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SOGGETTI AVENTI DIRITTO

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Academic year: 2022

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Fiscale

Reggio Emilia, 22 giugno 2016 LM/lp

Sede legale

Via Meuccio Ruini 74/D 42124 Reggio Emilia tel. +39 0522 530011 fax +39 0522 530900

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Alle Cooperative e Consorzi in indirizzo Loro Sedi

OGGETTO: RIDUZIONE COMPENSATA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I TRANSITI EFFETTUATI NELL'ANNO 2015 - TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER OTTENERE IL BENEFICIO DEI PEDAGGI PAGATI DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO.

Delibera n. 06/2016 della seduta del 15 giugno 2016 - deliberato dal "Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle Persone Fisiche e Giuridiche che esercitano l'Autotrasporto merci conto terzi", pubblicata nella G.U. n. 143 del 21/6/2016, riguardante le disposizioni comuni alle imprese di autotrasporto conto terzi e conto proprio, per la richiesta di riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2015 precisamente dal 01.01.2015 al 31.12.2015.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO:

Hanno diritto a richiedere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali tutti i seguenti soggetti, iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 che si siano avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio mediante fatturazione differita:

1. Imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'art. 1 della L. 298/74; iscritte alla data 31.12.2014 ovvero iscritte nel corso dell'anno 2015;

2. Cooperative aventi requisiti mutualistici di cui alla L.1577/47, ai consorzi e alle Società consortili costituiti a norma del codice civile libro V, titolo X, capo II,sez. II e II bis, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto di merci conto terzi, iscritte all'Albo Nazionale alla data 31 Dicembre 2014, ovvero durante il 2015. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia quali soci sia imprese iscritte che non iscritte, la riduzione può essere richiesta esclusivamente per i viaggi effettuati dalle imprese iscritte;

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3. Imprese oppure Raggruppamenti di imprese (cooperative, consorzi o società consortili) esercenti l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea ed in regola con le norme all'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte alla data del 31 dicembre 2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, risultanti titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento CEE 881/92 del 26 Marzo 1992;

4. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale autotrasporto conto terzi successivamente alla data del 31.12.2014 e quindi dall’1/01/2015 in poi, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo Nazionale conto terzi.

5. Hanno altresì diritto alla riduzione, le imprese aventi sede in Italia che esercitano trasporto in conto proprio, titolari di licenza di cui all'art. 32 della L. 298/74, le imprese residenti in Paesi della U.E. esercenti l'attività di trasporto merci in conto proprio e come sopra anche cooperative, consorzi, società consortili, raggruppamenti, titolari di licenza per il conto proprio alla data del 31/12/2014, come suddetto: le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte All'Albo nazionale autotrasporto conto terzi successivamente alla data del 31.12.2014 e quindi dall’1/01/2015, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio della licenza per il trasporto conto proprio.

RIDUZIONI AMMESSE

Le riduzioni compensate sono riferibili ai pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e comunque fatture emesse dalla società autostradale effettuati con veicoli B3, B4 e B5, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2016. I rimborsi saranno effettuati direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione, previa autorizzazione da parte del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori.

Sono esclusi dall’agevolazione per riduzione pedaggi gli autoveicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2.

Sono ammessi alla riduzione dei pedaggi i veicoli, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e categorie superiori, appartenenti alle classi B 3, B 4 e B 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto terzi e conto proprio.

CALCOLO DELLA RIDUZIONE

La riduzione verrà commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi realizzato da ciascun soggetto nell'anno 2015, sulla base dei nuovi criteri; il raggiungimento del fatturato minimo, pari o superiori € 200.000,00, sarà ottenuto moltiplicando l’effettivo fatturato annuale dei pedaggi per classe di appartenenza dei veicoli, con i seguenti indici:

0,50 per i veicoli Euro 3 1,00 per i veicoli Euro 4 2,00 per i veicoli Euro 5

2,50 per i veicoli Euro 6 e superiori

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La somma da indicare per la richiesta dell’agevolazione corrisponde al 50% del fatturato dei pedaggi per i veicoli Euro 3, al 100% del fatturato dei pedaggi per i veicoli Euro 4, al 200% del fatturato dei pedaggi per i veicoli Euro 5 e al 250% per i veicoli Euro 6 e superiori che sommati assieme dovranno raggiungere il fatturato complessivo suddetto (pari o superiore € 200.000,00), a cui si applica la seguente tabella:

fatturato annuo in pedaggi in euro % di riduzione

da € 200.000,00 a € 400.000,00 da € 400.001,00 a € 1.200.000,00 da € 1.200.001,00 a € 2.500.000,00 da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 oltre € 5.000.000,00

4,33 6,50 8,67 10,83 13

Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo 1/1/2015, la riduzione del pedaggio è applicata dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.

Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2015, devono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi antecedenti o successivi alla data di adesione o cessazione del rapporto associativo.

ULTERIORE RIDUZIONE PER I PEDAGGI NOTTURNI

Per coloro che sono adibiti a svolgere trasporto di cose con veicoli appartenenti alle classi suddette e aventi diritto è prevista un ulteriore riduzione dei pedaggi a partire dal 1 gennaio 2015 fino al 31.12.2015, commisurata, come sopra, al volume di affari del fatturato annuale in pedaggi effettuati nel ore notturne, (con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 e uscita entro le ore 02,00, oppure uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00).

Tale ulteriore riduzione spetta se le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato pedaggi aziendale nelle predette ore notturne; la riduzione sarà pari 10% dei valori percentuali di cui alla tabella, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

Esempio:

1. Fatturato pedaggi annuo complessivo € 200.000,00 Riduzione del 4,33% come da tabella € 8.660,00 2. Fatturato pedaggi nelle ore notturne € 6.000,00

(già compreso nel fatt. complessivo) visto che supera il 10% del fatt .comp.

Ulteriore riduzione del 10% € 600,00

Totale complessivo riduzioni pedaggi € 9.260,00

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MODALITA' PER LA RICHIESTA

Mentre viene stabilito per certo che dovranno essere indicati, per ogni veicolo targa, categoria (Euro 3, Euro 4, ecc..) il numero dell’apparato Telepass, o della tessera Viacard abbinata ad ogni veicolo per l’anno 2015, si precisa, inoltre, che la presentazione della domanda, da quest’anno prevede due fasi:

- una prima fase di prenotazione (pre-compilazione) della domanda che va presentata a partire dalle ore 9,00 del 22 giugno 2016 e fino alle ore 14,00 del 13 luglio 2016 pena l'esclusione dal diritto;

- una seconda fase di presentazione della domanda vera e propria che va presentata a partire dalle ore 9,00 del 21 luglio 2016 e fino alle ore 14,00 del 31 agosto 2016 pena l'esclusione dal diritto;

Per ottenere il rimborso le richieste sia di prenotazione che di presentazione della domanda devono essere trasmessa esclusivamente in via telematica, sul sito internet www.alboautotrasporto.it. è stato messa a disposizione una maschera per inserire i dati necessari, inoltre allo scopo di semplificare la compilazione è stato previsto sullo stesso sito un manuale utente.

Nelle domande è obbligatorio inserire i seguenti dati, pena l'inammissibilità:

• Denominazione e sede dell'impresa;

• generalità del titolare, o rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive in formato elettronico; (pertanto l’impresa deve dotarsi dell’apposito Kit per la firma digitale (smart card o token usb) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell’elenco di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs.

07/03/2005, n. 82, (Uffici Postali, Infocamere, intermediari, ecc.). L’apposizione di detta firma con le modalità sopra indicate determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, nr.

445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti);

• numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in un altro Paese dell'Unione Europea devono indicare il numero e la data di rilascio della Licenza comunitaria;

• per le imprese che si sono iscritte all'Albo nel corso del 2015 è stata inserita un'apposita maschera nella quale debbono indicare se l'iscrizione sia stata ottenuta con la Legge 298/74 all'art. 12 o all'art.

15, ovvero per trasferimento di sede;

le imprese e i raggruppamenti aventi sede nell'Unione Europea che hanno ottenuto Licenza comunitaria nel corso del 2015 devono inserire nell'apposta maschera se si tratta di un primo rilascio o di un rinnovo di licenza;

i raggruppamenti italiani compresi cooperative, consorzi e società consortili, iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, e raggruppamenti esteri aventi sedi in un altro Paese della UE, titolari di licenza comunitaria sono obbligati a inserire i seguenti dati: devono specificare nell'apposita maschera la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori dei rispettivi soci italiani, per le imprese UE il numero e la data delle rispettive licenze comunitarie;

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per quanto riguarda i raggruppamenti di imprese italiane/comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'Albo la parte del fatturato autostradale ottenuta con i viaggi eseguiti dai veicoli delle aziende raggruppate, affinché l'importo venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto, per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza conto proprio o comunitari, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato dei pedaggi effettuato nel corso del 2015, su tale base verrà poi riconosciuto l'ammontare della riduzione, le informazioni richieste devono essere inserite negli appositi campi.

A definizione della richiesta è necessario provvedere al pagamento della marca da bollo da effettuarsi tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l’autotrasporto) gli estremi del pagamento devono essere inseriti negli appositi campi previsti nella domanda al termine della compilazione in formato elettronico. La ricevuta di versamento della marca da bollo non deve essere inviata al Comitato Centrale, ma conservata dall’Impresa ed esibita a richiesta del medesimo Comitato in caso di controllo.

Siamo a precisare che la veridicità dei dati dichiarati sia in sede di prenotazione che di presentazione della domanda da parte delle imprese richiedenti sono verificati tramite collegamento telematico con il database dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e relativamente alle caratteristiche dei veicoli indicati, tramite collegamento telematico con il CED della Motorizzazione; quindi coloro che hanno dei veicoli che non risultano ancora presenti nel CED della motorizzazione, sono tenute, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di inviare all’indirizzo pec: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it copia delle carte di circolazione dei veicoli non ancora presenti nel CED della Motorizzazione.

Restiamo comunque a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e cordialmente salutiamo.

Uff. Fiscale e Societario

Allegato: Deliberazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 06 del 15/06/2016 – G.U.

n. 143 del 21/06/2016.

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