Modulo minori non accompagnati:
come richiederlo
Autore: Sabrina Mirabelli | 19/09/2020
Come possono viaggiare all’estero i minori di 14 anni se non sono in compagnia dei genitori o di chi ne ha la responsabilità tutoriale: i documenti richiesti e la dichiarazione di accompagnamento.
Lo Stato italiano, al fine di evitare l’espatrio illegale di minori, ha dettato una
normativa assai rigida in materia di viaggi all’estero da parte di ragazzi di età inferiore ai 14 anni che non sono accompagnati da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci (vedi i tutori o i genitori affidatari).
Più precisamente, in questi casi, i minori per potere espatriare, devono essere affidati a una persona determinata o alla società di trasporto, come ad esempio alla compagnia aerea, di navigazione o ferroviaria. A tal fine, i genitori o gli esercenti la responsabilità tutoriale devono presentare una dichiarazione nella quale indicano il nome della persona o la denominazione della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, compilando un apposito modulo minori non accompagnati. Come richiederlo e a chi? Bisogna recarsi all’ufficio passaporti della questura o ad un commissariato di pubblica sicurezza della provincia di residenza e riempire un modello già predisposto.
Esaminata la richiesta, viene rilasciata la prevista autorizzazione. E’ opportuno specificare che tale dichiarazione è richiesta solo per i viaggi di minori di 14 anni fuori dall’Italia, quando non sono accompagnati dal padre o dalla madre oppure da chi ne fa le veci, non essendo rilevante se la destinazione sia un Paese all’interno dell’Unione Europea o meno. Non è, invece, necessaria se si tratta di spostamenti che i minori compiono entro i confini nazionali.
Quali documenti sono richiesti ai minori per viaggiare all’estero?
Per potere espatriare, i minori devono portare con sé, a seconda del Paese di destinazione del viaggio, alternativamente i seguenti documenti:
la carta di identità;
il passaporto.
Se i minori si recano in uno Stato membro dell’Unione Europea devono essere muniti solo della carta di identità valida per l’espatrio. Per tale si intende quella che non riporta la dicitura “non valida per l’espatrio” stampigliata sul retro, se si tratta di una carta di identità cartacea, o sulla parte frontale, nell’ipotesi di una carta di identità elettronica.
Di solito, nella carta di identità di un minore vengono indicati i nomi dei genitori. Se così non fosse, al momento del viaggio i genitori devono portare con sé la
documentazione dalla quale risulta il grado di parentela come lo stato di famiglia o l’estratto dell’atto di nascita del figlio. Allo stesso modo, gli esercenti la responsabilità tutoriale qualora viaggino in compagnia del minore, devono essere muniti del decreto di affido o dell’atto di nomina a tutore.
Se i minori si recano in un Paese extraeuropeo devono essere muniti del proprio passaporto individuale, il quale ha una validità diversa a seconda dell’età del titolare.
Più precisamente, il passaporto ha una validità:
triennale, per i minori di età compresa tra 0 e 3 anni;
cinquennale, per i minori dai 3 ai 18 anni.
I genitori devono prestare il consenso al rilascio del passaporto. Pertanto, entrambi devono recarsi presso l’ufficio dove si presenta la relativa documentazione e devono firmare l’assenso davanti al pubblico ufficiale che ne autentica la firma. In mancanza dell’assenso, bisogna presentare l’apposito nulla osta rilasciato dal giudice tutelare.
Se uno dei due genitori non può recarsi a prestare l’assenso, quello richiedente deve presentare una autocertificazione di assenso all’espatrio, sottoscritta dal genitore assente, oltre ad una fotocopia di un suo documento di riconoscimento.
Dichiarazione di accompagnamento: cos’è e quando serve
La dichiarazione di accompagnamento serve solo nel caso in cui i minori di 14 anni viaggiano all’estero non accompagnati da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Nella dichiarazione, i genitori o coloro che esercitano la responsabilità tutoriale devono indicare il nome della persona o della compagnia di trasporto a cui sono affidati i minori. Nel primo caso, possono indicare fino a un massimo di due accompagnatori, alternativi fra loro.
Compiuti i 14 anni, invece, i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia all’interno dell’Unione Europea sia per una destinazione extraeuropea.
La dichiarazione di accompagnamento può riguardare solo un viaggio, da intendersi come andata oppure come andata e ritorno, dal Paese di residenza dei minori verso una destinazione determinata. Inoltre, non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi compresi tra la data di partenza e quella di rientro.
L’ufficio competente al rilascio può comunque accordare un periodo più lungo in caso di richiesta motivata (si pensi all’ipotesi in cui il minore viene affidato ad una casa di cura all’estero). La validità della dichiarazione non può comunque superare la data di scadenza del passaporto.
I genitori o coloro che ne fanno le veci possono richiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore oppure, in alternativa, che tali dati siano riportati in una separata attestazione che viene stampata e rilasciata dalla questura.
Se il viaggio si svolge in più Paesi, spetta ai genitori o agli esercenti la responsabilità tutoriale valutare se indicare tutti gli Stati che saranno attraversati ovvero solo la destinazione finale.
Nel caso in cui i minori sono affidati ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, viene rilasciata unicamente l’attestazione in forma cartacea.
A chi si applica la dichiarazione di accompagnamento
La dichiarazione di accompagnamento si applica:
ai cittadini italiani, minori di 14 anni, che viaggiano all’estero senza essere 1.
accompagnati da almeno uno dei genitori o da coloro che ne fanno le veci;
ai cittadini italiani, minori di 14 anni, residenti all’estero, che viaggiano 2.
fuori dai confini del Paese di residenza senza essere accompagnati da almeno uno dei genitori o da coloro che ne fanno le veci.
Dove va presentata la dichiarazione di
accompagnamento
La dichiarazione di accompagnamento va presentata in questura o presso un commissariato di pubblica sicurezza con largo anticipo rispetto al viaggio. Nel caso di minori residenti all’estero, la dichiarazione di accompagnamento va presentata presso il Consolato italiano. Gli uffici di frontiera non sono tenuti a ricevere tale dichiarazione.
La presentazione della domanda può avvenire personalmente, direttamente allo sportello della questura o presso i commissariati di pubblica sicurezza competenti.
La dichiarazione di accompagnamento può essere presentata anche online.
La domanda inoltrata telematicamente, arriva direttamente all’Ufficio passaporti della questura il quale, una volta completata la pratica, invia al richiedente tramite e-mail, la comunicazione relativa alla data di ritiro della dichiarazione o eventualmente la richiesta di ulteriori informazioni, se necessario.
Il giorno in cui si reca a ritirare la dichiarazione, il richiedente deve consegnare l’istanza firmata dai genitori o chi esercita la responsabilità tutoriale e dall’accompagnatore, se persona fisica e tutta la documentazione in originale, ivi inclusi i documenti a supporto (copie dei documenti di identità di tutte le persone interessate: genitori e/o tutore, minore, accompagnatore) e può ritirare l’attestazione di accompagnamento.
Come si presenta la dichiarazione di accompagnamento
La dichiarazione di accompagnamento va presentata compilando un apposito modulo già predisposto, che può essere scaricato dal sito della Polizia di Stato.
Alla dichiarazione di accompagnamento va allegata la fotocopia del documento di identità dell’accompagnatore oltre a quella dei documenti di riconoscimento dei genitori e del minore.
Cosa contiene il modulo minori non accompagnati
Il modulo per la presentazione della dichiarazione di accompagnamento contiene:
l’indicazione dei dati anagrafici dei genitori (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza del padre e della madre del minore) o della persona esercente la responsabilità tutoriale (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza);
l’indicazione dei dati anagrafici del minore (cognome, nome, luogo e data di nascita) con la specificazione di un suo documento di identità (numero, data di emissione ed Ente emittente);
l’autorizzazione a che il minore viaggi accompagnato da una o due persone fisiche, delle quali vanno riportati i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza) oppure affidato a una compagnia di trasporto, di cui va specificata la denominazione;
la destinazione e la durata del viaggio;
la richiesta dell’apposizione della menzione dell’accompagnatore/i sul passaporto del minore o in alternativa, il rilascio di un’attestazione riportante i dati sopra indicati;
la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci;
la data;
il visto dell’Ufficio.
Note
[1] Art. 14, L. n. 1185/1967.