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Malattie croniche: percentuale invalidità

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Malattie croniche: percentuale invalidità

Autore: Mariano Acquaviva | 29/05/2018

Che cos’è l’invalidità civile? Cosa sono le malattie croniche? Cosa fare per ottenere la pensione d’inabilità?

La legge tutela le persone che, a causa della propria patologia, subiscono una riduzione della normale capacità lavorativa oppure, nel caso in cui non siano in età

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da lavoro, abbiano una ridotta capacità di compiere le normali attività della loro età.

Perché l’invalidità sia riconosciuta (con conseguenti benefici) è necessario che ricorrano alcuni presupposti previsti dalla legge, e cioè: che la malattia rientri tra quelle stabilite in un’apposita tabella ministeriale; che la patologia risulti essere davvero invalidante. Con questo articolo vedremo quali sono le malattie croniche che danno diritto ad una percentuale d’invalidità e come fare per ottenerla.

Invalidità civile: cos’è?

Prima ancora di parlare delle malattie croniche e delle relative percentuali di invalidità, per una maggiore chiarezza della problematica vale la pena di spendere due parole sull’invalidità civile in generale. Cos’è? A cosa serve?

L’invalidità civile (così definita per distinguerla da quella derivante da cause di servizio, di guerra o di lavoro) è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito [1].

Invalidità civile: a chi spetta?

Secondo la legge italiana, è invalido civile chiunque sia affetto da patologie tali da:

compromettergli la normale capacità lavorativa, se la persona sia in età da lavoro, cioè tra i diciotto e i sessantacinque anni e sette mesi;

renderlo incapace di svolgere le attività tipiche della sua età, qualora non rientrasse nella fascia di cui sopra (quindi se minore di diciotto o maggiore di sessantacinque anni).

I cittadini con età superiore ai sessantacinque anni e sette mesi, quindi, possono chiedere il riconoscimento dello stato invalidante quando abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Allo stesso modo, il minore di diciotto anni dovrà dimostrare di versare in condizioni di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, allo scopo di avere diritto all’indennità di frequenza.

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Invalidità civile: quali sono le percentuali?

Prima di passare a vedere quali sono le malattie croniche che permettono il riconoscimento di una percentuale d’invalidità, illustriamo quali sono le principali agevolazioni riconosciute all’invalido civile.

I benefici che la legge prevede a favore di chi è dichiarato invalido civile variano a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta: ad esempio, una percentuale del 100% dà diritto a ricevere una pensione di inabilità. I vantaggi diversi da quelli economici non sono meno importanti: anche senza aver ottenuto un’invalidità totale, il malato ha diritto alla fornitura gratuita di protesi, presidi ed ausili; all’esenzione (parziale o totale, a seconda del grado di invalidità) dal pagamento del ticket sanitario per tutte le prestazioni mediche riguardanti la patologia invalidante; ad agevolazioni per le graduatorie delle case popolari e per il canone telefonico (in base ai redditi dichiarati).

L’assegno di invalidità spetta solo a chi sia dichiarato invalido con una percentuale compresa tra il 74 e il 99%; inoltre, a differenza dell’indennità di accompagnamento, è necessario anche che il soggetto versi in uno stato di bisogno economico. La pensione di inabilità, invece, spetta solamente a chi viene riconosciuta un’invalidità pari al 100%.

Schematicamente, quindi, possiamo così sintetizzare:

invalidità pari o superiore al 34% (soglia minima): prestazioni di 1.

carattere socio-assistenziale quali, ad esempio, prestazioni protesiche e ortopediche;

invalidità pari o superiore al 46%: iscrizione al collocamento mirato;

2.

invalidità pari o superiore al 50%: congedo straordinario per cure (se 3.

previsto dal Ccnl);

invalidità pari o superiore al 67%: esenzione parziale pagamento 4.

ticket per visite specialistiche, esami e diagnostica strumentale.

invalidità pari o superiore al 74%: assegno mensile di assistenza;

5.

invalidità pari al 100%: pensione d’inabilità.

6.

Inoltre, la persona invalida al 100% che sia anche incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua o che non sia in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ha

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diritto anche all’indennità di accompagnamento [2] a prescindere dai requisiti economici (cioè dal reddito).

Malattie croniche: quali sono?

Possiamo ora passare in rassegna quelle patologie che, a causa della loro resistenza alle cure e alle terapie, non vengono mai debellate e, ciclicamente, si ripresentano, a volte anche in forma più acuta di prima: parliamo delle malattie croniche. Per malattie croniche si intendono, altresì, quelle che, sempre a causa della loro particolare natura, progrediscono inesorabilmente: si pensi al morbo di Parkinson oppure all’Alzheimer.

Nelle malattie croniche rientrano anche i disturbi mentali, quali la schizofrenia e l’autismo, così come le forme gravi di depressione e anoressia. Anche le patologie nefrologiche, quando costringono al trapianto dei reni o all’emodialisi, costituiscono malattie croniche.

La normativa di riferimento delle patologie rilevanti ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile elenca una serie molto cospicua di malattie [3]. Di seguito vedremo solamente quelle maggiormente rilevanti e, in particolar modo, quelle che sono soggette alla cronicità, cioè a divenire malattie croniche. Si tratta per lo più di gravi problemi che colpiscono l’apparato cardiocircolatorio (aritmie, miocardipatie, ecc.), l’apparato respiratorio (broncopneumopatie) e il sistema nervoso. Malattia cronica, inoltre, può anche essere considerato il tumore che resiste ai cicli chemioterapici.

Accanto alla patologia verrà indicato anche il corrispondente grado di invalidità.

Verranno elencate solamente quelle malattie croniche che, attesa la loro gravità, consentono di ottenere fino al 100% di invalidità.

Malattie croniche dell’apparato cardiocircolatorio

aritmie gravissime: invalidità dall’81 al 100%;

coronaropatia gravissima sino all’allettamento o ipocinetica da scompenso cardiaco cronico terminale: invalidità dall’81 al 100%;

miocardiopatie con insufficienza cardiaca gravissima sino all’allettamento

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o ipocinetica da scompenso cardiaco cronico terminale: invalidità dall’81 al 100%;

trapianto cardiaco complicato: invalidità dal 61 al 100%;

valvulopatie di grado severo scompensate: invalidità dall’81 al 100%;

difetto interatriale (dia) – stadio IV – dia di grado severo. Gravi esiti di chiusura di dia. Inoperabile: invalidità dal 71 al 100%;

difetto interventricolare (div) stadio V: invalidità dall’81 al 100%;

pervietà del dotto arterioso stadio V: invalidità dall’81 al 100%;

pericardite cronica o esiti di pericardite cronica – stadio V: invalidità dall’81 al 100%;

cardiopatia ipertensiva scompensata: invalidità dall’81 al 100%;

trapianto di cuore e polmoni complicato, la percentuale ottenuta va considerata in concorrenza con la valutazione di base del trapianto cuore – polmoni: invalidità dal 71 al 100%;

arteriopatia ostruttiva cronica periferica con ischemia cronica e dolore a riposo con lesioni trofiche estese o gangrena: invalidità dall’81 al 100%.

Malattie croniche dell’apparato respiratorio

broncopneumopatie asmatiche severe: invalidità dall’81 al 100%;

broncopneumopatie ostruttive severe: invalidità dall’81 al 100%;

broncopneumopatie restrittive severe: invalidità dall’81 al 100%;

interstiziopatie severe: invalidità dall’81 al 100%;

trapianto di polmone complicato: invalidità dal 71 al 100%.

Malattie croniche dell’apparato digerente

stenosi esofagea con ostruzione serrata che richiede una gastro/entero- stomia: invalidità al 100%;

cirrosi epatica classe C di childpugh (punteggio superiore a 9): invalidità dall’81 al 100%;

trapianto di fegato complicato: invalidità dal 61 al 100%;

trapianto di intestino complicato: invalidità dal 61 al 100%;

malattie infiammatorie croniche intestinali (III e IV classe): invalidità dal 61 al 100%.

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Malattie croniche dell’apparato urinario

insufficienza renale terminale in emodialisi trisettimanale complicata da cardiopatia ischemico ipertensiva e/o cardiomiopatia e/o ipotensione grave e/o neuropatia e/o osteodistrofia e/o anemia grave e/o sindrome emorragica: invalidità al 100%;

trapianto renale con complicanze: invalidità dal 51 al 100%.

Malattie croniche dell’apparato endocrino

diabete mellito con complicanze moderate: invalidità dal 61 al 100%;

acromegalia con complicanze: invalidità dal 21 al 100%;

sindrome di cushing con complicanze: invalidità dal 21 al 100%;

insufficienza corticosurrenale con plurimi ricoveri per crisi surrenaliche recidivanti: invalidità al 100%.

Malattie croniche dell’apparato neurologico

sclerosi multipla EDSS pari o superiore a 6: invalidità del 100%;

demenza vascolare con cdr 2-5: invalidità del 100%;

morbo di Alzheimer con cdr 2-5: invalidità del 100%;

morbo di Parkinson –stadio 4 – 5 di hy (severa disabilità; ancora in grado di camminare o stare in piedi senza assistenza – obbligato alla sedia a rotelle o costretto a letto, a meno che aiutato) o stadio 3 con gravi effetti collaterali da farmaci antiparkinsoniani: invalidità dal 91% al 100%;

epilessia con crisi plurisettimanali generalizzate o parziali complesse:

invalidità dal 91% al 100%;

emiplegia: invalidità dall’81 al 100%;

paraparesi con deficit di forza grave: invalidità dall’81 al 100%;

paraplegia: invalidità del 100%;

tetraparesi con deficit di forza medio: invalidità dal 91 al 100%;

tetraparesi con deficit di forza grave: invalidità del 100%;

atassia cerebellare con disabilità grave o totale: invalidità del 100%;

afasia di livello 1 o 0 alla asrs: invalidità dall’81 al 100%;

mielomeningocele in associazione con deficit radicolari lombosacrali e sfinteriali: invalidità dall’81 al 100%;

mielomeningocele associato ad arnold-chiari di tipo II e/o idrocefalo:

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invalidità del 100%;

miopatie con grave astenia prossimale grado 5 mdrs: invalidità dal 91 al 100%;

distrofia di duchenne: invalidità del 100%.

Malattie croniche psichiche

disturbo amnesico persistente indotto da sostanze (tipo korsakoff):

invalidità del 100%;

schizofrenia di tipo disorganizzato, catatonico, paranoide, non specificata (deficit grave): invalidità del 100%;

schizofrenia residuale (deficit grave): invalidità del 100%;

disturbo schizoaffettivo (deficit grave): invalidità del 100%;

depressione maggiore, episodio ricorrente (deficit grave): invalidità del 100%;

disturbo bipolare I (deficit grave): invalidità del 100%;

anoressia nervosa (deficit grave): invalidità dal 75 al 100%;

ritardo mentale grave e profondo: invalidità del 100%.

Malattie croniche: cosa fare?

In presenza di una di queste patologie, l’interessato può recarsi dal proprio medico di famiglia per la compilazione online del certificato medico introduttivo, affinché sia attestata la malattia cronica.

Fatto ciò, occorre trasmettere telematicamente il certificato medico all’Inps, accedendo direttamente alla propria area personale mediante codice pin oppure tramite patronato o associazioni di categoria. L’inps provvederà a fissare la visita medica di accertamento presso la Commissione Asl integrata da un medico dell’ente previdenziale stesso.

Inviata la domanda, l’Inps fissa la data della visita che il richiedente dovrà sostenere presso la propria sede. Normalmente, a meno che non si tratti di patologie gravissime, la convocazione a visita non giungerà prima di qualche mese.

La commissione medica che esaminerà il richiedente dovrà valutare la gravità della malattia cronica e la capacità di quest’ultima di ridurre la capacità lavorativa

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dell’invalido oppure di impedirgli gli atti della vita quotidiana.

Nel caso di esito negativo, cioè qualora l’invalidità non dovesse essere riconosciuta oppure dovesse esserlo in misura non soddisfacente, l’interessato può fare ricorso in tribunale entro il termine di sei mesi dalla notifica dell’esito delle visita. Il termine è indicato nella lettera che l’Inps invia direttamente al domicilio di colui che ha richiesto l’invalidità: la comunicazione contiene il verbale della visita sostenuta con il relativo esito.

Il ricorso va presentato al tribunale territorialmente competente e consiste nella richiesta della nomina di un consulente tecnico d’ufficio (un medico legale) che rivaluti le condizioni di salute del ricorrente [4]. È necessaria l’assistenza di un avvocato.

Nel caso di ulteriore esito negativo, è ancora possibile impugnare la perizia sfavorevole e procedere con un ricorso di merito [5] nel quale bisogna contestare specificamente le risultanze della visita ed, eventualmente, chiedere al giudice la nomina di nuovo consulente tecnico.

Note

[1] Legge n. 118/1971 del 30.03.1971. [2] Legge n. 18/1980 del 11.02.1980. [3]

Decreto Ministeriale del 05.02.1992. [4] Art. 445-bis cod. proc. civ. [5] Art. 445- bis, sesto comma, cod. proc. civ. Autore immagine: Pixabay.com

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