attualizzato 386.064,42

G indice di rivalutazione istat=da GENNAIO 2007 ad SETTEMBRE 2019 = + 17,30% 0,173

H corrispettivo dell’area attualizzato 10.982,80

I VALORE DI TRASFORMAZIONE 736.699,71

A valore dell'immobile = €. 2.267.493,86

268.660,00

9.363,00 F corrispettivo per conguaglio definitivo della concessione del diritto di superficie delle aree

residenziali : pagamento effettuato a GENNAIO 2007 B valore ex comma 48, art. 31 della L.448/98 = 50% x A

C corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell’area residenziale : pagamento effettuato a NOVEMBRE 1996

(10)

IMPRESA SCOTTI via UGO LA MALFA 13/15

ASSEGNATARI MILLESIMI

APPARTAMENTO

TOTALE MILLESIMI

VALORE DI TRASFORMAZIONE x

aderenti 2019

1 7,680 1,191 8,871 6.537

2 14,125 1,488 15,613 11.505

3 10,277 1,191 11,468 8.451

4 10,277 1,191 11,468 8.451

5 10,167 1,369 11,536 8.501

6 10,167 1,191 11,358 8.370

7 10,388 1,191 11,579 8.533

8 10,388 1,191 11,579 8.533

9 10,277 1,191 11,468 8.451

10 10,277 1,191 11,468 8.451

11 10,167 1,191 11,358 8.370

12 10,277 1,191 11,468 8.451

13 10,388 1,191 11,579 8.533

14 10,222 1,191 11,413 8.410

15 10,277 1,191 11,468 8.451

16 10,277 1,191 11,468 8.451

17 10,277 1,191 11,468 8.451

18 10,277 1,191 11,468 8.451

19 10,388 1,191 11,579 8.533

20 10,222 1,191 11,413 8.410

21 10,277 1,191 11,468 8.451

22 10,277 1,369 11,646 8.582

23 10,277 1,191 11,468 8.451

24 10,222 1,369 11,591 8.542

25 10,388 1,191 11,579 8.533

26 10,222 1,191 11,413 8.410

27 10,277 1,369 11,646 8.582

28 10,498 1,369 11,867 8.745

29 10,222 1,191 11,413 8.410

30 10,498 1,191 11,689 8.614

31 10,388 1,369 1,191 12,948 9.542

32 10,443 1,191 11,634 8.573

33 10,277 1,191 11,468 8.451

34 10,167 1,369 11,536 8.501

35 10,222 1,369 11,591 8.542

36 10,111 1,369 11,480 8.460

37 10,332 1,488 11,820 8.710

38 10,111 1,369 11,480 8.460

39 7,791 1,191 8,982 6.619

40 10,609 1,191 11,800 8.696

41 7,735 1,369 9,104 6.709

42 10,553 1,191 11,744 8.654

43 7,680 1,191 8,871 6.537

44 10,332 1,191 11,523 8.492

45 6,630 1,191 7,821 5.763

46 10,056 1,369 11,425 8.419

47 6,630 1,191 7,821 5.763

48 6,630 1,191 7,821 5.763

49 10,111 1,369 11,480 8.460

50 6,630 1,191 7,821 5.763

51 9,946 1,191 11,137 8.207

52 6,630 1,488 8,118 5.982

53 6,630 1,191 7,821 5.763

54 10,388 1,191 11,579 8.533

55 7,293 1,369 8,662 6.383

56 10,885 1,191 12,076 8.899

57 10,553 1,191 11,744 8.654

58 7,238 1,191 8,429 6.211

59 10,885 1,191 12,076 8.899

60 10,388 1,191 11,579 8.533

61 7,349 1,191 8,540 6.293

62 10,885 1,369 12,254 9.030

63 10,830 1,191 12,021 8.858

64 13,040 1,488 0,893 15,421 11.364

65 10,830 1,191 12,021 8.858

66 13,095 1,488 14,583 10.746

67 10,830 1,191 12,021 8.858

68 13,095 1,369 14,464 10.659

69 8,675 1,191 9,866 7.270

70 13,095 1,488 14,583 10.746

71 8,730 1,191 9,921 7.311

72 13,095 1,488 14,583 10.746

73 8,730 8,730 6.433

74 13,095 1,369 14,464 10.659

75 8,840 1,191 10,031 7.392

76 10,940 1,369 12,309 9.071

77 8,730 1,191 9,921 7.311

78 10,995 1,191 12,186 8.980

79 10,774 1,191 11,965 8.817

80 8,730 1,369 10,099 7.442

81 10,830 1,191 12,021 8.858

82 7,293 1,191 8,484 6.252

83 10,553 1,369 11,922 8.786

84 10,774 1,191 11,965 8.817

85 7,293 1,191 8,484 6.252

86 10,388 1,191 11,579 8.533

87 10,774 1,191 11,965 8.817

88 7,293 1,191 8,484 6.252

89 10,388 1,488 11,876 8.752

90 1,191 1,191 878

91 1,488 1,488 1.097

TOTALE 884,196 111,935 3,572 999,703 736.699

MILLESIMI BOX

(11)

Allegato B

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

(12)
(13)
(14)

Allegato C

INDICI ISTAT

(15)

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO Anno 1947 4.851,6 4.748,4 4.613,5 4.226,2 4.023,4 3.771,4 3.650,5 3.455,1 3.280,4 3.289,8 3.444,3 3.556,2 3.838,7 1947 1948 3.621,6 3.661,5 3.563,5 3.549,9 3.597,4 3.627,0 3.816,4 3.660,4 3.570,3 3.624,8 3.600,1 3.565,1 3.620,0 1948 1949 3.514,9 3.534,4 3.518,4 3.467,0 3.470,5 3.511,3 3.614,6 3.570,3 3.588,3 3.671,5 3.662,1 3.691,1 3.566,1 1949 1950 3.705,7 3.696,1 3.748,6 3.692,2 3.686,0 3.636,3 3.635,7 3.570,9 3.499,1 3.543,2 3.506,2 3.497,6 3.616,2 1950 1951 3.447,2 3.384,9 3.366,0 3.289,4 3.285,3 3.240,7 3.242,0 3.253,8 3.255,1 3.245,9 3.225,5 3.227,2 3.287,1 1951 1952 3.237,6 3.201,0 3.191,3 3.175,7 3.163,2 3.141,7 3.133,9 3.132,2 3.109,1 3.103,1 3.099,1 3.111,1 3.149,1 1952 1953 3.116,0 3.109,9 3.110,3 3.079,2 3.060,4 3.051,4 3.099,1 3.108,3 3.093,9 3.081,6 3.066,3 3.073,7 3.087,2 1953 1954 3.069,4 3.056,1 3.065,5 3.045,6 3.005,9 2.980,5 2.969,4 2.972,4 2.976,8 2.982,0 2.967,9 2.963,5 3.003,7 1954 1955 2.964,6 2.971,6 2.964,6 2.939,5 2.912,0 2.891,9 2.902,8 2.897,8 2.907,0 2.907,7 2.895,0 2.875,2 2.919,1 1955 1956 2.854,6 2.815,5 2.781,4 2.764,0 2.749,0 2.760,8 2.767,2 2.765,9 2.758,2 2.773,9 2.770,7 2.755,3 2.775,9 1956 1957 2.727,6 2.744,6 2.758,5 2.760,5 2.750,3 2.744,6 2.727,3 2.724,8 2.711,7 2.689,1 2.669,4 2.653,6 2.721,4 1957 1958 2.626,1 2.637,4 2.633,6 2.591,1 2.563,4 2.545,5 2.552,1 2.564,2 2.572,8 2.598,8 2.608,5 2.622,0 2.592,5 1958 1959 2.611,3 2.619,1 2.626,7 2.621,7 2.614,2 2.614,8 2.618,0 2.613,9 2.600,8 2.582,9 2.566,1 2.557,8 2.603,6 1959 1960 2.536,7 2.547,4 2.557,0 2.552,3 2.541,1 2.530,8 2.523,8 2.528,1 2.530,2 2.529,4 2.517,3 2.510,4 2.533,8 1960 1961 2.489,8 2.488,5 2.486,9 2.471,3 2.462,3 2.458,2 2.461,3 2.456,4 2.448,8 2.445,0 2.425,9 2.414,2 2.459,0 1961 1962 2.391,7 2.389,3 2.374,8 2.344,1 2.344,1 2.332,5 2.323,3 2.327,9 2.316,4 2.307,3 2.298,3 2.273,8 2.334,8 1962 1963 2.234,8 2.193,0 2.182,8 2.170,6 2.170,6 2.170,6 2.172,6 2.168,6 2.146,7 2.125,2 2.125,2 2.111,7 2.164,6 1963 1964 2.090,9 2.085,3 2.076,0 2.066,8 2.057,6 2.037,8 2.025,4 2.021,9 2.013,1 2.001,0 1.992,4 1.983,8 2.037,8 1964 1965 1.973,7 1.970,4 1.965,3 1.960,4 1.953,7 1.948,8 1.942,3 1.940,6 1.937,4 1.935,8 1.934,2 1.926,1 1.948,8 1965 1966 1.919,7 1.919,7 1.918,1 1.911,8 1.907,0 1.908,6 1.907,0 1.908,6 1.908,6 1.902,3 1.896,1 1.889,9 1.908,6 1966 1967 1.884,8 1.886,8 1.882,8 1.878,9 1.875,0 1.871,2 1.867,3 1.863,4 1.855,8 1.857,7 1.857,7 1.857,7 1.869,2 1967 1968 1.850,1 1.852,0 1.850,1 1.846,3 1.844,4 1.846,3 1.848,2 1.846,3 1.842,6 1.840,7 1.838,8 1.831,4 1.844,4 1968 1969 1.825,8 1.825,8 1.818,4 1.809,3 1.805,7 1.798,5 1.786,0 1.780,7 1.775,4 1.766,7 1.759,8 1.751,3 1.791,3 1969 1970 1.741,1 1.727,7 1.722,7 1.714,5 1.707,9 1.704,7 1.701,4 1.696,6 1.682,3 1.674,4 1.665,0 1.657,3 1.699,8 1970 1971 1.650,8 1.645,7 1.637,3 1.632,3 1.622,3 1.617,4 1.610,9 1.607,6 1.596,3 1.588,4 1.583,7 1.580,5 1.614,1 1971 1972 1.571,1 1.561,9 1.557,3 1.552,7 1.542,2 1.533,2 1.525,9 1.517,1 1.501,3 1.480,2 1.469,2 1.465,1 1.522,9 1972 1973 1.446,2 1.431,8 1.418,8 1.401,1 1.380,1 1.370,4 1.363,3 1.356,2 1.349,1 1.333,0 1.317,2 1.294,1 1.370,4 1973 1974 1.276,0 1.253,3 1.214,7 1.198,6 1.180,1 1.156,0 1.126,0 1.101,5 1.063,4 1.039,9 1.022,8 1.013,1 1.131,1 1974

1975 1.000,1 987,5 986,2 971,3 964,4 953,8 947,6 942,2 932,6 919,7 911,1 901,6 950,7 1975

1976 891,6 875,5 855,3 827,7 812,2 808,1 802,6 795,0 779,3 750,6 732,9 722,6 801,7 1976

1977 719,7 701,5 689,6 681,4 671,4 664,2 658,4 653,3 645,2 637,3 626,6 623,1 663,5 1977

1978 616,2 608,9 601,7 594,2 586,8 581,1 575,9 572,9 564,0 556,7 551,1 546,4 579,0 1978

1979 534,1 524,9 517,2 507,2 499,5 493,6 488,2 482,5 468,5 455,6 448,5 439,6 486,7 1979

1980 422,4 413,5 408,9 401,0 396,5 391,9 383,8 378,9 368,9 361,0 351,5 345,7 384,3 1980

1981 339,8 332,0 325,9 320,0 314,3 310,1 306,6 303,9 298,3 290,5 284,0 280,1 308,0 1981

1982 275,1 270,2 266,9 263,6 259,5 256,1 250,9 244,7 239,8 233,3 229,0 226,8 250,7 1982

1983 222,2 218,0 215,1 211,8 208,8 207,1 204,2 203,0 199,1 194,2 191,2 189,8 205,0 1983

1984 186,4 183,4 181,4 179,4 177,8 176,3 175,3 174,5 172,5 169,8 168,1 166,4 175,8 1984

1985 163,6 160,9 159,1 156,9 155,4 154,1 153,3 152,8 151,7 148,7 147,0 145,3 153,9 1985

1986 144,2 142,5 141,6 140,9 140,0 139,1 139,1 138,7 138,0 136,7 135,8 135,1 139,3 1986

1987 133,6 132,8 131,9 131,3 130,4 129,6 129,0 128,4 126,7 124,7 124,1 123,7 128,8 1987

1988 122,6 122,0 121,0 120,2 119,7 118,9 118,4 117,4 116,3 114,7 112,9 112,2 118,0 1988

1989 110,6 108,8 107,8 106,5 105,6 104,6 104,1 103,8 102,8 100,9 100,1 99,2 104,5 1989

1990 97,9 96,6 95,8 95,1 94,5 93,8 93,1 91,8 90,7 89,1 87,9 87,2 92,7 1990

1991 85,9 84,2 83,7 82,9 82,2 81,3 80,9 80,5 79,7 78,3 77,0 76,6 81,1 1991

1992 75,2 74,7 74,0 73,3 72,4 71,8 71,5 71,4 70,8 69,8 68,8 68,5 71,8 1992

1993 67,9 67,3 67,0 66,3 65,7 64,9 64,3 64,1 63,9 62,9 62,1 62,1 64,9 1993

1994 61,2 60,6 60,3 59,8 59,2 58,9 58,5 58,2 57,8 56,9 56,3 55,8 58,6 1994

1995 55,2 54,0 52,7 51,9 51,0 50,2 50,1 49,5 49,1 48,4 47,5 47,2 50,6 1995

1996 47,0 46,6 46,2 45,3 44,8 44,5 44,8 44,6 44,2 44,1 43,7 43,5 44,9 1996

1997 43,3 43,1 43,0 42,9 42,5 42,5 42,5 42,5 42,2 41,8 41,4 41,4 42,5 1997

1998 41,0 40,6 40,6 40,3 40,1 39,9 39,9 39,8 39,7 39,4 39,3 39,3 39,9 1998

1999 39,2 38,9 38,7 38,1 37,9 37,9 37,6 37,6 37,3 37,0 36,5 36,4 37,8 1999

2000 36,3 35,7 35,3 35,2 34,8 34,3 34,1 34,1 33,8 33,5 32,9 32,8 34,3 2000

2001 32,2 31,7 31,6 31,2 30,8 30,6 30,6 30,6 30,5 30,1 29,9 29,8 30,8 2001

2002 29,3 28,8 28,5 28,2 27,9 27,7 27,6 27,4 27,2 26,9 26,5 26,4 27,7 2002

2003 25,9 25,7 25,3 25,1 25,0 24,9 24,5 24,3 24,0 23,9 23,6 23,6 24,7 2003

2004 23,4 23,0 22,9 22,6 22,4 22,1 22,0 21,8 21,8 21,8 21,5 21,5 22,2 2004

2005 21,5 21,1 20,9 20,6 20,4 20,2 19,9 19,7 19,6 19,4 19,4 19,2 20,2 2005

2006 18,9 18,7 18,5 18,2 17,8 17,7 17,5 17,3 17,3 17,5 17,4 17,3 17,8 2006

2007 17,2 16,9 16,7 16,5 16,2 15,9 15,7 15,5 15,5 15,1 14,7 14,2 15,8 2007

2008 13,9 13,6 13,0 12,8 12,2 11,7 11,2 11,1 11,4 11,4 11,8 12,0 12,2 2008

2009 12,2 12,0 12,0 11,7 11,5 11,3 11,3 10,9 11,2 11,1 11,0 10,9 11,4 2009

2010 10,7 10,6 10,3 9,9 9,8 9,8 9,4 9,2 9,5 9,3 9,2 8,8 9,7 2010

2011 8,4 8,0 7,6 7,1 7,0 6,9 6,6 6,3 6,3 5,9 5,8 5,5 6,8 2011

2012 5,0 4,6 4,2 3,8 3,9 3,7 3,6 3,1 3,1 3,1 3,3 3,0 3,7 2012

2013 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3 1,9 2,3 2,4 2,7 2,4 2,5 2013

2014 2,2 2,3 2,3 2,1 2,2 2,1 2,2 2,0 2,4 2,3 2,5 2,5 2,3 2014

2015 3,0 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 2,1 2,5 2,3 2,5 2,5 2,4 2015

2016 2,7 2,9 2,8 2,8 2,7 2,5 2,4 2,2 2,4 2,4 2,4 2,1 2,5 2016

2017 1,8 1,4 1,4 1,1 1,3 1,4 1,4 1,0 1,3 1,5 1,6 1,3 1,4 2017

2018 0,9 0,9 0,7 0,7 0,4 0,2 -0,1 -0,5 0,0 0,0 2018

FOI(nt) 3.4 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992)

Variazioni Percentuali tra i periodi sottoindicati e il mese di Ottobre 2018

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Allegato D

CONVENZIONI

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Allegato E

RIFERIMENTI E PARAMETRI COMMERCIALI

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