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OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE, DI RICERCA E SUPPORTO TECNICO E SCIENTIFICO CON L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

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PUBBLICATA ALL'ALBO ON-LINE IL - h DIC. 2 0 j3

O G G E T T O : S T I P U L A C O N V E N Z I O N E QUADRO DI C O L L A B O R A Z I O N E , DI R I C E R C A E SUPPORTO T E C N I C O E S C I E N T I F I C O CON L'UNIVERSITÀ' D E G L I STUDI DI MILANO - B I C O C C A

L'anno 2019 i l giorno del mese di novembre, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, i l Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

P R E M E S S O che l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (ATS della Brianza) ha come finalità fondamentale i l garantire i l governo della salute attraverso anche l'attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e la promozione e sperimentazione di forme di partecipazione;

C O N S I D E R A T O che questa ATS della Brianza:

- intende promuovere forme di governance partecipata per generare benessere e garantire i l governo della salute, attraverso anche l'attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale, con particolare riferimento all'integrazione tra le istituzioni presenti sul territorio e la collaborazione con le università;

- intende collaborare con l'Università degli Studi di Milano Bicocca per lo svolgimento di attività di comune interesse quali formazione, ricerca, raccolta e gestione dati che rientrano nelle finalità istituzionali dei due Enti. In particolare riguardo lo studio e la ricerca inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici, sociosanitari e sociali finalizzati all'attività di programmazione dell'ATS della Brianza; i l supporto tecnico-scientifico finalizzato all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali e territoriali; la formazione manageriale del personale dell'ATS della Brianza, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche e di enti operanti in rapporto con l'ATS stessa.

R I C H I A M A T I :

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'accordo realizza una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici resi dalle Parti lo siano nell'ottica di conseguire obiettivi comuni alle Parti medesime;

b) la predetta cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;

c) le Parti svolgono sul mercato aperto una quota inferiore al 20% delle attività oggetto della cooperazione.

R I T E N U T O di aderire alla convenzione quadro con l'Università degli Studi di Milano Bicocca disponendo la stipula triennale della stessa e l'approvazione del format di Accordo Attuativo, documenti parti integranti e sostanziali della presente delibera (rinnovabile automaticamente per un altro triennio);

Sistema Socio Sanitario

R e g i o n e L o m b a r d i a

5*7 f i

ATS Brianza / M /

D E L I B E R A Z I O N E N. D E L *

6 NDVi 2019

1

(2)

P R E C I S A T O che la convenzione verrà sottoscritta digitalmente dalle Parti;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'UOC Affari Generali e Legali;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UOC proponente;

A C Q U I S I T I i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario

per le motivazioni indicate in premessa

- di disporre la stipula di convenzione quadro di collaborazione di ricerca e supporto tecnico- scientifico con l'Università degli Studi di Milano Bicocca;

- di dare atto che la convenzione quadro con l'Università degli Studi di Milano Bicocca stipulata e l'approvazione del format di Accordo Attuativo, documenti parti integranti e sostanziali della presente delibera, hanno validità triennale dal momento della firma digitale di entrambe le parti (rinnovabile automaticamente per un altro triennio);

- di dare atto che dalla stipula della convenzione non deriva alcun onere a carico di questa ATS;

- di rimandare a successivi atti interni, coordinati dall'UOC Innovazione Strategica, la descrizione delle azioni in attuazione degli Accordi, sia in termini di supervisione scientifica, sia in termini di progettazione delle attività, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa dell'Agenzia e le risorse umane e strumentali nel tempo disponibili;

- di depositare copia dell'accordo di partenariato, debitamente sottoscritto, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali;

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, i l presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;

- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

D E L I B E R A

Igiene e Prevenzione Sanii-r.ls

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A T T E S T A Z I O N E D I R E G O L A R I T À ' T E C N I C A E C O N T A B I L E

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: Innovazione Strategica

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL D I R E T T O R E

Stefania Bolis

S E R V I Z I O E C O N O M I C O F I N A N Z I A R I O

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno: ^ | Sanitario | Socio Sanitario Integrato (ASSI) I I Sociale Impegno:

Conto n.:

IL DIRETTORE ad interim

Jgip-^artori) N

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni C O N S 1 P , A R C A e M E P A

S E R V I Z I O / U . O . P R O P O N E N T E : I n n o v a z i o n e S t r a t e g i c a

• Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.

• Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. I I DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

IL RESPONSABILE

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi.

Monza, lì Il Funzionario addetto

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? 6 NOV, 2019

«CDI-GLI STUDI Sistema Socio Sanitario

R e g i o n e Lombardia

I i BICOCCA ATS Brianza

C O N V E N Z I O N E Q U A D R O DI C O L L A B O R A Z I O N E DI R I C E R C A E S U P P O R T O T E C N I C O - S C I E N T I F I C O

tra

A g e n z i a di Tutela della Salute ( A T S ) della B r i a n z a , istituita con Legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 con sede legale in Monza, al Viale Elvezia 2, P.l. 09314190969, rappresentata legalmente dal Direttore Generale, Dottor Silvano Casazza (di seguito, per brevità, indicata anche c o m e "ATS" o "Parte"),

e

Università degli Studi di M i l a n o - B i c o c c a , con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata legalmente dalla Rettrice, prò tempore Prof.ssa Giovanna lannantuoni, vista la Determina Dirigenziale (prot.

n. 0087077/19 del 18/10/2019), (di seguito, per brevità, indicata anche come "Università" o, indistintamente, come "Parte");

(entrambe di seguito collettivamente indicate c o m e le "Parti").

P R E M E S S O

- che l'ATS della Brianza inserita nel contesto del Sistema Sociosanitario della Lombardia ha il compito di attuare la programmazione regionale al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza. In particolare deve garantire la tutela della salute dei cittadini sia in forma individuale che collettiva, traducendo il mandato legislativo regionale tramite la promozione di politiche pubbliche per la salute, collocando la centralità della propria attività nella cura dei processi decisionali di governance, con l'intento di formulare ed attuare una programmazione attenta ai bisogni delle persone;

- che l'Università ha sviluppato una significativa esperienza di ricerca (scientifica e applicata) e formazione (universitaria e manageriale) nel campo del management sanitario, coniugando diversi ambiti disciplinari (in particolare, scienze mediche, neuroscienze, socio-economico-aziendali, giuridiche, dell'organizzazione e di sanità pubblica);

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ss DEGÙ STUDI Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia BICOCCA ATS Brianza

- che ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- che le Parti con la presente Convenzione intendono sviluppare congiuntamente attività di ricerca e formazione di interesse comune;

VISTI

- lo Statuto dell'Università emanato con Decreto Rettorale n. 0010332715 del 3 Marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 67 del 21 Marzo 2015;

- il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'ATS della Brianza, che ribadisce come finalità fondamentale il garantire il governo della salute attraverso anche l'attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e la promozione e sperimentazione di forme di governance partecipata, con particolare riferimento all'integrazione tra le istituzioni presenti sul territorio e la collaborazione con le università;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse c o m u n e tra pubbliche amministrazioni;

- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'accordo realizza una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici resi dalle Parti lo siano nell'ottica di conseguire obiettivi comuni alle Parti medesime;

b) la predetta cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;

c) le Parti svolgono sul mercato aperto una quota inferiore al 2 0 % delle attività oggetto della cooperazione.

Tutto ciò p r e m e s s o , le Parti c o n v e n g o n o e stipulano quanto s e g u e .

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R e g i o n e Lombardia BICOCCA ATS Brianza

Articolo 1 - Oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano a collaborare per lo svolgimento di attività di comune interesse quali formazione, ricerca, raccolta e gestione dati che rientrano nelle finalità istituzionali dei due Enti. In particolare l'attività c o m u n e riguarda:

- lo studio e la ricerca inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici, sociosanitari e sociali finalizzati all'attività di programmazione dell'ATS della Brianza;

- il supporto tecnico-scientifico finalizzato all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali e territoriali;

- la formazione specifica e manageriale del personale dell'ATS della Brianza, n o n c h é del personale di altri enti e aziende pubbliche e di enti operanti in rapporto con l'ATS stessa.

In particolare le Parti intendono regolamentare i rapporti tra le stesse al fine dell'esercizio di attività di interesse comune in forma coordinata, secondo termini e condizioni contenuti nel presente accordo quadro di collaborazione, demandando a separati accordi la disciplina delle attività specifiche svolte.

Articolo 2 - Referenti e responsabili scientifici dell'accordo

- Al fine di garantire la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, le Parti individuano congiuntamente i seguenti referenti: per l'Università il Direttore Generale, Dottoressa Loredana Luzzi, e per l'ATS della Brianza il Direttore Generale, Dottor Silvano Casazza.

Ai fini di garantire una supervisione scientifica complessiva delle attività oggetto dell'accordo, definite successivamente nei diversi accordi attuativi, le Parti individuano congiuntamente i seguenti responsabili scientifici:

- per l'Università: la Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi, Professore Ordinario afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia;

- per l'ATS della Brianza: la dottoressa Stefania Bolis.

Articolo 3 - Durata d e l l ' a c c o r d o , procedura di rinnovo e facoltà di r e c e s s o

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1 i n ] R e g i o n e I § KM Lombardia

l l c o c c

* ATS Brianza

Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un altro triennio previo accordo tra le parti.

Resta in ogni caso salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere liberamente dalla presente Convenzione, p u r c h é con preavviso scritto non inferiore a 90 giorni, da inviare ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

• protocollo@pec.ats-brianza.it - per le comunicazioni da effettuare all'ATS;

• ateneo.bicocca@pec.unimib.it per le comunicazioni da effettuare all'Università.

Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo di preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.

In seguito alla scadenza della durata della presente Convenzione, allo scioglimento consensuale della stessa o all'esercizio del diritto di recesso è fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento del venir meno dell'efficacia della presente Convenzione e gli impegni previsti nel successivo articolo 8 sulla Riservatezza, che conserveranno la propria efficacia sino a 3 (tre) anni dal termine della Convenzione.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Per quanto non indicato nella presente Convenzione, si applicano le norme previste dal Codice Civile.

Si riterrà concluso a fronte di comunicazione di una delle Parti ovvero nel caso in cui, trascorsi 24 mesi dalla stipula, non siamo maturati progetti di interesse comune.

Il presente accordo non è giuridicamente impegnativo per le Parti e lo scioglimento dello stesso non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 4 - A c c o r d i Attuativi

Le modalità di collaborazione, comprensive degli aspetti economici, gli adempimenti, i progetti e le iniziative previsti nel presente accordo saranno compiutamente disciplinati in

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singoli specifici accordi sottoscritti fra le Parti, secondo lo schema di massima allegato al presente accordo.

Tali accordi dovranno contenere: a) obiettivi da realizzare; b) attività da svolgere; c) termine e modalità di svolgimento; d) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalla Parti (comprese risorse documentali, bibliografiche e banche dati), e) definizione degli oneri finanziari e delle loro modalità di erogazione.

La composizione dei gruppi di lavoro sarà determinata d'intesa tra le Parti.

Gli accordi specifici disciplineranno anche i diritti di proprietà intellettuale e copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte e ogni altro aspetto che le Parti riterranno opportuno.

I rappresentanti legali delle Parti potranno delegare la sottoscrizione degli accordi attuativi.

Articolo 5 - Aspetti e c o n o m i c i

II presente accordo non comporta alcun onere a carico dell'Università e dell'ATS della Brianza, salvo quelli che eventualmente saranno determinati negli appositi accordi di cui al precedente art. 4 .

Articolo 6 - Copertura a s s i c u r a t i v a e obblighi di comportamento del p e r s o n a l e

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, in qualsivoglia sede, n o n c h é all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione sarà tenuto a uniformarsi:

- ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore adottati in virtù del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;

- ai codici etici e di comportamento redatti in attuazione del DPR n. 62 del 2013, pubblicati sui rispettivi siti w e b delle Parti.

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B I C O C C A

Regione Lombardia ATS Brianza

Articolo 7 - U s o dei s e g n i distintivi

Ciascuna delle Parti non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.

30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, p u r c h é resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività di cui all'art. 1 del presente accordo.

Ciascuna Parte è tenuta a osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti e oggetti di proprietà dell'altra Parte, identificati c o m e confidenziali, che vengano comunicati in virtù della presente Convenzione. A tal riguardo, ciascuna Parte indicherà per iscritto, di volta in volta, i dati, i documenti e/o le informazioni da considerare di natura riservata o confidenziale.

L'obbligo di riservatezza verrà meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;

la Parte detentrice delle informazioni riservate informi il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;

le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede d a una terza Parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;

le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrice o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima dello svelamento delle stesse.

Articolo 8 - Riservatezza

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I i | ? S R e g i o n e

i Lombardia

B , C 0 C C f l

ATS Brianza

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza a un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità.

In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrice, a f f i n c h é quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare i provvedimenti normativi in materia di data protection, quali il Regolamento 679/2016/UE, il D.Lgs. n.196/2003 come novellato dal D.Lgs.

n.101/2018 e s.m.i., con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei trattamenti di dati, alla designazione di soggetti autorizzati, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le parti riconoscono c h e agire in piena conformità ai provvedimenti normativi e regolamentari in materia di data protection è una condizione essenziale per la corretta esecuzione dell'accordo.

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica ed organizzativa necessaria al fine di tutelare i dati personali degli interessati. Le parti si impegnano a f f i n c h é tutto il personale coinvolto nel trattamento derivante dal presente accordo rispetti i provvedimenti normativi e regolamentari in materia di data protection.

Le Parti si impegnano a definire, nell'ambito e in relazione alle peculiarità di ogni progetto di ricerca, l'impianto organizzativo per la tutela dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente e di quanto sopra descritto.

Articolo 10 - Regime dei risultati e pubblicazioni

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in

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«CDEGÙ STIMAI Sistema Socio Sanitario

BICOCCA

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£jj Lombardia ATS Brianza

caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

Ogni comunicazione relativa o comunque connessa con l'esecuzione della presente Convenzione, salvo quanto indicato nell'articolo 3, dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

- per l'ATS della Brianza:

e-mail: direzione.generale@ats-brianza.it

indirizzo: Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza (MB).

- per l'Università:

e-mail: ricerca@unimib.it

indirizzo: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano.

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente

Il presente accordo quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A , parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 80,00.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme vigenti Articolo 11 - Comunicazioni

effettuate.

Articolo 12 - Registrazione

Articolo 13 - Rinvìi e controversie

in materia.

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^ ( Regione

^ j j l l Lombardia ATS Brianza

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti che con la sottoscrizione lo approvano per intero. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 2 4 D.Lgs. 82/2005, in virtù dell'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2 0 1 2 , n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2 0 1 2 , n. 22.

Milano, data della firma digitale

Per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca La Rettrice

Prof.ssa Giovanna lannantuoni

Firmalo digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005

Monza, data della firma digitale

Per l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza Il Direttore Generale

Dottor Silvano Casazza

Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005

A r t i c o l o 14 - S o t t o s c r i z i o n i

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BICOCCA ATS Brianza Regione Lombardia

Allegato

A C C O R D O A T T U A T I V O

D E L L ' A C C O R D O Q U A D R O DI C O L L A B O R A Z I O N E P E R L'ATTIVITÀ DI (Indicare)

tra l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, istituita con Legge regionale n.

23 dell'11 agosto 2015 con sede legale in Monza, al Viale Elvezia 2, P.l. 09314190969, rappresentata legalmente dal Direttore Generale, Dottor Silvano Casazza (di seguito, per brevità, indicata anche c o m e "ATS" o "Parte"), O P P U R E , ai sensi dell'art. 4 dell'accordo quadro, dal dirigente dallo stesso delegato, D o t t o r . . .

e

l'Università X X X X X X X X X X X , con sede legale in X X X X X X X X , alla Via X X X X X X X X X X X X X , C.F. X X X X X X X X - P.l. X X X X X X X X X X , rappresentata legalmente dal Rettore Professor/Professoressa XXXXXXX, (di seguito, per brevità, indicata anche come "Università" o, indistintamente, come "Parte"); O P P U R E , ai sensi dell'art. 4 dell'accordo quadro, da

P R E M E S S O che

e

- l'Università X X X X X X X e l'ATS della Brianza hanno sottoscritto in data X X X X X X X X X 2019 un accordo quadro per l'esercizio in forma coordinata di attività di interesse comune, rinviando ai singoli atti convenzionali la disciplina di tali attività;

- con il presente accordo le Parti, in relazione all'attività di .... (indicare), intendono precisare, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo quadro: a) obiettivi da realizzare; b) attività da svolgere; c) termini e modalità di svolgimento; d) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; e) definizione degli oneri finanziari e delle loro modalità di erogazione.

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Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia ATS Brianza

tutto quanto ciò p r e m e s s o , visto e considerato,

s i conviene e s i stipula quanto s e g u e

Articolo 1 - Obiettivi d a realizzare

Il presente accordo stabilisce l'ambito di collaborazione tra l'Università X X X X X X X X X X (ente pubblico) e l'ATS della Brianza (ente pubblico) per la realizzazione di , secondo il programma di attività allegato al presente accordo, sì da formarne parte integrante, che viene individuato come ambito di interesse c o m u n e per le funzioni istituzionali di entrambi gli enti.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 - Attività da s v o l g e r e e referenti

Le attività, dettagliate nell'allegato al presente accordo, prevedono (descrìvere compiutamente l'attività da svolgere dando risalto al fatto che si tratta di attività da svolgere

in comune)

Per l'attuazione e il coordinamento delle attività previste nel presente accordo le Parti indicano quali responsabili il Prof . / D o t t o r . . . per l'Università X X X X X X X X e il Prof . / D o t t o r . . . per l'ATS della Brianza.

Articolo 3 - Termini e modalità di svolgimento delle attività

Le Parti si impegnano, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto nei contenuti e termini del programma allegato e con la massima cura e diligenza;

- a tenersi costantemente informati sulle attività effettuate;

- a mettere a disposizione, su richiesta dell'altra Parte, i documenti e materiali relativi.

Ciascuna Parte metterà a disposizione le proprie competenze e le professionalità, n o n c h é le risorse e/o i locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

L'ATS della Brianza si impegna a ...

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Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia ATS Brianza

L'Università X X X X X X X si impegna a fornire il supporto delle proprie conoscenze e a fornire il proprio supporto documentale. Spetta in particolare all'Università X X X X X X X X X X X X la direzione scientifica e di indirizzo delle attività, (da verificare sulla base dei progetto) Le attività di cui al presente accordo potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti e altri enti, anche ai fini dello svolgimento di tesi di laurea e tirocini formativi, di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

Le attività del presente accordo hanno la durata di ... mesi/anni e si concluderanno entro il .... salvo proroga da stabilirsi di comune accordo tra le parti.

Articolo 4 - R i s o r s e umane e strumentali

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente accordo, è costituito un gruppo di lavoro composto:

per l'ATS della Brianza ... da ...

per l'Università X X X X X X X X X X X . . .

Si prevede l'utilizzo dei seguenti beni strumentali:

Articolo 5 - Oneri economici e loro modalità di ripartizione ed erogazione

L'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del presente accordo non comporta oneri.

(OPPURE)

Gli oneri finanziari per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del presente accordo, quantificati in Euro sostenuti dalle Parti rimangono a carico delle stesse.

(OPPURE)

Per le attività di cui all'art. 2 del presente accordo, l'Università XXXXXXXXXX/rATS della Brianza riconoscerà all'ATS della Brianza/all'Università X X X X X X X , in ragione del maggior (eventuale)

(17)

•(DEGLI STUDI Sistema Socio Sanitario

| | \HM Regione

| ! Kjm Lombardia

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, c o c c

* ATS Brianza

onere sostenuto nella realizzazione del progetto, a titolo di rimborso e previa rendicontazione da prodursi al termine delle attività, la somma di Euro ...

Il rimborso verrà erogato in ... tranches:

- la prima, pari a l . . . % , sulla base d i . . . entro ... mesi dalla stipula del presente accordo;

- la seconda, pari a l . . . % , sulla base d i . . . e n t r o . . . mesi dalla stipula del presente accordo;

(eventuale)

- la terza, pari al ...%, sulla base d i . . . al termine delle attività, entro ... mesi dalla stipula del presente accordo.

I rimborsi all'ATS della Brianza/all'Università X X X X X X X X saranno effettuati tramite il sistema di tesoreria unica - conto intestato a presso Banca d'Italia a mezzo girotondi.

Le Parti si impegnano a rispettare, qualora tenute, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.

Articolo 6 - Utilizzo dei risultati delle attività

Ciascuna Parte potrà utilizzare i risultati dell'attività di interesse comune allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico solo previa autorizzazione dell'altra Parte.

Nel caso di pubblicazione dei risultati del progetto in ambito tecnico-scientifico ciascuna Parte si impegna a citare espressamente l'altra Parte.

Articolo 7 - Registrazione e diffusione dei risultati delle attività scientifiche

e di eventuali brevetti industriali

La titolarità dei diritti derivanti dalla registrazione e dalla conseguente diffusione dei risultati delle attività scientifiche e di eventuali brevetti industriali, connessi alle iniziative oggetto del presente accordo, sarà disciplinata con specifici accordi conclusi dalle Parti, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme vigenti per la titolarità dei brevetti.

13

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;< DEGLI STUDI Sistema Socio Sanitario

^ 1 Regione

£jj Lombardia ATS Brianza

I risultati delle attività oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo al presente accordo.

Ciascuna Parte provvedere alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2 0 0 8 , n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, n o n c h é le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sedi di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o

Articolo 8 - Coperture a s s i c u r a t i v e e s i c u r e z z a

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

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Sistema Socio Sanitario

E

Regione Lombardia ATS Brianza

automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, n o n c h é a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università X X X X X X X X X X e dell'ATS della Brianza, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo.

Le parti si impegnano a rispettare i provvedimenti normativi in materia di data protection, quali il Regolamento 679/2016/UE, il D.Lgs. n.196/2003 c o m e novellato dal D.Lgs.

n.101/2018 e s.m.i., con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei trattamenti di dati, alla designazione di soggetti autorizzati, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni.

Le parti riconoscono che agire in piena conformità ai provvedimenti normativi e regolamentari in materia di data protection è una condizione essenziale per la corretta esecuzione dell'accordo. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica ed organizzativa necessaria al fine di tutelare i dati personali degli interessati.

Le parti si impegnano a f f i n c h é tutto il personale coinvolto nel trattamento derivante dal presente accordo rispetti i provvedimenti normativi e regolamentari in materia di data protection.

indicare l'impianto organizzativo per la tutela dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Il presente accordo potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza per i casi di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto. In caso di risoluzione anticipata saranno rimborsate solo le spese già sostenute.

A r t i c o l o 10 - R i s o l u z i o n e d e l l ' a c c o r d o

A r t i c o l o 11 - F i r m a d i g i t a l e e i m p o s t a d i b o l l o

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<:DEGÙ STUDI Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia BICOCCA ATS Brianza

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, in virtù dell'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2 0 1 2 , n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 2 2 .

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972]

è assolta in modo virtuale da (aut. n del ) per un importo complessivo d i €

Luogo, data

Per l'Università X X X X X X X X X X Per l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

Professor/Dottor Dottor Silvano Casazza

Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005 Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005

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Sistema Socio Sanitario

•< DEGLI STI IDI

Regione Lombardia ATS Brianza

P R O G R A M M A DI ATTIVITÀ

Titolo del progetto .... (Codice . . . )

Obiettivi

Attività

Modalità di svolgimento

Destinatari

Monitoraggio e valutazione

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