• Non ci sono risultati.

CONVITTO NAZIONALE PAOLO DIACONO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONVITTO NAZIONALE PAOLO DIACONO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

CONVITTO  NAZIONALE  “PAOLO  DIACONO”  

ISTITUTO  OMNICOMPRENSIVO  

PIANO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  a.s.  2011-­‐2012  

APPENDICE 5: REGOLAMENTO COMITATO STUDENTESCO IL PRESIDENTE DI COMITATO

Visto l’articolo 4, comma 5, del DPR 10 ottobre 1996, n. 567;

Visto l’articolo 4, 2 e 6-bis del DPR 10 ottobre 1996, n. 567;

Visto il Decreto Ministeriale 13 Febbraio 2001, n. 105;

Visti gli articoli 42, 43, 44 del DPR 31 Maggio 1974, n. 416;

Visti gli articoli 4 e 6 del Regolamento d’Istituto dei Licei annessi al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”;

Vista la legge 28 Marzo 2003, n. 53;

Visto lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”

Udito il parere del Comitato Studentesco in seduta di Assemblea Vista la deliberazione del Comitato in data 27 Gennaio 2006

ADOTTA IL SEGUENTE

REGOLAMENTO per il COMITATO STUDENTESCO dei Licei annessi al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”

CAPO I

PRINCIPI FINALITA' e CONTENUTI Art. 1

(Istituzione del Comitato Studentesco)

Presso l’Istituto è costituito il Comitato Studentesco, a rappresentanza degli studenti dei Licei annessi al Convitto Nazionale Paolo Diacono, ovvero gli Istituti superiori ad indirizzo Classico, Scientifico, Magistrale ad indirizzo Socio-Psico-Pedagogico e Linguistico.

Art. 2

(Funzioni del Comitato Studentesco) Il Comitato Studentesco svolge le seguenti funzioni:

1. Coordina le iniziative e le attività extracurricolari richieste dagli studenti o dai Rappresentanti di Consulta nei vari istituti;

2. Mantiene rapporti con enti pubblici e privati al fine di predisporre in comune attività di valenza educativa che abbiano per destinatari gli alunni delle scuole medie superiori e predispone spazi e luoghi di incontro, ove le scuole siano carenti in essi;

3. Formula l’ordine del giorno delle assemblee interne ai vari istituti, di cui prepara, coordina, presiede i lavori ed esegue le delibere;

4. Assicura l’ordinato svolgimento delle assemblee, garantendo l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;

5. Esprime pareri e formula proposte sul P.O.F., in merito alla gestione del Fondo Studentesco e disciplinare della Scuola, sulle attività integrative ed extracurricolari offerte dagli Istituti e alla Carta Servizi della Scuola. Il Comitato inoltre ha la facoltà di ricercare assieme alla componente docente, per quanto concerne la didattica, metodi e strumenti innovativi rispetto alla lezione cosiddetta “frontale”, partecipando attivamente alla vita di classe.

Art. 3

(Composizione del Comitato Studentesco)

Il Comitato Studentesco, organo protetto e regolato dall’art. 4 del DPR 10 Ottobre 1996, n. 567, è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno, da due rappresentanti per Istituto (Classico, Scientifico, Spp/Ling)) eletti dagli studenti di ogni Istituto ed integrato dai rappresentanti d’Istituto alla Consulta Provinciale degli Studenti.

CAPO II

CARICHE ELETTIVE E COMMISSIONI Art. 4

(Presidente di Comitato)

(2)

Il Comitato Studentesco elegge a maggioranza assoluta tra i suoi membri legali un Presidente; qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta in prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa (**) dei votanti, mentre a parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Presidente di Comitato convoca e presiede le assemblee di Comitato e la Commissione di Coordinamento ed adempie a tutti gli atti previsti dalle norme in vigore, convalidando inoltre le Circolari Informative ed Esecutive. Egli può inoltre invitare esperti di problemi sociali, culturali, scientifici ed artistici indicati dagli studenti nel corso delle Assemblee.

Art. 5

(Segretario di Comitato)

Il Segretario di Comitato, eletto a maggioranza tra i membri legali nel corso della prima seduta di Assemblea, provvede alla pubblicazione dei pareri e delle deliberazioni del Comitato negli albi degli Istituti.

La carica di Segretario ha inoltre valenza di Vicepresidente di Comitato, e questo, in caso dell’impossibilità del Presidente a partecipare, presiede l’Assemblea e svolge tutte le funzioni del Presidente secondo l’Art.

4 del presente regolamento.

Art. 6(Rappresentanti d’Istituto)

I Rappresentanti d’Istituto vengono eletti (2 per ogni Istituto) da tutti gli studenti dell’Istituto nello stesso giorno e con le stesse modalità dell’elezione dei Rappresentanti della Consulta provinciale. Il loro compito è quello di gestire e organizzare le Assemblee d’Istituto non congiunte e di rappresentare le esigenze dei singoli Istituti all’interno del Comitato studentesco.

Art. 7

(Rappresentanti di classe)

I Rappresentanti di classe vengono eletti dagli studenti di ciascuna classe (2 per classe) nel giorno e con le modalità previste dalla scuola. La loro funzione è quella di rappresentare le esigenze della propria classe all’interno del Comitato studentesco e dei Consigli di classe.

Art. 8

(Commissioni e Singoli Referenti)

Il Comitato studentesco opera tramite commissioni di lavoro o Singoli Referenti Autonomi, formate da membri regolarmente eletti dalla maggioranza del Comitato, quali:

• Ordinarie

• Permanenti

Le Commissioni sono tenute ad eleggere al loro interno un Coordinatore che risponde dell’operato direttamente alla Commissione Permanente di Coordinamento. Qualora il Coordinatore dovesse essere qualificato come non idoneo, la Commissione di Coordinamento propone un nuovo responsabile, scelto all’interno dell’organo in questione e successivamente accettato o respinto dal Comitato. Queste disposizioni non valgono per le Commissioni Permanenti Interne.

Art. 9

(Commissioni Ordinarie)

Sono istituite Commissioni Ordinarie all’interno del Comitato Studentesco. Si insediano per trattare di singole attività e manifestazioni, occupandosi di relazionare su questi alla Commissione Permanente di Coordinamento. Esse sono nominate dal Presidente con il consenso della maggioranza semplice (***) del Comitato. Il loro mandato ha termine con l’espletamento delle proprie funzioni.

Art. 10

(Commissioni Permanenti)

Sono istituite Commissioni Permanenti all’interno del Comitato Studentesco. Si insediano per lo studio di particolari problemi e per il mantenimento di rapporti con le Istituzioni e con i Mezzi Stampa. Essi hanno carica annuale, e sono nominati dal Presidente con la maggioranza semplice (***) dei consensi; una volta istituite le Commissioni Permanenti, esse rimangono a pieni poteri per la durata di un Anno Scolastico, al termine del quale decadono i suoi membri.

Art. 11

(Commissione Permanente di Coordinamento)

E’ istituita nel corso dell’Anno Scolastico una Commissione Permanente di Coordinamento, composta dal Presidente, dal Segretario, dai Rappresentanti d’Istituto e dai rappresentanti alla Consulta Provinciale degli Studenti. La Commissione ha funzioni di coordinamento delle varie commissioni subordinate ad essa e delle varie attività presentate dagli studenti, che vengono raccolte ad inizio anno in un Programma, approvato dal Comitato e controfirmato dal Dirigente Scolastico. Ha inoltre il compito di organizzare le Assemblee Congiunte dei vari Istituti, le manifestazioni promosse dagli Studenti, le attività

(3)

deliberate in sede di Comitato in concomitanza con la Componente Studentesca, il Consiglio d’Istituto e il Comitato dei Genitori. Per agevolarne l’ambito esecutivo la Commissione di Coordinamento può anche decidere, viste le attività e i risultati attesi, di nominare singoli Referenti al posto delle Commissioni Ordinarie tra i membri legali del Comitato Studentesco.

Art. 12

(Commissione Permanente Finanziaria)

Su proposta del Presidente di Comitato è istituita una Commissione Permanente Finanziaria, costituita da due membri legali del Comitato che abbiano già compiuto la maggiore età. Essa ha il compito di valutare, fare proposte in merito ai finanziamenti e di monitorare il bilancio dell’Istituto per quanto concerne il Fondo Studentesco secondo la norma riguardante il Diritto di Accesso ai Dati Amministrativi (Legge 7 Agosto 1990, n. 241), e rendendone conto con cadenza minima mensile. In base all’art. 4, comma 8 del DPR 10 ottobre 1996, n. 567, codesta Commissione, per il compimento delle iniziative, può anche realizzare, previa autorizzazione del Commissario Governativo e del Comitato, attività di autofinanziamento, “consistenti nella sviluppo iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione”. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio d’Istituto, con vincolo di destinazione.

Art. 13

(Commissioni Permanenti Interne)

Sono istituite nel corso dell’Anno Scolastico Commissioni Interne ai singoli istituti, composte dai due Rappresentanti d’Istituto di ogni Indirizzo. Le Commissioni hanno il compito di convocare le assemblee di Istituto e di attuare le direttive del comitato Studentesco nei singoli istituti. Codeste commissioni sono istituite durante la prima Assemblea di Comitato ed approvate con la maggioranza semplice (***).

1 CAPO III

ASSEMBLEE DI COMITATO Art. 14

(Convocazioni del Comitato Studentesco)

Il Comitato Studentesco viene convocato con almeno cinque giorni di anticipo dal Presidente, su suggerimento della Commissione permanente di Coordinamento:

• Regolarmente: una volta al mese;

• Straordinariamente:

o Su richiesta della Commissione di Coordinamento;

o Su richiesta dello stesso;

o Su richiesta del 50% + 1 dei membri legali del Comitato.

Nelle riunioni straordinarie del Comitato non potranno essere deliberate né poste in discussione proposte o questioni estranee all’oggetto della convocazione. Le sedute di Comitato durano fino all’esaurirsi degli argomenti di discussione. Alle Assemblee di Comitato partecipa il Docente indicato dal Collegio Docenti come Funzione Strumentale nei rapporti con gli Studenti: quest’ultimo ha la facoltà di intervenire nelle discussioni e riportare le considerazioni della componente Docente in merito agli argomenti trattati all’Ordine del Giorno. Sono da considerarsi valide esclusivamente le sedute che raggiungono il numero legale dei partecipanti (2/3 dei membri legali): le sedute che non rispettano tale clausola sono considerate prive di valore decisionale e giuridico.

Art. 15 (Ordine del Giorno)

L’Ordine del Giorno (O.d.G) di ciascuna seduta è stilato dal Presidente su consiglio del Gruppo di Coordinamento, del Dirigente Scolastico e dei Coordinatori delle Commissioni. L’ordine cronologico degli argomenti può essere variato dal Comitato in base alle priorità e ai tempi di ciascuna seduta. Il Comitato può deliberare su argomenti non contemplati nell’Ordine del Giorno, se questi si rivelano inerenti alla discussione. Qualora la discussione degli argomenti non sia esaurita, il Comitato può deliberare di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione in data successiva; in tale caso la Commissione di Coordinamento provvede a comunicarne ai membri assenti ed al pubblico mediante affissione agli albi dei singoli Istituti.

Art. 16

(Modalità degli Interventi)

Il Presidente concede la parola ai membri del Comitato seguendo l’ordine delle richieste d’intervento e riservando la precedenza ad eventuali interventi ritenuti urgenti. In caso di divagazione o evidente

(4)

ostruzionismo, il Presidente dopo aver richiamato il membro del Comitato può togliere la parola. Non vi sono limitazioni alla durata degli interventi.

Art. 17

(Modalità di Votazione)

Le votazioni possono svolgersi, a discrezione del Presidente, a scrutinio palese o segreto, per alzata di mano o con schede di votazione. Le delibere richiedono il raggiungimento della maggioranza relativa (**), salvo i seguenti casi, in cui deve essere riconosciuta la maggioranza assoluta (*):

- Elezione del Presidente (Scrutinio segreto) - Delibere concernenti persone (Scrutinio segreto).

Terminata la votazione, il Presidente, con l’assistenza del Segretario, ne riconosce e proclama l’esito. Si da per approvata la delibera che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, nelle votazioni palesi, è necessario un ballottaggio finale. I membri che dichiarano di astenersi, ma rimangono in aula, sono da contarsi ai fini della validità dell’assemblea.

Art. 18 (Verbale delle Sedute)

Di ogni riunione del Comitato Studentesco il Segretario verbalizza la seduta. Il verbale deve contenere:

- Il giorno, l’ora e il luogo;

- Il nome e la qualifica di chi l’ha presieduta;

- Gli argomenti trattati e in riassunto le discussioni che ne sono conseguite;

Il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti per ogni votazione

Ogni membro del Comitato può chiedere che nel verbale si faccia menzione di sue dichiarazioni, ed il presidente può formulare la stessa richiesta in qualsiasi momento. Il verbale deve essere letto e approvato dalla Commissione Permanente di Coordinamento. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, ed inviato entro 4 giorni dalla seduta agli studenti e al Dirigente Scolastico tramite affissione all’Albo Studentesco di ogni Istituto.

CAPO IV

REVOCA, DECADENZA E DIMISSIONI Art. 19

(Revoca del mandato al Presidente)

Il Comitato, a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto, può revocare il mandato al Presidente di Comitato, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all’Ordine del Giorno su richiesta scritta di almeno i ¾ dei membri legali. Al termine del processo di revoca della nomina, il Vicepresidente, identificato nella figura del Segretario, secondo l’art. 5 di codesto regolamento, riceve immediatamente la carica di Presidente a pieni poteri, e si passa alla votazione di un nuovo segretario tra i membri legali.

Art. 20

(Decadenza e dimissioni)

I membri che non intervengono ad un minimo di due sedute consecutive del Comitato Studentesco o delle Commissioni permanenti devono presentare giustificazione al responsabile indicato dalla Commissione Permanente. Qualora questo non avvenisse il Comitato procederà, su proposta del Presidente e della Commissione di Coordinamento, a sanzioni disciplinari nei confronti del Rappresentante. In tale contesto il Comitato vota secondo quanto disposto nel Art. 15 del Presente Regolamento, alla voce “deliberazioni concernenti persone”. In caso di dimissioni, il rappresentante deve presentare la domanda al Dirigente Scolastico con una settimana di anticipo, al fine di avviare le pratiche per una nuova elezione all’interno della classe o dell’istituto.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI Art. 21

(Norme Finali)

Il presente regolamento, adottato dal Comitato Studentesco con propria deliberazione approvata a maggioranza, può essere modificato con atto deliberativo su proposta della Commissione di Coordinamento o almeno 1/3 degli aventi diritti al voto, sempre a maggioranza. Esso è integrato dal Regolamento delle Assemblee d’Istituto dei Licei.

Note:

(5)

(*)maggioranza assoluta: più della metà dei voti emessi (50%+1).

(**)maggioranza relativa: maggior numero di voti, ma non necessariamente più della metà.

(***)maggioranza semplice: maggioranza assoluta che non deve adempiere condizioni supplementari per avere validità (ossia la maggioranza supera la metà del numero di votanti).

(****)maggioranza qualificata: maggioranza assoluta che deve adempiere condizioni più severe (deve superare un terzo dei voti).

(****)scrutinio palese: votazione per alzata di mano (*****)scrutinio segreto: votazione tramite schede di voto

 

Riferimenti

Documenti correlati

Approvazione di massima della programmazione operativa relativa alla scheda “Progetto attività IMC Comunicazione e divulgazione scientifica, internazionalizzazione e sviluppo

À standards for services and systems – the design, construction, operation and main- tenance of the services that the railways provide to the end user and the manner in which

In tal guisa si potrà sostituire alla nostra superficie F una F' coi medesimi caratteri - rappresentata sulla F multipla senza curva di diramazione - che

Il Congresso è costituito dai delegati delle Sezioni Regionali e dai delegati di Diritto. I Delegati di diritto sono i componenti il Comitato Direttivo, il Consiglio Nazionale, i

Solo uno studio sistematico degli effetti biologici conseguenti all’esposizione a determinati agenti, a manipolazioni, a trattamenti (compresi quelli medico-chirurgici in

4.1 Conoscere approfonditamente e rispettare tutte le politiche e le norme antidoping applicabili, in particolare il Codice, gli International Standards, il

50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, DI HELP DESK E DI SUPPORTO SPECIALISTICO, UNITAMENTE ALLE LICENZE D’USO, PER IL SISTEMA INFORMATIVO

prevalentemente il database per scambi di informazioni interne, date delle assemblee, dati richiesti dalla FMH o dalle sezioni SGUM e per il giornale ufficiale della Verlag