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DECADE DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE LA MADRE CHE NON SI CURA E NON SUPPORTA IL FIGLIO NELL ADEMPIMENTO DEI PROPRI OBBLIGHI SCOLASTICI

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DECADE DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE LA MADRE CHE NON SI CURA E NON SUPPORTA IL FIGLIO NELL’ADEMPIMENTO DEI PROPRI OBBLIGHI SCOLASTICI

Nella sentenza in esame la Suprema Corte si è occupata del giudizio di legittimità di una sentenza della Corte di appello di Bari che aveva respinto il reclamo introitato dall’odierna ricorrente e confermato il provvedimento decadenziale emesso dal Tribunale per i minorenni di Bari.

Il Giudicante di prime cure, invero, aveva ancorato la propria decisione a circostanze gravi e specifiche. Per altro verso, il Tribunale dei Minori aveva avviato un apposito procedimento stante la circostanza per la quale, in seguito al trasferimento presso la nonna materna, il minore aveva iniziato a frequentare poco la scuola e a tenere condotte inadeguate.

Il Tribunale aveva rappresentato nello specifico la totale inadeguatezza educativa della madre – la quale, affetta da una grave patologia mentale, non seguiva le cure prescritte - ed un assoluto disinteresse del padre, di tal chè, dapprima, affidava il minore ai Servizi sociali, e, nel 2017, all’esito del procedimento giudiziale, emetteva il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, con nomina del tutore provvisorio e collocamento del minore presso una comunità.

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Ciò posto, la donna ha presentato ricorso in Cassazione, articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, ha denunciato la nullità del procedimento stante la circostanza per la quale il tutore provvisorio è stato nominato solo quando è stata disposta la decadenza della responsabilità genitoriale, e non nel corso del procedimento che ha condotto alla emanazione del primo provvedimento provvisorio. Con la seconda doglianza, invece, ha contestato la sussistenza dei presupposti idonei a conclamare la decadenza genitoriale, basandosi il Tribunale, al riguardo, unicamente sulle proprie condizioni di salute.

La Corte di Legittimità ha rigettato il ricorso, in quanto, con riferimento al primo motivo di gravame, gli Ermellini hanno delineato la sussistenza di un contraddittorio integro poiché il tutore provvisorio è stato nominato nel corso del procedimento di primo grado per rappresentarlo e tutelarne gli interessi; relativamente, invece, al secondo motivo di ricorso, la S.C. ha motivato come “il motivo è inammissibile perché, pur formulato come violazione di legge, si traduce in una impropria richiesta di rivisitazione del merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”. Invero, la Corte d'Appello barese ha adeguatamente motivato circa le ragioni della decadenza, evidenziando che “la madre, peraltro portatrice di problemi mentali per i quali avrebbe dovuto sottoporsi a trattamenti presso il CSM, neppure regolarmente praticati, aveva tenuto condotte del tutto inadempienti agli obblighi genitoriali, non curando l'adempimento degli obblighi scolastici del minore (che ha tratto, invece, vantaggi dall'inserimento in comunità, acquisendo sicurezza ed autonomia), ostacolando tale inserimento e vanificando ogni altro percorso psico-pedagogico funzionale al superamento delle condotte inappropriate del minore”.

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3 Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 15-03-2021) 15-07-2021, n. 20246

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA sul ricorso 25908/2019 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n. 15, presso lo studio dell'avvocato D. A. W., rappresentata e difesa dall'avvocato Mariella Anna Paola, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente - contro

M.N., nella qualità di tutore del minore R.F., Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Tribunale per i Minorenni di Bari;

- intimati - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, del 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2021 dal cons.

T.L..

Svolgimento del processo

CHE:

Il Tribunale per i minorenni di Bari (di seguito TM) ha dichiarato la decadenza di L.A.

dalla responsabilità genitoriale sul figlio R.F. (n. il (OMISSIS)) ex art. 330 c.c..

Il procedimento era stato avviato in data 6/4/2016, con ricorso della Procura minorile, per problematiche sorte dopo il trasferimento del minore presso l'abitazione della nonna materna, unitamente alla madre: in particolare il minore aveva attraversato un periodo

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difficile caratterizzato da scarsa frequentazione scolastica, comportamenti inappropriati ed oppositivi e incapacità di adattamento alle regole.

Con provvedimento del 2016 il TM aveva affidato il minore ai Servizi sociali a causa della incapacità educativa materna (affetta da psicosi con ritardo mentale), inadeguatezza della nonna materna e disinteresse del padre.

A novembre 2016 era emersa l'inefficacia della misura adottata ed era stata valutata la possibilità di dichiarare decaduti i genitori. In particolare era stato verificato che la madre non provvedeva ad assumere i farmaci necessari per le patologie di cui soffriva e non era in grado di contrastare i comportamenti disfunzionali del figlio.

Con decreto n. 887/2017 il TM aveva sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, con contestuale nomina del tutore provvisorio, e disposto il collocamento del minore in idonea struttura comunitaria, oltre che prescritto alla madre di frequentare regolarmente il Centro di salute Mentale territorialmente competente.

Nel corso dell'istruttoria la valutazione diagnostica compiuta sul minore aveva fatto riscontrare una "disabilità intellettiva di grado lieve, disturbo dell'attenzione, disagio emozionale reattivo ad importanti problematiche pedagogiche ed affettivo relazionale nel contesto familiare". In ragione di ciò veniva disposto il collocamento di F. in comunità, che, tuttavia, non andava a buon fine per la strenua opposizione della madre e della nonna.

Anche ulteriori tentativi di collocazione del minore presso la comunità non sortivano esito positivo, per l'opposizione della madre e della nonna, resesi responsabili di minacce nei confronti degli operatori.

Il TM aveva, quindi, adottato il provvedimento di decadenza della potestà genitoriale della madre ed il minore era stato collocato presso la comunità educativa con l'aiuto della forza pubblica.

La Corte di appello di Bari, compulsata da L., con il decreto impugnato ha respinto il reclamo e confermato il provvedimento decadenziale.

La madre propone ricorso per cassazione con due mezzi. Il tutore del minore è rimasto intimato.

Motivi della decisione

CHE:

1.1. Con il primo motivo è denunciata la nullità del procedimento.

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5 Segnatamente, la ricorrente espone che con il primo provvedimento provvisorio del 27/4/2016, con il quale il minore era stato affidato alla comunità, il Tribunale non aveva nominato né il curatore speciale, né il tutore provvisorio; questi era stato, invece, nominato contestualmente alla dichiarazione di sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale adottata con decreto del 15/2/2017 e ciò - a suo parere - integrava un vizio comportante la nullità del procedimento.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Come questa Corte ha già condivisibilmente chiarito, nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti i genitori, sussiste un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., (Cass. n. 5256 del 06/03/2018;

Cass. n. 7196 del 13/03/2019; Cass. n. 1471 del 25/01/2021): ove a ciò non si provveda, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perché disponga l'integrazione del contraddittorio.

1.4. Tale principio, tuttavia, non trova applicazione nella fattispecie in esame.

Nel corso del giudizio di primo grado, con il provvedimento del 15/2/2017, era stato nominato, in rappresentanza del minore, il tutore provvisorio che, nell'esercizio dei poteri conferitigli, aveva partecipato allo svolgimento della procedura - come risulta dallo stesso decreto impugnato (fol.3), ove si dà atto che il tutore nel corso del primo grado aveva rappresentato l'opportunità di procedere ad una nuova valutazione del minore da parte del NPIA (Servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) per assicurarsi che il percorso comunitario non arrecasse pregiudizio al minore e che il Tribunale aveva dato seguito a tale richiesta, tanto che il provvedimento definitivo era stato adottato solo in seguito all'ulteriore attività istruttoria svolta proprio su impulso del tutore provvisorio. Se ne deduce che, nel procedimento conclusosi con il decreto n.

3134/2018 del 20/6/2018, oggetto del reclamo di cui si discute, il minore era rappresentato dal tutore, di conseguenza la nullità del procedimento non sussiste perché la pronuncia venne adottata a contraddittorio integro (v. Cass. n. 5256 del 6/3/2018, che richiede la nomina di un curatore, solo laddove il tutore provvisorio non sia stato nominato).

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente ripropone le critiche già svolte avverso il provvedimento del Tribunale: in particolare lamenta che non sussistevano i presupposti per adottare il provvedimento di decadenza dalla responsabilità, che ritiene essere stato adottato esclusivamente in conseguenza del suo stato di salute. Si duole, inoltre, di non essere stata aiutata e supportata adeguatamente dei Servizi sociali.

2.2. Il motivo è inammissibile perché, pur formulato come violazione di legge, si traduce in una impropria richiesta di rivisitazione del merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di

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merito (Cass. n. 8758 del 04/04/2017). Con il ricorso per cassazione - anche se proposto con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 7/12/2017; Cass. n. 19547 del 4/08/2017; Cass. n.

16056 del 02/08/2016).

Nella specie, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato circa le ragioni della decadenza, evidenziando che la madre, peraltro portatrice di problemi mentali per i quali avrebbe dovuto sottoporsi a trattamenti presso il CSM, neppure regolarmente praticati, aveva tenuto condotte del tutto inadempienti agli obblighi genitoriali, non curando l'adempimento degli obblighi scolastici del minore (che ha tratto, invece, vantaggi dall'inserimento in comunità, acquisendo sicurezza ed autonomia), ostacolando tale inserimento e vanificando ogni altro percorso psico-pedagogico funzionale al superamento delle condotte inappropriate del minore.

Va aggiunto che non è indicato alcun fatto specifico di cui sia stato omesso l'esame, ma viene sollecitata una diversa valutazione dei fatti accertati o criticata la valutazione compiuta dalla Corte di appello. Inoltre - contrariamente a quanto assume la ricorrente, la Corte distrettuale ha dato conto dei numerosi tentativi di aiuta e di assistenza avviati nei suoi confronti e non andati a buon fine per il comportamento oppositivo tenuto sia da lei che dalla nonna del minore.

3. In conclusione il ricorso va rigettato, infondato il primo motivo, inammissibile il secondo.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Il procedimento risulta esente dagli atti.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.

196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2021.

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7 Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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Avv. Francesco Logoluso

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